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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11592 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
attori opponenti, con l'avvocato Lorenzo Cinquepalmi
e
Controparte_1
convenuta opposta, con l'avvocata Alessia Brenna
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025, e perciò per parte opponente come da memoria istruttoria n. 1, per parte opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 13 gennaio 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2965 ord., in data 26 luglio 2021 il giudice del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di pagare in favore della ricorrente (da ora, , in via tra loro solidale, Pt_4 Controparte_1 CP_1 la somma di € 442.822,17=, oltre accessori e spese, a titolo di scoperto dell'affidamento plafond estero pagina 1 di 4 (la debitrice principale;
di seguito: L&O) e a titolo di fidejussioni “omnibus” rilasciate a Parte_1
garanzia dei crediti vantati da in favore di L&O (gli altri intimati). CP_1
Avverso tale decreto, notificato nell'agosto 2021, proponevano tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2021) tutti gli intimati, chiedendo in principalità che, previa revoca della immediata esecutività del decreto, venisse dichiarata la non debenza delle somme azionate in via monitoria, a seguito di revoca o annullamento dell'opposto decreto;
che, in subordine, venisse ridotta la somma pretesa da all'esito della instauranda istruttoria;
con vittoria di spese e CP_1
onorari.
Affermava parte attrice che il saldaconto ex art. 50 T.U.B. non poteva costituire valida prova della sussistenza e del credito vantato dalla nei confronti della cliente, prova per la quale la CP_2
giurisprudenza di legittimità, fin dalla fase monitoria, richiede la produzione di tutti gli estratti-conto che illustrino l'intera durata del rapporto;
che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto relativo ad un credito incerto e illiquido;
che, giusta la normativa concernente l'acquisizione di garanzie da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, CP_1
non avrebbe potuto acquisire ulteriori garanzie sulla porzione di credito garantito dal Fondo di
Garanzia; di talché le garanzie prestate erano inefficaci per la porzione di credito garantita dal Fondo di
Garanzia, dovendo pertanto ridursi la somma dovuta dai garanti Parte_2 Parte_3
e in tale misura;
da ultimo vi era incertezza in relazione all'ammontare dal credito
[...] Pt_4
vantato da dal momento che la somma richiesta in via monitoria agli odierni opponenti CP_1
differiva da quella richiesta con le intimazioni di pagamento loto inviate in data 5 luglio 2021.
Si costituiva ritualmente producendo, oltre al fascicolo della fase monitoria, gli estratti conto CP_1
relativi al conto corrente sul quale erano transitati gli anticipi esteri concessi a L&O, e, contestando in fatto e in diritto le contestazioni di parte attrice, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto;
con vittoria di onorari e spese.
La causa veniva istruita dalle parti mediante la sola produzione di documenti e memorie;
all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2022 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività all'opposto decreto;
quindi, dopo che la aveva dato atto dell'avvenuta ricezione della CP_2 somma di € 225.000,00 da parte del garante Fondo di Garanzia per le PMI, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La prova del quantum debeatur. pagina 2 di 4 Osserva il giudice che, contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente, ha fornito, CP_1 mediante l'elenco degli anticipi su estero erogati dal 10 dicembre 2020 al 23 aprile 2021 (cfr. doc. 9 del fascicolo monitorio) e l'estratto del conto corrente n. 2335652 (cfr. doc. 21 di parte convenuta) la prova dell'erogazione degli anticipi e dell'avvenuto loro accredito sul conto corrente di appoggio;
né parte opponente ha fornito la prova, né la semplice allegazione, di avere restituito, sia pure parzialmente, alcuno di tali anticipi;
di talché appare priva di fondamento la contestazione avanzata circa l'entità del credito azionato in via monitoria.
Peraltro va rilevato come, in corso di causa, tale credito si sia ridotto dell'importo di € 225.000,00, e pertanto a complessivi € 217.822,17, a seguito del pagamento parziale avvenuto in corso di causa da parte del garante Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
3. La nullità o inefficacia parziale delle garanzie personali prestate da Parte_2 [...]
e . Parte_3 Pt_4
Anche in questo caso la eccezione proposta da parte opponente è priva di pregio, e comunque di rilevanza nella presente fattispecie.
