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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n.8/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
VI DI S.N.C. (01517580344) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell' avv. DARIA FANTI
([...]) elettivamente domiciliata all'indirizzo: daria.fanti@pec.giuffre.it; presso lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
PARMATRASPORTI S.R.L. (02467060345) con sede in 80057
Sant'ON AT (NA) via Teilliti n. 198;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
1 letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
PARMATRASPORTI SRL;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensori della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica tramite
PEC da parte della Cancelleria in data 27 gennaio 2025); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 co. II e III lett c) e dell'art. 28 CCII risultando collocato nel relativo circondario e precisamente in MEDESANO (PR) VIA CISA 77,
FELEGARA il centro degli interessi principali della società debitrice anteriormente al trasferimento di sede in T'TO ABATE
(NA) VIA TEILLITI N. 198, da ritenersi irrilevante ai fini della competenza in quanto avvenuto in data 24 settembre 2024 , vale a dire nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (22 gennaio 2025); valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “autotrasporto merci per conto terzi su strada”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
2 rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per euro
637.593,73 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 27 gennaio
2025 ); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 7.546,95 avuto riguardo al debito non in carico all'Agente della Riscossione ( si veda Certificazione
Debiti Contributivi INPS del 27 gennaio 2025) ; d) dalla presenza di esecuzioni in corso nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( R.G. 1542/2024, V. informativa Cancelleria
Esecuzioni del 28 gennaio 2025); e) dai plurimi decreti ingiuntivi ( n
1499/2024 - R.G. 3775/2024; n. 867/2024 – R.G. 2238/2024) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa
Cancelleria Affari Civili del 3 febbraio 2025);
3 ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa ZAINI FRANCESCA , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di PARMATRASPORTI S.R.L.
(02467060345) con sede in 80057 Sant'ON AT (NA) via Teilliti n.
198 in persona del legale rappresentante pro tempore DI AO
AR ([...]);
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore la dott.ssa ZAINI FRANCESCA ([...]) con studio in BORGO DELLA SALNITRARA 4, 43121 PARMA (PR professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
2 luglio 2025 ore 11.15;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima
4 dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 12 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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