Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/06/2025, n. 11601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11601 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Denise Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 20 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 4-ter del 1° aprile 2021, n. 44, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
- dell’invito del 15 dicembre 2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
- della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge 23 luglio 2021, n. 106;
- del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1;
- della legge 21 gennaio 2022, n. 3;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Vista la dichiarazione, notificata alle parti costituite, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione di rinuncia della parte ricorrente alla decisione del ricorso.
Ritiene il Collegio che la rinuncia è stata ritualmente proposta e notificata alle parti costituite e che, in assenza di opposizioni, debba dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA.
In considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetta equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.