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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 996 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 996 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
LELLO STEFANO, come da procura in atti;
contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACOMUCCI RAFFAELE, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per le parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 6.3.2025;
Pag. 1 a 4 per il P.M.: in data 22.3.2025 ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (con esclusione di qualsiasi statuizione in relazione ai figli minori stante l'avvenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dal quale erano nati cinque figli, tuttora minorenni, e che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si sono separate come da decreto di omologazione della separazione consensuale n. cronol. 1281-2023 del 15-03-2023, R.G. 700-
2021, Tribunale di Vasto, essendo vissuti da allora separati e non essendoci alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al provvedimento di omologa della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.4.2024, si è Controparte_1 costituita in giudizio aderendo alle allegazioni e domande del ricorrente.
All'esito della prima udienza di comparizione, preso atto delle allegazioni dei difensori delle parti circa la celebrazione di procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila aventi ad oggetto i minori e il deposito di documentazione attinente la pronunciata decadenza delle parti dalla responsabilità genitoriale e l'apertura di procedimento di adottabilità dei figli della coppia, il giudice delegato ha disposto che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila fornisse a questo Tribunale le necessarie informazioni e trasmettesse gli atti degli eventuali procedimenti pendenti tra le parti e concernenti i minori.
Perveniva, quindi, dal menzionato Tribunale per i minorenni di L'Aquila sentenza n.103/2024, pubblicata il 29.11.2024, che dichiarava e Controparte_1 Parte_1 decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1 dichiarandone l'adottabilità e l'affidamento e il suo collocamento al Servizio Sociale territorialmente competente, con interruzione di qualsivoglia contatto fra genitori e minore, nonché sentenza n.59/2024, pubblicata il 30.7.2024, che dichiarava lo stato di adottabilità dei minori , , e Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, confermando la nomina del tutore e del curatore speciale oltre che il collocamento a
[...] scopo adottivo e vietando ogni contatto con i genitori.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno limitato la domanda alla dichiarazione di divorzio,
Pag. 2 a 4 senza oneri di mantenimento tra le parti e senza alcuna statuizione riguardo ai minori, alla luce della documentazione pervenuta dal Tribunale per i minorenni.
Il giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa in decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni, già sopra riportate.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con decreto del Tribunale di Vasto n.1281/2023 del 15.3.2023, definitivo dal
28.3.2023.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessuna statuizione economica va disposta in favore delle parti, in mancanza di domanda sul punto.
Alcuna statuizione può, inoltre, essere emessa con riguardo ai cinque figli minori della coppia preso atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti e la dichiarazione di adottabilità dei minori stessi, come da documentazione acquisita agli atti del giudizio.
Viste le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San
Buono (CH) il 21.9.2013, iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (anno
2013, numero 3 parte I Ufficio 1);
Pag. 3 a 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 996 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
LELLO STEFANO, come da procura in atti;
contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACOMUCCI RAFFAELE, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per le parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 6.3.2025;
Pag. 1 a 4 per il P.M.: in data 22.3.2025 ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (con esclusione di qualsiasi statuizione in relazione ai figli minori stante l'avvenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dal quale erano nati cinque figli, tuttora minorenni, e che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si sono separate come da decreto di omologazione della separazione consensuale n. cronol. 1281-2023 del 15-03-2023, R.G. 700-
2021, Tribunale di Vasto, essendo vissuti da allora separati e non essendoci alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al provvedimento di omologa della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.4.2024, si è Controparte_1 costituita in giudizio aderendo alle allegazioni e domande del ricorrente.
All'esito della prima udienza di comparizione, preso atto delle allegazioni dei difensori delle parti circa la celebrazione di procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila aventi ad oggetto i minori e il deposito di documentazione attinente la pronunciata decadenza delle parti dalla responsabilità genitoriale e l'apertura di procedimento di adottabilità dei figli della coppia, il giudice delegato ha disposto che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila fornisse a questo Tribunale le necessarie informazioni e trasmettesse gli atti degli eventuali procedimenti pendenti tra le parti e concernenti i minori.
Perveniva, quindi, dal menzionato Tribunale per i minorenni di L'Aquila sentenza n.103/2024, pubblicata il 29.11.2024, che dichiarava e Controparte_1 Parte_1 decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1 dichiarandone l'adottabilità e l'affidamento e il suo collocamento al Servizio Sociale territorialmente competente, con interruzione di qualsivoglia contatto fra genitori e minore, nonché sentenza n.59/2024, pubblicata il 30.7.2024, che dichiarava lo stato di adottabilità dei minori , , e Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, confermando la nomina del tutore e del curatore speciale oltre che il collocamento a
[...] scopo adottivo e vietando ogni contatto con i genitori.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno limitato la domanda alla dichiarazione di divorzio,
Pag. 2 a 4 senza oneri di mantenimento tra le parti e senza alcuna statuizione riguardo ai minori, alla luce della documentazione pervenuta dal Tribunale per i minorenni.
Il giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa in decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni, già sopra riportate.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con decreto del Tribunale di Vasto n.1281/2023 del 15.3.2023, definitivo dal
28.3.2023.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessuna statuizione economica va disposta in favore delle parti, in mancanza di domanda sul punto.
Alcuna statuizione può, inoltre, essere emessa con riguardo ai cinque figli minori della coppia preso atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti e la dichiarazione di adottabilità dei minori stessi, come da documentazione acquisita agli atti del giudizio.
Viste le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San
Buono (CH) il 21.9.2013, iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (anno
2013, numero 3 parte I Ufficio 1);
Pag. 3 a 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 4 a 4