Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 37/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 37/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rugantino Marcantoni
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rugantino Marcantoni
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._3
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 2/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14/01/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Agrigento (AG) e che dall'unione è nata la figlia (il 29/12/2015). I coniugi Per_1
sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 8/02/2024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credano, con l'obbligo però di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambiamento e prestano consenso sin da ora al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche nell'interesse della figlia.
2) viene affidata, in via condivisa, ai genitori con residenza prevalente presso la casa della Per_2
madre, sita in Arcola, alla Via G. Banzola 101.
3) Il padre si impegna a tenere costanti rapporti con la figlia nel rispetto delle condizioni che si ritrascrivono: il sig. terrà con sé il martedì e il giovedì, prelevandola dalla casa CP_1 Per_2
materna nel primo pomeriggio per poi lì riportarla dopo cena, entro le ore ventuno. Con alternanza settimanale terrà con sé la propria figlia il sabato mattina e la riporterà presso la residenza della madre la domenica sera. Resta salva la possibilità del padre di incontrare la propria figlia in altri momenti preavvisando telefonicamente la madre con congruo anticipo, tale opportunità dovrà considerare le esigenze e gli impegni della Sig.ra e . In base agli orari di Pt_1 Parte_2
lavoro settimanali i giorni possono cambiare, giusto preavviso tempestivo. Resta fermo il numero di giorni e gli orari.
4) trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con i genitori alternando i giorni di festività, sin Per_2
d'ora convenendosi che ove trascorra la vigilia e il giorno di Natale con la mamma, trascorrerà le giornate del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno con il padre.
pag. 2 di 7 Durante il periodo estivo, trascorrerà un periodo di vacanza di 15 giorni con il padre, da Per_2
determinarsi in ragione delle esigenze lavorative del sig. da previamente concordarsi. CP_1
5) La ex casa coniugale sita in Arcola (SP) alla Via Banzola 101, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della NO per 18 mesi che decorrono dalla data di udienza davanti al Tribunale. Pt_1
Decorsi 18 mesi, la NO dovrà trovarsi un'altra collocazione in cui andrà a vivere con Pt_1
la figlia e dovrà lasciare la casa coniugale nella disponibilità del signor CP_1
6) Per il periodo in cui la NO rimarrà nella casa coniugale, la stessa dovrà provvedere Pt_1
a rimborsare al signor la metà dell'importo mensile del mutuo gravante su detta CP_1
abitazione (pari ad euro 368,00 su un totale di euro 736,00) eseguendo un bonifico sul conto corrente del marito entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
7) Fino a quando la NO avrà la disponibilità della casa coniugale, il signor Pt_1 CP_1 dovrà versare alla moglie, per il mantenimento della figlia l'importo di euro 200,00 mensili mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla NO , già comunicato al sig. Pt_1
entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo come determinato verrà annualmente CP_1
rivalutato secondo la rivalutazione degli indici Istat, trascorso un anno dalla presentazione del presente ricorso. Non appena la NO troverà un'altra sistemazione e lascerà la casa Pt_1
coniugale, il signor dovrà corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia pari ad CP_1
euro 350,00 mensili. I genitori concorreranno al mantenimento straordinario del figlio nella misura del 50% ciascuno, da previamente concordarsi, e si intenderà per tale: a) sostenendo e rimborsando a chi l'ha sostenuto, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata, le spese mediche, sanitarie, farmaceutiche anche coperte dal SSNN, dentistiche, ortodontiche, oculistiche... che dovessero rendersi necessarie per il figlio;
tali spese dovranno, salvo le urgenze e le prescrizioni dei medici, essere deliberate congiuntamente dai genitori, i quali sceglieranno insieme i professionisti e/o le strutture cui affidare la cura del minore;
b) sostenendo o rimborsando a chi l'ha sostenuto, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata, le spese scolastiche e di istruzione (compreso rette, buoni mensa, trasporto, libri, tasse, corredo scolastico..) e delle c.d. gite di istruzione;
c) sostenendo o rimborsando a chi l'ha sostenuto, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata, le spese per la pratica dell'attività sportiva, ludiche e ricreative del figlio solo se preventivamente concordate fra i genitori.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a adoperarsi affinché mantenga con entrambi un Per_2
rapporto equilibrato e continuativo e così ricevere pariteticamente cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano e si impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dello stesso, concordando fin da ora di rapportarsi e comunicare fra loro e non pag. 3 di 7 attraverso il minore: le decisioni di maggior rilievo che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino mentre le scelte di ordinaria quotidianità saranno invece assunte in modo disgiunto ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita.
9) Le parti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni loro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.
10) Le spese legali saranno affrontate dalle parti in quota paritaria”.
All'udienza del 2/04/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire- senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Con decreto del 10/04/2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per il deposito della documentazione richiesta, rimettendo all'esito la causa in decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una pag. 4 di 7 riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 20/09/2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Agrigento (AG) in data 14/05/2016 e trascritto nei Registri
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Agrigento (AG) dell'anno 2016, al n. 22, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credano, con l'obbligo però di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale pag. 5 di 7 cambiamento e prestano consenso sin da ora al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche nell'interesse della figlia.
2) viene affidata, in via condivisa, ai genitori con residenza prevalente presso la casa della Per_2
madre, sita in Arcola, alla Via G. Banzola 101.
3) Il padre si impegna a tenere costanti rapporti con la figlia nel rispetto delle condizioni che si ritrascrivono: il sig. terrà con sé il martedì e il giovedì, prelevandola dalla casa CP_1 Per_2
materna nel primo pomeriggio per poi lì riportarla dopo cena, entro le ore ventuno. Con alternanza settimanale terrà con sé la propria figlia il sabato mattina e la riporterà presso la residenza della madre la domenica sera. Resta salva la possibilità del padre di incontrare la propria figlia in altri momenti preavvisando telefonicamente la madre con congruo anticipo, tale opportunità dovrà considerare le esigenze e gli impegni della Sig.ra e . In base agli orari di Pt_1 Parte_2
lavoro settimanali i giorni possono cambiare, giusto preavviso tempestivo. Resta fermo il numero di giorni e gli orari.
4) trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con i genitori alternando i giorni di festività, sin Per_2
d'ora convenendosi che ove trascorra la vigilia e il giorno di Natale con la mamma, trascorrerà le giornate del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno con il padre.
Durante il periodo estivo, trascorrerà un periodo di vacanza di 15 giorni con il padre, da Per_2
determinarsi in ragione delle esigenze lavorative del sig. da previamente concordarsi. CP_1
5) La ex casa coniugale sita in Arcola (SP) alla Via Banzola 101, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della NO per 18 mesi che decorrono dalla data di udienza davanti al Tribunale. Pt_1
Decorsi 18 mesi, la NO dovrà trovarsi un'altra collocazione in cui andrà a vivere con Pt_1
la figlia e dovrà lasciare la casa coniugale nella disponibilità del signor CP_1
6) Per il periodo in cui la NO rimarrà nella casa coniugale, la stessa dovrà provvedere Pt_1
a rimborsare al signor la metà dell'importo mensile del mutuo gravante su detta CP_1
abitazione (pari ad euro 368,00 su un totale di euro 736,00) eseguendo un bonifico sul conto corrente del marito entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
7) Fino a quando la NO avrà la disponibilità della casa coniugale, il signor Pt_1 CP_1 dovrà versare alla moglie, per il mantenimento della figlia l'importo di euro 200,00 mensili mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla NO , già comunicato al sig. Pt_1
entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo come determinato verrà annualmente CP_1
rivalutato secondo la rivalutazione degli indici Istat, trascorso un anno dalla presentazione del presente ricorso. Non appena la NO troverà un'altra sistemazione e lascerà la casa Pt_1
coniugale, il signor dovrà corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia pari ad CP_1
pag. 6 di 7 euro 350,00 mensili. I genitori concorreranno al mantenimento straordinario del figlio nella misura del 50% ciascuno, da previamente concordarsi, e si intenderà per tale: a) sostenendo e rimborsando a chi l'ha sostenuto, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata, le spese mediche, sanitarie, farmaceutiche anche coperte dal SSNN, dentistiche, ortodontiche, oculistiche... che dovessero rendersi necessarie per il figlio;
tali spese dovranno, salvo le urgenze e le prescrizioni dei medici, essere deliberate congiuntamente dai genitori, i quali sceglieranno insieme i professionisti e/o le strutture cui affidare la cura del minore;
b) sostenendo o rimborsando a chi l'ha sostenuto, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata, le spese scolastiche e di istruzione (compreso rette, buoni mensa, trasporto, libri, tasse, corredo scolastico..) e delle c.d. gite di istruzione;
c) sostenendo o rimborsando a chi l'ha sostenuto, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta documentata, le spese per la pratica dell'attività sportiva, ludiche e ricreative del figlio solo se preventivamente concordate fra i genitori.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a adoperarsi affinché mantenga con entrambi un Per_2
rapporto equilibrato e continuativo e così ricevere pariteticamente cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano e si impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dello stesso, concordando fin da ora di rapportarsi e comunicare fra loro e non attraverso il minore: le decisioni di maggior rilievo che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino mentre le scelte di ordinaria quotidianità saranno invece assunte in modo disgiunto ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita.
9) Le parti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni loro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.
10) Le spese legali saranno affrontate dalle parti in quota paritaria”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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