Ed invero, da un lato la disciplina prevista in relazione alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese vieta la acquisizione di ulteriori garanzie (mentre nel caso di specie le garanzie erano preesistenti, essendo state stipulate due anni prima l'assunzione dell'obbligazione de qua agitur) reali, bancarie o assicurative (mentre nel caso di specie le garanzie personali prestate dagli opponenti e non appartenevano ad alcuna di tali Parte_2 Parte_3 Pt_4 categorie), d'altro lato la eventuale inefficacia delle garanzie sarebbe irrilevante, essendosi il credito residuo in capo alla convenuta opposta ridotto alla porzione di credito non assistito dalla garanzia del
Fondo.
4. Conclusioni.
Osserva il giudice che, pur dovendosi rigettare tutte le eccezioni proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta il decreto dovrà essere revocato, stante che l'importo dovuto dalla CP_1
debitrice principale e dai suoi condebitori solidali si è ridotto a seguito del parziale pagamento effettuato nelle more del giudizio di opposizione dal garante Fondo di Garanzia per le PMI;
ed invero il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che deve aversi riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di pagina 3 di 4 condanna del debitore;
pertanto la accertata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr. S.C.,
Sez. III, n. 21840 del 24 settembre 2013), sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. S.C., Sez. L., n. 21432 del 17 ottobre
2011).
5. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli attori vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della convenuta della
[...] Pt_4 Controparte_1
somma di € 217.822,17, oltre agli interessi convenzionali sulla somma di € 442.822,17 dal 5 luglio
2021 al pagamento parziale da parte del Fondo di Garanzia, nonché degli interessi convenzionali sulla somma di € 217.822,17 dalla data del pagamento parziale al saldo;
condanna altresì gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 14 aprile 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11592 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
attori opponenti, con l'avvocato Lorenzo Cinquepalmi
e
Controparte_1
convenuta opposta, con l'avvocata Alessia Brenna
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025, e perciò per parte opponente come da memoria istruttoria n. 1, per parte opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 13 gennaio 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2965 ord., in data 26 luglio 2021 il giudice del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di pagare in favore della ricorrente (da ora, , in via tra loro solidale, Pt_4 Controparte_1 CP_1 la somma di € 442.822,17=, oltre accessori e spese, a titolo di scoperto dell'affidamento plafond estero pagina 1 di 4 (la debitrice principale;
di seguito: L&O) e a titolo di fidejussioni “omnibus” rilasciate a Parte_1
garanzia dei crediti vantati da in favore di L&O (gli altri intimati). CP_1
Avverso tale decreto, notificato nell'agosto 2021, proponevano tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2021) tutti gli intimati, chiedendo in principalità che, previa revoca della immediata esecutività del decreto, venisse dichiarata la non debenza delle somme azionate in via monitoria, a seguito di revoca o annullamento dell'opposto decreto;
che, in subordine, venisse ridotta la somma pretesa da all'esito della instauranda istruttoria;
con vittoria di spese e CP_1
onorari.
Affermava parte attrice che il saldaconto ex art. 50 T.U.B. non poteva costituire valida prova della sussistenza e del credito vantato dalla nei confronti della cliente, prova per la quale la CP_2
giurisprudenza di legittimità, fin dalla fase monitoria, richiede la produzione di tutti gli estratti-conto che illustrino l'intera durata del rapporto;
che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto relativo ad un credito incerto e illiquido;
che, giusta la normativa concernente l'acquisizione di garanzie da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, CP_1
non avrebbe potuto acquisire ulteriori garanzie sulla porzione di credito garantito dal Fondo di
Garanzia; di talché le garanzie prestate erano inefficaci per la porzione di credito garantita dal Fondo di
Garanzia, dovendo pertanto ridursi la somma dovuta dai garanti Parte_2 Parte_3
e in tale misura;
da ultimo vi era incertezza in relazione all'ammontare dal credito
[...] Pt_4
vantato da dal momento che la somma richiesta in via monitoria agli odierni opponenti CP_1
differiva da quella richiesta con le intimazioni di pagamento loto inviate in data 5 luglio 2021.
Si costituiva ritualmente producendo, oltre al fascicolo della fase monitoria, gli estratti conto CP_1
relativi al conto corrente sul quale erano transitati gli anticipi esteri concessi a L&O, e, contestando in fatto e in diritto le contestazioni di parte attrice, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto;
con vittoria di onorari e spese.
La causa veniva istruita dalle parti mediante la sola produzione di documenti e memorie;
all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2022 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività all'opposto decreto;
quindi, dopo che la aveva dato atto dell'avvenuta ricezione della CP_2 somma di € 225.000,00 da parte del garante Fondo di Garanzia per le PMI, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La prova del quantum debeatur. pagina 2 di 4 Osserva il giudice che, contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente, ha fornito, CP_1 mediante l'elenco degli anticipi su estero erogati dal 10 dicembre 2020 al 23 aprile 2021 (cfr. doc. 9 del fascicolo monitorio) e l'estratto del conto corrente n. 2335652 (cfr. doc. 21 di parte convenuta) la prova dell'erogazione degli anticipi e dell'avvenuto loro accredito sul conto corrente di appoggio;
né parte opponente ha fornito la prova, né la semplice allegazione, di avere restituito, sia pure parzialmente, alcuno di tali anticipi;
di talché appare priva di fondamento la contestazione avanzata circa l'entità del credito azionato in via monitoria.
Peraltro va rilevato come, in corso di causa, tale credito si sia ridotto dell'importo di € 225.000,00, e pertanto a complessivi € 217.822,17, a seguito del pagamento parziale avvenuto in corso di causa da parte del garante Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
3. La nullità o inefficacia parziale delle garanzie personali prestate da Parte_2 [...]
e . Parte_3 Pt_4
Anche in questo caso la eccezione proposta da parte opponente è priva di pregio, e comunque di rilevanza nella presente fattispecie.
Ed invero, da un lato la disciplina prevista in relazione alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese vieta la acquisizione di ulteriori garanzie (mentre nel caso di specie le garanzie erano preesistenti, essendo state stipulate due anni prima l'assunzione dell'obbligazione de qua agitur) reali, bancarie o assicurative (mentre nel caso di specie le garanzie personali prestate dagli opponenti e non appartenevano ad alcuna di tali Parte_2 Parte_3 Pt_4 categorie), d'altro lato la eventuale inefficacia delle garanzie sarebbe irrilevante, essendosi il credito residuo in capo alla convenuta opposta ridotto alla porzione di credito non assistito dalla garanzia del
Fondo.
4. Conclusioni.
Osserva il giudice che, pur dovendosi rigettare tutte le eccezioni proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta il decreto dovrà essere revocato, stante che l'importo dovuto dalla CP_1
debitrice principale e dai suoi condebitori solidali si è ridotto a seguito del parziale pagamento effettuato nelle more del giudizio di opposizione dal garante Fondo di Garanzia per le PMI;
ed invero il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che deve aversi riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di pagina 3 di 4 condanna del debitore;
pertanto la accertata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr. S.C.,
Sez. III, n. 21840 del 24 settembre 2013), sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. S.C., Sez. L., n. 21432 del 17 ottobre
2011).
5. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli attori vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della convenuta della
[...] Pt_4 Controparte_1
somma di € 217.822,17, oltre agli interessi convenzionali sulla somma di € 442.822,17 dal 5 luglio
2021 al pagamento parziale da parte del Fondo di Garanzia, nonché degli interessi convenzionali sulla somma di € 217.822,17 dalla data del pagamento parziale al saldo;
condanna altresì gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 14 aprile 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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