Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 471/ 2025 V.G.
RE PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 471 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale_1 ) con il Parte_1 nata a [...] il [...] ( patrocinio dell'Avv. ZANETTI ARIANNA ( Codice Fiscale_2
e
Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con il patrocinio dell'Avv. CEVOLANI MARGHERITA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte_1 e Parte_2-visto il ricorso depositato il 12/03/2025 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 12.01.2024, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 1.12.2020 e
12.09.2023, i figli Per_1 e Per_2;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto e di non interferire nelle rispettive vite private;
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto la moglie, seppur attualmente inoccupata, è ancora in grado di provvedere al proprio mantenimento grazie ai propri risparmi e grazie all'aiuto dei genitori, mentre il padre si occuperà integralmente del mantenimento dei figli, come si preciserà nel meglio prosieguo;
3. entrambi i figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la collocazione prevalente presso l'abitazione familiare sita in Poggio Torriana (RN), Via Pontaccio n. unitamente alla madre;
596,
4. a tale ultimo proposito, la casa familiare di Via Pontaccio n. 596 viene assegnata alla Signora
Pt_1 che ne godrà in via esclusiva e vi permarrà insieme ai figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_2. Il Signor Pt_2 già trasferitosi in Australia dallo scorso
07.01.2025, trasferirà anche formalmente altrove la propria residenza ed il proprio domicilio, dandone comunicazione moglie; tempestiva alla
Pt_35. a proposito del contributo al mantenimento dei figli minori, per i periodi in cui il Signor
[...] all'estero per lavoro, corrisponderà alla Signora Pt_1 l'importo di € 800,00 mensili, in ragione di € 400,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Nei periodi in cui il Signor Pt_2 si troverà in Italia, corrisponderà alla Signora Pt_1 l'importo di € 700,00 mensili, in ragione di € 350,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
In entrambi i casi, il Signor Pt_2 si farà comunque carico del 100% delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli, fino a quando la Signora Pt_1 non trovi un'occupazione lavorativa che si possa coniugare con l'accudimento dei figli medesimi. Solo in caso possa riprendere a lavorare, anche la Signora Pt_1 contribuirà alle spese straordinarie in favore dei figli, con una percentuale variabile tra il 20% ed il 50%, da stabilirsi su accordo delle parti in proporzione alla retribuzione ed alla distabilità/precarietà del contratto lavoro.
In ogni caso, resteranno a carico del padre nella misura del 100% anche gli importi relativi alla mensa scolastica di figli. entrambi
Il padre corrisponderà gli importi dovuti entro il giorno 10 di ogni mese, fermo restando che eventuali importi per i quali è richiesto il saldo entro una scadenza precisa (ad es.: quota gita scolastica) dovranno essere corrisposti entro la scadenza detta.
Comunque, a proposito della tipologia, suddivisione e modalità di pagamento degli importi relativi alle spese straordinarie, i coniugi dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare il Protocollo del
Tribunale adito. di Bologna, adottato anche dall'ill.mo Tribunale
6. le utenze della casa familiare, compreso l'acquisto del pellet e della legna necessari per riscaldare l'immobile, resteranno a carico del Signor Pt_2 al 100%, fino a quando la moglie non trovi un'occupazione lavorativa che si possa coniugare con l'accudimento dei figli, così come precisato al punto n.
2. precedente
7. L'assegno unico sarà percepito e trattenuto dalla madre al 100%, mentre gli importi percepiti a titolo di "bonus nido" saranno percepiti dalla madre, ma riconosciuti al padre (che nel frattempo continuerà a corrispondere € 300,00 mensili per il nido di Per_2) quali importi a credito nel conteggio degli importi dovuti per le ulteriori spese straordinarie dei figli. Poiché ad oggi non si conosce l'esatto importo del bonus, si precisa che eventuali importi dovuti per la retta dell'asilo nido non coperti dai
300 euro + il "bonus nido", resteranno comunque a carico del Signor Pt_2
8. durante la permanenza del padre all'estero, il medesimo potrà effettuare una videochiamata al giorno con i figli alle ore 17.00 italiane circa dal lunedì al venerdì e alle ore 9.30 italiane circa il sabato la domenica. e
9. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, il medesimo potrà vedere i figli ogni qual volta faccia rientro in Italia anche solo per vacanze, tenendo i figli con sé anche per il pernottamento a partire da quando il medesimo avrà una situazione alloggiativa stabile e con spazi adeguati ad ospitare i figli.
10. Quando eventualmente si ristabilisse in Italia, il padre trascorrerà con i figli due giorni a settimana, tenendoli con sé a dormire e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo cena quando riaccompagnerà i figli presso la madre entro le ore 21.30 durante l'anno scolastico ed in orario variabile (ma consono all'età dei figli) durante i periodi di vacanza;
durante le vacanze invernali, ciascun genitore trascorrerà con i figli alternativamente il periodo dal 23/12 al 30/12 ed il periodo dal 31/12 al 06/01, in modo che ciascuno dei due possa passare ad anni alterni il Natale ed il primo dell'anno con i figli, mentre Pasqua
e lunedì dell'Angelo saranno trascorsi con il genitore che non avrà tenuto i figli con sé a Natale.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni di vacanza anche non consecutivi, previa reciproca comunicazione dei periodi di vacanza prescelti, entro e non oltre la data del 31/05 di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre potrà scegliere il periodo di vacanza preferito negli anni dispari, ed il padre negli anni pari.
11. i genitori acconsentono che i nonni partecipino alla vita dei nipoti e la Signora Pt_1 si rende disponibile a concordare con la nonna paterna in particolare, stante i lunghi periodi all'estero del figlio, le modalità e i tempi di frequentazione dei nipoti, compatibilmente con le esigenze della
Signora Pt_1 e dei figli e con le abitudini di questi ultimi.
12. Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, ovvero la deduzione per i figli a carico sarà operata dal padre nella misura del 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie della prole, andranno a beneficio esclusivo della madre, ad eccezione di quanto stabilito al precedente punto 7.
14. I genitori si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti dei figli minori, validi l'espatrio. per
15. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto, allo stato, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della sentenza di omologazione; sono integralmente compensate fra le parti. 16. Le spese del presente giudizio
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte_1 a) Parte_2 e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 5 Parte I Anno 2024 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi