Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 19.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 2509 / 2024 e n. 5767/ 2023 R.G. vertenti
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Maria Giorgianni, dal quale è rapp.to e difeso per procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CP_1
Michele Bellomo, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente Per_1 domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps. RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile, benefici legge 104\1992 art. 3 comma 3 .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. il Sig. esponeva di aver presentato Parte_1
domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuto invalido nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 08.05.2024 il ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 19 febbraio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità
e dei benefici legge 104\1992 art. 3 comma 3. .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto da un insieme di patologie che però non GLI consentono di raggiungere il requisito sanitario, essendoGli stata riconosciuta una invalidità pari al 65% , senza quindi diritto alla fruizione dell'assegno mensile di invalidità e dei benefici di legge .
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art. 125 disp.att. c.p.c. giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Sig. con ricorsi Parte_1
CP_ riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- Rigetta le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca