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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 938/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PETRUCCI MARIA Parte_1
TERESA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. DI NOIA SILVIA e dall'avv. Controparte_1
VERGINE EGIDIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
In data 28/07/2022 la Commissione medica di verifica di Lecce sottoponeva la resistente a visita medica di revisione e la riconosceva “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi (L. 382/70 e 508/88)”, revocando di conseguenza il beneficio precedentemente riconosciuto dal Tribunale dell'indennità di accompagnamento quale cieca totale.
In data 23.02.2023 la predetta adiva il Tribunale di Lecce per sentirsi dichiarare il proprio diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento per cecità totale dalla data della revoca (r.g. n. 1005/23 atpo).
1 In data 6.12.2023 il ctu nominata depositata la relativa consulenza nella quale, dopo le osservazioni di parte ricorrente, ha concluso ritenendo la medesima avente diritto alla cecità assoluta con decorrenza da Novembre 2023, data in cui si è accertata la cecità assoluta.
Formulato tempestivo dissenso da parte di è stata proposta la presente Pt_1 opposizione.
In data 17.05.24. la IG.ra nel costituirsi, ha ribadito che con riferimento alla CP_1 contestazione del certificato oculistico sopravvenuto alle conclusioni del ctu, che tale nuovo certificato si rendeva necessario per chiarire il residuo visivo dell'OSX, con esplicita richiesta di precisare se con la dicitura 1/120 si potesse intendere la classica dicitura “percezione luce o motu manu”. Il dott. con certificato del 09/11/2023 attestava più chiaramente il residuo visivo Per_1 in OSX come “motu manu”, fugando ogni possibile dubbio presente nel precedente certificato di luglio
2023.
Il giudice, in data 7.06.24, emetteva ordinanza con la quale riteneva di dover nominare
CTU al fine di rinnovare la consulenza tecnica espletata in sede di atpo (sui medesimi quesiti).
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Le risultanze dei dati anamnestici, dell'obiettività clinica rilevata in occasione della visita peritale, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria presente in atti, ci consentono di affermare che la
IG.ra è affetta, in entrambi gli occhi, da cataratta avanzata, maggiore in OD. Nel CP_1 determinismo della capacità visiva della perizianda, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità speciale come cieco civile, ruolo pressoché esclusivo recita quindi la patologia a carico del cristallino. Per cataratta si intende l'opacizzazione del cristallino, lente naturale interna all'occhio, che provoca l'annebbiamento progressivo della vista. Il cristallino, normalmente trasparente, tende a diventare opaco per fenomeni di ossidazione delle proteine costituenti il suo tessuto. La cataratta interessa prevalentemente la terza età, ma non è esclusiva di questo periodo della vita. Generalmente si sviluppa lentamente e senza causare dolore. Può insorgere in entrambi gli occhi, anche se di norma un occhio viene interessato prima dell'altro. Il sintomo più comune è l'annebbiamento della vista. Quando l'opacità del cristallino diventa molto densa, non si è più in grado di distinguere gli oggetti;
in fasi molto avanzate si può avere la perdita
2 totale della vista che però potrà essere pienamente recuperata dopo l'intervento chirurgico. Un occhio affetto da tale patologia può aspettarsi, nel tempo, solo che la sua acuità visiva mantenga quanto più a lungo possibile la sua condizione senza ulteriori e rapidi peggioramenti, essendo pressoché impossibile il verificarsi di un miglioramento del suo quadro clinico e quindi della sua capacità visiva. Brevemente ricordiamo che la gradazione della misurazione della capacità visiva di un occhio prevede, in senso crescente: “mancata percezione della luce”, “percezione della luce”, “percezione del movimento della mano
(motu manu)”, “conta dita” a varia distanza (30, 50 cm ecc.), quindi l'ausilio di strumentazione
(ottotipo) utile alla definizione decimale dell'acuità visiva fino ad una normalità riconosciuta di 10/10.
In ambito dei ciechi civili, l'art. 11, comma 5 della legge 27 maggio 1970, N. 382 stabilisce che “per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione della luce”. A tale condizione visiva di cecità totale è assimilabile il visus “motu manu”. A termine della stessa legge, è da considerare cieco parziale un soggetto con un residuo visivo in ambedue gli occhi, con eventuale correzione, non superiore ad 1/20. L'OMS suggerisce di identificare questo limite fondamentale, per i non specialisti e in mancanza di ottotipo, alla inabilità o meno di contare le dita di una mano, alla luce diurna, alla distanza di 3 metri.
La legge 138/2001 ha recepito la classificazione dell'OMS che individua i ciechi e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, ma tenendo conto anche dell'ampiezza del campo visivo, cioè della porzione di spazio che un occhio fisso riesce a vedere. A tale proposito, si intendono ciechi totali, coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%, ciechi parziali coloro il cui residuo perimetrico è inferiore al 10%.
La legge definisce anche i concetti di ipovedente grave, medio-grave e lieve per residui visivi di 1, 2 e 3/10
e perimetrico binoculare inferiore a 30, 50 e 60%. Per quanto sopra, la IG.ra è risultata essere CP_1 in possesso di un residuo visivo che la colloca nella categoria dei ciechi totali. Tale condizione deve ritenersi conseguenza di patologie oculari caratterizzate dalla progressività e dalla non reversibilità. Le caratteristiche evolutive delle patologie in diagnosi, la disamina della documentazione sanitaria allegata, unitamente ad un'analisi critica dell'obiettività attuale ci inducono a ritenere condivisibile la decorrenza stabilita nella precedente CTU, individuata nel mese di novembre 2023 e che, precedentemente a questa data, la sig.ra fosse ascrivibile alla categoria dei ciechi parziali, con decorrenza dalla domanda CP_1 amministrativa del giugno 2019. In definitiva, ribadendo il principio che nel ragionamento medico-legale si valorizzano i riflessi funzionali rispetto alla mera alterazione anatomica, morfologica o strutturale, possiamo concludere affermando che le patologie oculari in valutazione compromettono la capacità visiva della perizianda determinando la condizione di cieca civile parziale a decorrere dalla domanda amministrativa e di cieca totale a partire da novembre 2023.
3 [...]
affetta in entrambi gli occhi da “cataratta avanzata, CP_2 maggiore in occhio destro” è da ritenere cieca civile parziale a decorrere dalla domanda amministrativa, cieca totale da novembre 2023.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del resistente, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso proposto dall' deve essere Pt_1 accolto parzialmente, rilevando l'insussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo 28.07.2022
(data della visita di revisione) al 31.10.2023 (in quanto cieca civile parziale); mentre riconoscimento del requisito sanitario invocato a decorrere dal novembre 2023,
Si precisa inoltre che trattandosi di ricorso a parti invertite – sul modello dell'opposizione a d.i. – non appare necessaria proposizione di riconvenzionale per accertare il requisito sanitario reclamato nel già proposto ricorso per atpo.
Si ribadisce ancora che essendo giudizio ex art. 445 bis cpc non è possibile emettere statuizione di condanna alla prestazione (Cass. 9876/19).
Sulle spese si precisa come il giudizio di opposizione sia stato attivato da e che Pt_1 quindi le stesse vadano poste a carico dell'ente che anche in sede di opposizione ha visto la conferma delle risultanze della fase sommaria.
Il riconoscimento di decorrenza postuma rispetto alla revoca – ai sensi dell'art. 149 d. att. cpc – determina comunque una compensazione per ½ delle stesse.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 938/2024, così provvede:
Accerta l'insussistenza del requisito sanitario integrante il diritto all'indennità di accompagnamento quale cieca civile totale, con decorrenza dal 28.07.22 al 31.10.2023;
4 Accerta il requisito sanitario di cieca civile totale – per la prestazione di cui è causa - a decorrere dal novembre 2023; condanna al pagamento delle spese di lite che, al netto della compensazione di cui Pt_1 in motivazione, liquida in € 1900,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
spese di ctu a carico di Pt_1
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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