Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 5176/2018
TRA
IL in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in P.IVA_1 opposizione e previa delibera dell'assemblea dei condomini allegata in atti dall'avv. Antonella
Rabia (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_1
Catanzaro alla via Solferino, 19/C
- parte opponente -
E
L'Arch. (C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. prof. CP_1 CodiceFiscale_2
Elena Morano Cinque (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Catanzaro alla via della Quercia, 49, come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta redatta su foglio separato ma da considerarsi parte integrante della stessa
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.688/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Il come rappresentato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.688/2018 con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'arch.
, la somma di € 20.716,57 oltre interessi e spese, quale credito per competenze CP_1 professionali e a titolo di spese stragiudiziali;
alla procedura monitoria veniva allegata, tra gli altri, la liquidazione della parcella professionale da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di
Catanzaro.
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R.G. n. 5176/2018
Parte opponente concludeva, pertanto, affinché venisse revocato o annullato il decreto ingiuntivo opposto attesa la infondatezza delle ragioni addotte nel ricorso monitorio con il rigetto di ogni domanda di pretesa creditoria;
in subordine che venisse ridotto l'importo preteso nel rispetto e/o nei limiti dello stipulato accordo. In ogni caso che alcuna somma era dovuta per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita. Con vittoria di spese o compensazione anche in caso di soccombenza sotto il profilo del quantum azionato in sede monitoria.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di opposizione per indeterminatezza e genericità del presunto conflitto di interessi che era stato sollevato e contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati nella memoria di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. In particolare, parte opposta contestava le deduzioni mosse da parte opponente e riguardanti segnatamente (i) il computo metrico con cappotto termico e privo degli importi unitari di costo;
(ii) la consegna tardiva degli elaborati tecnici;
(iii) la determinazione dei compensi professionali;
( iv) l' ammontare dei lavori. Contestava ancora l'eccezione di inadempimento sollevata solo in sede giudiziale in assenza dei presupposti e che sembrava, piuttosto, atteggiarsi, quale strumento/causa di risoluzione del contratto d'opera professionale.
Radicatosi il contraddittorio, con provvedimento del 7 maggio 2018 il diverso giudicante avuto riguardo alla natura delle contestazioni sollevate da parte opponente;
ritenuto che
le questioni sollevate necessitino di approfondimento tecnico che, per la complessità delle questioni da sviluppare si rendeva opportuno non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con lo stesso provvedimento concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa la fase istruttoria disposta dal diverso giudicante ed espletata la Ctu sul quesito che qui di seguito si riporta: “accertare il valore del progetto redatto dal e necessità e congruità delle opere ivi CP_1 previste” la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 febbraio 2023 quindi, da ultimo, all'udienza dell' 11 novembre 2024. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190
c.p.c.
Merito della lite
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R.G. n. 5176/2018 Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ, Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo producendo, tra l'altro, nella fase monitoria, la liquidazione della parcella professionale da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Catanzaro, unitamente ai verbali di assemblea del condominio opponente.
Al riguardo, si deve preliminarmente osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del
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R.G. n. 5176/2018 debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. Civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass.
Civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, ancora, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui - come quello per cui è causa - il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento, risultando, in tal caso, invertiti, i ruoli delle parti in lite, poiché il debiotre eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento.
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla ( cfr. Cass n. 20613/2011).
Ebbene, la ricostruzione fattuale della vicenda, il corredo probatorio documentale e orale in uno con la consulenza espletata, danno evidenza della parziale fondatezza della pretesa creditoria nel quantum, tale da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto attesa la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
Al riguardo questo giudice individua quale questione dirimente ai fini della decisione quello della prevalenza o meno del compenso pattiziamente stabilito rispetto alla quantizzazione del credito sulla base dell'entità delle prestazioni fornite con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale. Sul punto si richiama il principio anche di recente ribadito dalla
Suprema Corte in base al quale l'articolo 2233 c.c. in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso. Assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice. ( cfr. tra le tante, Cass ordinanza 18 dicembre 2019 – 17 aprile 2020 n.
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R.G. n. 5176/2018 7904 ). Sul punto fermo il sopra richiamato consolidato principio, questo giudice rileva, al contempo, che, nel caso che ci occupa, l'incarico perfezionatosi tra le parti prevedeva da parte del professionista il compimento di una serie di prestazioni (eseguite solo in parte attesa la revoca dell'incarico da parte della committenza ) e, quale corrispettivo, un compenso unitario forfettario che non appare scindibile/frazionabile individuato nel 4% dell'ammontare dei lavori. Attesi i superiori profili ritiene questo giudice che la decisione possa essere adottata prudenzialmente considerando che (i) non è consentito discostarsi e superare il quantum del compenso che era stato pattuito e, al contempo, vadano considerati (ii) la revoca dell'incarico da parte della committenza
(iii) il valore del progetto come indicato dal Ctu all'esito della verifica dell'opera prestata, dell'entità delle prestazioni fornite e della consistenza dell'attività. Al riguardo si condividono e si richiamano le risultanze della consulenza in ordine al quesito posto al perito, essendo lo stesso pervenuto a conclusioni con motivazione condivisibile, in aderenza ai documenti agli atti e avendo compiuto ed espresso valutazioni senz'altro valorizzabili ai fini della decisione che testualmente si riportano
“ Il progetto predisposto dall'arch. incaricato dal Condominio della redazione della CP_1 progettazione, computo metrico, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni risulta risponde alle esigenze del perché, oltre a prevedere la riparazione delle opere deteriorate, propone l'esecuzione del cappotto Parte_1 termico esterno, unica soluzione per scongiurare il ripetersi degli inconvenienti perché evita future formazioni di muffe sulle pareti e sui soffitti degli appartamenti, protegge le facciate dagli agenti atmosferici, contiene la dispersione termica negli ambienti interni riducendo il consumo e il costo del riscaldamento. Tutte le opere previste in progetto sono necessarie e appropriate per la risoluzione delle criticità riscontrate. Il progetto è completo di tutti gli allegati utili all'individuazione delle cause del degrado, dei rimedi ed alla quantificazione economica dell'intervento; (…) Per accertare il valore del progetto, ho determinato l'onorario ai sensi del DM.
140/2012 tenendo conto che il progetto, pur riguardando un intervento di manutenzione di un fabbricato per civili abitazioni ordinario, è stato curato in maniera particolare raggiungendo con la progettazione esecutiva un alto livello di dettaglio sia per la localizzazione delle zone degradate che per i particolari esecutivi degli interventi previsti (All. 5). Quindi il compenso per la prestazione del professionista è stabilito tenendo conto della complessità e della qualità della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguibili per il Committente. L'importo determinato è pari in c.t. a € 12.820,86 oltre iva.” Parte_1
L'esame degli elementi sopra richiamati e individuati in uno con la già manifestata condivisione delle risultanze peritali induce conclusivamente questo giudicante a ritenere parzialmente fondata la pretesa creditoria di parte opposta nel diverso minore importo rispetto a quello portato nel decreto ingiuntivo con il limite, ripetesi, del quantum fissato forfettariamente nell'accordo perfezionatosi tra le parti.
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R.G. n. 5176/2018 Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 688/2018 emesso dall'intestato
Tribunale, parte opponente è condannata a corrispondere la somma di € 8.000,00 oltre IVA oltre interessi dalla domanda al saldo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ne giustifica la integrale compensazione, in esse comprese quelle della espletata Ctu già liquidate con separato provvedimento (cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169; Cass. 24645/2021)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa revoca del Decreto ingiuntivo opposto n. 688/2018 emesso dall'intestato Tribunale, condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 8.000,00 oltre IVA e accessori come in parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali in esse comprese quelle dell'espletata Ctu già liquidate con separato provvedimento.
Catanzaro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Maria Sciarrone
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R.G. n. 5176/2018