Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3260/2022 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
,rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte 1
contro
CP 1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pellegrino;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
- di aver lavorato dal 1977 alle dipendenze di diverse società operanti nel settore edile e costruzioni di opere pubbliche come carpentiere I° categoria, svolgendo mansioni comportanti la lavorazione e piegatura del ferro, l'armatura di pilastri, travi e solai, il gettito del cemento, montaggio del ferro e collegamento delle barre, scarico dai camion di sacchetti di cemento di 50 kg o di 25 kg, realizzazione di marciapiedi, i cui cigli venivano scaricati e posizionati a mano, realizzazione di condotte fognarie e posizionamento di tubi di gres dal peso di 1 quintale;
di aver lavorato per 5 giorni a settimana dalle ore 07,00 fino alle 17,00;
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di aver presentato all' CP 1 in data 07.07.2021 domanda di riconoscimento della
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malattia professionale di spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple, ernia discale L4-L5, a suo dire contratta a causa delle predette mansioni lavorative e rigettata sia in prima istanza che in sede di successiva opposizione;
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il predetto Ente al fine di conseguire il riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata e della conseguente invalidità in misura pari al 15% e comunque non inferiore al 6%, con condanna della controparte all'erogazione del relativo indennizzo del danno biologico oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del proposto ricorso con vittoria delle spesedi lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. del nessoSi costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo sostanzialmente l'assenza di prova causale dell'originale professionale della malattia denunciata e concludendo per il rigetto del proposto ricorso in quanto infondato e non provato, spese come per legge.
Istruita la causa ed eseguita la consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza (celebrata con modalità di trattazione cartolare, così come in epigrafe indicato) ed all'esito decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dal ricorrente e confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Sulla base dei presupposti fattuali, così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere alla consulenza tecnica medico legale con il conferimento dell'incarico peritale alla
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per l'accertamento dell'eventuale natura professionale della dottoressa Persona 1
patologia denunciata e del relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione, in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo, nonché esaminato la documentazione sanitaria presente in atti, in risposta ai quesiti posti, ha ritenuto il periziando affetto da "Spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple” da ricondurre, se non altro sotto il profilo concausale, alla lunga e intensa attività lavorativa svolta dal ricorrente e quantificato il danno biologico permanente nella misura del 7 (sette) %. Evidenzia in particolare il consulente d'ufficio: "Accanto ad una lunga storia lavorativa vi è una tipologia di lavoro molto usurante quale quella del carpentiere edile, operaio addetto alla carpenteria pesante, nel caso del periziato lavorazione e piegatura del ferro, armatura pilastri, travi e solai, gettito del cemento, montaggio ferro e collegamento barre, scarico dal camion di sacchetti di cemento di 50 kg o di 25 kg, realizzazione di marciapiedi i cui cigli venivano scaricati e posizionati a mano, realizzazione di condotte fognarie con و
posizionamento di tubi in gres del peso di 1 quintale circa. Il lavoro svolto dal periziato risulta particolarmente nocivo per il rachide lombo-sacrale, dato che comporta l'adozione di posture incongrue prolungate e la movimentazione di ingenti carichi.... In atti vi è una RM della colonna lombo- sacrale datata 13 maggio 2018, epoca in cui il periziato aveva 56 anni, quindi un'età non avanzata, che mostra una "verticalizzazione del rachide, un'anterolistesi di 1° grado di L5 su S1 con messa a nudo del disco intersomatico in sede posteriore che determina impronta sul sacco durale associata a estrinsecazione nel forame di coniugazione bilateralmente, una protrusione discale erniaria a livello di
L4-L5 con migrazione caudalmente associata a effetti compressivi su sacco durale, un'altra protrusione a livello di L2-L3 e L3-L4 che determinano effetti compressivi sul sacco durale, degenerazione discale con riduzione in altezza degli spazi intersomatici in esame ". Questo quadro protrusivo-erniario con migrazione caudale del materiale discale, con impronte sul sacco durale e con messa a nudo di un disco intersomatico a livello di un'anterolistesi, che non è correlata al lavoro, ma che ha risentito negativamente del carico cui la colonna vertebrale lombo-sacrale è stata sottoposta in ragione delle mansioni lavorative svolte, sicuramente non è fisiologico per l'età che il periziato aveva all'epoca. Ora analizziamo le risultanze dell'obiettività riscontrata in sede di visita peritale, laddove l'esame del rachide lombosacrale ha mostrato marcata contrattura dei muscoli paravertebrali con presenza di vive spinalgie presso- percussorie, l'esame funzionale ha mostrato una limitazione articolare di oltre un terzo dei movimenti di antiflessione del tronco ed una limitazione di poco meno di un terzo dei movimenti di lateralità del tronco, una manovra di Lasegue ++ a 60° a destra e a 70° a sinistra, con difficoltà nella marcia su punte e su talloni, che risulta possibile solo per pochi passi, e con presenza di modesto deficit dell'Estensore
Lungo dell'Alluce a sinistra. Questi reperti obiettivi non risultano essere fisiologici per un uomo che attualmente ha 62 anni, per cui necessariamente va riconosciuta una concausalità lavorativa nel determinismo di quanto obiettivamente e strumentalmente rilevato, in considerazione di un'attività usurante e prolungata nel tempo, continuativa, in cui il lavoratore è stato sottoposto a fattori di rischio importanti per l'insorgenza di patologia rachidea quali la movimentazione di carichi e l'adozione di posture incongrue prolungate. Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene con criterio di elevata probabilità che la malattia dal periziato denunciata sia concausalmente correlata alla lunga e intensa attività lavorativa svolta, quindi riconoscibile come Malattia Professionale. Il Danno Biologico che si è prodotto a seguito della suddetta tecnopatia è inquadrabile nella voce n. 193 del D.L.
38/2000- Patologia vertebrale con deficit funzionalmente complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - fino a 25%. Considerando la concausalità, quindi l'azione combinata dell'attività lavorativa svolta e dei fattori che fisiologicamente provocano negli anni l'usura strutturale della colonna vertebrale, nel periziato appare equa una valutazione del 7% (sette per cento), a far data dall'epoca di presentazione della denuncia di Malattia Professionale, 7 luglio 2021, poiché a tale data questa era già presente e documentata strumentalmente Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la natura professionale della malattia di spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple, ernia discale L4-L5 riportata dal ricorrente con una invalidità accertata del
7%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07.07.2021,
e conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione del relativo indennizzo come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, tenuto conto del relativo grado di complessità della causa.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1 e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accerta l'origine professionale della malattia di “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple, ernia discale L4-L5" e del relativo coefficiente percentuale di invalidità permanente pari al 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa del
07.07.2021;
- condanna l' CP_1 all'erogazione in favore del ricorrente del relativo indennizzo come per legge;
- condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
-- pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume