Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03891/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3891 del 2025, proposto da AN LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
in punto
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 160/2025, depositata e resa pubblica 13 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1388/2024 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 ottobre 2025.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il pres. MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con sentenza n. 160 del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro – r.g. 1388/2024, in accoglimento della domanda proposta dall’odierno ricorrente, è stato deciso quanto segue: “dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, in considerazione delle ore lavorate e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di euro 2.249,21 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
2. Dai documenti di causa depositati dal Ministero dell’Istruzione emerge che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire almeno parzialmente il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di sorte capitale sull’apposita piattaforma SIDI, di liquidazione delle somme riconosciute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio.
3. In ragione di quanto prodotto, deve darsi atto, quantomeno per la parte della sentenza ottemperanda relativa alla sorte capitale, della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito tale bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso.
4. Tuttavia, non emerge prova dell’avvenuto accredito degli interessi legali, così come individuati dalla sentenza del giudice del lavoro, pertanto deve essere accolta la domanda di esecuzione della sentenza meglio indicata in epigrafe, in relazione agli interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria.
5. La domanda di ottemperanza va pertanto parzialmente accolta, limitatamente a quanto sopra indicato e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia provveduto a ottemperare pienamente alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo gli interessi legali sulla retribuzione professionale docenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato – Varese il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i sessanta (60) giorni successivi alla richiesta della parte.
6.1. Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
6.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta predetto.
7. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto della parziale ottemperanza e con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere limitatamente alla sorte capitale della retribuzione professionale docenti, così come liquidata nella sentenza ottemperanda;
b) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
c) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte del ricorrente;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA LI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA LI |
IL SEGRETARIO