Ordinanza cautelare 14 giugno 2018
Sentenza 22 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00480/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2018, proposto da
Fallimento Campus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Portaluri in Lecce, via Imbriani n. 36;
contro
Comune di Monteroni di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Calasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Campus S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
M.V.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’Ordinanza sindacale n. 180 del 22.12.2017;
ove occorra e per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare della nota del Comune di Monteroni di Lecce – IV Settore – Urbanistica, Edilizia e Igiene Urbana del prot. n. 21186 del 22.12.2017, delle note del Comando di Polizia Municipale del Comune di Monteroni di Lecce, prot. n. 3868 del 10.3.2017, n. 9978 del 22.6.2017 e n. 17680 del 1.11.2017, della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce n. 21399 del 27.11.2017, della nota della Prefettura di Lecce n. 102766 del 14.12.2017, della nota del Comune di Monteroni di Lecce – IV Settore – Urbanistica, Edilizia e Igiene Urbana prot. n. 17367 del 27.10.2017, oltre che dei successivi atti inerenti la procedura di cui all’art. 50, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni di Lecce, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. L. Ancora, in sostituzione dell’avv. V. Triggiani, per la parte ricorrente e avv. G. Calasso per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Campus S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. 48/2017 del 20.3.2017, è proprietaria, tra gli altri, di alcuni immobili dismessi, siti nel Comune di Monteroni di Lecce, strada comunale Tufi s.n.c., un tempo detenuti dall’Università degli Studi del Salento, giusta contratti di locazione stipulati dalla stessa società allorquando era in bonis .
Con il ricorso all’esame, notificato il 20.2.2018 e ritualmente depositato il successivo 19.3.2018, la curatela della predetta società ha impugnato l’ordinanza n. 180 del 22.12.2017, con cui il Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce ha ordinato alla Campus s.r.l., in persona del suo curatore fallimentare, unitamente alla società M.V.M. S.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria di parte degli immobili de quibus ) di provvedere all’immediata esecuzione, e comunque entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, dei seguenti interventi:
“ - messa in sicurezza delle aree […] e dei fabbricati […] compresi relative attrezzature e manufatti, adeguata chiusura degli accessi e verifica dello stato delle delimitazioni perimetrali per impedire ulteriori indebiti intromissioni, atti vandalici e abbandono di rifiuti, nonché attiva e un servizio di vigilanza e/o custodia che consenta di accertare tali eventuali violazioni;
- rimozione di ogni rifiuto presente all ’ interno dei fabbricati e nelle aree circostanti mediante raccolta, carico, trasporto e conferimento degli stessi in discariche autorizzate;
- bonifica e pulizia da diffusa vegetazione spontanea ed erbe in stanti, con conferimento In discarica autorizzata del materiale rinveniente” .
Il provvedimento veniva adottato in espressa applicazione dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2001 e dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, facendo seguito agli accertamenti svolti in loco dalla Polizia Municipale del Comune di Monteroni e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, nonché al sollecito finalizzato all’adozione degli opportuni provvedimenti, formulato dalla Prefettura di Lecce con nota prot. n. 102766 del 14.12.2017 ( accertamenti dai quali era risultato che l’area ed i fabbricati in questione si trovavano in stato di abbandono, senza alcuna custodia e manutenzione, oltre ad essere oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti di vario genere da parte di terzi, nonché di gravi e ripetuti atti vandalici, di sottrazioni/asportazioni di infissi, chiusini in ghisa a copertura di pozzetti, etc. ).
Alla luce di tali evidenze, l’autorità comunale riteneva che lo stato degli immobili suddetti fosse tale da determinare una situazione di “pericolo assoluto per la salvaguardia della pubblica e privata Incolumità” e giudicava improcrastinabile la necessità di procedere con urgenza alla “rimozione dì ogni rifiuto presente, alla messa in sicurezza delle aree e dei fabbricati presenti, all ’ adeguata chiusura degli accessi e verifica dello stato delle delimitazioni perimetrali per impedire ulteriori indebiti intromissioni, atti vandalici e abbandono di rifiuti, oltre alla bonifica e pulizia da diffusa vegetazione spontanea (habitat ideale per animali ed insetti) per ripristinare igiene decoro” .
A fondamento del ricorso, la difesa attorea ha premesso che nel corso degli anni precedenti l’immobile era stato oggetto di atti vandalici, furti e danneggiamenti da parte dei ignoti, ripetutamente denunciati dal curatore; in particolare, gli organi del fallimento si erano fatti carico dei compiti di verifica e di accertamento dello stato dei luoghi, contattando i referenti comunali e gli organi di polizia e di tutela ambientale per porre rimedio alla situazione e risanare lo stato dei luoghi, nei limiti delle disponibilità finanziarie della procedura fallimentare.
In sede di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento in contestazione, erano state formulate deduzioni istruttorie per evidenziare che la curatela aveva già provveduto alla messa in sicurezza dell’area - nei termini consentiti dalla scarsità di risorse economiche disponibili - e che lo stato di degrado dell’immobile si protraeva da epoca antecedente al fallimento della società; per tutta risposta, era però giunta la notifica dell’ordinanza impugnata, in esito alla quale era rimasta lettera morta un’istanza di annullamento in autotutela, formulata dalla ricorrente prima di intraprendere il presente giudizio.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha dedotto plurimi ed articolati motivi di ricorso, con cui ha lamentato i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto plurimi profili, avuto particolare riguardo al proprio dedotto difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Monteroni di Lecce e le altre Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio e hanno depositato memoria difensiva e annessa documentazione, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese processuali.
Con atto depositato in data 6 giugno 2018, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso, rappresentando che “ ... in seguito alla proposizione del ricorso, la spontanea collaborazione offerta dalla società M.V.M. srl, acquirente di alcuni dei cespiti della società fallita, ha reso possibile: - la realizzazione di una nuova recinzione sul perimetro del complesso immobiliare; - il reperimento di una significativa quota parte delle risorse necessarie per la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi sulle aree in questione” e che “ … il Fallimento Campus ha inteso avviare un supplemento di interlocuzione con l ’ Ente locale” , al quale il Comune ha aderito, indicendo apposita riunione.
Conseguentemente, con ordinanza n. 295 del 14 giugno 2018, il Collegio ha preso atto della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare.
In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato documenti e memorie ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 2 marzo 2022 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con molteplici profili di censura, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente comunanza delle questioni da trattare, la curatela ricorrente sostiene, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva del fallimento, giacché nei confronti di quest’ultimo non sarebbe ravvisabile un fenomeno di successione, che, a norma dall’art. 194, comma 4, D. Lgs. n. 192/2006, potrebbe far scattare il meccanismo estensivo della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in situazione di dolo o di colpa.
1.2. Secondo la prospettazione attorea, l’identificazione del soggetto obbligato al ripristino ambientale, in virtù dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, è sempre subordinata all’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) e non ha quindi carattere oggettivo, né può attingere soggetti che non abbiano alcuna responsabilità per i fatti riscontrati.
1.3. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di contraddittorio procedimentale in ordine alla presunta responsabilità, diretta o in solido, della società proprietaria del fondo e, per essa, della curatela fallimentare, essendo l’ordine di rimozione dei rifiuti indiscriminatamente rivolto in ragione della mera qualità rivestita, senza alcuna verifica tesa ad accertare la responsabilità degli atti vandalici e dell’abbandono di materiali sulle ridette aree; al riguardo, la parte ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimazione passiva della curatela negli obblighi facenti capo all’impresa fallita, limitandosi essa alla mera amministrazione del patrimonio dell’impresa fallita ai fini della liquidazione dell’attivo e del soddisfacimento della massa dei creditori.
