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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7347/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall' Avv. Pasquale Trantino come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Lilia Bonicioli come da procura CP_1 generale richiamata nelle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda n. CP_2
CP_ 3265002, esponeva che con provvedimenti del 17.05.2022 e 25.05.2022 l' gli aveva comunicato la decadenza dal beneficio e chiesto la restituzione della somma di € 12.600,00 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da novembre 2020 ad aprile 2022 per la seguente motivazione: “Mancata comunicazione passaggio in stato detentivo o in luogo di lunga degenza di uno o più componenti del nucleo (art.3, co.13 L. 26/2019)”. Precisava di essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 05.05.2022.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria per le ragioni esposte in atti, chiedeva accertarsi la nullità/annullabilità del provvedimento di revoca del beneficio economico in questione, nonché dichiararsi la irripetibilità della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo
1 pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (da ultimo, anche, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, l' ha revocato il beneficio del reddito di cittadinanza ed ha chiesto la restituzione CP_1 dei ratei di assegno erogati al ricorrente nel periodo da novembre 2020 ad aprile 2022, sul presupposto della “Mancata comunicazione passaggio in stato detentivo o in luogo di lunga degenza di uno o più componenti del nucleo
(art.3, co.13 L. 26/2019)”.
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito di arresto disposto nella giornata del 05.05.2022, in quanto resosi “responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, DPR 309/1990”.
Orbene in punto di diritto giova evidenziare che il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge
28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio.
L'art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. cit., in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7
(attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
2 l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo.
Il beneficio economico è erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare, di cui all'art.2, comma 4.
A tal fine l'art.3, comma 13, Legge n.26/2019 espressamente statuisce che: “Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3”.
Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i già richiamati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
L'art.
7-ter, comma 1, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione 28 marzo 2019,
n. 26, disciplina invece la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza, stabilendo:
1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all per l'inserimento nelle piattaforme CP_1 di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall all'entrata CP_1
3 del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206).
Come si evince dalla semplice lettura delle norme richiamate, in vigore sino al 31.12.2023 e quindi all'epoca dei fatti di causa, la revoca è disposta solo in caso di condanna definitiva per uno dei reati di cui all'art.7, comma 3, d.l. n.4/2019 convertito, mentre l'applicazione di una misura cautelare comporta unicamente la sospensione del beneficio, che deve essere disposta con la medesima decorrenza della misura (“con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare”).
Per le ragioni che precedono, la richiesta restitutoria avente ad oggetto il periodo dal 01.11.2020 al
31.04.2022, anteriore alla data di applicazione della misura cautelare (05.05.2022), è ingiustificata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 12.600,00 indicata dall' nella nota del 17.05.2022. CP_1
Le spese processuali vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza e, stante CP_1
l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 20.07.2022), vanno liquidate come da dispositivo in favore dello Stato anticipatario ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la irripetibilità della somma di € 12.600,00 indicata dall' nella nota del 17.05.2022; CP_1
- condanna l' al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate in € 1.700,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7347/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall' Avv. Pasquale Trantino come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Lilia Bonicioli come da procura CP_1 generale richiamata nelle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda n. CP_2
CP_ 3265002, esponeva che con provvedimenti del 17.05.2022 e 25.05.2022 l' gli aveva comunicato la decadenza dal beneficio e chiesto la restituzione della somma di € 12.600,00 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da novembre 2020 ad aprile 2022 per la seguente motivazione: “Mancata comunicazione passaggio in stato detentivo o in luogo di lunga degenza di uno o più componenti del nucleo (art.3, co.13 L. 26/2019)”. Precisava di essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 05.05.2022.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria per le ragioni esposte in atti, chiedeva accertarsi la nullità/annullabilità del provvedimento di revoca del beneficio economico in questione, nonché dichiararsi la irripetibilità della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo
1 pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (da ultimo, anche, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, l' ha revocato il beneficio del reddito di cittadinanza ed ha chiesto la restituzione CP_1 dei ratei di assegno erogati al ricorrente nel periodo da novembre 2020 ad aprile 2022, sul presupposto della “Mancata comunicazione passaggio in stato detentivo o in luogo di lunga degenza di uno o più componenti del nucleo
(art.3, co.13 L. 26/2019)”.
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito di arresto disposto nella giornata del 05.05.2022, in quanto resosi “responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, DPR 309/1990”.
Orbene in punto di diritto giova evidenziare che il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge
28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio.
L'art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. cit., in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7
(attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
2 l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo.
Il beneficio economico è erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare, di cui all'art.2, comma 4.
A tal fine l'art.3, comma 13, Legge n.26/2019 espressamente statuisce che: “Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3”.
Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i già richiamati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
L'art.
7-ter, comma 1, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione 28 marzo 2019,
n. 26, disciplina invece la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza, stabilendo:
1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all per l'inserimento nelle piattaforme CP_1 di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall all'entrata CP_1
3 del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206).
Come si evince dalla semplice lettura delle norme richiamate, in vigore sino al 31.12.2023 e quindi all'epoca dei fatti di causa, la revoca è disposta solo in caso di condanna definitiva per uno dei reati di cui all'art.7, comma 3, d.l. n.4/2019 convertito, mentre l'applicazione di una misura cautelare comporta unicamente la sospensione del beneficio, che deve essere disposta con la medesima decorrenza della misura (“con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare”).
Per le ragioni che precedono, la richiesta restitutoria avente ad oggetto il periodo dal 01.11.2020 al
31.04.2022, anteriore alla data di applicazione della misura cautelare (05.05.2022), è ingiustificata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 12.600,00 indicata dall' nella nota del 17.05.2022. CP_1
Le spese processuali vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza e, stante CP_1
l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 20.07.2022), vanno liquidate come da dispositivo in favore dello Stato anticipatario ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la irripetibilità della somma di € 12.600,00 indicata dall' nella nota del 17.05.2022; CP_1
- condanna l' al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate in € 1.700,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
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