TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1971/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Giancarlo Pitari (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed in C.F._1 forza di delibera di Giunta Comunale n. 176 del 12/02/2022;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Gregorio Barba (C.F.
) ed Elisabetta Barba (C.F. ), giusta procura C.F._2 C.F._3 rilasciata a margine della memoria di costituzione ex art. 702 bis c.p.c;
-RESISTENTE-
1 Oggetto: pagamento somme per lavori di somma urgenza.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, il in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell' di recuperare le somme Controparte_2 anticipate per la realizzazione dei lavori di somma urgenza nel Villaggio AR e, per l'effetto, condannare alla corresponsione in suo favore della somma di € 16.830,00. 2) Con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto quanto di seguito: Pt_1
-che il “Villaggio AR”, sito nella frazione di Cropani Marina nel comparto sotto ferrovia in prossimità del litorale, è stato edificato dalla a seguito della Controparte_1 realizzazione di piani di lottizzazione e alla sottoscrizione delle relative convenzioni di lottizzazione con il e si compone di tre lotti realizzati a decorrere dalla metà del 1975 e Pt_1 fino al 1985;
-che la secondo quanto contenuto nei Piani di lottizzazione e nelle Controparte_1 relative convenzioni del 6/06/1975 e del 31/08/1984, ha realizzato oltre le unità immobiliari anche le opere di urbanizzazione primaria, strade, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, rete idrica e fognante, nonché opere di urbanizzazione secondaria che risultano ubicate principalmente all'interno della “Riviera del Sole”;
-che, in merito alla cessione delle opere di urbanizzazione e delle aree destinate a standard urbanistici da parte della al è sorto un contenzioso che Controparte_1 Parte_1 ha portato ad una prima sentenza, la n. 158/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro in favore del e ad una seconda, a seguito di gravame proposto dalla alla Pt_1 Controparte_1 sentenza n. 158/2009, la n. 160/2014, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello e ha definito gli obblighi gravanti sulla Società appellante in base alle convenzioni stipulate con l'Ente locale, in relazione all'assetto urbanistico dell'intera area interessata da interventi di edificazione turistico – residenziale;
2 - che, in particolare, le opere di urbanizzazione relative al I lotto sono state oggetto di provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59/1980, pur rimanendo il suddetto atto privo di effetti reali, non essendo stato seguito dalla necessaria stipula dell'atto negoziale traslativo, mentre per quelle relative agli altri due lotti mancano sia il collaudo, sia gli atti di acquisizione;
- che, inoltre, la sentenza n. 160/2014 della Corte di Appello di Catanzaro ha statuito che la convenzione di lottizzazione del 1984 sostituisce integralmente quella del 1975, invalidando pertanto l'atto deliberativo n. 59/1980 e invitando quindi la a Controparte_1 collaudare ed a consegnare le opere e le aree del primo, secondo e terzo lotto;
- che, poiché la Società non ha ottemperato neanche in parte agli obblighi di frazionamento, cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione, così come delineati nella richiamata sentenza della Corte di Appello, con Delibera di G.M. n. 6 del 13/01/2021 i responsabili dell'Ente comunale hanno inteso dare esecuzione alla sentenza del 29/01/2014 emessa della Corte
d'Appello di Catanzaro, mediante una diffida ad adempiere nei confronti della suddetta Società, prot.n. 1071 del 27/01/2021;
-che, ad oggi, è pendente dinanzi al G.E. del Tribunale di Catanzaro il procedimento n.
3506/2021 r.g.e., volto ad ottenere l'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nei suddetti provvedimenti giurisdizionali;
-che, nelle more del giudizio, le aree interessate dal provvedimento a cui si tenta di dare esecuzione hanno presentato specifiche problematiche inerenti alla loro manutenzione, nonché sicurezza e all'igiene per i residenti delle stesse;
-che, nello specifico, le strade presentano buche ed usura evidente del manto bituminoso, tutti i marciapiedi della viabilità all'interno del “Villaggio AO risultano poco fruibili e pericolosi per presenza di sconnessioni dei cordoli, mancanza di pavimentazione, presenza di vegetazione e di radici affioranti, per interruzione improvvisa del marciapiede stesso;
- che, inoltre, si è reso necessario ripavimentare le strade esistenti all'interno del “Villaggio
AO, con conglomerato bituminoso, oltreché ripristinare tutti i marciapiedi;
- che, ancora, la rete idrica particolarmente vetusta, ha determinato numerose perdite che si sono verificate lungo tutti i tratti ricadenti nel “Villaggio AO, costringendo negli ultimi anni l'Ente ad intervenire d'urgenza per fronteggiare le problematiche di natura igienico-sanitario conseguenti alla carenza idrica determinata dalle perdite stesse;
3 - che, in data 23/06/2021, il ha ricevuto la segnalazione da parte della Parte_1
Polizia Locale, con cui è stata ulteriormente portata all'attenzione del medesimo la precaria situazione igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza all'interno del “Villaggio AO;
- che, nella medesima data, il ha quindi provveduto ad inoltrare mediante Pt_1 comunicazione PEC alla resistente , un'ulteriore diffida ad adempiere per Controparte_1
l'esecuzione di tutti i lavori necessari atti a prevenire ed a eliminare i pericoli dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana all'interno del “Villaggio AO;
-che, nonostante ciò, la è rimasta inerme e quindi inadempiente, come Controparte_1 constatato, con nota prot. n. 7828 del 30/06/2021, dalla Polizia Locale e, considerato il permanere della condizione di rischio e pericolo ed accertata la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza per la rimozione dell'anzidetto pregiudizio alla pubblica e privata
[... incolumità, il Responsabile del Settore tecnico manutentivo e Urbanistica del Comune ha redatto apposito verbale di somma urgenza, ordinando l'immediata esecuzione dei Pt_1 lavori anzidetti per un totale complessivo di € 10.010,00 compresa Iva al 10%, di cui:
a) € 7.810,00 per i lavori di ripristino della rete idrica, ripristino buche e manto bituminoso e strade interne affidati alla ditta “L IA & c. S.r.l.”;
b) € 2.200,00 per i lavori di ripristino del tratto impianto di pubblica illuminazione del “Villaggio
AO zona nord-est, nonché del tratto impianto di pubblica illuminazione circuito elettrico esterno, affidati alla ditta “IA elettrici ed Elettronici di IN AN”;
- che inoltre l' con comunicazione mediante PEC del 02/07/2021, ha CP_2 provveduto ad inoltrare alla la diffida a adempiere all'esecuzione di Controparte_1 tutti i lavori necessari ed urgenti a garantire la funzionalità del locale potabilizzatore all'interno del complesso immobiliare denominato “Villaggio AO;
-che anche in quel caso, la Polizia Locale ha constatato, mediante sopralluogo del 06/07/2021,
l'inottemperanza della Società alla diffida a adempiere, comunicandola al di Pt_1 Pt_1 mediante relazione di servizio prot. n. 8034 del 07/07/2021, inoltrata alla stessa CP
, mediante nota prot. n. 8084 in pari data;
[...]
- che, con riguardo ai lavori sul potabilizzatore, ricorrendone tutti i presupposti di legge, il sempre nella persona del competente Responsabile del Settore Tecnico Parte_1
Manutentivo e Urbanistica, con Verbale del 08/07/2021 ha dichiarato che i già menzionati
4 lavori rivestono carattere di somma urgenza, trasmettendolo mediante PEC alla Società inadempiente;
-che con quest'ultimo Verbale del Comune di è stata ordinata l'immediata esecuzione Pt_1 dei lavori per un importo complessivo di € 6.820,00 compresa Iva al 10%, affidandoli alla ditta
“L IA &C. ; CP
-che, successivamente, con determinazione n. 449 del 07/12/2021, l'Ente Comunale ha liquidato la fattura n. 73 del 03/12/2021 emessa dalla IN IA &C. per l'importo CP di € 7.810,00; con determinazione n. 457 del 09/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 17 del
05/12/2021, emessa dalla suddetta ditta IN AN per la somma di € 2.200,00; con determinazione n. 460 del 13/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 74 del 06/12/2021, emessa dalla suddetta ditta IN IA, per la somma di € 6.820,00;
- che, dunque, il risulta essere creditore della somma totale di € 16.830,00 Parte_1 nei confronti della per le somme dal primo anticipate per la Controparte_1 realizzazione dei lavori di somma urgenza nel “Villaggio AO;
-che, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati nei confronti della Società, quest'ultima non ha mai provveduto al pagamento delle suddette somme di denaro.
Sulla scorta di quanto premesso, il ha inteso agire innanzi all'Autorità Parte_1 giudiziaria contro la al fine di ottenere la restituzione delle somme Controparte_1 anticipate per la realizzazione dei lavori di urgenza all'interno del “Villaggio AO.
Con memoria depositata il 21/10/2022, si è costituita la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, contestando la ricostruzione dei fatti operata ex adverso
e chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “ 1) In via preliminare, disporre il mutamento di rito da sommario a cognizione ordinaria, non costituendo la presente controversia un procedimento sommario di cognizione di cui alla disciplina prevista all'art. 702 bis c.p.c. suscettibile di essere deciso allo stato degli atti, per tutti i motivi e le causali dedotte in narrativa;
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Ente al recupero delle somme rivendicate in ragione della inesistenza di un obbligo di fare esigibile e coercibile nei confronti della convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice perché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
5 Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. a cognizione piena, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 13/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è fondata e viene accolta per i motivi di seguito riportati.
Il ha proposto domanda giudiziale al fine di veder riconosciuto ed Parte_1 accertato il proprio diritto alla ripetizione delle somme dallo stesso anticipate per la realizzazione dei lavori di somma urgenza nel “Villaggio AO di spettanza, secondo gli assunti del medesimo, della Società convenuta, secondo quanto contenuto nei Piani di lottizzazione e relative convenzioni del 06/06/1975 e del 31/08/1984.
Orbene, a supporto della propria pretesa creditoria, parte attrice ha allegato:
a) la sentenza n. 158/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro del 29/07/2009, il quale ha così statuito: “Accoglie la domanda del e condanna la società alla Parte_1 Controparte_1 cessione e alla consegna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative aree riguardanti il
c.d. primo lotto, nonché alla cessione e alla consegna al detto Comune, previo collaudo e frazionamento da eseguirsi e cura e spese di essa convenuta, di tutte le altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative aree riguardanti il secondo e terzo lotto nella estensione prevista nelle convenzioni inter partes” ( v. pag.
5-6, sentenza n. 158/2009, doc. n. 2 fasc. parte attrice);
b) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 160/2014 con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e sono state pronunciate statuizioni dirette a definire gli obblighi gravanti su detta Società, sulla base delle convenzioni ed in relazione all'assetto urbanistico dell'intera area interessata da interventi di edificazione turistico – residenziale (v. doc. n. 3 fasc. parte attrice);
c) la Relazione Tecnica descrittiva del “Villaggio AO, con tutti gli interventi urgenti e necessari da eseguire e mai realizzati dalla a firma del Responsabile del Controparte_1 del 19/04/2021 (v. doc n. 1 fasc. parte attrice); Parte_1
6 d) la segnalazione della Polizia Locale del Comune di del 23/06/2021 inoltrata all'Ente Pt_1 comunale, con cui è stata portata all'attenzione la precaria situazione igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza all'interno del suddetto “Villaggio AO (v. doc. n. 5 fasc. parte attrice);
e) la nota prot. n. 7500 del 23/06/2021, con la quale il Comune attore ha diffidato la società convenuta a adempiere all'esecuzione di tutti i lavori necessari atti a prevenire ed eliminare i pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana all'interno del complesso immobiliare denominato “Villaggio AO (v. doc. n. 6 fasc. parte attrice);
f) la nota prot. 7828 del 30/06/2021 inviata dalla Polizia Locale al con la Parte_1 quale è stato comunicato al suddetto Ente l'inottemperanza da parte della Controparte_1 della sopra richiamata diffida a adempiere del 23/06/2021 (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice)
[...]
g) la nota prot.7829 del 30/06/2021, con la quale è stato comunicato alla Parte_2
l'accertamento dell'inottemperanza alla diffida a adempiere del 23/06/202 (v. doc. n. 8
[...] fasc. parte attrice);
h) il verbale di somma urgenza del 30/06/2021, mediante nota prot. 7835 del 30/06/2021, con il quale è stato ordinato l'immediata esecuzione di lavori a terzi per un importo complessivo di
€ 10.010,00 comprensivo di Iva al 10%, di cui € 7.810,00 lavori di ripristino rete idrica Villaggio
AR, ripristino buche e manto bituminoso strade interne del “Villaggio AO affidati alla ditta “IN IA & c, S.r.l.” e € 2.200,00 lavori di ripristino tratto impianto di pubblica illuminazione del “Villaggio AO zona nord-est e tratto impianto di pubblica sicurezza del circuito elettrico esterno del “Villaggio AO affidati alla ditta “IA Elettrici ed Elettronici di
IN AN” ( v. doc. n. 9 fasc. parte attrice);
i) la nota prot. 7290 del 02/07/2021, con la quale il ha diffidato la Società Parte_1 convenuta a adempiere all'esecuzione di tutti i lavori necessari e urgenti al locale potabilizzatore consistenti nel ripristino (fornitura e posa in opera) della guaina bituminosa per impermeabilizzazione, pitturazione pareti esterne, pitturazione pareti interne e soffitto, fornitura e posa in opera di porta d'ingresso, fornitura e posa in opera di veri alle finestre e montaggio reti del complesso immobiliare denominato “Villaggio AO (v. doc. n. 10 fasc. parte attrice);
l) la comunicazione di accertamento di inottemperanza redatto dal Comando di polizia municipale del 07/07/2021 dal quale si evince che la non ha dato Controparte_1
7 seguito all'esecuzione delle opere per come intimato nella diffida prot. 7920 del 02/07/2021 (v. doc. n. 11 fasc. parte attrice);
m) il verbale di somma urgenza del 08/07/2021 prot.8091 con il quale è stato ordinato l'immediata esecuzione di lavori per un importo complessivo di € 6.820,00 comprensivo di Iva al 10% alla ditta “L IA & C. S.r.l.” (v. doc. n. 13 fasc. parte attrice).
