Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 22/5/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta;
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761/2020del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
con sede in Angri, alla Via dei Goti, Parte_1
n. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Dr.
rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_2 atti, dall'Avv. Paolo Costabile, C.F. , CodiceFiscale_1 presso lo studio del quale elettivamen Via Gioacchino D'Anna, n. 42; OPPONENTE E ESPOSITO E p.i. , in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappre mpo ata e difesa, in virtù di procura in atti, dell'avv. LAMBIASI IVAN, presso il cui studio in VIA MATTEO RIPA, 7 SALERNO è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
0, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 marzo 2020 e notificato a mezzo posta in data 21 maggio 2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 34.600,00, Parte_3 oltre intere ncato pagamento del saldo dell'atto di compravendita per Notaio Rep. 29981/2013 e Per_1
Racc. n. 12671/2013, stipulato in dat embre 2013, avente ad oggetto un immobile sito in Angri, identificato in N.C.T. del Comune di Angri, al Fg. 9, Part. 1988, Sub. 23, Cat, C/3. Parte opponente eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando quanto segue:
- nel rogito veniva espressamente specificato come il corrispettivo della vendita fosse stato fissato di comune accordo tra le parti in complessivi € 130.000,00, oltre Iva pari ad € 28.600,00, per un totale di € 158.600,00;
- tuttavia, dopo il perfezionamento del contratto di vendita, la emetteva la fattura di vendita n. Parte_3
48 per complessivi € 130.000,00 senza applicazione di Iva;
più in particolare, nel libro Iva vendite della società opponente l'operazione contabile relativa alla fattura n. 48/2013 riportava la sigla N17E, che, nel riepilogo delle aliquote a piè di pagina, veniva indicata con la descrizione “Non imponibile art. 17 c.6 edilizia”;
- anche nel modello Unico 2014 della Parte_3 inviato telematicamente all'Agenz annotata, a pagina n. 11, un'operazione in reverse charge per € 130.000,00, pari all'importo della fattura n. 48/2013 ed al prezzo indicato dell'atto di compravendita con chiaro riferimento all'art. 17, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede, per alcune operazioni, tra cui le vendite immobiliari tra soggetti Iva, che debitore d'imposta non sia il venditore, bensì il soggetto passivo nei confronti del quale tali operazioni vengono effettuate (cd. reverse charge).
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 Ciò premesso, l'opponente evidenziava che la disciplina del reverse charge rendeva del tutto evidente l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della nei Parte_3 confronti della società opponente: la società venditrice, infatti, non avrebbe alcun titolo per richiedere la somma pari ad € 34.600,00, atteso che, per € 28.600,00, la stessa viene richiesta a titolo di Iva non dovuta e, peraltro, neanche richiesta in fattura. Evidenziava come risultasse documentalmente provato che parte opponente aveva versato alla un importo Parte_3 pari ad € 124.000,00; invero, dall'atto di vendita per Notaio
risulta che il versamento del prezzo di € 130.000,00 (€ Per_1
158.600,00 Iva inclusa) veniva così regolato:
- € 84.000,00 pagati con assegno Banca Intesa n. 3.082.456.527-07;
- € 15.000,00 pagati con assegno B.C.C. Aquara n. 0002346311-06;
- € 5.000,00 pagati a mezzo assegno B.C.C. Aquara n. 0002344079-10;
- ulteriori € 54.600,00 alle seguenti scadenza: € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2013; € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2014; € 34.600,00 entro il 28 giugno 2014. Anche parte opposta, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ammetteva il versamento di tutte le rate ad eccezione dell'ultima, di € 34.600,00 e, dunque, anche delle rate di dicembre 2013 e dicembre 2014 di € 10.000,00 ciascuna, per un totale complessivo corrisposto di € 124.000,00. L'ulteriore somma di € 6.000,00, invece, risultava corrisposta mediante i seguenti effetti cambiari:
- cambiale di € 2.400,00, emessa in data 14.01.2014, con scadenza 31.01.2015;
- cambiale di € 2.400,00, emessa in data 17.03.2014, con scadenza 28.02.2015;
- cambiale di € 2.400,00, emessa in data 14.01.2014, con scadenza 30.06.2015 titoli tutti emessi da quale terzo adempiente ex Parte_4 art. 1181 c.c., in dal Parte_1 medesimo amministrata, ed in favore di , socio Controparte_2 accomandatario ed amministratore della , Parte_3 all'epoca ancora sotto forma di società in accomandita semplice, con conseguente effetto liberatorio per il debitore ai sensi dell'art. 1188 c.c., o, comunque, ai sensi dell'art. 1189 c.c., per essere stato il pagamento effettuato in buona fede da parte dell'amministratore della al creditore Parte_1 apparente, avendo, in diverse occasioni, , Controparte_2 richiesto espressamente o, comunque accet i
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 titoli di pagamento personali da parte di Parte_4 finalizzati al pagamento di prestazioni contrattuali relative alla anche se intestati al persona Parte_3 CP_3 Pt_3 fisica. Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c. L'opponente concludeva, dunque, chiedendo:
- di rigettare la domanda, stante la richiesta di somme a titolo di Iva, per € 28.600,00 non dovuta, per l'applicazione, da parte della del Parte_3 Parte_3 reverse charge, nonché per dua somma di € 6.000,00 tramite n. 3 titoli cambiari depositati, con conseguente revoca del D.I. n. 582/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
- di condannare la in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento, ex art. 96, co. III c.p.c., della somma di € 10.000,00 o a quella da determinarsi mediante criterio equitativo, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.;
- di condannare, altresì, l'opposta, alla refusione delle spese e onorari del presente giudizio. In data 30/10/2020 si costituiva la Parte_1 premettendo che il titolo su cui si fonda il monitorio opposto è costituito da un atto pubblico, che riporta testualmente le prestazioni da adempiere, non potendo l'emissione di una fattura (che confligge con la dichiarazione IVA) derogare alle pattuizioni di un atto pubblico. Evidenziava che, inoltre, dalla dichiarazione IVA del 30/9/14 rispetto all'anno di imposta 2013 risultava un debito IVA per € 17.698.00, al netto di detrazioni varie, anche relativo alla compravendita per cui è causa;
dalla dichiarazione in rettifica del 23/12/15, sempre relativa alla stessa e per il medesimo periodo, risultava invece un credito di € 2.337,00 sempre al netto di detrazioni varie, tant'è che il 23/3/17 perveniva al un avviso di rettifica con iscrizione a ruolo Pt_3 per € 63.21 cui € 39.360.00 relativa all'Iva periodo di imposta 2013 oltre sanzioni. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento delle spese di lite. In data 19/11/2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione devono applicarsi le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in applicazione dei principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento stesso (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” … “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Parte opponente, nel caso di specie, ha provato il titolo posto a fondamento del decreto opposto, volta che, in sede contrattuale, le parti non hanno disposto nulla in punto di applicazione del regime di reverse charge, essendosi limitate a pattuire un corrispettivo di € 130.000,00, oltre IVA pari ad € 28.600,00 per un totale di € 158.600,00. Al fine di determinare il corrispettivo dovuto, ciò che rileva è quello che hanno pattuito le parti con il contratto redatto per atto pubblico, non rilevando l'applicazione del regime di reverse charge che, tra l'altro ha determinato l'emissione in danno dell'opposta, in data 23/3/17 di un avviso di rettifica con iscrizione a ruolo per € 63.214.71, di cui € 39.360.00 relativa
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 all'Iva periodo di imposta 2013 oltre sanzioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento della somma di € 6.000,00, parte opponente ha esibito titoli cambiari riferiti al
(soggetto diverso dalla società), rilasciati da Controparte_2
amministratore e legale rappresentante Parte_4 dell'opposta. In base all'articolo 1189 c.c., il debitore che paga ad un creditore apparente è liberato dall'obbligazione se dimostra di aver agito in buona fede, confidando in circostanze univoche che facevano apparire il ricevente come legittimato a ricevere il pagamento. La buona fede del debitore deve essere dimostrata, così come la presenza di circostanze univoche che facciano apparire il ricevente come legittimato. Nell'ipotesi di pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., pertanto, il pagamento fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede a condizione che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore (cfr. Cass. n. 20847/2013). Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad affermare, senza in alcun modo provare che, in diverse occasioni,
[...]
aveva richiesto espressamente o comunque accettato, CP_2
di titoli di pagamento personali da parte di Pt_4
finalizzati al pagamento di prestazioni contrattuali
[...] lla e anche se intestati al Pt_3 CP_3 persona fisica, con conseguente mancata liberazione del Pt_3
. Va però evidenziato che, in data 7/6/21 veniva notificato via PEC un atto di precetto con annesso titolo, mediante il quale si intimava alla di pagare nel termine di 10 Parte_1 giorni dalla no ato atto le seguenti somme:
- € 36.400,00, per il decreto ingiuntivo ed € 851,00 per gli interessi alla data della notifica;
- € 2.930,71 per il costo dell'atto di precetto, di cui € 500,00 per l'onorari;
- € 1.305,00 per compensi relativi al decreto ingiuntivo;
- € 297,00 per esborsi;
- € 270,75 per spese generali;
- € 83,03 per CNA al 4%;
- € 474,93 per Iva al 22% Per un totale di € 40.181,71. Iniziata l'esecuzione mobiliare c/o terzi presso il Tribunale di Nocera Inferiore (RG n°979/21), i terzi pignorati Srl PHSE e Scrl I.CO.NA, conduttori di alcuni immobili di proprietà della debitrice,
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 e Spa Unicredit Banca, la procedura si concludeva con ordinanza di assegnazione del 4/4/24 in cui “rilevato che il terzo pignorato PHSE SRL ha reso dichiarazione positiva per l'importo mensile di
€. 667,07 a titolo di canone di locazione (cfr. nota del 09/07/2021 depositata in atti); considerato che il credito azionato ammontava ad €. 40.181,71 inclusi spese e compensi di precetto nonché accessori di legge, oltre interessi successivi al 07/06/2021 e fino al soddisfo, in virtù del titolo (decreto ingiuntivo n. 582/20 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore) ed atto di precetto regolarmente notificati e depositati:
- liquida le spese della procedura secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, come segue: € 200,00 per esborsi, oltre imposta di registro della presente ordinanza, ove ne sia documentato l'anticipo; €. 2.221,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge (valori medi dello scaglione di riferimento);
- assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, il canone mensile dichiarato dal terzo pignorato;
- ordina al terzo pignorato il pagamento del canone mensile dovuto al debitore con decorrenza dal canone relativo al mese di luglio 2021, fino alla concorrenza delle somme assegnate e liquidate, in prededuzione per spese e compensi di esecuzione”. Va rilevato che, solo il terzo Srl PHSE accantonava la somma di € 29.965,25, dovuta alla debitrice sino al momento in cui il contratto di locazione era stato risolto (30/4/24) e la versava al creditore procedente in data 29/5/24. Pertanto, il credito vantato dalla Parte_3 originariamente pari ad € 44.002,2 parzialmente dal terzo, residuando una differenza di € 14.036,96. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale della somma ingiunta, comporta la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr. Cass. sentenza n. 10229/2002), in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, attore in senso sostanziale, la va Parte_1 condannata al pagamento, in fa Parte_3
della somma di € 14.036,96, oltre interessi legali dal
[...]
/2014 al soddisfo.
2. Sulle spese di lite. Se il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione in seguito a pagamento parziale, avvenuto nel corso del giudizio e senza alcun accoglimento dei motivi opposizione, le spese giudiziali vanno liquidate per intero. Il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo non è da considerarsi soccombente, nemmeno in parte, e gli spetta il pagamento delle spese processuali per intero e non in parte. Sono pertanto dovute dalla le spese Parte_1 relative del procedimento nsolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (cfr. Cass., n. 18125/2017). (In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007, secondo cui: "nel procedimento per ingiunzione, la
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). La è tenuta, altresì, al pagamento, per Parte_1
l'in cessuali relative al giudizio di opposizione, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2761 /2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ed ogni Parte_1 Parte_3 CP_4 cont a cos
1.accoglie parzialmente, per le ragioni esposte in motivazione, l'opposizione;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 582/2020 del 13 marzo 2020;
3.condanna al pagamento, in favore di Parte_1
somma di € 14.036,96, oltre Parte_5 interessi legali dal 28/6/2014 al soddisfo;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio monitorio, che Parte_5
0 per spese ed € 1305,00,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
se del giudizio di opposizione, Parte_5 che si liquidano in € 5810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 24/06/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2761/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9