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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13095/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13095/2021 tra
E_
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 giugno 2025 chiamata la causa alle ore 9,10 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. CALI' VINCENZO , E_
Per l'avv. COSTA ANTONIO , Controparte_1 _1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Massimo Alessandro Ganci. Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,20, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13095/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1
CALI' VINCENZO , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTÀ39 90100 _1 presso il difensore avv. CALI' VINCENZO
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. COSTA ANTONIO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in via della Libertà, 56 null 90143 presso il difensore avv. COSTA _1
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 6.10.2021 adiva il E_
pagina 2 di 9 Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietario del locale cantinato ubicato in con ingresso dalla Via IS Juvara al n. 145/A, ricompreso nell'edificio _1
condominiale di , che detto locale in data 04.06.2017 era stato Controparte_1
nuovamente invaso dalle acque nere provenienti dalla colonna condominiale che lo attraversa, che tale fenomeno si verificava periodicamente in concomitanza delle piogge, dedotto di aver promosso procedimento di atp nel corso del quale era stato accertato che i liquami che avevano invaso l'immobile erano provenienti dalla condotta condominiale, che la sostituzione della tubazione condominiale per gli scarichi della condotta principale non era stata eseguita a regola d'arte, dedotto che il ctu aveva indicato le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, che il _1
era rimasto inerte, che ciò aveva provocato danni al locale del ricorrente, proponeva ricorso avverso il condominio dell'edificio sito in , , in _1 Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore.
Chiedeva di condannare il , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza del C.T.U., nonché di ogni altro intervento tecnico necessario per la risoluzione definitiva delle denunciate problematiche, al fine di evitare la prosecuzione delle percolazioni ed il ripetersi dei fenomeni di tracimazione delle acque nere dalla condotta condominiale.
Chiedeva, altresì, di condannare il , Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente – a titolo risarcitorio - degli importi determinati dal CTU, per le opere di ripristino dell'immobile danneggiato, al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del locale cantinato, quantificabili – in via equitativa – in € 50,00 mensili, con decorrenza dalla data di verificazione dell'accadimento dannoso (giugno 2017) e sino all'effettivo ripristino dei locali, ovvero in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, con il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi dal fatto al soddisfo, alla refusione degli oneri e delle spese del giudizio e di quello per A.T.P. ex
art. 696 bis c.p.c., ivi compresi i costi della espletata CTU, pari ad € 1.147,53, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 12.10.2021 veniva fissata l'udienza di comparizione in data 24.1.2022. pagina 3 di 9 Si costituiva in data 22.01.2022 il condominio dell'edificio sito in , vis IS _1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni del _1
ricorrente e chiedendone il rigetto.
Allegava che le cause delle infiltrazioni erano riconducibili solo in minima parte al condominio e da ricercare nell'intervento eseguito dalla proprietà del locale di piano terra ( che , senza notiziarne l'amministrazione Parte_2
condominiale, aveva creato un allaccio nel ramo privato del proprio w.c. con la tubazione degli scarichi condominiale, che i percolamenti non erano più in atto, e che l'unica responsabilità de condominio era relativa stillicidio proveniente dal tappo di ispezione della tubazione condominiale, di trascurabile entità.
Chiedeva che venisse accertato che il non aveva nessun profilo di _1
responsabilità e, per l'effetto, il difetto di legittimazione passiva del in _1
ordine alle domande spiegate dal ricorrente, il rigetto di tutte le richieste risarcitorie.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità e/o corresponsabilità del nella causazione Controparte_1
delle infiltrazioni di acque nere nella cantina di proprietà del sig. , di E_
ritenere e dichiarare che il predetto condominio era soltanto tenuto, per quanto di propria spettanza, alla esecuzione delle limitate opere elencate dal C.T.U., non dovendosi far carico di alcun risarcimento di quelli richiesti dal ricorrente E_
, atteso che la cantina di proprietà di questo era perfettamente utilizzabile, con
[...]
rigetto di ogni domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento della stessa.
Ed ancora di ritenere e dichiarare che i costi e le spese della procedura di ATP non erano addebitabili al , in assenza di ogni preventiva comunicazione a _1
questo, da parte di , con riguardo alle infiltrazioni oggetto di causa, E_
di dichiarare la corresponsabilità di con riguardo alle lamentate E_
infiltrazioni e con riguardo ai danni che ne erano derivati, per aver questo consentito che all'interno della sua cantina venissero eseguiti lavori nella condotta fognaria in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore, con CP_2
rigetto di tutte le domande formulate e con vittoria di spese del giudizio.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 14.11.2022 veniva acquisito il fascicolo dell'atp.
Istruita la causa a mezzo ctu, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è principalmente volta ad accertare la responsabilità del per le percolazioni provenienti dalla tubatura di scarico condominiale con _1 condanna di quest'ultimo , in persona dell'amministratore pro tempore, all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza del C.T.U., nonché di ogni altro intervento tecnico necessario per la risoluzione definitiva delle denunciate problematiche, al fine di evitare la prosecuzione delle percolazioni ed il ripetersi dei fenomeni di tracimazione delle acque nere dalla condotta condominiale .
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Giova in proposito ricordare che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n°20943/22 ha enunciato il principio secondo cui «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Il meccanismo probatorio contenuto nell'art. 2051 c.c. postula pertanto che sia fornita dal danneggiato solo la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno (che nel caso di specie è conclamato), e che invece spetti al custode (la cui diligenza è priva di rilievo) la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
Il modello di responsabilità tratteggiato dall'art. 2051 c.c. difatti prescinde da qualsiasi connotato di colpa assumendo quest'ultima rilevanza solo ai fini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.).
Ciò detto, dall'istruzione probatoria è emersa l'estraneità del relativamente _1
alla causazione del danno.
In particolare, il ctu ing. , le cui conclusioni per logicità e coerenza Persona_1
sono condivise da questo decidente in quanto scevre da vizi logici e meglio riportate nel corpo della consulenza a pag. 6 della relazione peritale, ha accertato che la causa pagina 5 di 9 dell'ostruzione che ha determinato la tracimazione dei fluidi dallo scarico condominiale
è da rinvenire in un'ostruzione, che, in quanto evento fortuito, ha interrotto il nesso causale tra l'obbligo di custodia e il danno.
Infatti, l'ing. in seguito ai sopralluoghi effettuati ed alla luce della ctp esaminata Per_1
ha accertato che , dalla ricostruzione degli eventi, tenuto conto degli ulteriori fenomeni infiltrativi anche se non perduranti del 2022 e del 2023, la causa può essere ricondotta ad una ostruzione o della condotta verticale condominiale o della tubazione di diramazione privata dovuta ad accumulo di residui o alla presenza di corpi estranei che hanno determinato come concausa, un incremento di pressione e un rigurgito nell'ultimo tratto della tubazione principale di scarico del , provocando la _1
fuoriuscita dei liquami.
Nello specifico, dal sopralluogo, si evidenzia chiaramente che l'allaccio, antecedente alla della tubazione di diramazione del w.c. ,del locale commerciale sito al CP_3
piano terra del fabbricato, alla tubazione principale condominiale, avviene tramite nuovo raccordo di scarico (braga) a 45°; in quest'ultima si innesta in sostituzione la nuova tubazione secondaria condominiale (Foto 1,2 e 4– ALLEGATO B_CTU).
Il cambio di direzione dalla tubazione verticale alla diramazione sub-orizzontale
(collettore) non avviene tramite raccordo in PVC con angolo di invito a 45° (Foto 2 –
ALLEGATO B_CTU) determinando un ostacolo alla capacità di deflusso delle acque reflue, delle materie in sospensione e dei sedimenti ed aumentando la probabilità di formazione di tappi idraulici e conseguenti innalzamenti del livello di pressione d'esercizio sulla tubazione (Figura 1 e 2).
Il ctu ha anche evidenziato che dal rilievo fotografico, si evidenzia chiaramente la irrisoria pendenza della tubazione secondaria che si innesta direttamente in quella sub- orizzontale di scarico senza alcun raccordo speciale di riduzione e soprattutto senza un sigillante (Foto 2 – ALLEGATO B_CTU).
Ne consegue che come prospettato dal convenuto le opere di raccordo dello _1
scarico del wc dell'unità commerciale sita a piano terra con la tubatura condominiale,
non autorizzate dal , hanno provocato la fuoriuscita di liquami nel locale del _1
ricorrente.
pagina 6 di 9 Di contro, il difetto di chiusura del tappo di ispezione, così come già riscontrato ed evidenziato dal precedente C.T.U. nell' A.T.P., non garantisce la tenuta stagna all'acqua, ai gas e alle pressioni d'esercizio dell'impianto, già provato dall'innesto della tubatura del locale di piano terra.