Di contro, la ha contestato ogni presunto inadempimento ad essa Controparte_1 riconducibile in merito alla mancata consegna delle opere di urbanizzazione primaria, nonché collaudo e trasferimento di proprietà delle medesime, allegando a sostegno della propria difesa, la seguente documentazione:
a) il certificato e il verbale di collaudo di opere del 28/03/1980, con il quale si è proceduto a dichiarare collaudabili e, perciò, trasferibili al le opere di urbanizzazione del Parte_1
“Villaggio AO consistenti nella rete stradale, nella rete di distribuzione dell'acqua potabile, nella rete fognante e nella rete di pubblica illuminazione della parte di comprensorio indicata come primo lotto (v. doc. 4 fasc. parte convenuta);
b) il verbale di constatazione del funzionamento impianto pubblica illuminazione del “Villaggio
AO, redatto in data 29/01/1982, con il quale si è proceduto all'accensione dell'impianto di illuminazione riferito al primo e secondo lotto, constatando che tutte le lampade sono regolarmente accese e funzionanti, dunque di fatto collaudato (v. doc. 5 fasc. parte convenuta doc. 5);
c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18/04/1980, con il quale il Parte_1 preso atto del verbale di collaudo del 28/03/1980, ha stabilito l'acquisizione al
[...] patrimonio indisponibile comunale delle opere di urbanizzazione primaria, quali strade, rete idrica, rete fognate, impianto epurativo, pubblica illuminazione e le aree destinate a parcheggio e verde pubblico del villaggio AR, così come descritte nel certificato e verbale di collaudo (v. doc. 6 fasc. parte convenuta);
d) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 05/05/1983, con la quale l'Ente locale ha dato in concessione a e i terreni del “Villaggio AO Persona_1 Persona_2 per una superficie di mq. 35 con relativa determinazione del canone annuo (v. doc. 9 fasc. parte convenuta);
e) la comunicazione mediante prot. n. 3015 del 1607/1992, con la quale l'Ente comunale ha comunicato alla società deducente di aver autorizzato allacciamenti alla rete fognante del
Villaggio “AO di terzi che ne avevano fatto richiesta precisando che, sempre in riferimento
8 al verbale di collaudo del 28/03/1980 e relativa acquisizione al patrimonio comunale con deliberazione n. 59 del 18/04/1980 “…non si capisce perché si sarebbe dovuto richiedere autorizzazioni per allacciare una rete già comunale” (v. doc. n. 10 fasc. parte convenuta);
f) la nota del a firma del Tecnico comunale Geom. del Parte_1 Persona_3
09/06/1986, relativa alla realizzazione e cessione dell'impianto di potabilizzazione realizzato dalla nel Villaggio AR, attestante che dagli atti di Ufficio si rileva che Controparte_1
l'utilizzazione dell'impianto da parte del è stata autorizzata dalla Pt_1 Controparte_1 con lettera datata 04/06/1983 e che il Piano di Lottizzazione relativo al completamento del
Villaggio AR è stato presentato il 25/06/1982 prot. n. 3154; (v. doc. 4, allegato note d'udienza del
02/02/2023 fasc. parte convenuta);
g) la nota della Legione Carabinieri di Catanzaro Stazione di dell'11/06/1986, inoltrata Pt_1 al TAR Calabria - Catanzaro e dalla quale emerge l'accertata realizzazione nel costruendo
“Villag-gio AO dei lavori di: i) impianto di potabilizzazione, richiamando la re-lazione di cui al punto i) che precede;
ii) rete fognante;
iii) strada interna, precisandosi che alla data dei riferiti accertamenti i lavori erano fermi in piena armonia di quanto disposto con l'Ordinanza n.
5/1986 del 30/04/1986 del Comune di (doc. 5, allegato note d'udienza del 02/02/2023 Pt_1 fasc. parte convenuta);
h) la sentenza n. 1334/2003 resa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio instaurato dalla
[...] contro il avente ad oggetto l'interpretazione della Controparte_1 Parte_1
Convenzione intercorsa tra le parti per atto pubblico registrato a Catanzaro il 06/06/1975 n. Per_ 422 e della Convenzione per Notaio del 31/08/1984, con la quale è stato accertato e dichiarato che: “Dette Convenzioni non contengono l'obbligo, a carico della e a favore Controparte_1 del di cedere gratuitamente a quest'ultimo le aree e le opere delle strutture sportive Parte_1 realizzate nel proprio villaggio turistico, salvo quella espressamente menzionata del campo di calcetto, con conseguenziale rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune tendente al risarcimento dei danni per la mancata ottemperanza al dedotto obbligo di cessione” (v. doc. 6, allegato note d'udienza del 02/02/2023 fasc. parte convenuta).
Pertanto, secondo quanto dedotto da parte convenuta e dalla correlata documentazione versata in atti dalla stessa, emergerebbe la dimostrazione dell'insussistenza, inesigibilità e incoercibilità di qualunque credito vantata da parte del in quanto sarebbe stata provata Parte_1
l'intervenuta acquisizione degli impianti da parte del suddetto in parte Parte_1
9 collaudati ed in parte detenuti, gestiti e manutenuti in via ordinaria e straordinaria esclusivamente dal medesimo ente da oltre 40 anni ad oggi, quantunque ancora catastalmente intestati alla (cfr. pag. 7 memoria di costituzione . Controparte_1 Controparte_1
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che le eccezioni e i rilievi mossi dalla convenuta siano stati già affrontati e risolti dalle due sentenze, la n. Pt_2
158/2009 del Tribunale di Catanzaro e la n. 160/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, puntualmente allegate in atti, nascenti da un contenzioso instauratosi tra le medesime parti dell'odierno giudizio e aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del
“Villaggio AO a seguito delle convenzioni stipulate tra le parti in data 06/06/1975 e il
31/08/1984.
In particolare, in merito a quanto sopra argomentato dalla la Corte di Controparte_1
Appello di Catanzaro, con la citata sentenza n. 160/2014, ha precisato che “Come constatato dal consulente tecnico nominato in primo grado, anche in base alla documentazione esistente presso l'Ufficio Tecnico del la ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria relative Parte_1 Controparte_1
a tutti e tre i lotti…le opere di urbanizzazione sono state collaudate e dichiarate trasferibili al giusto Pt_1 verbale del 28/03/1980. Inoltre, il con Delibera Consiliare n. 59/1980 ne ha stabilito Parte_1
l'acquisizione al patrimonio disponibile, mentre per le opere di urbanizzazione relative agli altri due lotti (II lotto e Riviera del Sole) mancano invece, sia il collaudo che la delibera comunale di acquisizione.
Da ciò deriva che con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria, pur interamente realizzate dalla società con riferimento a tutti tre i lotti, la stessa Società risulta inadempiente all'obbligo di Controparte_1 provvedere al frazionamento, alla cessione e alla consegna delle stesse al come stabilito nella convenzione Pt_1 del 06/06/1975 e nella convenzione di lottizzazione del 1984.
Né allo scopo il trasferimento può ritenersi attuato in base alla deliberazione consiliare n. 59/1980 poiché la stessa, oltre a riguardare unicamente le opere di urbanizzazione relative al primo lotto e non anche quelli afferenti al II e III lotto, è priva di effetti traslativi reali, operando unicamente sul piano interno quale fonte del potere del Sindaco di procedere alla stipula del successivo atto pubblico.
Pertanto, anche sotto questo profilo deve riconoscersi l'inadempimento della all'obbligo Controparte_1 di provvedere al frazionamento, alla cessione e alla consegna delle stesse al come stabilito nella Pt_1 convenzione del 06/06/1975 come successivamente integrata e nella convenzione di lottizzazione del mese di agosto 1984” (v. pagg. 12 e 13 sentenza Corte di Appello di Catanzaro n. 160/2014 del
07/01/2014).
10 Pertanto, devono ritenersi infondate le argomentazioni formulate da parte convenuta in merito all'assenza di responsabilità per i fatti di cui è causa in capo alla poiché, Controparte_1 al contrario i profili di responsabilità in capo all'odierna convenuta, sono stati già accertati dalle due sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Catanzaro, emesse rispettivamente in data 29/07/2009 e il 07/01/2014 (cfr. doc. 2 e doc. n. 3 fasc. parte attrice).
Ciò chiarito, passando ad esaminare poi la questione relativa alla richiesta di ripetizione della somma di € 16.830,00, così come anticipate dal per la realizzazione dei Parte_1 lavori di somma urgenza nel Villaggio AR, si ritiene che il abbia fornito Parte_1 in giudizio adeguata prova della propria pretesa creditoria.
A tale scopo, parte attrice ha allegato la seguente documentazione:
a) la determinazione comunale n. 449 del 07/12/2021, con la quale è stata liquidata la fattura n.
73 del 03/12/2021 emessa dalla ditta “L IA & c, s.r.l.” dell'importo di € 7.810,00 relativa ai lavori di somma urgenza di ripristino della rete idrica, buche e manto bituminoso strade interne “Villaggio AO (v. doc. n. 14-15 fasc. parte attrice);
b) la determinazione comunale n. 457 del 09/12/2021, con la quale è stata liquidata la fattura n.
17 del 05/12/2021 emessa dalla ditta “IN AN” dell'importo di € 2.200,00 relativa ai lavori di somma urgenza di ripristino tratto impianto di pubblica illuminazione Villaggio AR zona nord-est e tratto impianto di pubblica illuminazione del circuito elettrico esterno Villaggio
AR (v. doc. n. 16-17 fasc. parte attrice);
c) la determinazione comunale n. 460 del 13/12/2021, con la quale è stata liquidata la fattura n.
74 del 06/12/2021 emessa dalla ditta “L IA & c, S.r.l.” dell'importo di € 6.820,00 relativa ai lavori di somma urgenza ripristino locale potabilizzatore (v. doc. n. 18-19 fasc. parte attrice).
Ebbene, il pagamento dei suddetti importi da parte del in favore delle menzionate Pt_1 imprese che hanno eseguito i lavori d'urgenza del “Villaggio AO non è stato contestato dalla Controparte_1
Per cui, si ritiene che, anche sotto tale aspetto, il abbia assolto il proprio Parte_1 onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo fornito adeguata prova in giudizio della propria pretesa creditoria vantata nei confronti della Società convenuta.
Di contro, la non è riuscita a fornire in giudizio adeguata e sufficiente Controparte_1 prova a sostegno delle proprie eccezioni, soprattutto in ordine all'avvenuto passaggio di
11 proprietà delle opere di urbanizzazione primaria in capo all'Ente locale, in assenza del quale a nulla rileva la materiale disponibilità e la fruizione di dette opere da parte del Villaggio AR.
Ne deriva che il abbia il diritto di ripetere nei confronti della Parte_1 [...] la somma di € 16.830,00, così come anticipata dallo stesso per la Parte_3 Pt_1 realizzazione dei lavori di somma urgenza nel “Villaggio AO.
Da ultimo deve essere, poi, rigettata la richiesta della Società convenuta di estinzione per compensazione ex art. 1241 e ss. c.c., delle somme anticipate dal con le spese di lite Pt_1 liquidate nei vari giudizi a carico del e in favore della stessa Società, in specie: Pt_1
a) nel giudizio n. 1317/2008 R.G., svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro e definito con sentenza n. 1658/2013 del 08/10/2013, con la quale il è stato Parte_1 condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.350,00 oltre accessori come per legge;
b) del giudizio n. 540/2015 R.G. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definito con sentenza n. 868/2019 del 09/04/2019, con la quale il medesimo Ente è stato condannato alle spese di lite liquidate in € 500,00 oltre IVA, CAP ed oneri accessori di legge (v. pag. 9 comparsa conclusionale , in quanto nessuna documentazione risulta Controparte_1 allegata in giudizio, a tal proposito, dalla Società convenuta.
In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, si accoglie la domanda avanzata dal in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
L'esito della lite giustifica il rigetto della domanda della convenuta alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (scaglione come da valore della causa individuato in quello tra € 5.201 e € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:
12 - Condanna la alla corresponsione della somma di € 16.830,00 in Controparte_1
favore del oltre interessi a tasso legale dalla domanda sino Parte_1 all'effettivo saldo;
- Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese Parte_1 generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 10/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1971/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Giancarlo Pitari (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed in C.F._1 forza di delibera di Giunta Comunale n. 176 del 12/02/2022;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Gregorio Barba (C.F.
) ed Elisabetta Barba (C.F. ), giusta procura C.F._2 C.F._3 rilasciata a margine della memoria di costituzione ex art. 702 bis c.p.c;
-RESISTENTE-
1 Oggetto: pagamento somme per lavori di somma urgenza.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, il in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell' di recuperare le somme Controparte_2 anticipate per la realizzazione dei lavori di somma urgenza nel Villaggio AR e, per l'effetto, condannare alla corresponsione in suo favore della somma di € 16.830,00. 2) Con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto quanto di seguito: Pt_1
-che il “Villaggio AR”, sito nella frazione di Cropani Marina nel comparto sotto ferrovia in prossimità del litorale, è stato edificato dalla a seguito della Controparte_1 realizzazione di piani di lottizzazione e alla sottoscrizione delle relative convenzioni di lottizzazione con il e si compone di tre lotti realizzati a decorrere dalla metà del 1975 e Pt_1 fino al 1985;
-che la secondo quanto contenuto nei Piani di lottizzazione e nelle Controparte_1 relative convenzioni del 6/06/1975 e del 31/08/1984, ha realizzato oltre le unità immobiliari anche le opere di urbanizzazione primaria, strade, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, rete idrica e fognante, nonché opere di urbanizzazione secondaria che risultano ubicate principalmente all'interno della “Riviera del Sole”;
-che, in merito alla cessione delle opere di urbanizzazione e delle aree destinate a standard urbanistici da parte della al è sorto un contenzioso che Controparte_1 Parte_1 ha portato ad una prima sentenza, la n. 158/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro in favore del e ad una seconda, a seguito di gravame proposto dalla alla Pt_1 Controparte_1 sentenza n. 158/2009, la n. 160/2014, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello e ha definito gli obblighi gravanti sulla Società appellante in base alle convenzioni stipulate con l'Ente locale, in relazione all'assetto urbanistico dell'intera area interessata da interventi di edificazione turistico – residenziale;
2 - che, in particolare, le opere di urbanizzazione relative al I lotto sono state oggetto di provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59/1980, pur rimanendo il suddetto atto privo di effetti reali, non essendo stato seguito dalla necessaria stipula dell'atto negoziale traslativo, mentre per quelle relative agli altri due lotti mancano sia il collaudo, sia gli atti di acquisizione;
- che, inoltre, la sentenza n. 160/2014 della Corte di Appello di Catanzaro ha statuito che la convenzione di lottizzazione del 1984 sostituisce integralmente quella del 1975, invalidando pertanto l'atto deliberativo n. 59/1980 e invitando quindi la a Controparte_1 collaudare ed a consegnare le opere e le aree del primo, secondo e terzo lotto;
- che, poiché la Società non ha ottemperato neanche in parte agli obblighi di frazionamento, cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione, così come delineati nella richiamata sentenza della Corte di Appello, con Delibera di G.M. n. 6 del 13/01/2021 i responsabili dell'Ente comunale hanno inteso dare esecuzione alla sentenza del 29/01/2014 emessa della Corte
d'Appello di Catanzaro, mediante una diffida ad adempiere nei confronti della suddetta Società, prot.n. 1071 del 27/01/2021;
-che, ad oggi, è pendente dinanzi al G.E. del Tribunale di Catanzaro il procedimento n.
3506/2021 r.g.e., volto ad ottenere l'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nei suddetti provvedimenti giurisdizionali;
-che, nelle more del giudizio, le aree interessate dal provvedimento a cui si tenta di dare esecuzione hanno presentato specifiche problematiche inerenti alla loro manutenzione, nonché sicurezza e all'igiene per i residenti delle stesse;
-che, nello specifico, le strade presentano buche ed usura evidente del manto bituminoso, tutti i marciapiedi della viabilità all'interno del “Villaggio AO risultano poco fruibili e pericolosi per presenza di sconnessioni dei cordoli, mancanza di pavimentazione, presenza di vegetazione e di radici affioranti, per interruzione improvvisa del marciapiede stesso;
- che, inoltre, si è reso necessario ripavimentare le strade esistenti all'interno del “Villaggio
AO, con conglomerato bituminoso, oltreché ripristinare tutti i marciapiedi;
- che, ancora, la rete idrica particolarmente vetusta, ha determinato numerose perdite che si sono verificate lungo tutti i tratti ricadenti nel “Villaggio AO, costringendo negli ultimi anni l'Ente ad intervenire d'urgenza per fronteggiare le problematiche di natura igienico-sanitario conseguenti alla carenza idrica determinata dalle perdite stesse;
3 - che, in data 23/06/2021, il ha ricevuto la segnalazione da parte della Parte_1
Polizia Locale, con cui è stata ulteriormente portata all'attenzione del medesimo la precaria situazione igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza all'interno del “Villaggio AO;
- che, nella medesima data, il ha quindi provveduto ad inoltrare mediante Pt_1 comunicazione PEC alla resistente , un'ulteriore diffida ad adempiere per Controparte_1
l'esecuzione di tutti i lavori necessari atti a prevenire ed a eliminare i pericoli dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana all'interno del “Villaggio AO;
-che, nonostante ciò, la è rimasta inerme e quindi inadempiente, come Controparte_1 constatato, con nota prot. n. 7828 del 30/06/2021, dalla Polizia Locale e, considerato il permanere della condizione di rischio e pericolo ed accertata la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza per la rimozione dell'anzidetto pregiudizio alla pubblica e privata
[... incolumità, il Responsabile del Settore tecnico manutentivo e Urbanistica del Comune ha redatto apposito verbale di somma urgenza, ordinando l'immediata esecuzione dei Pt_1 lavori anzidetti per un totale complessivo di € 10.010,00 compresa Iva al 10%, di cui:
a) € 7.810,00 per i lavori di ripristino della rete idrica, ripristino buche e manto bituminoso e strade interne affidati alla ditta “L IA & c. S.r.l.”;
b) € 2.200,00 per i lavori di ripristino del tratto impianto di pubblica illuminazione del “Villaggio
AO zona nord-est, nonché del tratto impianto di pubblica illuminazione circuito elettrico esterno, affidati alla ditta “IA elettrici ed Elettronici di IN AN”;
- che inoltre l' con comunicazione mediante PEC del 02/07/2021, ha CP_2 provveduto ad inoltrare alla la diffida a adempiere all'esecuzione di Controparte_1 tutti i lavori necessari ed urgenti a garantire la funzionalità del locale potabilizzatore all'interno del complesso immobiliare denominato “Villaggio AO;
-che anche in quel caso, la Polizia Locale ha constatato, mediante sopralluogo del 06/07/2021,
l'inottemperanza della Società alla diffida a adempiere, comunicandola al di Pt_1 Pt_1 mediante relazione di servizio prot. n. 8034 del 07/07/2021, inoltrata alla stessa CP
, mediante nota prot. n. 8084 in pari data;
[...]
- che, con riguardo ai lavori sul potabilizzatore, ricorrendone tutti i presupposti di legge, il sempre nella persona del competente Responsabile del Settore Tecnico Parte_1
Manutentivo e Urbanistica, con Verbale del 08/07/2021 ha dichiarato che i già menzionati
4 lavori rivestono carattere di somma urgenza, trasmettendolo mediante PEC alla Società inadempiente;
-che con quest'ultimo Verbale del Comune di è stata ordinata l'immediata esecuzione Pt_1 dei lavori per un importo complessivo di € 6.820,00 compresa Iva al 10%, affidandoli alla ditta
“L IA &C. ; CP
-che, successivamente, con determinazione n. 449 del 07/12/2021, l'Ente Comunale ha liquidato la fattura n. 73 del 03/12/2021 emessa dalla IN IA &C. per l'importo CP di € 7.810,00; con determinazione n. 457 del 09/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 17 del
05/12/2021, emessa dalla suddetta ditta IN AN per la somma di € 2.200,00; con determinazione n. 460 del 13/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 74 del 06/12/2021, emessa dalla suddetta ditta IN IA, per la somma di € 6.820,00;
- che, dunque, il risulta essere creditore della somma totale di € 16.830,00 Parte_1 nei confronti della per le somme dal primo anticipate per la Controparte_1 realizzazione dei lavori di somma urgenza nel “Villaggio AO;
-che, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati nei confronti della Società, quest'ultima non ha mai provveduto al pagamento delle suddette somme di denaro.
Sulla scorta di quanto premesso, il ha inteso agire innanzi all'Autorità Parte_1 giudiziaria contro la al fine di ottenere la restituzione delle somme Controparte_1 anticipate per la realizzazione dei lavori di urgenza all'interno del “Villaggio AO.
Con memoria depositata il 21/10/2022, si è costituita la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, contestando la ricostruzione dei fatti operata ex adverso
e chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “ 1) In via preliminare, disporre il mutamento di rito da sommario a cognizione ordinaria, non costituendo la presente controversia un procedimento sommario di cognizione di cui alla disciplina prevista all'art. 702 bis c.p.c. suscettibile di essere deciso allo stato degli atti, per tutti i motivi e le causali dedotte in narrativa;
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Ente al recupero delle somme rivendicate in ragione della inesistenza di un obbligo di fare esigibile e coercibile nei confronti della convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice perché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
5 Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. a cognizione piena, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 13/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è fondata e viene accolta per i motivi di seguito riportati.
Il ha proposto domanda giudiziale al fine di veder riconosciuto ed Parte_1 accertato il proprio diritto alla ripetizione delle somme dallo stesso anticipate per la realizzazione dei lavori di somma urgenza nel “Villaggio AO di spettanza, secondo gli assunti del medesimo, della Società convenuta, secondo quanto contenuto nei Piani di lottizzazione e relative convenzioni del 06/06/1975 e del 31/08/1984.
Orbene, a supporto della propria pretesa creditoria, parte attrice ha allegato:
a) la sentenza n. 158/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro del 29/07/2009, il quale ha così statuito: “Accoglie la domanda del e condanna la società alla Parte_1 Controparte_1 cessione e alla consegna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative aree riguardanti il
c.d. primo lotto, nonché alla cessione e alla consegna al detto Comune, previo collaudo e frazionamento da eseguirsi e cura e spese di essa convenuta, di tutte le altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative aree riguardanti il secondo e terzo lotto nella estensione prevista nelle convenzioni inter partes” ( v. pag.
5-6, sentenza n. 158/2009, doc. n. 2 fasc. parte attrice);
b) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 160/2014 con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e sono state pronunciate statuizioni dirette a definire gli obblighi gravanti su detta Società, sulla base delle convenzioni ed in relazione all'assetto urbanistico dell'intera area interessata da interventi di edificazione turistico – residenziale (v. doc. n. 3 fasc. parte attrice);
c) la Relazione Tecnica descrittiva del “Villaggio AO, con tutti gli interventi urgenti e necessari da eseguire e mai realizzati dalla a firma del Responsabile del Controparte_1 del 19/04/2021 (v. doc n. 1 fasc. parte attrice); Parte_1
6 d) la segnalazione della Polizia Locale del Comune di del 23/06/2021 inoltrata all'Ente Pt_1 comunale, con cui è stata portata all'attenzione la precaria situazione igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza all'interno del suddetto “Villaggio AO (v. doc. n. 5 fasc. parte attrice);
e) la nota prot. n. 7500 del 23/06/2021, con la quale il Comune attore ha diffidato la società convenuta a adempiere all'esecuzione di tutti i lavori necessari atti a prevenire ed eliminare i pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana all'interno del complesso immobiliare denominato “Villaggio AO (v. doc. n. 6 fasc. parte attrice);
f) la nota prot. 7828 del 30/06/2021 inviata dalla Polizia Locale al con la Parte_1 quale è stato comunicato al suddetto Ente l'inottemperanza da parte della Controparte_1 della sopra richiamata diffida a adempiere del 23/06/2021 (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice)
[...]
g) la nota prot.7829 del 30/06/2021, con la quale è stato comunicato alla Parte_2
l'accertamento dell'inottemperanza alla diffida a adempiere del 23/06/202 (v. doc. n. 8
[...] fasc. parte attrice);
h) il verbale di somma urgenza del 30/06/2021, mediante nota prot. 7835 del 30/06/2021, con il quale è stato ordinato l'immediata esecuzione di lavori a terzi per un importo complessivo di
€ 10.010,00 comprensivo di Iva al 10%, di cui € 7.810,00 lavori di ripristino rete idrica Villaggio
AR, ripristino buche e manto bituminoso strade interne del “Villaggio AO affidati alla ditta “IN IA & c, S.r.l.” e € 2.200,00 lavori di ripristino tratto impianto di pubblica illuminazione del “Villaggio AO zona nord-est e tratto impianto di pubblica sicurezza del circuito elettrico esterno del “Villaggio AO affidati alla ditta “IA Elettrici ed Elettronici di
IN AN” ( v. doc. n. 9 fasc. parte attrice);
i) la nota prot. 7290 del 02/07/2021, con la quale il ha diffidato la Società Parte_1 convenuta a adempiere all'esecuzione di tutti i lavori necessari e urgenti al locale potabilizzatore consistenti nel ripristino (fornitura e posa in opera) della guaina bituminosa per impermeabilizzazione, pitturazione pareti esterne, pitturazione pareti interne e soffitto, fornitura e posa in opera di porta d'ingresso, fornitura e posa in opera di veri alle finestre e montaggio reti del complesso immobiliare denominato “Villaggio AO (v. doc. n. 10 fasc. parte attrice);
l) la comunicazione di accertamento di inottemperanza redatto dal Comando di polizia municipale del 07/07/2021 dal quale si evince che la non ha dato Controparte_1
7 seguito all'esecuzione delle opere per come intimato nella diffida prot. 7920 del 02/07/2021 (v. doc. n. 11 fasc. parte attrice);
m) il verbale di somma urgenza del 08/07/2021 prot.8091 con il quale è stato ordinato l'immediata esecuzione di lavori per un importo complessivo di € 6.820,00 comprensivo di Iva al 10% alla ditta “L IA & C. S.r.l.” (v. doc. n. 13 fasc. parte attrice).
Di contro, la ha contestato ogni presunto inadempimento ad essa Controparte_1 riconducibile in merito alla mancata consegna delle opere di urbanizzazione primaria, nonché collaudo e trasferimento di proprietà delle medesime, allegando a sostegno della propria difesa, la seguente documentazione:
a) il certificato e il verbale di collaudo di opere del 28/03/1980, con il quale si è proceduto a dichiarare collaudabili e, perciò, trasferibili al le opere di urbanizzazione del Parte_1
“Villaggio AO consistenti nella rete stradale, nella rete di distribuzione dell'acqua potabile, nella rete fognante e nella rete di pubblica illuminazione della parte di comprensorio indicata come primo lotto (v. doc. 4 fasc. parte convenuta);
b) il verbale di constatazione del funzionamento impianto pubblica illuminazione del “Villaggio
AO, redatto in data 29/01/1982, con il quale si è proceduto all'accensione dell'impianto di illuminazione riferito al primo e secondo lotto, constatando che tutte le lampade sono regolarmente accese e funzionanti, dunque di fatto collaudato (v. doc. 5 fasc. parte convenuta doc. 5);
c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18/04/1980, con il quale il Parte_1 preso atto del verbale di collaudo del 28/03/1980, ha stabilito l'acquisizione al
[...] patrimonio indisponibile comunale delle opere di urbanizzazione primaria, quali strade, rete idrica, rete fognate, impianto epurativo, pubblica illuminazione e le aree destinate a parcheggio e verde pubblico del villaggio AR, così come descritte nel certificato e verbale di collaudo (v. doc. 6 fasc. parte convenuta);
d) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 05/05/1983, con la quale l'Ente locale ha dato in concessione a e i terreni del “Villaggio AO Persona_1 Persona_2 per una superficie di mq. 35 con relativa determinazione del canone annuo (v. doc. 9 fasc. parte convenuta);
e) la comunicazione mediante prot. n. 3015 del 1607/1992, con la quale l'Ente comunale ha comunicato alla società deducente di aver autorizzato allacciamenti alla rete fognante del
Villaggio “AO di terzi che ne avevano fatto richiesta precisando che, sempre in riferimento
8 al verbale di collaudo del 28/03/1980 e relativa acquisizione al patrimonio comunale con deliberazione n. 59 del 18/04/1980 “…non si capisce perché si sarebbe dovuto richiedere autorizzazioni per allacciare una rete già comunale” (v. doc. n. 10 fasc. parte convenuta);
f) la nota del a firma del Tecnico comunale Geom. del Parte_1 Persona_3
09/06/1986, relativa alla realizzazione e cessione dell'impianto di potabilizzazione realizzato dalla nel Villaggio AR, attestante che dagli atti di Ufficio si rileva che Controparte_1
l'utilizzazione dell'impianto da parte del è stata autorizzata dalla Pt_1 Controparte_1 con lettera datata 04/06/1983 e che il Piano di Lottizzazione relativo al completamento del
Villaggio AR è stato presentato il 25/06/1982 prot. n. 3154; (v. doc. 4, allegato note d'udienza del
02/02/2023 fasc. parte convenuta);
g) la nota della Legione Carabinieri di Catanzaro Stazione di dell'11/06/1986, inoltrata Pt_1 al TAR Calabria - Catanzaro e dalla quale emerge l'accertata realizzazione nel costruendo
“Villag-gio AO dei lavori di: i) impianto di potabilizzazione, richiamando la re-lazione di cui al punto i) che precede;
ii) rete fognante;
iii) strada interna, precisandosi che alla data dei riferiti accertamenti i lavori erano fermi in piena armonia di quanto disposto con l'Ordinanza n.
5/1986 del 30/04/1986 del Comune di (doc. 5, allegato note d'udienza del 02/02/2023 Pt_1 fasc. parte convenuta);
h) la sentenza n. 1334/2003 resa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio instaurato dalla
[...] contro il avente ad oggetto l'interpretazione della Controparte_1 Parte_1
Convenzione intercorsa tra le parti per atto pubblico registrato a Catanzaro il 06/06/1975 n. Per_ 422 e della Convenzione per Notaio del 31/08/1984, con la quale è stato accertato e dichiarato che: “Dette Convenzioni non contengono l'obbligo, a carico della e a favore Controparte_1 del di cedere gratuitamente a quest'ultimo le aree e le opere delle strutture sportive Parte_1 realizzate nel proprio villaggio turistico, salvo quella espressamente menzionata del campo di calcetto, con conseguenziale rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune tendente al risarcimento dei danni per la mancata ottemperanza al dedotto obbligo di cessione” (v. doc. 6, allegato note d'udienza del 02/02/2023 fasc. parte convenuta).
Pertanto, secondo quanto dedotto da parte convenuta e dalla correlata documentazione versata in atti dalla stessa, emergerebbe la dimostrazione dell'insussistenza, inesigibilità e incoercibilità di qualunque credito vantata da parte del in quanto sarebbe stata provata Parte_1
l'intervenuta acquisizione degli impianti da parte del suddetto in parte Parte_1
9 collaudati ed in parte detenuti, gestiti e manutenuti in via ordinaria e straordinaria esclusivamente dal medesimo ente da oltre 40 anni ad oggi, quantunque ancora catastalmente intestati alla (cfr. pag. 7 memoria di costituzione . Controparte_1 Controparte_1
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che le eccezioni e i rilievi mossi dalla convenuta siano stati già affrontati e risolti dalle due sentenze, la n. Pt_2
158/2009 del Tribunale di Catanzaro e la n. 160/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, puntualmente allegate in atti, nascenti da un contenzioso instauratosi tra le medesime parti dell'odierno giudizio e aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del
“Villaggio AO a seguito delle convenzioni stipulate tra le parti in data 06/06/1975 e il
31/08/1984.
In particolare, in merito a quanto sopra argomentato dalla la Corte di Controparte_1
Appello di Catanzaro, con la citata sentenza n. 160/2014, ha precisato che “Come constatato dal consulente tecnico nominato in primo grado, anche in base alla documentazione esistente presso l'Ufficio Tecnico del la ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria relative Parte_1 Controparte_1
a tutti e tre i lotti…le opere di urbanizzazione sono state collaudate e dichiarate trasferibili al giusto Pt_1 verbale del 28/03/1980. Inoltre, il con Delibera Consiliare n. 59/1980 ne ha stabilito Parte_1
l'acquisizione al patrimonio disponibile, mentre per le opere di urbanizzazione relative agli altri due lotti (II lotto e Riviera del Sole) mancano invece, sia il collaudo che la delibera comunale di acquisizione.
Da ciò deriva che con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria, pur interamente realizzate dalla società con riferimento a tutti tre i lotti, la stessa Società risulta inadempiente all'obbligo di Controparte_1 provvedere al frazionamento, alla cessione e alla consegna delle stesse al come stabilito nella convenzione Pt_1 del 06/06/1975 e nella convenzione di lottizzazione del 1984.
Né allo scopo il trasferimento può ritenersi attuato in base alla deliberazione consiliare n. 59/1980 poiché la stessa, oltre a riguardare unicamente le opere di urbanizzazione relative al primo lotto e non anche quelli afferenti al II e III lotto, è priva di effetti traslativi reali, operando unicamente sul piano interno quale fonte del potere del Sindaco di procedere alla stipula del successivo atto pubblico.
Pertanto, anche sotto questo profilo deve riconoscersi l'inadempimento della all'obbligo Controparte_1 di provvedere al frazionamento, alla cessione e alla consegna delle stesse al come stabilito nella Pt_1 convenzione del 06/06/1975 come successivamente integrata e nella convenzione di lottizzazione del mese di agosto 1984” (v. pagg. 12 e 13 sentenza Corte di Appello di Catanzaro n. 160/2014 del
07/01/2014).
10 Pertanto, devono ritenersi infondate le argomentazioni formulate da parte convenuta in merito all'assenza di responsabilità per i fatti di cui è causa in capo alla poiché, Controparte_1 al contrario i profili di responsabilità in capo all'odierna convenuta, sono stati già accertati dalle due sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Catanzaro, emesse rispettivamente in data 29/07/2009 e il 07/01/2014 (cfr. doc. 2 e doc. n. 3 fasc. parte attrice).
Ciò chiarito, passando ad esaminare poi la questione relativa alla richiesta di ripetizione della somma di € 16.830,00, così come anticipate dal per la realizzazione dei Parte_1 lavori di somma urgenza nel Villaggio AR, si ritiene che il abbia fornito Parte_1 in giudizio adeguata prova della propria pretesa creditoria.
A tale scopo, parte attrice ha allegato la seguente documentazione:
a) la determinazione comunale n. 449 del 07/12/2021, con la quale è stata liquidata la fattura n.
73 del 03/12/2021 emessa dalla ditta “L IA & c, s.r.l.” dell'importo di € 7.810,00 relativa ai lavori di somma urgenza di ripristino della rete idrica, buche e manto bituminoso strade interne “Villaggio AO (v. doc. n. 14-15 fasc. parte attrice);
b) la determinazione comunale n. 457 del 09/12/2021, con la quale è stata liquidata la fattura n.
17 del 05/12/2021 emessa dalla ditta “IN AN” dell'importo di € 2.200,00 relativa ai lavori di somma urgenza di ripristino tratto impianto di pubblica illuminazione Villaggio AR zona nord-est e tratto impianto di pubblica illuminazione del circuito elettrico esterno Villaggio
AR (v. doc. n. 16-17 fasc. parte attrice);
c) la determinazione comunale n. 460 del 13/12/2021, con la quale è stata liquidata la fattura n.
74 del 06/12/2021 emessa dalla ditta “L IA & c, S.r.l.” dell'importo di € 6.820,00 relativa ai lavori di somma urgenza ripristino locale potabilizzatore (v. doc. n. 18-19 fasc. parte attrice).
Ebbene, il pagamento dei suddetti importi da parte del in favore delle menzionate Pt_1 imprese che hanno eseguito i lavori d'urgenza del “Villaggio AO non è stato contestato dalla Controparte_1
Per cui, si ritiene che, anche sotto tale aspetto, il abbia assolto il proprio Parte_1 onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo fornito adeguata prova in giudizio della propria pretesa creditoria vantata nei confronti della Società convenuta.
Di contro, la non è riuscita a fornire in giudizio adeguata e sufficiente Controparte_1 prova a sostegno delle proprie eccezioni, soprattutto in ordine all'avvenuto passaggio di
11 proprietà delle opere di urbanizzazione primaria in capo all'Ente locale, in assenza del quale a nulla rileva la materiale disponibilità e la fruizione di dette opere da parte del Villaggio AR.
Ne deriva che il abbia il diritto di ripetere nei confronti della Parte_1 [...] la somma di € 16.830,00, così come anticipata dallo stesso per la Parte_3 Pt_1 realizzazione dei lavori di somma urgenza nel “Villaggio AO.
Da ultimo deve essere, poi, rigettata la richiesta della Società convenuta di estinzione per compensazione ex art. 1241 e ss. c.c., delle somme anticipate dal con le spese di lite Pt_1 liquidate nei vari giudizi a carico del e in favore della stessa Società, in specie: Pt_1
a) nel giudizio n. 1317/2008 R.G., svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro e definito con sentenza n. 1658/2013 del 08/10/2013, con la quale il è stato Parte_1 condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.350,00 oltre accessori come per legge;
b) del giudizio n. 540/2015 R.G. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definito con sentenza n. 868/2019 del 09/04/2019, con la quale il medesimo Ente è stato condannato alle spese di lite liquidate in € 500,00 oltre IVA, CAP ed oneri accessori di legge (v. pag. 9 comparsa conclusionale , in quanto nessuna documentazione risulta Controparte_1 allegata in giudizio, a tal proposito, dalla Società convenuta.
In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, si accoglie la domanda avanzata dal in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
L'esito della lite giustifica il rigetto della domanda della convenuta alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (scaglione come da valore della causa individuato in quello tra € 5.201 e € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:
12 - Condanna la alla corresponsione della somma di € 16.830,00 in Controparte_1
favore del oltre interessi a tasso legale dalla domanda sino Parte_1 all'effettivo saldo;
- Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese Parte_1 generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 10/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
13