1.4. Viene stigmatizzata, ancora, l’illegittimità dell’ordinanza sindacale per aver addebitato la responsabilità dello stato di abbandono, dell’incuria e della facilità di accesso agli immobili in parola, tra l’altro, alla curatela, la quale, al contrario, è stata assolutamente diligente e ossequiosa dei doveri di custodia dei beni della procedura, avendo adottato - con appositi interventi - ogni necessaria cautela nel recingere le aree anzidette per impedirne l’accesso a terzi e nel provvedere ad eliminare, nonostante la grave carenza di risorse economiche, eventuali rischi per la pubblica sicurezza.
1.5. Piuttosto, secondo la tesi della curatela ricorrente, sarebbe stato il Comune ad omettere di adottare opportuni provvedimenti di carattere preventivo, come l’affissione di cartelli di divieto e la predisposizione di un presidio di polizia municipale o altro sistema di vigilanza e controllo; peraltro, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, le opere di bonifica avrebbero dovuto essere realizzate dall’Amministrazione.
2. Le articolate censure di parte ricorrente, come sopra compendiate, non possono essere condivise.
2.1. Deve anzitutto rilevarsi che, dal preambolo del provvedimento in questa sede gravata, emerge che il Sindaco del Comune di Monteroni ha posto a fondamento dell’ordinanza in questa sede gravata sia l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), sia l’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006.
2.2. In particolare, l’art. 50, comma 5, del T.U.E.L. prevede che “…in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [ … ] ” .
2.3. Come noto, la possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d’urgenza, con strumenti extra ordinem , per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
2.4. Nella specie, la sussistenza di tale situazione di pericolo è stata sufficientemente comprovata dagli accertamenti istruttori eseguiti dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco, i quali hanno attestato lo “ stato di abbandono ” degli immobili di che trattasi, al cui interno è stata constatata l’esistenza di rifiuti di vario genere e di numerosi tombini privi di copertura, con conseguente pericolo di caduta, nonché la mancanza di sistemi di custodia e di protezione.
2.5. Lo stato di fatto ha quindi giustificato l’adozione, in via contingibile e urgente, dell’ordine di provvedere “all ’ immediata esecuzione a propria cura e spese” della messa in sicurezza degli immobili in discorso, nonché “alla rimozione di ogni rifiuto presente all ’ interno dei fabbricati e nelle aree circostanti “ e “alla bonifica e pulizia da diffusa vegetazione spontanea ed erbe in stanti, con conferimento in discarica autorizzata del materiale rinveniente” .
3. Ciò posto, reputa il Collegio che l’ordine sia stato correttamente rivolto alla curatela fallimentare, in quanto unico soggetto ad avere la disponibilità fisica e giuridica dell’immobile.
3.1. Ed invero, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa, la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze extra ordinem è in capo al soggetto che sia in diretto rapporto con il bene, in quanto proprietario o gestore, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
3.2. È stato affermato, infatti, che “ai fini dell ’ emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l ’ incolumità dei cittadini, stante l ’ indispensabile celerità che caratterizza l ’ intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L ’ ordinanza de qua, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall ’ individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica; pertanto, legittimamente l ’ ordinanza viene indirizzata al proprietario dell ’ area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata” (T.A.R. Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603; in senso analogo, più di recente, Consiglio di Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536).
3.3. La parte ricorrente ha sostenuto che, in base al disposto dell’art. 194 del D. Lgs. n. 152 del 2006, sarebbe esclusa la legittimazione passiva della curatela negli obblighi facenti capo all’impresa fallita, limitandosi essa alla mera amministrazione del patrimonio dell’impresa medesima ai fini della liquidazione dell’attivo e che mancherebbe, pertanto, l’indefettibile elemento soggettivo previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152 cit.
3.4. In disparte la considerazione che il potere esercitato, come sopra detto, trova autonomo fondamento anche nel disposto degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., reputa il Collegio che gli argomenti di parte ricorrente non possano essere condivisi.
3.5. L’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006 così dispone: “1. L ’ abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l ’ immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l ’ applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all ’ avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull ’ area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo [...] ” .
3.6. Tali disposizioni, che esplicitano il principio comunitario del “chi inquina paga” contenuto nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, stabiliscono che - in tema di abbandono di rifiuti – risponda ‘ chiunque’ abbia effettuato l’abbandono, il ‘ deposito incontrollato’ o ‘ l’immissione dei rifiuti’ , in solido con il proprietario del suolo (e con i titolari dei diritti reali di godimento), rispetto al quale deve esservi un adeguato accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché basato su presunzioni, e secondo criteri di ragionevole esigibilità, coerenti con il principio colpevolistico, per il quale rilevano non solo le condotte attive dolose, ma anche quelle omissive colpose, caratterizzate dalla negligenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4781/2019 e n. 4504/2015).
3.7. Tuttavia, quanto all’individuazione dei soggetti imputabili della responsabilità del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi, è stato anche sottolineato che – pur se l’Amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno di inquinamento contestato lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, costituendo la messa in sicurezza del sito una misura di correzione dei danni, rientrante nel genus delle precauzioni che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente – la relativa ordinanza non ha finalità sanzionatoria o ripristinatoria e pertanto può essere imposta a prescindere dall’individuazione dell’eventuale responsabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8656/2019 e n. 1509/2016).
3.8. In sostanza, l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere adottato anche nei confronti del proprietario o del detentore incolpevole, cosa che è accaduta nel caso di specie, essendo pacifico che, al momento del fallimento della società e della nomina del curatore fallimentare, gli immobili de quibus versavano già in un grave stato di abbandono ed erano ricolmi di rifiuti.
4. Proprio di recente il Consiglio di Stato, con ordinanza collegiale n. 5454 del 15 settembre 2020, nel deferire all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’applicabilità o meno al curatore fallimentare degli obblighi di cui all’art. 192 D. Lgs. n. 152 del 2006 - questione sulla quale era stata riscontrata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale - ha affermato di condividere, tra i due orientamenti contrapposti, quello secondo cui “la presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento dell ’ impresa, comporta la sua possibile legittimazione passiva all ’ ordine di rimozione “ , e ciò a prescindere da ogni indagine in ordine alla sussistenza di profili di dolo o di colpa della curatela.
4.1. L’Adunanza Plenaria si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale con sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, affermando conclusivamente il principio di diritto secondo cui “Ricade sulla curatela fallimentare l ’ onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all ’ art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare” .
4.2. In particolare, l’Alto Consesso ha osservato - quanto alla legittimazione passiva della curatela fallimentare rispetto all’ordinanza sindacale ex art. 192 D. Lgs. n. 152 del 2006 - che:
- “ [...] la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell ’ impresa, tramite l ’ inventario dei beni dell ’ impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all ’ ordine di rimozione” .
Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘ beni negativi ’ ), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell ’ imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti).
Conseguentemente, ad avviso dell ’ Adunanza, l ’ unica lettura del D. Lgs. n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all ’ Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall ’ impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.
“ [...] Nell ’ ottica del diritto europeo (che non pone alcuna norma esimente per i curatori), i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l ’ attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento” .
4.3. Alle dirimenti considerazioni formulate dall’Adunanza Plenaria può solo aggiungersi che è altrettanto infondata la pretesa di parte ricorrente che l’autorità locale si facesse carico di presidiare costantemente e quotidianamente uno stabile di proprietà privata per impedire che lo stesso fosse oggetto dell’accesso incontrollato di terzi, quando lo stesso risultato poteva essere ottenuto - come difatti è stato ottenuto direttamente dalla curatela fallimentare (in collaborazione con la società M.V.M. S.r.l.) - attraverso interventi, come quello di recinzione dell’area de qua , di agevole esecuzione e dal costo non eccessivo.
5. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del Comune di Monteroni di Lecce, mentre appare equo disporne l’integrale compensazione nel rapporto tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Monteroni di Lecce, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO