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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1102/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA EL, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4374/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Napoli, Isola C5 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032019223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 7/2/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia
Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 12/12/2024 relativa tassa auto 2019, per complessivi € 171,00. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente insisteva per la sospensione della esecutività dell'atto. Il Giudice rigettava l'istanza per assenza di periculum e rimetteva le spese al definitivo.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha contestato il corretto svolgimento della fase procedimentale impositiva, lamentando di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento, a cura dell'ente impositore, necessario perché, divenuto definitivo, possa costituirsi il carico riscuotibile, poi, coattivamente. La prova della notifica di tale atto ricade sull'ente impositore. La Regione Campania è stata correttamente evocata in giudizio, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato .EML, spedite all'indirizzo indicato nella stessa cartella di pagamento e presente sul sito istituzionale dell'ente. Sicchè trattasi di indirizzo validamente individuato, seppur differente da quello risultante da IPA.
L'ente deve, quindi, subire le conseguenze della mancata prova di aver notificato correttamente l'avviso di accertamento, con l'annullamento dell'atto e la declaratoria di estinzione della pretesa.
Ai fini delle spese va detto che la fase cautelare si è chiusa con la soccombenza del ricorrente nei confronti del Concessionario che è, oggi, soccombente di fatto. Soccombente sostanziale è, però, la Regione
Campania, attesa l'estraneità del Concessionario rispetto al vizio riscontrato. Sicchè le spese, compreso quella fase esecutiva, possono essere reciprocamente compensate tra ricorrente ed ADER, mentre quelle relative al merito sono poste integralmente in capo alla Regione Campania e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese nei confronti di ADER.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in euro 100,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre CUT, con attribuzione al difensore antistatario
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA EL, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4374/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Napoli, Isola C5 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032019223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 7/2/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia
Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 12/12/2024 relativa tassa auto 2019, per complessivi € 171,00. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente insisteva per la sospensione della esecutività dell'atto. Il Giudice rigettava l'istanza per assenza di periculum e rimetteva le spese al definitivo.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha contestato il corretto svolgimento della fase procedimentale impositiva, lamentando di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento, a cura dell'ente impositore, necessario perché, divenuto definitivo, possa costituirsi il carico riscuotibile, poi, coattivamente. La prova della notifica di tale atto ricade sull'ente impositore. La Regione Campania è stata correttamente evocata in giudizio, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato .EML, spedite all'indirizzo indicato nella stessa cartella di pagamento e presente sul sito istituzionale dell'ente. Sicchè trattasi di indirizzo validamente individuato, seppur differente da quello risultante da IPA.
L'ente deve, quindi, subire le conseguenze della mancata prova di aver notificato correttamente l'avviso di accertamento, con l'annullamento dell'atto e la declaratoria di estinzione della pretesa.
Ai fini delle spese va detto che la fase cautelare si è chiusa con la soccombenza del ricorrente nei confronti del Concessionario che è, oggi, soccombente di fatto. Soccombente sostanziale è, però, la Regione
Campania, attesa l'estraneità del Concessionario rispetto al vizio riscontrato. Sicchè le spese, compreso quella fase esecutiva, possono essere reciprocamente compensate tra ricorrente ed ADER, mentre quelle relative al merito sono poste integralmente in capo alla Regione Campania e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese nei confronti di ADER.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in euro 100,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre CUT, con attribuzione al difensore antistatario