Alla luce di quanto accertato, vanno respinte le domande di parte attrice formulate nei confronti del . _1
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore della causa €6000,00 scaglione di valore fino a
€26.000,00, valori minimi per fasi di studio , introduttiva e decisionale, medi per la fase istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata) in € 3380,00 per compensi,
oltre iva cpa e rimborso spese generali vanno poste in capo al ricorrente e rifuse in favore del convenuto. _1
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a corrispondere in favore del convenuto le spese di _1 lite, liquidate i € 3380,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 9 pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13095/2021 tra
E_
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 giugno 2025 chiamata la causa alle ore 9,10 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. CALI' VINCENZO , E_
Per l'avv. COSTA ANTONIO , Controparte_1 _1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Massimo Alessandro Ganci. Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,20, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13095/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1
CALI' VINCENZO , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTÀ39 90100 _1 presso il difensore avv. CALI' VINCENZO
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. COSTA ANTONIO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in via della Libertà, 56 null 90143 presso il difensore avv. COSTA _1
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 6.10.2021 adiva il E_
pagina 2 di 9 Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietario del locale cantinato ubicato in con ingresso dalla Via IS Juvara al n. 145/A, ricompreso nell'edificio _1
condominiale di , che detto locale in data 04.06.2017 era stato Controparte_1
nuovamente invaso dalle acque nere provenienti dalla colonna condominiale che lo attraversa, che tale fenomeno si verificava periodicamente in concomitanza delle piogge, dedotto di aver promosso procedimento di atp nel corso del quale era stato accertato che i liquami che avevano invaso l'immobile erano provenienti dalla condotta condominiale, che la sostituzione della tubazione condominiale per gli scarichi della condotta principale non era stata eseguita a regola d'arte, dedotto che il ctu aveva indicato le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, che il _1
era rimasto inerte, che ciò aveva provocato danni al locale del ricorrente, proponeva ricorso avverso il condominio dell'edificio sito in , , in _1 Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore.
Chiedeva di condannare il , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza del C.T.U., nonché di ogni altro intervento tecnico necessario per la risoluzione definitiva delle denunciate problematiche, al fine di evitare la prosecuzione delle percolazioni ed il ripetersi dei fenomeni di tracimazione delle acque nere dalla condotta condominiale.
Chiedeva, altresì, di condannare il , Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente – a titolo risarcitorio - degli importi determinati dal CTU, per le opere di ripristino dell'immobile danneggiato, al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del locale cantinato, quantificabili – in via equitativa – in € 50,00 mensili, con decorrenza dalla data di verificazione dell'accadimento dannoso (giugno 2017) e sino all'effettivo ripristino dei locali, ovvero in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, con il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi dal fatto al soddisfo, alla refusione degli oneri e delle spese del giudizio e di quello per A.T.P. ex
art. 696 bis c.p.c., ivi compresi i costi della espletata CTU, pari ad € 1.147,53, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 12.10.2021 veniva fissata l'udienza di comparizione in data 24.1.2022. pagina 3 di 9 Si costituiva in data 22.01.2022 il condominio dell'edificio sito in , vis IS _1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni del _1
ricorrente e chiedendone il rigetto.
Allegava che le cause delle infiltrazioni erano riconducibili solo in minima parte al condominio e da ricercare nell'intervento eseguito dalla proprietà del locale di piano terra ( che , senza notiziarne l'amministrazione Parte_2
condominiale, aveva creato un allaccio nel ramo privato del proprio w.c. con la tubazione degli scarichi condominiale, che i percolamenti non erano più in atto, e che l'unica responsabilità de condominio era relativa stillicidio proveniente dal tappo di ispezione della tubazione condominiale, di trascurabile entità.
Chiedeva che venisse accertato che il non aveva nessun profilo di _1
responsabilità e, per l'effetto, il difetto di legittimazione passiva del in _1
ordine alle domande spiegate dal ricorrente, il rigetto di tutte le richieste risarcitorie.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità e/o corresponsabilità del nella causazione Controparte_1
delle infiltrazioni di acque nere nella cantina di proprietà del sig. , di E_
ritenere e dichiarare che il predetto condominio era soltanto tenuto, per quanto di propria spettanza, alla esecuzione delle limitate opere elencate dal C.T.U., non dovendosi far carico di alcun risarcimento di quelli richiesti dal ricorrente E_
, atteso che la cantina di proprietà di questo era perfettamente utilizzabile, con
[...]
rigetto di ogni domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento della stessa.
Ed ancora di ritenere e dichiarare che i costi e le spese della procedura di ATP non erano addebitabili al , in assenza di ogni preventiva comunicazione a _1
questo, da parte di , con riguardo alle infiltrazioni oggetto di causa, E_
di dichiarare la corresponsabilità di con riguardo alle lamentate E_
infiltrazioni e con riguardo ai danni che ne erano derivati, per aver questo consentito che all'interno della sua cantina venissero eseguiti lavori nella condotta fognaria in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore, con CP_2
rigetto di tutte le domande formulate e con vittoria di spese del giudizio.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 14.11.2022 veniva acquisito il fascicolo dell'atp.
Istruita la causa a mezzo ctu, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è principalmente volta ad accertare la responsabilità del per le percolazioni provenienti dalla tubatura di scarico condominiale con _1 condanna di quest'ultimo , in persona dell'amministratore pro tempore, all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza del C.T.U., nonché di ogni altro intervento tecnico necessario per la risoluzione definitiva delle denunciate problematiche, al fine di evitare la prosecuzione delle percolazioni ed il ripetersi dei fenomeni di tracimazione delle acque nere dalla condotta condominiale .
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Giova in proposito ricordare che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n°20943/22 ha enunciato il principio secondo cui «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Il meccanismo probatorio contenuto nell'art. 2051 c.c. postula pertanto che sia fornita dal danneggiato solo la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno (che nel caso di specie è conclamato), e che invece spetti al custode (la cui diligenza è priva di rilievo) la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
Il modello di responsabilità tratteggiato dall'art. 2051 c.c. difatti prescinde da qualsiasi connotato di colpa assumendo quest'ultima rilevanza solo ai fini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.).
Ciò detto, dall'istruzione probatoria è emersa l'estraneità del relativamente _1
alla causazione del danno.
In particolare, il ctu ing. , le cui conclusioni per logicità e coerenza Persona_1
sono condivise da questo decidente in quanto scevre da vizi logici e meglio riportate nel corpo della consulenza a pag. 6 della relazione peritale, ha accertato che la causa pagina 5 di 9 dell'ostruzione che ha determinato la tracimazione dei fluidi dallo scarico condominiale
è da rinvenire in un'ostruzione, che, in quanto evento fortuito, ha interrotto il nesso causale tra l'obbligo di custodia e il danno.
Infatti, l'ing. in seguito ai sopralluoghi effettuati ed alla luce della ctp esaminata Per_1
ha accertato che , dalla ricostruzione degli eventi, tenuto conto degli ulteriori fenomeni infiltrativi anche se non perduranti del 2022 e del 2023, la causa può essere ricondotta ad una ostruzione o della condotta verticale condominiale o della tubazione di diramazione privata dovuta ad accumulo di residui o alla presenza di corpi estranei che hanno determinato come concausa, un incremento di pressione e un rigurgito nell'ultimo tratto della tubazione principale di scarico del , provocando la _1
fuoriuscita dei liquami.
Nello specifico, dal sopralluogo, si evidenzia chiaramente che l'allaccio, antecedente alla della tubazione di diramazione del w.c. ,del locale commerciale sito al CP_3
piano terra del fabbricato, alla tubazione principale condominiale, avviene tramite nuovo raccordo di scarico (braga) a 45°; in quest'ultima si innesta in sostituzione la nuova tubazione secondaria condominiale (Foto 1,2 e 4– ALLEGATO B_CTU).
Il cambio di direzione dalla tubazione verticale alla diramazione sub-orizzontale
(collettore) non avviene tramite raccordo in PVC con angolo di invito a 45° (Foto 2 –
ALLEGATO B_CTU) determinando un ostacolo alla capacità di deflusso delle acque reflue, delle materie in sospensione e dei sedimenti ed aumentando la probabilità di formazione di tappi idraulici e conseguenti innalzamenti del livello di pressione d'esercizio sulla tubazione (Figura 1 e 2).
Il ctu ha anche evidenziato che dal rilievo fotografico, si evidenzia chiaramente la irrisoria pendenza della tubazione secondaria che si innesta direttamente in quella sub- orizzontale di scarico senza alcun raccordo speciale di riduzione e soprattutto senza un sigillante (Foto 2 – ALLEGATO B_CTU).
Ne consegue che come prospettato dal convenuto le opere di raccordo dello _1
scarico del wc dell'unità commerciale sita a piano terra con la tubatura condominiale,
non autorizzate dal , hanno provocato la fuoriuscita di liquami nel locale del _1
ricorrente.
pagina 6 di 9 Di contro, il difetto di chiusura del tappo di ispezione, così come già riscontrato ed evidenziato dal precedente C.T.U. nell' A.T.P., non garantisce la tenuta stagna all'acqua, ai gas e alle pressioni d'esercizio dell'impianto, già provato dall'innesto della tubatura del locale di piano terra.
Alla luce di quanto accertato, vanno respinte le domande di parte attrice formulate nei confronti del . _1
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore della causa €6000,00 scaglione di valore fino a
€26.000,00, valori minimi per fasi di studio , introduttiva e decisionale, medi per la fase istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata) in € 3380,00 per compensi,
oltre iva cpa e rimborso spese generali vanno poste in capo al ricorrente e rifuse in favore del convenuto. _1
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a corrispondere in favore del convenuto le spese di _1 lite, liquidate i € 3380,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
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