Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 15 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 24325/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GAUDINO DANIELA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Capasso CP_1
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che in data 09.01.2024 aveva presentato domanda volta al conseguimento della pensione di anzianità/anticipata, sussistendone a suo dire i requisiti contributivi, come desumibili dall'estratto conto prodotto;
che l' con comunicazione datata 27.05.2024, aveva respinto detta istanza adducendo quale CP_1
motivazione: “non è stato possibile valutare il diritto a pensione per impossibilità di verificare i redditi anni”; che avverso tale provvedimento di reiezione era stato esperito gravame in via amministrativa in data
24.06.2024, rimasto tuttavia privo di riscontro.
Ciò premesso, deduceva l'illegittimità del diniego opposto dall' resistente, asserendo di CP_2
possedere il requisito contributivo necessario, pari a 42 anni di contribuzione, e l'infondatezza della motivazione addotta, giacché la verifica reddituale relativa agli anni dal 1987 al 1997 sarebbe stata richiesta tardivamente e, in ogni caso, il reddito d'impresa per detti periodi era stato regolarmente dichiarato all'Amministrazione finanziaria, come comprovato da apposita certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata agli atti.
Concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a Parte_1
percepire la pensione di anzianità dalla presentazione della domanda;
2) Dichiarare l'illegittimità
e/o la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento di reiezione della domanda da parte dell' CP_1
per i motivi suesposti e, per l'effetto 3) Condannare l' in persona del Legale rapp.te p.t., a CP_1
corrispondere in favore del ricorrente le mensilità di pensione maturate dalla presentazione della domanda;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Si costituiva l' che evidenziava come la reiezione fosse scaturita dalla mancata verifica dei CP_1
redditi relativi agli anni 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997.
Precisava che per tali annualità, non presenti negli archivi telematici dell'Agenzia delle Entrate consultabili tramite “Punto Fisco”, era stata richiesta all'assicurato, conformemente alla prassi interna (PEI Pubblica del 24 gennaio 2023), un'autocertificazione (modello AP26) che tuttavia non era stata fornita, avendo l'interessato dichiarato di non disporre più della relativa documentazione.
L' sottolineava che, escludendo i periodi contributivi relativi a dette annualità (contrassegnati CP_2
da “nota 0” sull'estratto conto, indicante la necessità di verifica reddituale), il sig. non Parte_1
raggiungeva il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata, fissato per gli uomini in 42 anni e 10 mesi (corrispondenti a 2227 settimane), bensì totalizzava soltanto 1759 settimane, con un deficit di 468 settimane.
Contestava, altresì, l'affermazione del ricorrente di possedere 42 anni di contribuzione, rilevando come tale anzianità fosse comunque insufficiente rispetto ai 42 anni e 10 mesi richiesti dalla normativa vigente. Concludeva chiedendo: “Si conclude perché il Giudice adito voglia dichiarare inammissibile, nullo o in via gradata voglia rigettare l'avverso ricorso con vittoria di spese.”.
Sulla documentazione in atti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato
La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione di anzianità/anticipata nella gestione speciale Artigiani, negata dall' con provvedimento del CP_1
27.05.2024 per impossibilità di verificare i redditi degli anni 1987-1997.
L' qualifica la prestazione richiesta come “pensione di vecchiaia anticipata”, mentre il CP_1
ricorrente la indica come “pensione di anzianità”. In realtà, si tratta della c.d. pensione anticipata, prevista dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.
214/2011 (c.d. Riforma Fornero), che ha sostituito la previgente pensione di anzianità.
Ai sensi della citata disposizione, per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024, la pensione anticipata si consegue con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Ciò premesso, la controversia verte essenzialmente sulla possibilità di considerare validi, ai fini dell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, i periodi di 3
contribuzione relativi agli anni dal 1987 al 1997, nonostante l'impossibilità per l' di verificare i CP_1
relativi redditi tramite il sistema “Punto Fisco” dell'Agenzia delle Entrate.
Al riguardo, l' sostiene che, escludendo i periodi relativi agli anni 1987, 1990, 1991, 1992, CP_1
1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, il ricorrente non raggiungerebbe il requisito contributivo richiesto, avendo maturato solo 1759 settimane invece delle 2227 necessarie (pari a 42 anni e 10 mesi).
Tuttavia, come correttamente rilevato dal ricorrente, la certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 05.11.2024, prodotta in atti, attesta inequivocabilmente che il sig.
ha regolarmente dichiarato i redditi d'impresa per tutti gli anni dal 1987 al Parte_1
1997.
In particolare, la certificazione riporta i seguenti redditi:
Anno di imposta 1987: reddito lire 5.762.000 Anno di imposta 1988: reddito lire 20.735.000 Anno di imposta 1989: reddito lire 16.171.000 Anno di imposta 1990: reddito lire 14.500.000 Anno di imposta 1991: reddito lire 12.989.000 Anno di imposta 1992: reddito lire 19.459.000 Anno di imposta 1993: reddito lire 19.997.000 Anno di imposta 1994: reddito lire 21.654.000 Anno di imposta 1995: reddito lire 20.576.000 Anno di imposta 1996: reddito lire 21.287.000 Anno di imposta 1997: reddito lire 20.273.000.
Tale documento, rilasciato dal Direttore dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di
Napoli 3, costituisce prova piena della regolare dichiarazione dei redditi d'impresa da parte del ricorrente per gli anni in questione, in quanto proviene dall'ente pubblico preposto alla gestione dei dati fiscali dei contribuenti.
L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (...) sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata, istituita presso l' finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.
Nel caso di specie, l'estratto contributivo prodotto in atti evidenzia che il ricorrente è stato regolarmente iscritto alla gestione artigiani dal 01.01.1981 al 30.06.2023, con il costante accredito di contribuzione anche per gli anni oggetto di contestazione.
Quanto alla possibilità di verifica dei redditi dopo un lungo lasso di tempo, va rilevato che l'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e l'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, richiamati anche dal ricorrente, prevedono termini di prescrizione per l'accertamento fiscale, che di regola sono fissati in quattro anni dalla presentazione della dichiarazione.
Pertanto, l'impossibilità per l' di verificare autonomamente i redditi tramite il sistema “Punto CP_1
Fisco” per periodi così risalenti non può costituire motivo di diniego della prestazione 4
previdenziale, quando il contribuente fornisce certificazione ufficiale dell'autorità fiscale attestante la regolare dichiarazione dei redditi per gli anni in questione.
Inoltre deve ritenersi che in materia di prestazioni previdenziali, il giudice deve accertare rigorosamente i fatti costitutivi del diritto, in relazione al tipo di prestazione richiesta, ma non può imporre all'assicurato un onere probatorio impossibile o eccessivamente difficile, dovendosi tener conto anche dell'eventuale maggiore facilità, per l'istituto previdenziale, di accesso alle fonti di prova. Nel caso di specie, imporre al ricorrente, dopo oltre trent'anni, l'onere di produrre copie delle dichiarazioni dei redditi originali, quando lo stesso ha prodotto una certificazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi dichiarati, appare contrario ai principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame, l' ha rigettato la domanda di pensione senza tenere in alcuna CP_1
considerazione l'estratto contributivo già presente nella propria banca dati, dal quale risulta l'accredito di contribuzione anche per gli anni contestati, né ha ritenuto di attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate per una verifica dei redditi dichiarati prima di adottare il provvedimento di rigetto.
Alla luce della certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, prodotta in giudizio dal ricorrente, deve ritenersi provata la regolare dichiarazione dei redditi per gli anni dal 1987 al 1997, con conseguente validità della relativa contribuzione ai fini del diritto alla pensione.
Dall'estratto contributivo prodotto in atti emerge che il ricorrente, considerando anche i periodi relativi agli anni dal 1987 al 1997, ha maturato complessivamente un'anzianità contributiva superiore a 42 anni e 10 mesi, raggiungendo così il requisito previsto dall'art. 24, comma 10, del
D.L. n. 201/2011 per l'accesso alla pensione anticipata.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del sig.
alla pensione anticipata nella gestione artigiani dalla data della domanda Parte_1
amministrativa (09.01.2024) e condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei, oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese:
Dichiara il diritto del sig. alla pensione anticipata con decorrenza dalla data Parte_1
della domanda amministrativa (09.01.2024);
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
le mensilità di pensione maturate dalla suddetta decorrenza, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
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Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore del ricorrente, che liquida in €. 2.000,oo, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Daniela Gaudino, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio