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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 604/2024 R.G., promossa
DA
in persona dell'amministratore Parte_1 Pt_2
, con l'avv. MANELLI MARCO
[...]
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. CHESSA AGOSTINA e l'avv. PINTUS ANNA Controparte_1
SC
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
E CON L'INTERVENTO
[...]
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante , e , quale socio Controparte_2 Controparte_2
accomandatario della con l'avv. PIRINO Controparte_2
SIMONA
TERZI CHIAMATI IN CAUSA in persona dei legali rappresentanti Controparte_3 Controparte_4
, con l'avv. SCHIRRU GIAMPIERO
[...] Controparte_5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, con l'avv. SOLETTA GIORGIO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e/o illegittimo e/o inesistente e, comunque, inefficace nei confronti dell'opponente, altresì, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
accertare e dichiarare, comunque l'insussistenza del preteso diritto alla indennità di occupazione azionato e vantato dal sig. nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa. In
[...]
ogni caso annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese ed onorari.
Per parte convenuta: 1) contraris reiectis;
2) in via principale rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 59/2024 emesso dal Tribunale di Sassari in data 05.02.2024 perché infondata in fatto e diritto;
3) con conseguente condanna alle spese e competenze legali.
Per : revocare il Controparte_7
decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, mandando, in ogni caso, esonerati e non tenuti al pagamento di ogni qualsivoglia pretesa in favore dell'opposto la Controparte_7
quale socio accomandatario di quest'ultima; in subordine e in via
[...]
riconvenzionale, ove ritenuta legittima, rideterminare l'indennità di occupazione temporanea del suolo di proprietà del nella misura come deliberata Controparte_1
nell'assemblea del 27.01.2022, adeguata soltanto secondo gli effettivi ml di superficie occupata, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
dichiarare, quindi, tenuto e, per l'effetto, condannare al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea, nella misura come rideterminata, in favore di il Controparte_1
Condominio via Satta Branca 7 Sassari, assolvendo la Controparte_7
da ogni avversa pretesa;
in ulteriore subordine,
[...] Controparte_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposto in ordine alla misura dell'indennità come richiesta in decreto ingiuntivo e dell'opponente per la domanda di manleva, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di il Condominio via Satta Branca 7 Sassari la Controparte_1 [...]
e , in concorso fra loro, il primo nella Controparte_2 Controparte_2
misura dell'indennità come deliberata e i terzi oggi chiamati in causa per la misura eccedente;
in ogni caso, dichiarare tenute e a Controparte_8 Controparte_3
manlevare la e, per Controparte_7 Controparte_2
l'effetto, condannare le Compagnie assicurative, ognuno per quanto di competenza, a manlevare la e per Controparte_2 Controparte_2
quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in favore della parte opposta e/o della parte opponente;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Per in via principale, contrariis reiectis, rigettare integralmente la Controparte_8
domanda di manleva così come qualsiasi avversa domanda;
con vittoria di spese e competenze di causa. In via meramente subordinata e salvo gravame, contrariis reiectis, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dal Condominio opponente, limitare l'obbligo di manleva di secondo quanto Controparte_8
previsto: 1) nel contratto assicurativo relativamente alla franchigia fissa di € 1.500 e al massimale;
2) dall'art. 1910 c.c. vertendosi in tema di coassicurazione con determinazione quindi dell'ammontare delle quote dovute da e Controparte_8
da con vittoria di spese e competenze di causa. Controparte_3
Per in via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere Controparte_3
da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari. In via Controparte_3
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle Controparti, salvo rispettoso gravame, determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale somma spettante al Signor e l'ammontare Controparte_1
delle quote dovute da ciascuna delle Compagnie assicuratrici chiamate in causa, altresì limitando e contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria di Controparte_3
entro i limiti di condizioni, massimali, scoperti e franchigie previsti in polizza.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione. In ogni caso compensare le spese processuali tra e Controparte_3 [...]
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata il proponeva Parte_3
opposizione avverso il decreto 59 del 2024 con cui il Tribunale di Sassari gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 11.370,25, Controparte_1
oltre interessi e spese, pretesa in forza dell'accordo intervenuto con l'assemblea del
27/01/2022, sede nelle quale il convenuto aveva consentito di far installare sul suolo circostante l'edificio di sua esclusiva proprietà il ponteggio necessario per l'esecuzione delle opere appaltate a fronte del pagamento della somma di Euro 1.458,33 per il periodo di quattro mesi e di eventuali ulteriori importi da quantificare in misura proporzionale. Evidenziava come l'accordo sottoscritto dall'amministratore del
Condominio in data 14/02/2022 (che aveva previsto il compenso mensile di Euro
1.616,66 con eventuale calcolo di frazione di mese per ulteriori periodi sino alla conclusione dei lavori, per ottenere il quale la controparte aveva agito in via monitoria) fosse ben diverso da quanto deliberato dall'assemblea. Rilevava, dunque, come l'amministratore, superando i limiti del suo mandato, avesse esercitato una rappresentanza senza potere ex art. 1398 c.c., eccedendo anche i limiti delle facoltà di cui all'art. 1711 c.c. e non avendo mai ricevuto la ratifica del suo operato, con conseguente inefficacia nei suoi confronti dell'accordo concluso con il MO CP_1
tale rilievo, richiamava l'art 843 c.c. e il diritto ad occupare il fondo altrui per il tempo necessario all'esecuzione di lavori non istantanei, a fronte del quale l'indennità avrebbe potuto essere riconosciuta solo in caso di danni ulteriori rispetto a quelli connessi alla semplice occupazione del suolo, danni che non erano stati neppure mai prospettati.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e comunque in caso di condanna di essere tenuto indenne dalla società che gestiva l'amministrazione del Condominio e dal suo socio accomandatario che a tal fine chiamava in causa.
Si costituiva il che affermava di aver stipulato (in forza di delibera CP_1
assembleare) con l'amministratore del Condominio opponente, Controparte_2
un contratto per l'utilizzo del cortile di sua proprietà per l'importo mensile di Euro
1.616,66, nel quale quello determinato in sede assembleare era stato corretto a seguito di più puntuale accertamento dell'effettiva parte della sua proprietà che sarebbe stata occupata dal ponteggio. Esponeva che i lavori di ristrutturazione erano iniziati il
14.02.2022 e terminati in data 15.09.2022, sicché a suo dire il Condominio avrebbe dovuto corrispondergli i canoni per complessivi Euro 11.370,25, e rilevava come la stessa controparte avesse riconosciuto che l'assemblea aveva dato mandato e pieni poteri all'amministratore er trovare la forma più corretta per l'attuazione di tale CP_2
accordo. Chiariva anche di aver potuto avere contezza del verbale dell'assemblea condominiale del 27.01.2022 solo in un secondo momento, quando era stato redatto dall'amministratore così avvedendosi solo dopo che in realtà l'importo CP_2
riportato nel verbale era diverso da quello concordato. Rilevava come, confidando nell'accordo raggiunto in assemblea, aveva inviato in data 07.02.2022 la bozza della scrittura privata contenente il canone mensilmente nell'importo corretto e come l'amministratore con PEC del 09.02.2022 avesse comunicato di averla inviata al legale del Condominio, per poi trasmettere con PEC del 10.02.2022 la copia del contratto sottoscritta e timbrata dallo stesso Morini nella sua veste di amministratore del
Condominio. Deduceva anche come in data 14.2.2022 fosse stato sottoscritto altro contratto di uguale contenuto, recante la data esatta dell'assemblea (quella del
27.1.2022 in luogo di quella corretta del 27.1.2022) e regolarmente registrato.
Sosteneva, poi, che il potere del i concludere il contratto discendesse, oltre che CP_2
dalla volontà assembleare, dal fatto pacifico che la concessione del suo fondo era stata strumentale ai lavori del Superbonus 110%, il cui contratto era stato sottoscritto in nome e per conto del che in virtù di quanto deciso Parte_4
nell'assemblea del 27.1.2022 era legittimato a compiere tutti gli atti volti ad attuare l'occupazione del suolo di proprietà con la conseguenza che il contratto concluso con l'amministratore doveva ritenersi del tutto valido ed efficace e neppure richiedente ratifica da parte dell'assemblea. Quanto alle argomentazioni relative al diritto all'indennità di cui all'art. 843 cc, evidenziava il carattere residuale della previsione colà contenuta, superata dall'accordo trasfuso nel contratto, ed evidenziava il pregiudizio al godimento del suo immobile, subito per causa della presenza dei ponteggi per ben sette mesi e due giorni, periodo nel quale non aveva neppure potuto accedere alla cantina di sua proprietà, realizzata in una grotta attigua al Condominio.
Concludeva come sopra riportato.
Si costituivano la società amministratrice del Condominio e il suo socio accomandatario che contestavano ogni responsabilità del legale rappresentante CP_2
della e socio accomandatario di quest'ultima), non avendo egli posto in CP_2
essere alcuna attività non legittimata dalla volontà assembleare. Ricordavano come il avesse manifestato da subito l'intendimento di ottenere un'indennità di CP_1
occupazione temporanea del suolo di sua proprietà per l'installazione dei ponteggi
(indennità a cui aveva condizionato l'autorizzazione all'occupazione stessa) e come egli avesse richiesto per la corretta quantificazione dell'indennità l'intervento di un tecnico che aveva quantificato l'indennità in complessivi Euro 1.458,33, come riferito all'assemblea del 27.01.2022, alla quale era intervenuto l'accordo. Riferivano che quell'importo era stato determinato impiegando determinati parametri e che le richieste insistenti del convenuto di procedere alla formalizzazione dell'accordo in un contratto erano state respinte, essendosi già espressa l'assemblea. Deducevano, tuttavia, che, temendo che i lavori ritardassero e che il Condominio perdesse i benefici fiscali, ricevuta dal la comunicazione dell'adeguamento dell'indennità, stante anche CP_1
l'esigua differenza rispetto a quanto originariamente deliberato dall'assemblea, senza dare peso alla parola “mensile”, era stata sottoscritta la bozza di contratto proposta nell'esercizio dei poteri conferiti dall'assemblea e dalla legge e senza che vi fossero elementi per pensare ad una diversa interpretazione degli accordi, come confermato, peraltro, con insistenza dal Sostenevano, dunque, che il aveva CP_1 CP_2
adempiuto ai suoi obblighi e che invece il convenuto aveva interpretato il contratto in dispregio agli accordi assunti. Sostenevano in ogni caso che la pretesa del era CP_1
arbitraria e sproporzionata non solo rispetto a quanto pattuito tra le parti, ma anche rispetto all'oggetto dell'occupazione temporanea che in realtà era priva di ogni manutenzione ed utilizzata dal proprietario solo come passaggio per l'accesso ad una grotta, al quale il ponteggio non era mai stato d'ostacolo, come da fotografie prodotte, con conseguente insussistenza di qualsivoglia effettivo pregiudizievole in danno del convenuto che sarebbe stato compensato oltretutto dalle migliorie ottenute con il
Superbonus. Chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo e in subordine e in via riconvenzionale di rideterminare l'indennità di occupazione temporanea nella misura deliberata nell'assemblea del 27.01.2022 o in altra ritenuta di giustizia e di condannare il Condominio al suo pagamento con loro assoluzione da ogni avversa pretesa. In ulteriore subordine, per il caso di accoglimento della domanda dell'opposto e della domanda di manleva, chiedevano di condannare al pagamento in favore di CP_1
il Condominio via Satta Branca 7 Sassari, la
[...] Controparte_7
, in concorso fra loro, il primo nella misura dell'indennità
[...] Controparte_2
come deliberata ed essi terzi chiamati in causa per la misura eccedente;
insistevano comunque per essere manlevati da e che Controparte_8 Controparte_3
chiedevano di chiamare in causa. Si costituiva che contestava ogni responsabilità per colpa professionale Controparte_3
ascritta alla essendo stata svolta l'attività Controparte_2
amministrativa del Condominio con diligenza e correttezza. Contestava anche per eccessività la pretesa del associandosi nel resto alle difese dei chiamanti in CP_1
causa. Evidenziava comunque come l'eventuale suo obbligo di garanzia dovesse operare nei limiti delle previsioni di contratto e in particolare richiamava il suo art. 1, avendo violato il comportamento dell'assicurato le condizioni generali di polizza che garantivano solo le perdite patrimoniali determinate da attività non volontarie dell'Amministratore (mentre la stipula del contratto con il era avvenuta CP_1
volontariamente ed oltre i limiti del mandato ricevuto); eccepiva anche il limite derivante dal massimale e dallo scoperto di polizza e richiamava anche l'art. 10, in forza del quale non avrebbero potuto trovare copertura le spese di difesa per legali non designati dalla compagnia. Nel caso di accoglimento della domanda di garanzia chiedeva di determinare le quote a carico di ciascuna delle compagnie chiamate in causa, con riserva di ogni diritto di regresso.
Si costituiva anche che contestava l'operatività della polizza in Controparte_6
quanto il contratto assicurativo stipulato con veva ad oggetto solo il rischio CP_2
derivante dalla responsabilità civile professionale che non poteva ascriversi alla s.a.s., la cui condotta non aveva causato alcun pregiudizio patrimoniale in danno del
Condominio (che, infatti, non aveva svolto alcuna domanda nei loro confronti)
Rilevava come, anche in caso di riconoscimento del superamento dei limiti del mandato assembleare, stante l'inefficacia delle pattuizioni nei confronti del
Condominio, questo non avrebbe potuto patire alcun danno con conseguente non configurabilità della responsabilità civile, unico oggetto della polizza. In caso di accoglimento della domanda di garanzia faceva valere i limiti entro cui avrebbe potuto pagare, essendo il pregiudizio limitato alla differenza tra l'importo dedotto in contratto e quello deliberato dall'assemblea ed essendovi una franchigia di Euro 1500,00 ed un massimale di Euro 500.000,00. Stante la coassicurazione, invocava l'art. 1910 c.c. e concludeva in conformità alle sue difese. La causa, nel corso della quale il Giudice formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c, cui aderivano tutte le parti ad eccezione del previa istruttoria solo documentale CP_1
e mutamento del rito, approdava alla decisione con la concessione dei termini per note sostitutive della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito che può essere riconosciuto al nei confronti del Condominio CP_1
opponente è esclusivamente quello frutto dell'accordo intervenuto tra le parti originarie del giudizio nel corso dell'assemblea del 27.10.22, accordo a tenor del quale al CP_1
sarebbe stata riconosciuta per l'occupazione della parte della sua proprietà interessata la somma di Euro 1458,33 per il periodo di 4 mesi (eventuale ulteriore importo per ogni mese in più sarebbe stato calcolato proporzionalmente). Solo detto accordo, prevedente appunto la concessione del godimento di parte dell'immobile a fronte del pagamento del canone così determinato, può ritenersi vincolante per il Condominio, cui non può essere opposta la scrittura privata del 14.2.2022 che il suo amministratore ha concluso (concordando il canone di Euro 1616,66 al mese) senza averne il potere e contravvenendo alla volontà dell'assemblea, già espressasi nell'accordo di cui sopra, sia pure nel lodevole intento di evitare il differimento dei lavori che avrebbero potuto condurre alla perdita dei benefici fiscali di cui il Condominio tutto ( incluso) si CP_1
è avvalso. Tanto conduce alla revoca del decreto opposto e alla sua sostituzione con la condanna del Condominio al pagamento della somma di Euro 1.458,33 oltre ulteriore importo da calcolarsi proporzionalmente per il periodo di godimento che ha ecceduto i
4 mesi. Essendo iniziati i lavori, come allegato dallo stesso convenuto, in data
14.2.2022 ed essendo gli stessi terminati in data 15.9.2022, considerando che fino al
14.6.2022 ha operato il canone di Euro 1458,33, per gli ulteriori tre mesi (dal 15.6.2022 al 15.9.2022) il dovuto va determinato in Euro 1.093,75, importo ottenuto dividendo il canone complessivo per 4 e moltiplicando il quoziente per 3. Sommando i due importi si perviene alla somma di Euro 2.552,07 che è quanto può riconoscersi al che CP_1
avrà diritto anche agli interessi legali, da calcolare sull'importo di Euro 1458,33 dal 14.6.2022 al saldo e sugli ulteriori importi di Euro 364,58 (maturati per ogni mensilità) dalle singole scadenze (e cioè dal 15.7.2022, dal 15.8.2022 e dal 15.9.2022) al saldo.
Essendo la condanna che si pronuncia nei confronti del Condominio conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione assunta con la assemblea del 27.1.2022, non può essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti dell'amministrazione del Condominio che non è stata destinataria di alcuna domanda da parte del CP_1
sicché neppure le domande di manleva spiegate nei confronti delle società assicuratrici devono essere esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra il
Condominio e il ma nei limiti della metà, non potendosi non valutare la CP_1
condotta processuale del convenuto che, quando tutte le parti erano d'accordo nell'aderirvi, ha respinto immotivatamente la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c, ottenendo all'esito del giudizio un risultato anche peggiore (quanto alle spese di lite) dopo aver causato la progressione del giudizio fino alla decisione. La domanda del ha determinato anche la giustificata chiamata in causa dei terzi ed essendo stata CP_1
accolta solo in parte la sua domanda, egli dovrà rifondere a quelli le spese di lite nei limiti della metà con compensazione della restante metà secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. ord. 2520 del 2025, per citarne una tra le più recenti).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 59 del 2024;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di Euro 2.552,07, oltre interessi, come indicato in parte
[...]
motiva;
- condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
della quota della metà delle spese di lite, quota liquidata in Euro
[...] 1.276,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge con compensazione della restante quota della metà;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
, di e di Controparte_7 Controparte_3 [...]
della quota della metà delle spese di lite, quota liquidata per Controparte_6
ciascuna di dette parti in Euro 1.276,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota della metà.
Sassari, 7/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 604/2024 R.G., promossa
DA
in persona dell'amministratore Parte_1 Pt_2
, con l'avv. MANELLI MARCO
[...]
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. CHESSA AGOSTINA e l'avv. PINTUS ANNA Controparte_1
SC
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
E CON L'INTERVENTO
[...]
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante , e , quale socio Controparte_2 Controparte_2
accomandatario della con l'avv. PIRINO Controparte_2
SIMONA
TERZI CHIAMATI IN CAUSA in persona dei legali rappresentanti Controparte_3 Controparte_4
, con l'avv. SCHIRRU GIAMPIERO
[...] Controparte_5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, con l'avv. SOLETTA GIORGIO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e/o illegittimo e/o inesistente e, comunque, inefficace nei confronti dell'opponente, altresì, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
accertare e dichiarare, comunque l'insussistenza del preteso diritto alla indennità di occupazione azionato e vantato dal sig. nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa. In
[...]
ogni caso annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese ed onorari.
Per parte convenuta: 1) contraris reiectis;
2) in via principale rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 59/2024 emesso dal Tribunale di Sassari in data 05.02.2024 perché infondata in fatto e diritto;
3) con conseguente condanna alle spese e competenze legali.
Per : revocare il Controparte_7
decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, mandando, in ogni caso, esonerati e non tenuti al pagamento di ogni qualsivoglia pretesa in favore dell'opposto la Controparte_7
quale socio accomandatario di quest'ultima; in subordine e in via
[...]
riconvenzionale, ove ritenuta legittima, rideterminare l'indennità di occupazione temporanea del suolo di proprietà del nella misura come deliberata Controparte_1
nell'assemblea del 27.01.2022, adeguata soltanto secondo gli effettivi ml di superficie occupata, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
dichiarare, quindi, tenuto e, per l'effetto, condannare al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea, nella misura come rideterminata, in favore di il Controparte_1
Condominio via Satta Branca 7 Sassari, assolvendo la Controparte_7
da ogni avversa pretesa;
in ulteriore subordine,
[...] Controparte_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposto in ordine alla misura dell'indennità come richiesta in decreto ingiuntivo e dell'opponente per la domanda di manleva, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di il Condominio via Satta Branca 7 Sassari la Controparte_1 [...]
e , in concorso fra loro, il primo nella Controparte_2 Controparte_2
misura dell'indennità come deliberata e i terzi oggi chiamati in causa per la misura eccedente;
in ogni caso, dichiarare tenute e a Controparte_8 Controparte_3
manlevare la e, per Controparte_7 Controparte_2
l'effetto, condannare le Compagnie assicurative, ognuno per quanto di competenza, a manlevare la e per Controparte_2 Controparte_2
quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in favore della parte opposta e/o della parte opponente;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Per in via principale, contrariis reiectis, rigettare integralmente la Controparte_8
domanda di manleva così come qualsiasi avversa domanda;
con vittoria di spese e competenze di causa. In via meramente subordinata e salvo gravame, contrariis reiectis, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dal Condominio opponente, limitare l'obbligo di manleva di secondo quanto Controparte_8
previsto: 1) nel contratto assicurativo relativamente alla franchigia fissa di € 1.500 e al massimale;
2) dall'art. 1910 c.c. vertendosi in tema di coassicurazione con determinazione quindi dell'ammontare delle quote dovute da e Controparte_8
da con vittoria di spese e competenze di causa. Controparte_3
Per in via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere Controparte_3
da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari. In via Controparte_3
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle Controparti, salvo rispettoso gravame, determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale somma spettante al Signor e l'ammontare Controparte_1
delle quote dovute da ciascuna delle Compagnie assicuratrici chiamate in causa, altresì limitando e contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria di Controparte_3
entro i limiti di condizioni, massimali, scoperti e franchigie previsti in polizza.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione. In ogni caso compensare le spese processuali tra e Controparte_3 [...]
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata il proponeva Parte_3
opposizione avverso il decreto 59 del 2024 con cui il Tribunale di Sassari gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 11.370,25, Controparte_1
oltre interessi e spese, pretesa in forza dell'accordo intervenuto con l'assemblea del
27/01/2022, sede nelle quale il convenuto aveva consentito di far installare sul suolo circostante l'edificio di sua esclusiva proprietà il ponteggio necessario per l'esecuzione delle opere appaltate a fronte del pagamento della somma di Euro 1.458,33 per il periodo di quattro mesi e di eventuali ulteriori importi da quantificare in misura proporzionale. Evidenziava come l'accordo sottoscritto dall'amministratore del
Condominio in data 14/02/2022 (che aveva previsto il compenso mensile di Euro
1.616,66 con eventuale calcolo di frazione di mese per ulteriori periodi sino alla conclusione dei lavori, per ottenere il quale la controparte aveva agito in via monitoria) fosse ben diverso da quanto deliberato dall'assemblea. Rilevava, dunque, come l'amministratore, superando i limiti del suo mandato, avesse esercitato una rappresentanza senza potere ex art. 1398 c.c., eccedendo anche i limiti delle facoltà di cui all'art. 1711 c.c. e non avendo mai ricevuto la ratifica del suo operato, con conseguente inefficacia nei suoi confronti dell'accordo concluso con il MO CP_1
tale rilievo, richiamava l'art 843 c.c. e il diritto ad occupare il fondo altrui per il tempo necessario all'esecuzione di lavori non istantanei, a fronte del quale l'indennità avrebbe potuto essere riconosciuta solo in caso di danni ulteriori rispetto a quelli connessi alla semplice occupazione del suolo, danni che non erano stati neppure mai prospettati.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e comunque in caso di condanna di essere tenuto indenne dalla società che gestiva l'amministrazione del Condominio e dal suo socio accomandatario che a tal fine chiamava in causa.
Si costituiva il che affermava di aver stipulato (in forza di delibera CP_1
assembleare) con l'amministratore del Condominio opponente, Controparte_2
un contratto per l'utilizzo del cortile di sua proprietà per l'importo mensile di Euro
1.616,66, nel quale quello determinato in sede assembleare era stato corretto a seguito di più puntuale accertamento dell'effettiva parte della sua proprietà che sarebbe stata occupata dal ponteggio. Esponeva che i lavori di ristrutturazione erano iniziati il
14.02.2022 e terminati in data 15.09.2022, sicché a suo dire il Condominio avrebbe dovuto corrispondergli i canoni per complessivi Euro 11.370,25, e rilevava come la stessa controparte avesse riconosciuto che l'assemblea aveva dato mandato e pieni poteri all'amministratore er trovare la forma più corretta per l'attuazione di tale CP_2
accordo. Chiariva anche di aver potuto avere contezza del verbale dell'assemblea condominiale del 27.01.2022 solo in un secondo momento, quando era stato redatto dall'amministratore così avvedendosi solo dopo che in realtà l'importo CP_2
riportato nel verbale era diverso da quello concordato. Rilevava come, confidando nell'accordo raggiunto in assemblea, aveva inviato in data 07.02.2022 la bozza della scrittura privata contenente il canone mensilmente nell'importo corretto e come l'amministratore con PEC del 09.02.2022 avesse comunicato di averla inviata al legale del Condominio, per poi trasmettere con PEC del 10.02.2022 la copia del contratto sottoscritta e timbrata dallo stesso Morini nella sua veste di amministratore del
Condominio. Deduceva anche come in data 14.2.2022 fosse stato sottoscritto altro contratto di uguale contenuto, recante la data esatta dell'assemblea (quella del
27.1.2022 in luogo di quella corretta del 27.1.2022) e regolarmente registrato.
Sosteneva, poi, che il potere del i concludere il contratto discendesse, oltre che CP_2
dalla volontà assembleare, dal fatto pacifico che la concessione del suo fondo era stata strumentale ai lavori del Superbonus 110%, il cui contratto era stato sottoscritto in nome e per conto del che in virtù di quanto deciso Parte_4
nell'assemblea del 27.1.2022 era legittimato a compiere tutti gli atti volti ad attuare l'occupazione del suolo di proprietà con la conseguenza che il contratto concluso con l'amministratore doveva ritenersi del tutto valido ed efficace e neppure richiedente ratifica da parte dell'assemblea. Quanto alle argomentazioni relative al diritto all'indennità di cui all'art. 843 cc, evidenziava il carattere residuale della previsione colà contenuta, superata dall'accordo trasfuso nel contratto, ed evidenziava il pregiudizio al godimento del suo immobile, subito per causa della presenza dei ponteggi per ben sette mesi e due giorni, periodo nel quale non aveva neppure potuto accedere alla cantina di sua proprietà, realizzata in una grotta attigua al Condominio.
Concludeva come sopra riportato.
Si costituivano la società amministratrice del Condominio e il suo socio accomandatario che contestavano ogni responsabilità del legale rappresentante CP_2
della e socio accomandatario di quest'ultima), non avendo egli posto in CP_2
essere alcuna attività non legittimata dalla volontà assembleare. Ricordavano come il avesse manifestato da subito l'intendimento di ottenere un'indennità di CP_1
occupazione temporanea del suolo di sua proprietà per l'installazione dei ponteggi
(indennità a cui aveva condizionato l'autorizzazione all'occupazione stessa) e come egli avesse richiesto per la corretta quantificazione dell'indennità l'intervento di un tecnico che aveva quantificato l'indennità in complessivi Euro 1.458,33, come riferito all'assemblea del 27.01.2022, alla quale era intervenuto l'accordo. Riferivano che quell'importo era stato determinato impiegando determinati parametri e che le richieste insistenti del convenuto di procedere alla formalizzazione dell'accordo in un contratto erano state respinte, essendosi già espressa l'assemblea. Deducevano, tuttavia, che, temendo che i lavori ritardassero e che il Condominio perdesse i benefici fiscali, ricevuta dal la comunicazione dell'adeguamento dell'indennità, stante anche CP_1
l'esigua differenza rispetto a quanto originariamente deliberato dall'assemblea, senza dare peso alla parola “mensile”, era stata sottoscritta la bozza di contratto proposta nell'esercizio dei poteri conferiti dall'assemblea e dalla legge e senza che vi fossero elementi per pensare ad una diversa interpretazione degli accordi, come confermato, peraltro, con insistenza dal Sostenevano, dunque, che il aveva CP_1 CP_2
adempiuto ai suoi obblighi e che invece il convenuto aveva interpretato il contratto in dispregio agli accordi assunti. Sostenevano in ogni caso che la pretesa del era CP_1
arbitraria e sproporzionata non solo rispetto a quanto pattuito tra le parti, ma anche rispetto all'oggetto dell'occupazione temporanea che in realtà era priva di ogni manutenzione ed utilizzata dal proprietario solo come passaggio per l'accesso ad una grotta, al quale il ponteggio non era mai stato d'ostacolo, come da fotografie prodotte, con conseguente insussistenza di qualsivoglia effettivo pregiudizievole in danno del convenuto che sarebbe stato compensato oltretutto dalle migliorie ottenute con il
Superbonus. Chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo e in subordine e in via riconvenzionale di rideterminare l'indennità di occupazione temporanea nella misura deliberata nell'assemblea del 27.01.2022 o in altra ritenuta di giustizia e di condannare il Condominio al suo pagamento con loro assoluzione da ogni avversa pretesa. In ulteriore subordine, per il caso di accoglimento della domanda dell'opposto e della domanda di manleva, chiedevano di condannare al pagamento in favore di CP_1
il Condominio via Satta Branca 7 Sassari, la
[...] Controparte_7
, in concorso fra loro, il primo nella misura dell'indennità
[...] Controparte_2
come deliberata ed essi terzi chiamati in causa per la misura eccedente;
insistevano comunque per essere manlevati da e che Controparte_8 Controparte_3
chiedevano di chiamare in causa. Si costituiva che contestava ogni responsabilità per colpa professionale Controparte_3
ascritta alla essendo stata svolta l'attività Controparte_2
amministrativa del Condominio con diligenza e correttezza. Contestava anche per eccessività la pretesa del associandosi nel resto alle difese dei chiamanti in CP_1
causa. Evidenziava comunque come l'eventuale suo obbligo di garanzia dovesse operare nei limiti delle previsioni di contratto e in particolare richiamava il suo art. 1, avendo violato il comportamento dell'assicurato le condizioni generali di polizza che garantivano solo le perdite patrimoniali determinate da attività non volontarie dell'Amministratore (mentre la stipula del contratto con il era avvenuta CP_1
volontariamente ed oltre i limiti del mandato ricevuto); eccepiva anche il limite derivante dal massimale e dallo scoperto di polizza e richiamava anche l'art. 10, in forza del quale non avrebbero potuto trovare copertura le spese di difesa per legali non designati dalla compagnia. Nel caso di accoglimento della domanda di garanzia chiedeva di determinare le quote a carico di ciascuna delle compagnie chiamate in causa, con riserva di ogni diritto di regresso.
Si costituiva anche che contestava l'operatività della polizza in Controparte_6
quanto il contratto assicurativo stipulato con veva ad oggetto solo il rischio CP_2
derivante dalla responsabilità civile professionale che non poteva ascriversi alla s.a.s., la cui condotta non aveva causato alcun pregiudizio patrimoniale in danno del
Condominio (che, infatti, non aveva svolto alcuna domanda nei loro confronti)
Rilevava come, anche in caso di riconoscimento del superamento dei limiti del mandato assembleare, stante l'inefficacia delle pattuizioni nei confronti del
Condominio, questo non avrebbe potuto patire alcun danno con conseguente non configurabilità della responsabilità civile, unico oggetto della polizza. In caso di accoglimento della domanda di garanzia faceva valere i limiti entro cui avrebbe potuto pagare, essendo il pregiudizio limitato alla differenza tra l'importo dedotto in contratto e quello deliberato dall'assemblea ed essendovi una franchigia di Euro 1500,00 ed un massimale di Euro 500.000,00. Stante la coassicurazione, invocava l'art. 1910 c.c. e concludeva in conformità alle sue difese. La causa, nel corso della quale il Giudice formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c, cui aderivano tutte le parti ad eccezione del previa istruttoria solo documentale CP_1
e mutamento del rito, approdava alla decisione con la concessione dei termini per note sostitutive della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito che può essere riconosciuto al nei confronti del Condominio CP_1
opponente è esclusivamente quello frutto dell'accordo intervenuto tra le parti originarie del giudizio nel corso dell'assemblea del 27.10.22, accordo a tenor del quale al CP_1
sarebbe stata riconosciuta per l'occupazione della parte della sua proprietà interessata la somma di Euro 1458,33 per il periodo di 4 mesi (eventuale ulteriore importo per ogni mese in più sarebbe stato calcolato proporzionalmente). Solo detto accordo, prevedente appunto la concessione del godimento di parte dell'immobile a fronte del pagamento del canone così determinato, può ritenersi vincolante per il Condominio, cui non può essere opposta la scrittura privata del 14.2.2022 che il suo amministratore ha concluso (concordando il canone di Euro 1616,66 al mese) senza averne il potere e contravvenendo alla volontà dell'assemblea, già espressasi nell'accordo di cui sopra, sia pure nel lodevole intento di evitare il differimento dei lavori che avrebbero potuto condurre alla perdita dei benefici fiscali di cui il Condominio tutto ( incluso) si CP_1
è avvalso. Tanto conduce alla revoca del decreto opposto e alla sua sostituzione con la condanna del Condominio al pagamento della somma di Euro 1.458,33 oltre ulteriore importo da calcolarsi proporzionalmente per il periodo di godimento che ha ecceduto i
4 mesi. Essendo iniziati i lavori, come allegato dallo stesso convenuto, in data
14.2.2022 ed essendo gli stessi terminati in data 15.9.2022, considerando che fino al
14.6.2022 ha operato il canone di Euro 1458,33, per gli ulteriori tre mesi (dal 15.6.2022 al 15.9.2022) il dovuto va determinato in Euro 1.093,75, importo ottenuto dividendo il canone complessivo per 4 e moltiplicando il quoziente per 3. Sommando i due importi si perviene alla somma di Euro 2.552,07 che è quanto può riconoscersi al che CP_1
avrà diritto anche agli interessi legali, da calcolare sull'importo di Euro 1458,33 dal 14.6.2022 al saldo e sugli ulteriori importi di Euro 364,58 (maturati per ogni mensilità) dalle singole scadenze (e cioè dal 15.7.2022, dal 15.8.2022 e dal 15.9.2022) al saldo.
Essendo la condanna che si pronuncia nei confronti del Condominio conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione assunta con la assemblea del 27.1.2022, non può essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti dell'amministrazione del Condominio che non è stata destinataria di alcuna domanda da parte del CP_1
sicché neppure le domande di manleva spiegate nei confronti delle società assicuratrici devono essere esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra il
Condominio e il ma nei limiti della metà, non potendosi non valutare la CP_1
condotta processuale del convenuto che, quando tutte le parti erano d'accordo nell'aderirvi, ha respinto immotivatamente la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c, ottenendo all'esito del giudizio un risultato anche peggiore (quanto alle spese di lite) dopo aver causato la progressione del giudizio fino alla decisione. La domanda del ha determinato anche la giustificata chiamata in causa dei terzi ed essendo stata CP_1
accolta solo in parte la sua domanda, egli dovrà rifondere a quelli le spese di lite nei limiti della metà con compensazione della restante metà secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. ord. 2520 del 2025, per citarne una tra le più recenti).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 59 del 2024;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di Euro 2.552,07, oltre interessi, come indicato in parte
[...]
motiva;
- condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
della quota della metà delle spese di lite, quota liquidata in Euro
[...] 1.276,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge con compensazione della restante quota della metà;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
, di e di Controparte_7 Controparte_3 [...]
della quota della metà delle spese di lite, quota liquidata per Controparte_6
ciascuna di dette parti in Euro 1.276,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota della metà.
Sassari, 7/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella