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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7824/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mongrassano - Piazza Tavolaro 2 87040 Mongrassano CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023468010000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023468010000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3105/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.12.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed al Comune di Mongrassano, indi depositato in data 23.12.24, il sig. Ricorrente_1 (c. f. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente ,impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata,notificata in data 7.11.24,recante iscrizione a ruolo della somma di € 1.965,88,a titolo di IMU relativa agli anni 2013 e 2014, comprensiva di interessi , sanzioni e spese, richiamandosi nell'atto la notifica di previ avvisi di accertamento
, rispettivamente in data 31.12.17 per l'anno 2013 ed in data 12.12.19 per l'anno 2014.
Senza contestare la notifica degli avvisi di accertamento presupposti nelle date indicate in cartella, formulava parte ricorrente un unico motivo di ricorso, ossia l'illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163 della l. n. 296 del 2006, in quanto notificata oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti prodromici sono divenuti definitivi ( scadenza rispettivamente il 31.12.21 ed il 31.12.23).
Concludeva,quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di competenze e spese di giudizio ,da distrarsi a favore del procuratore antistatario costituito.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, gravando sull'ente impositore l'onere di dimostrare la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti presupposti, come pure l'esistenza e fondatezza della pretesa creditoria;
in ogni caso, contestava l'eccezione di decadenza invocando la sospensione dei termini derivante dalla applicazione della normativa emergenziale emanata in periodo pandemico e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
*Nessuno si costituiva per il Comune di Mongrassano.
All'udienza del 19 dicembre 2025,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per i motivi di cui appresso.
*In materia di tributi locali l'art.1 comma 161 della legge 296/2006 prevede che : “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Il successivo comma 163 impone di notificare il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo :” Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
*Da ciò deriva che nella fattispecie in esame :
a)non si è verificata decadenza quanto agli avvisi di accertamento ,che risultano notificati entro il termine di cinque anni previsto dall'art.1 comma 161 legge citata e precisamente in data 31.12.2017 quello relativo all'anno 2013 ed in data 12.12.2019 quello relativo all'anno 2014; notifiche che, comunque, non sono oggetto di contestazione;
b) si è ,invece, verificata decadenza quanto alla riscossione, essendo stata la cartella di pagamento notificata in data 7.11.2024 e quindi oltre il termine di tre anni dalla definitività degli avvisi . Invero:- quanto all'anno
2013,l'avviso è divenuto definitivo in data 1.3.2018 con conseguente scadenza del termine triennale in data
31.12.2021; -quanto all'anno 2014,l'avviso è divenuto definitivo in data 10.2.2020 con conseguente scadenza del termine triennale il 31.12.2023.
*Ritiene questo Giudice che tali scadenze non siano incise dalla disciplina emergenziale dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti da parte dell'Agente della riscossione,contenuta nell'art. 68, d.l. n. 18/2020.
Invero, l'art. 68, al comma 1 si occupa della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che
“i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; quindi, anche il comma 2 di detta norma, che, per l'appunto, correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente della riscossione “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
A ciò aggiungasi che il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis. In cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”.
In virtù delle disposizioni sopra richiamate, va dunque ritenuto che ,nel caso che ci occupa, essendo stata effettuata la iscrizione a ruolo nell'anno 2023 ed essendo stati i ruoli affidati all'agente della riscossione in data 10.12.2023 ( tanto risulta dalla cartella impugnata) e quindi successivamente al 31.12.21 , alla notifica di detta cartella ,avvenuta in data 7.11.2024, non può applicarsi la proroga biennale . Di conseguenza è da ritenersi maturata la decadenza, ,essendo scaduto il termine triennale di legge.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso,annullando l'atto impugnato.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente,con distrazione ove richiesta, liquidandole in € 463,00,oltre spese vive ed accessori di legge,se dovuti. Il
Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7824/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mongrassano - Piazza Tavolaro 2 87040 Mongrassano CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023468010000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023468010000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3105/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.12.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed al Comune di Mongrassano, indi depositato in data 23.12.24, il sig. Ricorrente_1 (c. f. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente ,impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata,notificata in data 7.11.24,recante iscrizione a ruolo della somma di € 1.965,88,a titolo di IMU relativa agli anni 2013 e 2014, comprensiva di interessi , sanzioni e spese, richiamandosi nell'atto la notifica di previ avvisi di accertamento
, rispettivamente in data 31.12.17 per l'anno 2013 ed in data 12.12.19 per l'anno 2014.
Senza contestare la notifica degli avvisi di accertamento presupposti nelle date indicate in cartella, formulava parte ricorrente un unico motivo di ricorso, ossia l'illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163 della l. n. 296 del 2006, in quanto notificata oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti prodromici sono divenuti definitivi ( scadenza rispettivamente il 31.12.21 ed il 31.12.23).
Concludeva,quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di competenze e spese di giudizio ,da distrarsi a favore del procuratore antistatario costituito.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, gravando sull'ente impositore l'onere di dimostrare la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti presupposti, come pure l'esistenza e fondatezza della pretesa creditoria;
in ogni caso, contestava l'eccezione di decadenza invocando la sospensione dei termini derivante dalla applicazione della normativa emergenziale emanata in periodo pandemico e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
*Nessuno si costituiva per il Comune di Mongrassano.
All'udienza del 19 dicembre 2025,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per i motivi di cui appresso.
*In materia di tributi locali l'art.1 comma 161 della legge 296/2006 prevede che : “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Il successivo comma 163 impone di notificare il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo :” Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
*Da ciò deriva che nella fattispecie in esame :
a)non si è verificata decadenza quanto agli avvisi di accertamento ,che risultano notificati entro il termine di cinque anni previsto dall'art.1 comma 161 legge citata e precisamente in data 31.12.2017 quello relativo all'anno 2013 ed in data 12.12.2019 quello relativo all'anno 2014; notifiche che, comunque, non sono oggetto di contestazione;
b) si è ,invece, verificata decadenza quanto alla riscossione, essendo stata la cartella di pagamento notificata in data 7.11.2024 e quindi oltre il termine di tre anni dalla definitività degli avvisi . Invero:- quanto all'anno
2013,l'avviso è divenuto definitivo in data 1.3.2018 con conseguente scadenza del termine triennale in data
31.12.2021; -quanto all'anno 2014,l'avviso è divenuto definitivo in data 10.2.2020 con conseguente scadenza del termine triennale il 31.12.2023.
*Ritiene questo Giudice che tali scadenze non siano incise dalla disciplina emergenziale dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti da parte dell'Agente della riscossione,contenuta nell'art. 68, d.l. n. 18/2020.
Invero, l'art. 68, al comma 1 si occupa della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che
“i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; quindi, anche il comma 2 di detta norma, che, per l'appunto, correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente della riscossione “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
A ciò aggiungasi che il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis. In cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”.
In virtù delle disposizioni sopra richiamate, va dunque ritenuto che ,nel caso che ci occupa, essendo stata effettuata la iscrizione a ruolo nell'anno 2023 ed essendo stati i ruoli affidati all'agente della riscossione in data 10.12.2023 ( tanto risulta dalla cartella impugnata) e quindi successivamente al 31.12.21 , alla notifica di detta cartella ,avvenuta in data 7.11.2024, non può applicarsi la proroga biennale . Di conseguenza è da ritenersi maturata la decadenza, ,essendo scaduto il termine triennale di legge.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso,annullando l'atto impugnato.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente,con distrazione ove richiesta, liquidandole in € 463,00,oltre spese vive ed accessori di legge,se dovuti. Il
Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia