Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5216 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Vittorio Antonio Anselmi come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sebastiano Maugeri come in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro- aggravamento-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29/05/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con sede in Palermo, Via Fra CP_2
G. Pantaleo n. 11, P. Iva , con data di assunzione 11.04.2011 e mansioni di Guardia P.IVA_1
Particolare Giurata esponeva:
e paramediana sn che impronta lievemente il profilo midollare anteriore, protrusione discale
a livello di C4/C5 mediana, protrusione discale mediana e paramediana a livello C5/C6, bulging discale C6-C7”;
- che, in seguito di denuncia d'infortunio presso l' di Catania al fine di ottenere l'indennità CP_1
prevista dalla legge il ricorrente, sottoposto a visita dal detto Ente, era riconosciuto affetto da una menomazione dell'integrità fisica pari al 9%;
- di avere, in seguito alla proposta opposizione, impugnato gli esiti del predetto accertamento innanzi il Tribunale del Lavoro di Catania il quale, all'esito degli accertamenti medico legali effettuati, riconosceva in capo al ricorrente una percentuale complessiva di menomazione pari al 18%;
- di essere stato sottoposto, in seguito ad invito a revisione del 11 maggio 2023 a visita medica presso l'ambulatorio di Catania in data 8 giugno 2023 e, successivamente, con missiva CP_1 del 26.06.23 , l' comunicava al ricorrente che la menomazione accertata, rappresentata CP_1 da “ESITI ALGO DISFUNZIONALI DI FRATTURA DI C3 E C5; ESITI ALGO-
DISFUNZIONALI DI FRATTURA DI D10”, era stata valutata nella misura del 18%, con conferma della rendita erogata;
- di avere proposto opposizione avverso gli esiti di tale valutazione in data 15.09.2023, con allegata relazione medica di parte, protocollata dall' il 18.09.23, lamentando che la CP_1 valutazione effettuata dall'Ente non teneva conto dell'aggravamento frattanto verificatosi, che determinava un incremento del grado di Invalidità Permanente pari al 35%;
- che l'Ente , con missiva del 11.10.23 , comunicava il non espletamento della collegiale medica, assumendo che “…La descrizione della menomazione non ha alcun riferimento al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale oggetto dell'accertamento e non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo/morboso inizialmente accertato”, e lasciando pertanto invariata la valutazione del 18% fatta in sede di revisione;
Tanto premesso in fatto lamentava l'erroneità degli accertamenti effettuati da sostenendo, in CP_1
ragione degli aggravamenti medio tempore intervenuti, di risultare affetto da menomazione pari al
35%. In ragione di tutto quanto esposto e articolato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “ CHIEDE che il sig. Giudice designato del Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare CP_1
e dichiarare che il ricorrente in data 16.12.2015 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo n. 2 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ed a seguito dell'aggravamento venutosi a determinare negli anni successivi, è portatore di un grado di invalidità permanente pari al 35% o a quella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede find'ora
l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore, alla CP_1 corresponsione della rendita lavoro per l'inabilità permanente nella misura del 35% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'evento al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne ha fatto anticipazione”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e concludendo, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla memoria, nel seguente modo: “ in via principale, nel merito, rigettare la domanda di opposizione a revisione attiva volta al CP_1
preteso riconoscimento di un aggravamento del danno biologico da Infortunio dal 18% al 35% , così come avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata in fatto ed in diritto;
in CP_1
subordine, provvedere come di giustizia sul preteso aggravamento dei postumi da Infortunio del
16.12.2015, con decorrenza di legge ex art. 84 T.U.n.1124/65, ossia dal 01.06.2023. Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113 T.U. 1124/65”.
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Sembra opportuno evidenziare che, nel caso di specie, non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del lamentato infortunio sul lavoro, mentre è contestato il conseguente grado di CP_ menomazione permanente dell'integrità psicofisica riconosciuto dall' resistente in sede amministrativa. In via generale in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R.
1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Secondo quanto stabilito dal successivo art. 74 D.P.R. 1124/1965, “Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelle uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelle inferiori a tale cifra.
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente”.
2. Venendo al caso di specie il ricorso è infondato.
Il CTU, all'esito degli accertamenti espletati, ha infatti ritenuto che, quanto alla posizione del ricorrente “ i postumi integrano danno biologico, ai sensi del D.Lgs 38/2000, nella misura del 18%
(diciotto per cento) sulla base del “Danno Biologico – Le tabelle di Legge” di G. e P. Rossi Per_1
– Ed. Giuffrè – 2000”.
In particolare, sembra opportuno richiamare testualmente le argomentazioni ripercorse dal consulente: “ Dall'analisi della documentazione sanitaria versata in atti si rileva che il sig. Parte_1
è affetto da: “Esiti di frattura del soma della III e V vertebra cervicale, nonché esiti di
[...] frattura della X vertebra toracica”. La sottoscritta ritiene che la valutazione percentualistica di quanto in diagnosi effettuata secondo le Tabelle di cui al D.Lgs 38/2000, sia: esiti di duplice frattura vertebrale cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale, codice 197 (fino a 16), valutabile nella misura del 16%; esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso, codice 201 (fino a 6), valutabile nella misura del 4%. Pertanto, applicando la formula di la valutazione globale Parte_2
è pari al 18%”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni. Ciò anche tenuto conto delle esaurienti risposte che il CTU ha fornito alle parti, in seguito alle osservazioni mosse dal CTP di parte ricorrente. Si legge in risposta alle osservazioni critiche, infatti: “ Nelle sue osservazioni il CTP, Dott. , formula diagnosi di “Esiti Persona_2
di politrauma con frattura del soma di C3 e di C5 e frattura di T10; nel 2020 intervento di discectomia microchirurgica e neuroforaminotomia per ernia discale L3-L4 sn;
alla RMN del 2023 esiti consolidati di frattura di C3, C5 e protrusioni discali marcata C4-C5 e C5-C6 con impronta sul sacco durale e riduzione del forame di coniugazione” e descrive un'obiettività che riguarda sia il rachide cervicale - interessato dall'evento traumatico- sia il rachide lombare, sia il ginocchio destro. In particolare descrive “.. riduzione del RON rachide lombare in flesso-estensione. Ginocchio destro con ballottamento rotuleo positivo ROM 10°-110° in flesso estensione e dolore alla digitopressione emirima mediale ..”. Sempre nelle sue considerazioni il CTP attribuisce tale quadro menomativo all'incidente stradale, oggetto del contenzioso. Si rappresenta però che, a seguito del sinistro stradale, il ricorrente ha riportato esclusivamente un trauma al rachide cervicale con frattura del soma di C3 e di C5, nonché una frattura della X vertebra toracica. Le patologie a carico del ginocchio destro e della colonna lombare non sono in correlazione causale con il sinistro occorso, sia in termini di criterio cronologico, né di continuità fenomenica, né topografico. Alla luce di quanto sopra, si conferma il giudizio precedentemente espresso”.
3. Ne discende che il ricorso va integralmente rigettato con assorbimento di ogni altra e diversa questione.
4. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c in atti.
Per le medesime ragioni le spese di CTU devono porsi a carico di . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Catania, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso