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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 156/20 del R.G., avente a oggetto azione a difesa
della proprietà
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Giorgio, Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino Catena, Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni per la difesa dell'attore: "Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
1 - Accertare e dichiarare che il confine tra il fondo di proprietà di (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
16 (riportato in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 61 particella 137 e 249), e il fondo di proprietà della (c.f. e p. iva , con sede in Gioia Controparte_2 P.IVA_1
del Colle alla via Giosuè Carducci, n. 106 (riportato in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 61, particelle 110, 146 e 236), è quello risultante dalla Relazione tecnica e dalle Planimetrie
2.4.2024 allegate, redatte dal C.t.u.
2 - Dare atto che i termini sono quelli apposti dal Consulente tecnico (con le coordinate indicate negli allegati alla Relazione) e visibili nelle fotografie accluse alla Relazione nelle pagine 19 e 20.
3 - Dichiarare l'inesistenza di diritti vantati dalla società convenuta sul fondo di proprietà di condannandola alla rimozione della tubazione interrata illegittimamente nel Parte_1
fondo contraddistinto in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 61, particella 137
(attualmente 137 e 249);
4 - Condannare la società convenuta alla rimessione in pristino del piano di calpestio della stradina che corre sul confine tra i fondi di proprietà delle parti ed a cessare ogni turbativa e/o molestia.
5 - Rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
6 - Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge."
Conclusioni per la difesa della convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito (i) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni di regolamento dei confini e di apposizione dei termini ex artt. 950 e
951 c.c., per carenza dei presupposti di legge e comunque, la loro infondatezza in fatto ed in diritto,
essendo i confini tra i fondi di proprietà delle parti contendenti precisamente delimitati da una strada interpoderale esistente da tempo immemore;
(ii) in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'acquisto in favore della società convenuta, della proprietà della stradina interpoderale per l'intervenuta usucapione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1146, 1159 e/o 1158 c.c.;
(iii) accertare e dichiarare in ogni caso la legittimità della installazione della tubazione interrata nel fondo di proprietà della società convenuta e, per l'effetto, respingere ogni avversa domanda, in quanto, giova ribadirlo, come inconfutabilmente accertato agli esiti sia delle prove testimoniali che della CTU e per altro mai oggetto di contestazione da parte attorea, sin da quando venne realizzata la strada interpoderale, il confine tra i due fondi - posti l'uno frontalmente all'altro - si è modificato,
finendo con l'identificarsi con il margine esterno del predetto tratturo;
margine, quello ubicato nel fondo di sua proprietà, che non è stato per nulla intaccato dalla tubazione in PVC ed inoltre la stradina, situata nel fondo di proprietà della deducente, è stata utilizzata in via esclusiva per diversi decenni e fino al 28.09.2015, dalla Società LI S.a.s. (dante causa della deducente) e da tale data in poi - sempre in via esclusiva - dalla , allorquando, in forza Controparte_2
dell'atto di vendita stipulato in pari data - oltre ad acquistare dalla LI la proprietà del fondo identificato in catasto al foglio n.61, p.lle nn.110, 146 e 236 - era stata immessa dalla dante causa nel possesso della ridetta strada, di talché i due fondi, sono di tutta evidenza divisi, proprio nella zona di confine contestata, da una striscia di terreno, che per la sua concreta conformazione è
inequivocabilmente una strada interpoderale, come pure è altresì pacifica, la presenza di un cancello
- le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità del Sig. , legale rappresentante della Persona_1
società convenuta - dal quale si accede alla predetta stradina interpoderale, che si interseca con la strada statale 100 tratto Bari-Taranto. Ciò posto, proprio la presenza (da tempo immemore) tra i due fondi di una strada che li divide, esclude qualsivoglia significativa incertezza sul confine, nel senso che è essa stessa a delimitare le porzioni dei due fondi frontisti.”. Insiste quindi per il rigetto di ogni avversa domanda con vittoria di spese anche della CTU.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, come rappresentato e difeso, Parte_1
premettendo di essere nudo proprietario del fondo rustico sito in agro di Mottola, località San
Basilio, censito in catasto terreni al foglio 61 particella 137 (attualmente 137 e 249), confinante con altri predi di proprietà della , affermava che nell'agosto 2017 incaricati del Controparte_2
titolare della detta società confinante avessero proceduto ad interrare, lungo la proprietà di esso istante, una conduttura idrica, modificando il preesistente stato dei luoghi mercè la realizzazione di un solco pericoloso per il transito dei mezzi agricoli. Deduceva di poi che nessun effetto avevano sortito i tentativi di componimento bonario della insorgenda lite, anche in sede di mediazione,
all'esito dei quali invece era emersa incertezza sulla individuazione dei confini, ritenendo la CP_2
di aver posto la tubazione oggetto di contesa nel proprio terreno, per tali motivi necessitando
[...]
dunque l'accertamento dei confini tra i fondi in rispettiva proprietà, motivo per il quale esso attore evocava in giudizio la detta società, concludendo per il detto accertamento confinario, con ulteriore istanza di accertamento della inesistenza di diritti della convenuta sul proprio terreno, nonché di condanna alla rimozione della tubazione, alla esecuzione dei relativi ripristini e alla cessazione di ogni turbativa, con vittoria delle spese.
Costituendosi, la convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'invocato regolamento dei confini, a cagione della circostanza che a seguito della risalente realizzazione della strada interpoderale tra in fondi nel tratto in questione questa costituisse oramai un termine certo per la individuazione dei confini, rappresentati oramai dai bordi esterni della detta strada, comunque utilizzata da essa convenuta e senza soluzione di continuità dalla propria dante causa da numerosi decenni, tanto da essersi in ogni caso verificato l'acquisto a titolo originario della relativa proprietà
in capo ad essa, infine negando la presenza di solchi pericolosi per la circolazione dei mezzi agricoli. Per le suddette ragioni, concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda di regolamento di confini, per quella di legittimità dell'interro della tubazione idrica, in subordine invocando l'accertamento dell'acquisto in proprio favore della proprietà della stradina interpoderale per intervenuta usucapione, con vittoria di spese.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa proseguiva, previo scambio di memorie autorizzate, con l'ammissione e l'espletamento di prova per interpello e per testi, nonché di CTU,
cui seguiva, da ultimo, all'udienza del 22 gennaio 2025, la precisazione delle conclusioni e l'introito per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Osserva il Tribunale come la proposta azione di regolamento dei confini non possa ritenersi ammissibile. Ciò in base alla circostanza di fatto costituita dalla presenza, lungo il tratto divisivo tra le possessioni in capo ai due frontisti, di una strada interpoderale, all'interno della quale ricadrebbe,
come accertato dal CTU, l'originario confine tra i fondi in questione, circostanza dalla quale può
agevolmente presumersi come a suo tempo i due soggetti proprietari dei detti fondi abbiano ritenuto di rinunciare alle rispettive fasce di terreno in proprietà esclusiva per realizzare la strada interpoderale di cui si parla, la cui area di sedime è dunque da intendersi in comproprietà tra gli stessi. Come infatti questo Tribunale in diversa composizione ha già avuto modo di ribadire (Sent. 08-02-2013), “In tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità
della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti;
né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali,
rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire”. Parimenti il Tribunale, nella precedente decisione richiamata, ha avuto modo di chiarire che pur riferendosi la S.C. all'ipotesi di presenza di strada vicinale, il principio sancito resta applicabile anche nel caso che ci occupa, anzi in tale frangente risultando lo stesso rafforzato dalla natura ancora più “privatistica” della strada interpoderale, posto che “se i proprietari hanno voluto una strada a confine, anche a costo di rinunziare ad una porzione del proprio fondo, la certezza così raggiunta non può essere messa in discussione unilateralmente” e che inoltre “sarebbe in altri termini contraddittorio ammettere in un caso come questo il ricorso all'azione ex art. 950, che per definizione mira a dissipare ogni forma di incertezza sul confine, sia oggettiva (assenza di linea di confine) sia soggettiva (esistenza di linea di confine, ad esempio muro o recinzione, tuttavia contestata nella sua esattezza”.
Consegue altresì da quanto innanzi accertato la inaccoglibilità della domanda tesa ad accertare l'abusivo posizionamento della tubatura, nel tratto contestato, posto che questo rientra senz'altro tra le attività concesse al comproprietario, non alterando né la destinazione, né l'utilizzo del bene in comunione, dovendosi peraltro escludere, per quanto accertato dal CTU, la presenza di pericoli connessi all'utilizzo della strada interpoderale nel tratto interessato dall'interro, circostanza dalla quale promana la non accoglibilità anche dell'ulteriore domanda attrice tesa all'ottenimento dei ripristini e alla cessazione delle molestie.
Del pari non fondata risulta infine anche la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta,
posto che dalla prova per testi si è evinto come l'utilizzo della strada interpoderale fosse di fatto consentito a chiunque, almeno sino all'acquisto da parte della dei terreni confinanti Controparte_2
con quelli dell'attore (vedasi dichiarazioni rese dal teste sulla perenne apertura del Testimone_1
cancello d'ingresso e sulla successiva chiusura da parte della solo dopo l'acquisto), Controparte_2
e comunque come il detto accesso e il relativo utilizzo fosse esercitato anche dall'attore almeno sino al 2020 (vedasi dichiarazioni sempre sul punto rese dal teste ). Di contro nessuna contraria Tes_1
sufficiente indicazione può trarsi dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, i quali (vedasi teste
), pur avendo affermato che la strada interpoderale in questione fosse utilizzata in via Tes_2
esclusiva dalla (e prima di lei dalla propria dante causa), non hanno Controparte_2
tuttavia specificato in quale modo si esplicasse tale presunta “esclusività”, così come non qualificante ai fini in argomento è il riferito possesso in capo alla delle chiavi del Controparte_2
cancello posto all'inizio della strada interpoderale, circostanza che evidentemente non esclude che tali chiavi fossero parimenti in possesso dell'attore (come infatti affermato dai testi escussi su richiesta di detta parte processuale).
Ciò esclude dunque la sussistenza dell'indefettibile presupposto costituito dal possesso esclusivo uti dominus in capo alla convenuta per il tempo necessario ad usucapire il bene su cui si controverte,
con conseguente rigetto della relativa domanda.
Le spese di giudizio, in ragione della sostanziale reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate, con esborsi di CTU da porsi definitivamente a carico delle parti in uguale misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli,
definitivamente pronunziando sulle domande reciprocamente proposte dalle parti, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento dei confini avanzata dall'attore;
2) rigetta le ulteriori domande attrici;
3) rigetta la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta;
4) spese compensate, con esborsi di CTU definitivamente a carico delle parti in uguale misura. Così deciso in Taranto il 04 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 marzo 2016 dott. Claudio Casarano resa sulla base del pronunciamento della C. Cass. n. 3130 del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 156/20 del R.G., avente a oggetto azione a difesa
della proprietà
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Giorgio, Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino Catena, Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni per la difesa dell'attore: "Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
1 - Accertare e dichiarare che il confine tra il fondo di proprietà di (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
16 (riportato in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 61 particella 137 e 249), e il fondo di proprietà della (c.f. e p. iva , con sede in Gioia Controparte_2 P.IVA_1
del Colle alla via Giosuè Carducci, n. 106 (riportato in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 61, particelle 110, 146 e 236), è quello risultante dalla Relazione tecnica e dalle Planimetrie
2.4.2024 allegate, redatte dal C.t.u.
2 - Dare atto che i termini sono quelli apposti dal Consulente tecnico (con le coordinate indicate negli allegati alla Relazione) e visibili nelle fotografie accluse alla Relazione nelle pagine 19 e 20.
3 - Dichiarare l'inesistenza di diritti vantati dalla società convenuta sul fondo di proprietà di condannandola alla rimozione della tubazione interrata illegittimamente nel Parte_1
fondo contraddistinto in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 61, particella 137
(attualmente 137 e 249);
4 - Condannare la società convenuta alla rimessione in pristino del piano di calpestio della stradina che corre sul confine tra i fondi di proprietà delle parti ed a cessare ogni turbativa e/o molestia.
5 - Rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
6 - Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge."
Conclusioni per la difesa della convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito (i) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni di regolamento dei confini e di apposizione dei termini ex artt. 950 e
951 c.c., per carenza dei presupposti di legge e comunque, la loro infondatezza in fatto ed in diritto,
essendo i confini tra i fondi di proprietà delle parti contendenti precisamente delimitati da una strada interpoderale esistente da tempo immemore;
(ii) in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'acquisto in favore della società convenuta, della proprietà della stradina interpoderale per l'intervenuta usucapione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1146, 1159 e/o 1158 c.c.;
(iii) accertare e dichiarare in ogni caso la legittimità della installazione della tubazione interrata nel fondo di proprietà della società convenuta e, per l'effetto, respingere ogni avversa domanda, in quanto, giova ribadirlo, come inconfutabilmente accertato agli esiti sia delle prove testimoniali che della CTU e per altro mai oggetto di contestazione da parte attorea, sin da quando venne realizzata la strada interpoderale, il confine tra i due fondi - posti l'uno frontalmente all'altro - si è modificato,
finendo con l'identificarsi con il margine esterno del predetto tratturo;
margine, quello ubicato nel fondo di sua proprietà, che non è stato per nulla intaccato dalla tubazione in PVC ed inoltre la stradina, situata nel fondo di proprietà della deducente, è stata utilizzata in via esclusiva per diversi decenni e fino al 28.09.2015, dalla Società LI S.a.s. (dante causa della deducente) e da tale data in poi - sempre in via esclusiva - dalla , allorquando, in forza Controparte_2
dell'atto di vendita stipulato in pari data - oltre ad acquistare dalla LI la proprietà del fondo identificato in catasto al foglio n.61, p.lle nn.110, 146 e 236 - era stata immessa dalla dante causa nel possesso della ridetta strada, di talché i due fondi, sono di tutta evidenza divisi, proprio nella zona di confine contestata, da una striscia di terreno, che per la sua concreta conformazione è
inequivocabilmente una strada interpoderale, come pure è altresì pacifica, la presenza di un cancello
- le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità del Sig. , legale rappresentante della Persona_1
società convenuta - dal quale si accede alla predetta stradina interpoderale, che si interseca con la strada statale 100 tratto Bari-Taranto. Ciò posto, proprio la presenza (da tempo immemore) tra i due fondi di una strada che li divide, esclude qualsivoglia significativa incertezza sul confine, nel senso che è essa stessa a delimitare le porzioni dei due fondi frontisti.”. Insiste quindi per il rigetto di ogni avversa domanda con vittoria di spese anche della CTU.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, come rappresentato e difeso, Parte_1
premettendo di essere nudo proprietario del fondo rustico sito in agro di Mottola, località San
Basilio, censito in catasto terreni al foglio 61 particella 137 (attualmente 137 e 249), confinante con altri predi di proprietà della , affermava che nell'agosto 2017 incaricati del Controparte_2
titolare della detta società confinante avessero proceduto ad interrare, lungo la proprietà di esso istante, una conduttura idrica, modificando il preesistente stato dei luoghi mercè la realizzazione di un solco pericoloso per il transito dei mezzi agricoli. Deduceva di poi che nessun effetto avevano sortito i tentativi di componimento bonario della insorgenda lite, anche in sede di mediazione,
all'esito dei quali invece era emersa incertezza sulla individuazione dei confini, ritenendo la CP_2
di aver posto la tubazione oggetto di contesa nel proprio terreno, per tali motivi necessitando
[...]
dunque l'accertamento dei confini tra i fondi in rispettiva proprietà, motivo per il quale esso attore evocava in giudizio la detta società, concludendo per il detto accertamento confinario, con ulteriore istanza di accertamento della inesistenza di diritti della convenuta sul proprio terreno, nonché di condanna alla rimozione della tubazione, alla esecuzione dei relativi ripristini e alla cessazione di ogni turbativa, con vittoria delle spese.
Costituendosi, la convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'invocato regolamento dei confini, a cagione della circostanza che a seguito della risalente realizzazione della strada interpoderale tra in fondi nel tratto in questione questa costituisse oramai un termine certo per la individuazione dei confini, rappresentati oramai dai bordi esterni della detta strada, comunque utilizzata da essa convenuta e senza soluzione di continuità dalla propria dante causa da numerosi decenni, tanto da essersi in ogni caso verificato l'acquisto a titolo originario della relativa proprietà
in capo ad essa, infine negando la presenza di solchi pericolosi per la circolazione dei mezzi agricoli. Per le suddette ragioni, concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda di regolamento di confini, per quella di legittimità dell'interro della tubazione idrica, in subordine invocando l'accertamento dell'acquisto in proprio favore della proprietà della stradina interpoderale per intervenuta usucapione, con vittoria di spese.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa proseguiva, previo scambio di memorie autorizzate, con l'ammissione e l'espletamento di prova per interpello e per testi, nonché di CTU,
