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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1681/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1681/2023 promossa da elettivamente domiciliata in Formia, Via Rubino n. 38, Parte_1
presso lo studio dell'Avv.to Maria Rosaria ALTIERI, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente Oggetto: passaggio da scuola dell'infanzia a scuola superiore – ricostruzione di carriera
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26.7.2023 e ritualmente notificato,
[...]
espone di prestare servizio quale docente di ruolo della scuola secondaria di Parte_1
secondo grado, attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “FERMI -
FILANGERI” in Formia;
di essere stata precedentemente immessa in ruolo quale docente di scuola dell'infanzia e di avere prestato servizio a tale titolo dall'a.s. 1991/1992 all'a.s.
1993/1994; di essere quindi transitata nel ruolo della scuola secondaria superiore a decorrere dall' a.s. 1994/1995; che, con il decreto n. 5512 del 22.6.2023, il CP_1
convenuto non ha valutato il servizio prestato dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia, ritenendo che “gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola materna non sono valutabili in caso di passaggio di ruolo nella scuola secondaria”.
2. Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, deduce di essere stata illegittimamente penalizzata nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata e nel conseguente inquadramento stipendiale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il lavoratore ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento del servizio di ruolo Parte_1
svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1991/92, 1992/93, 1993/94, ad ogni effetto giuridico ed economico;
2. previa disapplicazione del Decreto prot. n. 5512VII.2 del 22.06.2023, ordinare al CP_1
convenuto di porre in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario per la ricostruzione della carriera della Prof.ssa con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1
dell'anzianità maturata per il servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1991/92,
1992/93, 1993/94;
3. per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle arretrate differenze retributive tra CP_1
quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, fino alla data di effettivo soddisfo, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
Con vittoria di compensi, spese di lite e rimborso forfettario nella misura normativamente prevista, oltre
IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.
5. L'Amministrazione scolastica eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale delle avverse domande. Deduce che il criterio applicato della c.d. temporizzazione ha consentito di valorizzare correttamente i servizi prestati dalla docente nel ruolo inferiore della scuola primaria. Precisa che tale criterio garantisce al docente transitato in ruolo superiore non omogeneo di godere di un trattamento economico non inferiore a quello acquisito nel ruolo di provenienza, mediante valorizzazione dell'anzianità prestata nel ruolo inferiore, secondo un algoritmo matematico per il quale il cosiddetto “valore economico” (differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo. Evidenzia che il predetto meccanismo evita discriminazioni tra posizioni dei docenti contrattualmente distinte e che vengono a confrontarsi, non potendo essere totalmente equiparato il servizio prestato in un ruolo inferiore non omogeneo a quello superiore nel quale si transita.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, transitata dal ruolo del personale docente della scuola dell'infanzia al ruolo del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado (cfr. cedolini paga), alla collocazione nella posizione stipendiale spettante e alla percezione delle conseguenti differenze retributive maturate, in virtù della ricostruzione di carriera effettuata mediante integrale riconoscimento dei servizi prestati nel ruolo di provenienza, quale docente della scuola dell'infanzia.
8. La ricorrente ha chiesto la condanna generica del convenuto al pagamento CP_1
delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito in virtù della posizione stipendiale riconosciutale dal datore di lavoro e quanto spettante in virtù della posizione stipendiale da attribuirsi in conseguenza dell'integrale riconoscimento dei servizi di ruolo prestati quale docente di scuola dell'infanzia.
9. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
10. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, che si è costituito tardivamente in giudizio. CP_1
11. Nel merito la questione giuridica da analizzare consiste nello stabilire se un docente di ruolo della scuola dell'infanzia che successivamente transiti nel ruolo della scuola secondaria abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Secondo la tesi sostenuta dall'amministrazione scolastica (cfr. relazione illustrativa e decreto prot. n. 5512/2023), la normativa dettata dall'art. 485 del D.Lgs. n.
297 del 1994 preclude il riconoscimento dei servizi di ruolo prestati nella scuola materna in caso di passaggio di ruolo nella scuola secondaria. L'assunto pretende di fondarsi, in particolare, sul secondo comma della citata disposizione, che, nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce in quale misura può essere valutato come servizio di ruolo quello
(precedentemente) prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica nella qualità di docente di scuola elementare negli istituti statali o parificati, senza menzionare i docenti della scuola materna.
12. Tale tesi non può essere condivisa.
13. L'ormai granitica giurisprudenza di legittimità – che incomprensibilmente il
[...]
continua ad ignorare, con aggravio di oneri per l'intera collettività in ragione Controparte_1
delle numerose e sistematiche soccombenze in giudizio – ha affermato il principio secondo cui va riconosciuta integralmente al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità maturata in servizio di ruolo nella scuola materna (Cass., sez. lav.,
29 gennaio 2013, n. 203; Cass. Civ. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9144).
14. Il principio è stato ricavato in via di interpretazione sistematica dal reticolato normativo costituito dagli artt. 77 e 83 del D.P.R. n. 417 del 1974, dall'art. 57, comma 1, della L. n.
312 del 1980 e dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Le disposizioni citate, infatti, lette sistematicamente alla luce dell'autorevole interpretazione che ne hanno fornito le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. ss. uu. n. 9144/2016 in tema di riconoscimento dei servizi di ruolo prestati da insegnante di scuola dell'infanzia poi passato nel ruolo della scuola secondaria;
Cass. ss. uu. n. 22726/2022 in tema di riconoscimento dei servizi preruolo prestati da insegnanti di religione di scuola dell'infanzia passati nel ruolo della scuola secondaria), consentono di enucleare un principio applicabile in via generale alle varie tipologie di mobilità disciplinate dalle norme sopra citate, secondo il quale va integralmente valutata l'anzianità maturata in virtù dei servizi prestati nel ruolo di provenienza, anche se non omogeneo a quello in cui si è transitati, con prevalenza del criterio dell'integrale riconoscimento di tali servizi mediante ricostruzione di carriera rispetto al recessivo criterio della c.d. temporizzazione allorché quest'ultimo determini una valutazione solo parziale dell'anzianità del docente. Le coordinate ermeneutiche essenziali per addivenire a siffatta conclusione sono state tracciate da Cass. civ. ss. uu. n. 9144/2016, successivamente confermata da un orientamento nomofilattico che può dirsi ormai diritto vivente.
15. Il ragionamento della citata sentenza prende le mosse dalla disciplina dettata dall'art. 77 del D.P.R. n. 417 del 1974, rubricato “Passaggi di ruolo”, che a determinate condizioni consente la c.d. mobilità orizzontale, vale a dire il passaggio da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”. Il successivo art. 83, rubricato “Passaggio ad altro ruolo”, completa la disciplina dettata dall'art. 77, stabilendo come viene computato ai fini dell'anzianità il servizio prestato nel ruolo precedente (inferiore): “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo
e docente delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Ai sensi di quest'ultima norma, dunque, il servizio prestato nel ruolo inferiore dal personale direttivo e docente della scuola di istruzione secondaria poi transitato nel ruolo superiore (c.d. mobilità orizzontale) viene valutato per intero mediante ricostruzione di carriera.
16. Gli artt. 77 ed 83 citati contemplano unicamente i passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. Successivamente, l'art. 57 della L. n. 312 del 1980, che ha introdotto un
“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”, ha dilatato l'originaria previsione dell'art. 77 cit., stabilendo che “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417”.
17. L'ampliamento della previsione investe diversi profili, in quanto non soltanto sono ora consentiti i passaggi da un ruolo superiore ad uno inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi, ma viene introdotta la possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna. Viene in tal modo generalizzata per il personale della scuola la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, consentendosi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 77 cit., sia la mobilità orizzontale, da un ruolo all'altro della scuola superiore, che la mobilità verticale verso l'alto e verso il basso.
18. La conseguenza di tale ampliamento della norma base dell'art. 77 cit. si riverbera sull'art. 83 cit., che alla prima disposizione è collegato integrandone la disciplina, nel senso che “la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna” (Cass civ. ss. uu. n. 9144/2016).
19. Come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, le diverse tipologie di mobilità previste dal legislatore che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa,
“realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti” (Cass. civ. n. 9397/2017) così che “punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e del trattamento economico sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna” (Cass. civ. ss. uu. n. 22726/2022).
20. Tanto chiarito, non è contestato ed è comunque documentato dal certificato dei servizi
(all. 2 fasc. ric.) che la ricorrente ha prestato 3 anni di servizio di insegnamento quale docente di ruolo della scuola dell'infanzia, negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993,
1993/1994 ed è successivamente transitata nel ruolo del personale docente della scuola secondaria superiore con decorrenza dal 1.9.1994 (cfr. buste paga sub doc. 1).
21. Dal contestato decreto n. 5512/2023 (all. 4 fasc. ric.) risulta che il
[...]
non ha ritenuto valutabili ai fini della ricostruzione di carriera i tre anni di Controparte_1
servizio di ruolo prestati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia (1991/1992, 1992/1993,
1993/1994). L'amministrazione scolastica non ha così adempiuto ad un preciso obbligo di valutare detti servizi, posto che, per quanto sopra argomentato, il docente della scuola secondaria ha diritto alla integrale valutazione, ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi prestati nel ruolo di provenienza della scuola dell'infanzia. Il convenuto CP_1
va pertanto condannato a valutare integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, i tre anni di servizio di ruolo prestati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia, a collocarla nella corrispondente posizione stipendiale e a corrisponderle le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità maturata, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
22. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del Controparte_1
2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di questioni in fatto e la ridotta complessità delle questioni in diritto affrontate), con incremento del compenso nella misura del 30 per cento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55 del 2014, attesa la redazione del ricorso mediante l'impiego di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati idonei ad agevolarne la consultazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di all'integrale Parte_1
riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi di ruolo prestati quale docente di scuola dell'infanzia negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993 e
1993/1994, alla conseguente collocazione nella posizione stipendiale spettante in ragione dell'integrale riconoscimento di tali servizi e alla percezione delle differenze retributive tra quanto corrispostole dall'amministrazione convenuta in forza della posizione stipendiale attribuita e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità di ruolo maturata;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, a valutare integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, i tre anni di servizio di ruolo prestati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia, a collocarla nella corrispondente posizione stipendiale e a corrisponderle le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità maturata, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
− condanna il alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv.to MARIA ROSARIA
ALTIERI, liquidandole in euro 4.795,70, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Così deciso in Cassino data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1681/2023 promossa da elettivamente domiciliata in Formia, Via Rubino n. 38, Parte_1
presso lo studio dell'Avv.to Maria Rosaria ALTIERI, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente Oggetto: passaggio da scuola dell'infanzia a scuola superiore – ricostruzione di carriera
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26.7.2023 e ritualmente notificato,
[...]
espone di prestare servizio quale docente di ruolo della scuola secondaria di Parte_1
secondo grado, attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “FERMI -
FILANGERI” in Formia;
di essere stata precedentemente immessa in ruolo quale docente di scuola dell'infanzia e di avere prestato servizio a tale titolo dall'a.s. 1991/1992 all'a.s.
1993/1994; di essere quindi transitata nel ruolo della scuola secondaria superiore a decorrere dall' a.s. 1994/1995; che, con il decreto n. 5512 del 22.6.2023, il CP_1
convenuto non ha valutato il servizio prestato dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia, ritenendo che “gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola materna non sono valutabili in caso di passaggio di ruolo nella scuola secondaria”.
2. Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, deduce di essere stata illegittimamente penalizzata nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata e nel conseguente inquadramento stipendiale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il lavoratore ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa al riconoscimento del servizio di ruolo Parte_1
svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1991/92, 1992/93, 1993/94, ad ogni effetto giuridico ed economico;
2. previa disapplicazione del Decreto prot. n. 5512VII.2 del 22.06.2023, ordinare al CP_1
convenuto di porre in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario per la ricostruzione della carriera della Prof.ssa con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1
dell'anzianità maturata per il servizio di ruolo svolto nella scuola materna negli aa.ss. 1991/92,
1992/93, 1993/94;
3. per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle arretrate differenze retributive tra CP_1
quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, fino alla data di effettivo soddisfo, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
Con vittoria di compensi, spese di lite e rimborso forfettario nella misura normativamente prevista, oltre
IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.
5. L'Amministrazione scolastica eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale delle avverse domande. Deduce che il criterio applicato della c.d. temporizzazione ha consentito di valorizzare correttamente i servizi prestati dalla docente nel ruolo inferiore della scuola primaria. Precisa che tale criterio garantisce al docente transitato in ruolo superiore non omogeneo di godere di un trattamento economico non inferiore a quello acquisito nel ruolo di provenienza, mediante valorizzazione dell'anzianità prestata nel ruolo inferiore, secondo un algoritmo matematico per il quale il cosiddetto “valore economico” (differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo. Evidenzia che il predetto meccanismo evita discriminazioni tra posizioni dei docenti contrattualmente distinte e che vengono a confrontarsi, non potendo essere totalmente equiparato il servizio prestato in un ruolo inferiore non omogeneo a quello superiore nel quale si transita.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, transitata dal ruolo del personale docente della scuola dell'infanzia al ruolo del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado (cfr. cedolini paga), alla collocazione nella posizione stipendiale spettante e alla percezione delle conseguenti differenze retributive maturate, in virtù della ricostruzione di carriera effettuata mediante integrale riconoscimento dei servizi prestati nel ruolo di provenienza, quale docente della scuola dell'infanzia.
8. La ricorrente ha chiesto la condanna generica del convenuto al pagamento CP_1
delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito in virtù della posizione stipendiale riconosciutale dal datore di lavoro e quanto spettante in virtù della posizione stipendiale da attribuirsi in conseguenza dell'integrale riconoscimento dei servizi di ruolo prestati quale docente di scuola dell'infanzia.
9. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
10. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, che si è costituito tardivamente in giudizio. CP_1
11. Nel merito la questione giuridica da analizzare consiste nello stabilire se un docente di ruolo della scuola dell'infanzia che successivamente transiti nel ruolo della scuola secondaria abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Secondo la tesi sostenuta dall'amministrazione scolastica (cfr. relazione illustrativa e decreto prot. n. 5512/2023), la normativa dettata dall'art. 485 del D.Lgs. n.
297 del 1994 preclude il riconoscimento dei servizi di ruolo prestati nella scuola materna in caso di passaggio di ruolo nella scuola secondaria. L'assunto pretende di fondarsi, in particolare, sul secondo comma della citata disposizione, che, nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce in quale misura può essere valutato come servizio di ruolo quello
(precedentemente) prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica nella qualità di docente di scuola elementare negli istituti statali o parificati, senza menzionare i docenti della scuola materna.
12. Tale tesi non può essere condivisa.
13. L'ormai granitica giurisprudenza di legittimità – che incomprensibilmente il
[...]
continua ad ignorare, con aggravio di oneri per l'intera collettività in ragione Controparte_1
delle numerose e sistematiche soccombenze in giudizio – ha affermato il principio secondo cui va riconosciuta integralmente al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità maturata in servizio di ruolo nella scuola materna (Cass., sez. lav.,
29 gennaio 2013, n. 203; Cass. Civ. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9144).
14. Il principio è stato ricavato in via di interpretazione sistematica dal reticolato normativo costituito dagli artt. 77 e 83 del D.P.R. n. 417 del 1974, dall'art. 57, comma 1, della L. n.
312 del 1980 e dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Le disposizioni citate, infatti, lette sistematicamente alla luce dell'autorevole interpretazione che ne hanno fornito le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. ss. uu. n. 9144/2016 in tema di riconoscimento dei servizi di ruolo prestati da insegnante di scuola dell'infanzia poi passato nel ruolo della scuola secondaria;
Cass. ss. uu. n. 22726/2022 in tema di riconoscimento dei servizi preruolo prestati da insegnanti di religione di scuola dell'infanzia passati nel ruolo della scuola secondaria), consentono di enucleare un principio applicabile in via generale alle varie tipologie di mobilità disciplinate dalle norme sopra citate, secondo il quale va integralmente valutata l'anzianità maturata in virtù dei servizi prestati nel ruolo di provenienza, anche se non omogeneo a quello in cui si è transitati, con prevalenza del criterio dell'integrale riconoscimento di tali servizi mediante ricostruzione di carriera rispetto al recessivo criterio della c.d. temporizzazione allorché quest'ultimo determini una valutazione solo parziale dell'anzianità del docente. Le coordinate ermeneutiche essenziali per addivenire a siffatta conclusione sono state tracciate da Cass. civ. ss. uu. n. 9144/2016, successivamente confermata da un orientamento nomofilattico che può dirsi ormai diritto vivente.
15. Il ragionamento della citata sentenza prende le mosse dalla disciplina dettata dall'art. 77 del D.P.R. n. 417 del 1974, rubricato “Passaggi di ruolo”, che a determinate condizioni consente la c.d. mobilità orizzontale, vale a dire il passaggio da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”. Il successivo art. 83, rubricato “Passaggio ad altro ruolo”, completa la disciplina dettata dall'art. 77, stabilendo come viene computato ai fini dell'anzianità il servizio prestato nel ruolo precedente (inferiore): “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo
e docente delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Ai sensi di quest'ultima norma, dunque, il servizio prestato nel ruolo inferiore dal personale direttivo e docente della scuola di istruzione secondaria poi transitato nel ruolo superiore (c.d. mobilità orizzontale) viene valutato per intero mediante ricostruzione di carriera.
16. Gli artt. 77 ed 83 citati contemplano unicamente i passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. Successivamente, l'art. 57 della L. n. 312 del 1980, che ha introdotto un
“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”, ha dilatato l'originaria previsione dell'art. 77 cit., stabilendo che “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417”.
17. L'ampliamento della previsione investe diversi profili, in quanto non soltanto sono ora consentiti i passaggi da un ruolo superiore ad uno inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi, ma viene introdotta la possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna. Viene in tal modo generalizzata per il personale della scuola la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, consentendosi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 77 cit., sia la mobilità orizzontale, da un ruolo all'altro della scuola superiore, che la mobilità verticale verso l'alto e verso il basso.
18. La conseguenza di tale ampliamento della norma base dell'art. 77 cit. si riverbera sull'art. 83 cit., che alla prima disposizione è collegato integrandone la disciplina, nel senso che “la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna” (Cass civ. ss. uu. n. 9144/2016).
19. Come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, le diverse tipologie di mobilità previste dal legislatore che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa,
“realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti” (Cass. civ. n. 9397/2017) così che “punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e del trattamento economico sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna” (Cass. civ. ss. uu. n. 22726/2022).
20. Tanto chiarito, non è contestato ed è comunque documentato dal certificato dei servizi
(all. 2 fasc. ric.) che la ricorrente ha prestato 3 anni di servizio di insegnamento quale docente di ruolo della scuola dell'infanzia, negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993,
1993/1994 ed è successivamente transitata nel ruolo del personale docente della scuola secondaria superiore con decorrenza dal 1.9.1994 (cfr. buste paga sub doc. 1).
21. Dal contestato decreto n. 5512/2023 (all. 4 fasc. ric.) risulta che il
[...]
non ha ritenuto valutabili ai fini della ricostruzione di carriera i tre anni di Controparte_1
servizio di ruolo prestati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia (1991/1992, 1992/1993,
1993/1994). L'amministrazione scolastica non ha così adempiuto ad un preciso obbligo di valutare detti servizi, posto che, per quanto sopra argomentato, il docente della scuola secondaria ha diritto alla integrale valutazione, ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi prestati nel ruolo di provenienza della scuola dell'infanzia. Il convenuto CP_1
va pertanto condannato a valutare integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, i tre anni di servizio di ruolo prestati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia, a collocarla nella corrispondente posizione stipendiale e a corrisponderle le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità maturata, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
22. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del Controparte_1
2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di questioni in fatto e la ridotta complessità delle questioni in diritto affrontate), con incremento del compenso nella misura del 30 per cento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55 del 2014, attesa la redazione del ricorso mediante l'impiego di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati idonei ad agevolarne la consultazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di all'integrale Parte_1
riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi di ruolo prestati quale docente di scuola dell'infanzia negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993 e
1993/1994, alla conseguente collocazione nella posizione stipendiale spettante in ragione dell'integrale riconoscimento di tali servizi e alla percezione delle differenze retributive tra quanto corrispostole dall'amministrazione convenuta in forza della posizione stipendiale attribuita e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità di ruolo maturata;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, a valutare integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, i tre anni di servizio di ruolo prestati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia, a collocarla nella corrispondente posizione stipendiale e a corrisponderle le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione della collocazione nella corretta posizione stipendiale in conseguenza della maggiore anzianità maturata, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
− condanna il alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv.to MARIA ROSARIA
ALTIERI, liquidandole in euro 4.795,70, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Così deciso in Cassino data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN