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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice rel. all'esito della riserva di cui all'udienza del 5/2/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8691/24 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e
630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 25/10/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento espropriativo mobiliare rubricato al n. R.G.E.;
TRA
(c.f. ), in persona de legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore - e per essa - elettivamente domiciliata in Controparte_1
Ravenna, Via A. Baccarini n.52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
Vandini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- Parte reclamante –
- Creditore pignorante -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Eboli CP_2 C.F._1
(Sa), Via L. Imperato n. 10, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pagano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Parte Reclamata –
- Debitore Esecutato -
NONCHÈ
CP_3
- Parte Reclamata Contumace -
- Terzo Pignorato - CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società e per essa nella Parte_1 Controparte_1 qualità di creditore pignorante nell'ambito della procedura espropriativa rubricata al n.
4578/23 R.G.E. ha spiegato reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del
24/10/2024 (comunicata in data 25/10/2024) con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la nullità del pignoramento, con conseguente estinzione della relativa procedura espropriativa, in ragione della ritenuta carenza di legittimazione del procedente (non avendo quest'ultimo adeguatamente provato la titolarità del credito asseritamente acquistato, ex art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1988, da Banca Antonveneta S.p.A.), autorizzando la liberazione dei beni pignorati.
In particolare, parte reclamante ha postulato l'illegittimità di tale ordinanza e ne ha domandato l'annullamento, con vittoria di spese.
2. Ciò posto, ai fini della delibazione dell'ammissibilità del reclamo appare necessario procedere anzitutto alla qualificazione del provvedimento impugnato.
Sul punto, ritiene il Collegio che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 24/10/2024 debba essere qualificata nei termini di una pronuncia di “estinzione atipica” del processo esecutivo.
Invero, quest'ultimo ha ritenuto di procedere alla suddetta declaratoria sul presupposto della mancata/insufficiente prova della titolarità, in capo al procedente, del credito per il quale è stato notificato il pignoramento e, dunque, in virtù di un difetto di legittimazione attiva.
Sul piano sostanziale, siffatta determinazione costituisce espressione di quei poteri ordinatori che competono al giudice dell'esecuzione nell'attività di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.: tuttavia, venendo in considerazione una causa di improseguibilità dell'esecuzione diversa da quelle tassativamente indicate dal legislatore ai fini della declaratoria di estinzione cd. tipica, deve ritenersi che la pronuncia in parola vada ricondotta alla categoria della “chiusura anticipata” del processo esecutivo, categoria che trova il suo addentellato normativo nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (quale disposizione che ne giustifica, a livello dogmatico, una configurazione autonoma rispetto alla categoria dell'estinzione “tipica”).
3. La qualificazione dell'ordinanza impugnata nei termini sopra descritti comporta che il reclamo spiegato ex artt. 178 e 630 c.p.c. debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cod. proc. civ. e dalle ulteriori cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. – quale rimedio proprio e specificamente previsto per la censura di tali atti - e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per le sole ipotesi di dichiarazione di estinzione tipica (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. 12 novembre 2013, n. 25421; Cass. 12 febbraio
2008, n. 3276; Cass. 1 aprile 2004, n. 6391).
Per quanto precede, il presente reclamo non può trovare accoglimento.
4. Circa il governo delle spese di lite del procedimento, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del rimedio esperito induce il Collegio a ravvisare le condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile il reclamo.
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
• DISPONE ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria Esecuzioni con l'allegazione di copia della presente sentenza per quanto di competenza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12/2/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Giudice rel.
Dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice rel. all'esito della riserva di cui all'udienza del 5/2/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8691/24 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e
630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 25/10/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento espropriativo mobiliare rubricato al n. R.G.E.;
TRA
(c.f. ), in persona de legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore - e per essa - elettivamente domiciliata in Controparte_1
Ravenna, Via A. Baccarini n.52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
Vandini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- Parte reclamante –
- Creditore pignorante -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Eboli CP_2 C.F._1
(Sa), Via L. Imperato n. 10, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pagano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Parte Reclamata –
- Debitore Esecutato -
NONCHÈ
CP_3
- Parte Reclamata Contumace -
- Terzo Pignorato - CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società e per essa nella Parte_1 Controparte_1 qualità di creditore pignorante nell'ambito della procedura espropriativa rubricata al n.
4578/23 R.G.E. ha spiegato reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del
24/10/2024 (comunicata in data 25/10/2024) con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la nullità del pignoramento, con conseguente estinzione della relativa procedura espropriativa, in ragione della ritenuta carenza di legittimazione del procedente (non avendo quest'ultimo adeguatamente provato la titolarità del credito asseritamente acquistato, ex art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1988, da Banca Antonveneta S.p.A.), autorizzando la liberazione dei beni pignorati.
In particolare, parte reclamante ha postulato l'illegittimità di tale ordinanza e ne ha domandato l'annullamento, con vittoria di spese.
2. Ciò posto, ai fini della delibazione dell'ammissibilità del reclamo appare necessario procedere anzitutto alla qualificazione del provvedimento impugnato.
Sul punto, ritiene il Collegio che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 24/10/2024 debba essere qualificata nei termini di una pronuncia di “estinzione atipica” del processo esecutivo.
Invero, quest'ultimo ha ritenuto di procedere alla suddetta declaratoria sul presupposto della mancata/insufficiente prova della titolarità, in capo al procedente, del credito per il quale è stato notificato il pignoramento e, dunque, in virtù di un difetto di legittimazione attiva.
Sul piano sostanziale, siffatta determinazione costituisce espressione di quei poteri ordinatori che competono al giudice dell'esecuzione nell'attività di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.: tuttavia, venendo in considerazione una causa di improseguibilità dell'esecuzione diversa da quelle tassativamente indicate dal legislatore ai fini della declaratoria di estinzione cd. tipica, deve ritenersi che la pronuncia in parola vada ricondotta alla categoria della “chiusura anticipata” del processo esecutivo, categoria che trova il suo addentellato normativo nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (quale disposizione che ne giustifica, a livello dogmatico, una configurazione autonoma rispetto alla categoria dell'estinzione “tipica”).
3. La qualificazione dell'ordinanza impugnata nei termini sopra descritti comporta che il reclamo spiegato ex artt. 178 e 630 c.p.c. debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cod. proc. civ. e dalle ulteriori cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. – quale rimedio proprio e specificamente previsto per la censura di tali atti - e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per le sole ipotesi di dichiarazione di estinzione tipica (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. 12 novembre 2013, n. 25421; Cass. 12 febbraio
2008, n. 3276; Cass. 1 aprile 2004, n. 6391).
Per quanto precede, il presente reclamo non può trovare accoglimento.
4. Circa il governo delle spese di lite del procedimento, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del rimedio esperito induce il Collegio a ravvisare le condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile il reclamo.
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
• DISPONE ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria Esecuzioni con l'allegazione di copia della presente sentenza per quanto di competenza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12/2/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Giudice rel.
Dott.ssa Federica Felaco