cui seguiva, da ultimo, all'udienza del 22 gennaio 2025, la precisazione delle conclusioni e l'introito per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Osserva il Tribunale come la proposta azione di regolamento dei confini non possa ritenersi ammissibile. Ciò in base alla circostanza di fatto costituita dalla presenza, lungo il tratto divisivo tra le possessioni in capo ai due frontisti, di una strada interpoderale, all'interno della quale ricadrebbe,
come accertato dal CTU, l'originario confine tra i fondi in questione, circostanza dalla quale può
agevolmente presumersi come a suo tempo i due soggetti proprietari dei detti fondi abbiano ritenuto di rinunciare alle rispettive fasce di terreno in proprietà esclusiva per realizzare la strada interpoderale di cui si parla, la cui area di sedime è dunque da intendersi in comproprietà tra gli stessi. Come infatti questo Tribunale in diversa composizione ha già avuto modo di ribadire (Sent. 08-02-2013), “In tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità
della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti;
né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali,
rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire”. Parimenti il Tribunale, nella precedente decisione richiamata, ha avuto modo di chiarire che pur riferendosi la S.C. all'ipotesi di presenza di strada vicinale, il principio sancito resta applicabile anche nel caso che ci occupa, anzi in tale frangente risultando lo stesso rafforzato dalla natura ancora più “privatistica” della strada interpoderale, posto che “se i proprietari hanno voluto una strada a confine, anche a costo di rinunziare ad una porzione del proprio fondo, la certezza così raggiunta non può essere messa in discussione unilateralmente” e che inoltre “sarebbe in altri termini contraddittorio ammettere in un caso come questo il ricorso all'azione ex art. 950, che per definizione mira a dissipare ogni forma di incertezza sul confine, sia oggettiva (assenza di linea di confine) sia soggettiva (esistenza di linea di confine, ad esempio muro o recinzione, tuttavia contestata nella sua esattezza”.
Consegue altresì da quanto innanzi accertato la inaccoglibilità della domanda tesa ad accertare l'abusivo posizionamento della tubatura, nel tratto contestato, posto che questo rientra senz'altro tra le attività concesse al comproprietario, non alterando né la destinazione, né l'utilizzo del bene in comunione, dovendosi peraltro escludere, per quanto accertato dal CTU, la presenza di pericoli connessi all'utilizzo della strada interpoderale nel tratto interessato dall'interro, circostanza dalla quale promana la non accoglibilità anche dell'ulteriore domanda attrice tesa all'ottenimento dei ripristini e alla cessazione delle molestie.
Del pari non fondata risulta infine anche la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta,
posto che dalla prova per testi si è evinto come l'utilizzo della strada interpoderale fosse di fatto consentito a chiunque, almeno sino all'acquisto da parte della dei terreni confinanti Controparte_2
con quelli dell'attore (vedasi dichiarazioni rese dal teste sulla perenne apertura del Testimone_1
cancello d'ingresso e sulla successiva chiusura da parte della solo dopo l'acquisto), Controparte_2
e comunque come il detto accesso e il relativo utilizzo fosse esercitato anche dall'attore almeno sino al 2020 (vedasi dichiarazioni sempre sul punto rese dal teste ). Di contro nessuna contraria Tes_1
sufficiente indicazione può trarsi dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, i quali (vedasi teste
), pur avendo affermato che la strada interpoderale in questione fosse utilizzata in via Tes_2
esclusiva dalla (e prima di lei dalla propria dante causa), non hanno Controparte_2
tuttavia specificato in quale modo si esplicasse tale presunta “esclusività”, così come non qualificante ai fini in argomento è il riferito possesso in capo alla delle chiavi del Controparte_2
cancello posto all'inizio della strada interpoderale, circostanza che evidentemente non esclude che tali chiavi fossero parimenti in possesso dell'attore (come infatti affermato dai testi escussi su richiesta di detta parte processuale).
Ciò esclude dunque la sussistenza dell'indefettibile presupposto costituito dal possesso esclusivo uti dominus in capo alla convenuta per il tempo necessario ad usucapire il bene su cui si controverte,
con conseguente rigetto della relativa domanda.
Le spese di giudizio, in ragione della sostanziale reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate, con esborsi di CTU da porsi definitivamente a carico delle parti in uguale misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli,
definitivamente pronunziando sulle domande reciprocamente proposte dalle parti, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento dei confini avanzata dall'attore;
2) rigetta le ulteriori domande attrici;
3) rigetta la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta;
4) spese compensate, con esborsi di CTU definitivamente a carico delle parti in uguale misura. Così deciso in Taranto il 04 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 marzo 2016 dott. Claudio Casarano resa sulla base del pronunciamento della C. Cass. n. 3130 del