Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 833/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/03/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 26 22100 COMO ITALIA con l'Avv. MARIANI MARIA SUSI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 26 22100 COMO ITALIA con l'Avv. MORANDIN ALESSANDRA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CARATE URIO, in data 19/06/2003,
(anno 2003, atto n. 5, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...] Persona_2
Con ricorso depositato in data 12.03.2024, rubricato al n. 833/2024 R.G., chiedeva Parte_1 la pronuncia della separazione dal marito Parte_2
Il Tribunale di Como, in persona del Giudice designato dott.ssa Barbara Cao, fissava l'udienza del
13.05.2025, alle ore 10,30, rinviata d'ufficio al 21.5.2025, ore 9.00, per la comparizione personale delle parti.
Ricorso e pedissequo decreto venivano ritualmente notificati in data 17.04.2024.
Nelle more, i coniugi sopra indicati, raggiungevano un accordo sulla disciplina delle condizioni relative all'affidamento e collocamento del figlio minore e per il mantenimento di quest'ultimo Per_1
e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
le parti, comparse Per_2 ritualmente all'udienza del 13.05.2025 chiedevano congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione e alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare liberamente la loro residenza;
2. la casa coniugale, attualmente cointestata tra i coniugi in misura del 50% ciascuno, sita in Como, via Paolo Nulli n. 26, e facente parte del regime di comunione dei beni tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra con gli arredi ed elettrodomestici presenti allo stato del presente accordo;
Pt_1
a far data dall' 1.3.2025 la sig.ra si accollerà integralmente le spese condominiali ordinarie, Pt_1 gli oneri relativi alle utenze e ai servizi della casa coniugale;
a far data dall' 1.3.2025 il sig. si accollerà le spese condominiali e di manutenzione Pt_2 esclusivamente di natura straordinaria per la quota del 50% dell'immobile a sé intestata. il sig. ha già provveduto al saldo per intero degli oneri e delle utenze domestiche Pt_2 dell'immobile maturate sino al 28.2.2025, nonché al saldo della quota del 50% delle spese condominiali di competenza sino a detta data;
la sig.ra ha già volturato i contratti di fornitura di tutte le utenze in essere ed intestate al sig. Pt_1 entro la data prefissata dell'1.3.2025; Pt_2
l'onere di polizza assicurativa dell'immobile sarà suddiviso al 50% tra i coniugi;
3. il sig. medio tempore e a far data dal 22.11.2023, e in accordo con la moglie, ha reperito Pt_2 altro alloggio indipendente in Comune di Nibionno (LC) in locazione abitativa di natura transitoria
(legge 9 dicembre 1998, n 431, art 5 comma 1) a far data dal 10/11/2023 con canone di locazione mensile pari ad € 750,00 oltre spese condominiali ed utenze e, contestualmente al deposito del presente atto rilascia la casa coniugale a tutti gli effetti di legge, asportando i propri effetti e beni personali ivi contenuti, eccetto quelli contenuti in due ante di un armadio nel locale lavanderia della casa coniugale (abbigliamento), oltre ai mobili (camera matrimoniale, un armadio smontato, cassettiera), attrezzatture sportive, ed altri indumenti di stagione personali del sig. Pt_2 contenuti nel locale box, che verranno in ogni caso asportarti entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di omologa della separazione;
4. l'autovettura in uso al sig. è in leasing aziendale;
per l'autovettura IS acquistata ed Pt_2 intestata all'attualità al sig. in uso alla figlia e a Pt_2 Persona_2 Persona_3
(figlia della sig.ra , le parti concordano che gli oneri, la polizza assicurativa, le imposte e le Pt_1 manutenzioni del veicolo saranno sostenuti dai coniugi al 50% ciascuno;
5. il sig. è lavoratore dipendente presso SAP Italia Spa, con qualifica di Dirigente con un Pt_2 reddito annuo lordo medio sul triennio di € 146.200,00.= e la sig.ra è lavoratrice dipendente Pt_1 presso Comune di Como con qualifica di Educatrice con un reddito annuo lordo medio sul triennio di € 19.400,00.=;
6. La figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, resterà a vivere con la madre. Per_2
In considerazione della sua età, i genitori stabiliscono che gli incontri, tra padre e figlia, saranno concordati direttamente tra loro, preavvisando la signora ove necessario;
i genitori Pt_1 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore , che viene Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, con le modalità così individuate: pernotterà stabilmente presso la casa coniugale Per_1 con la madre.
Il padre, fatti salvi eventuali impedimenti, che comunicherà alla madre con congruo preavviso e tenuto conto dei rispettivi orari lavorativi, terrà con sé il minore presso la sua abitazione, ove allo stato odierno è domiciliato, a weekend alternati, dal venerdì sera (o sabato mattina) fino alla domenica sera, riportandolo entro le ore 20.00, estensibili fino alle ore 21.00, su esigenza del minore, previo avviso telefonico alla madre.
Il padre potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, da comunicarsi di Per_1 settimana in settimana compatibilmente agli impegni del minore e nel rispetto delle sue volontà, entro la domenica sera precedente. Il minore sarà prelevato direttamente dal padre presso la residenza e/o direttamente da scuola, al termine delle sue attività scolastiche e/o extrascolastiche, e lo ricondurrà la mattina del giorno seguente presso la scuola;
in ogni caso i genitori si impegnano a concordare eventuali modifiche a dette condizioni in relazione alle necessità ed orari del minore.
Previo accordo con la madre, il padre di volta in volta potrà trascorrere ulteriori tempi con il minore, compatibilmente con i rispettivi impegni personali e/o lavorativi e le esigenze del minore;
nel caso in cui il minore fossero impossibilitato, per motivi di salute e/o malattia, a permanere presso il padre nei giorni in cui dovrebbe risiedere con lo stesso presso la sua residenza, quest'ultimo potrà in ogni caso far a lui visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con la madre;
7. il minore sarà prelevato presso l'abitazione di residenza o all'uscita dalle scuole direttamente dal padre o, nel caso in cui il padre fosse impedito personalmente, da altra persona di fiducia dallo stesso espressamente delegata, previa comunicazione alla madre;
8. i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti parentali tra il minore ed i nonni materni;
9. i genitori si consulteranno personalmente e regolarmente per adottare di comune accordo ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione, la crescita e la salute del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuola, attività sportive e ricreative, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc …);
10. nei periodi in cui il minore è affidato al rispettivo genitore, questi si accollerà interamente i costi relativi ad iniziative e incombenti inerenti la vita sociale e di relazione del medesimo (a titolo meramente esemplificativo: vacanze, viaggi, hobbies, etc..);
11. nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre quattro settimane anche non consecutive nell'arco del mese di luglio e/o agosto, nel rispetto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi del padre, secondo accordo che i genitori si impegnano a definire e a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora nel periodo di vacanze scolastiche estive del minore i genitori, per esigenze lavorative, valutassero di affidarlo a centri estivi o sportivi o a baby sitter, definiti di comune accordo, il relativo costo sarà ripartito, così come previsto al successivo punto 16) in ragione del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre;
12. i coniugi concordano in ogni caso, sin d'ora, che disciplineranno di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno il periodo -nell'arco del mese di luglio (uso stabilito da contratto dal 1 al 31 luglio di ogni anno) -in cui godranno e utilizzeranno la casa di vacanza in multiproprietà sita all'Isola D'Elba in località Procchio -facente parte della comunione dei beni vigente tra i coniugi;
essendo le utenze e le spese condominiali intestate al sig. la sig.ra si impegna a Pt_2 Pt_1 rimborsare al sig. la quota di spese condominiali e di utenze proporzionate al periodo di Pt_2 effettivo utilizzo e godimento nell'arco del mese predetto entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo dovuto;
13. il minore trascorrerà per l'anno 2025, e salvo diversi accordi tra i genitori, il Natale con il padre e il 26 dicembre con la madre, ad anni alterni, ed il 31 dicembre con il padre e il Capodanno con la madre, ad anni alterni. A far data dall'anno successivo i genitori si accorderanno altresì di volta involta sull'alternanza della permanenza presso ognuno di essi del minore relativamente alla Vigilia di Natale, così come per le festività intermedie dell'anno e gli eventuali periodi di vacanza (25 aprile;
1 maggio;
1 novembre;
8 dicembre); Il minore trascorrerà ad anni alterni con ognuno dei genitori il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Il padre potrà tenere con sé il minore anche per una ulteriore settimana nel periodo invernale, previa comunicazione entro congruo termine alla madre e nel rispetto delle volontà del minore.
Durante i periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con il minore, lo stesso è obbligato a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura prescelto e il numero di utenza telefonica di reperibilità, nonché a garantire in ogni caso il contatto telefonico del minore con l'altro genitore, ed in ogni caso il proprio recapito, anche telefonico, ove risultasse reperibile informando l'altro genitore degli eventuali spostamenti in altre località, diverse dalla propria residenza, quando avrà il minore a sé affidato;
14. il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fatta salva ogni eventuale Pt_2 modifica delle condizioni attuali, corrisponderà su conto corrente bancario personale della sig.ra
- entro il giorno 15 di ogni mese - la somma di € 1.300,00.= per il figlio minore ed € Pt_1 Per_1
1.050,00 per la figlia e a quest'ultima su conto corrente bancario alla stessa intestato, con Per_2 versamento diretto per il medesimo titolo e tenuto conto delle capacità di gestione e autonomia della maggiore età, di € 250,00, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT delle relative somme a partire dal giugno 2026;
15. il sig. si impegna altresì a sostenere integralmente tutte le spese relative all'istruzione Pt_2 dei figli e anche per la frequentazione degli istituti scolastici privati previamente Per_1 Per_2 concordati, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il costo delle rette, tasse di iscrizione, libri di testo, materiale scolastico;
per tutte le eventuali altre spese scolastiche di natura straordinaria, i genitori si impegnano a confrontarsi ed accordarsi preventivamente (a titolo esemplificativo gite scolastiche, corsi extra curriculari, vacanze studio, etc.) ;
16. ogni spesa straordinaria, eccetto quelle indicate all'articolo precedente, afferente i figli sarà ripartita tra i genitori in ragione del 70% in capo al padre, e della restante quota del 30% in capo alla madre, con obbligo reciproco di esibire, alla fine di ogni mese o a semplice richiesta, idonea documentazione giustificativa. L'anticipatario avrà diritto al rimborso nei sette giorni successivi all'esibizione del giustificativo fiscale. L'obbligo di corresponsione della contribuzione nella misura così stabilita delle spese di natura straordinaria, cesserà dalla data in cui i figli inizieranno un'attività lavorativa o, in ogni caso, quando diverranno economicamente indipendenti.
Per quanto attiene alla individuazione e disciplina delle spese straordinarie, le parti si obbligano sin d'ora al rispetto dei criteri di regolamentazione previsti dal Protocollo del Tribunale di Como in vigore che le parti dichiarano di avere letto e ben compreso;
17. la sig.ra usufruirà delle detrazioni fiscali per il figlio minore a carico, dell'Assegno Pt_1
Unico, e in genere di ogni agevolazione fiscale prevista per legge nella misura del 100%. I coniugi si assumono l'obbligo di consegnare reciprocamente a semplice richiesta la documentazione fiscale idonea ad ottenere eventuali certificazioni ISEE e/o a consegnarle personalmente, ciascuno per quanto di propria competenza, agli enti interessati nei termini di legge;
18. quanto al figlio minore, i coniugi si danno autorizzazione reciproca al rilascio/rinnovo del passaporto e /o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
19. gli animali domestici (n. 2 cani) permarranno in via stabile presso la sig.ra che si accolla Pt_1 il mantenimento ordinario dei medesimi, mentre le spese di natura straordinaria saranno sostenute dai coniugi nella misura del 30% in capo alla sig.ra e del 70% in capo al sig. Pt_1 Pt_2
20. le parti dichiarano che alla data odierna hanno proceduto a regolare ogni loro pendenza di natura economico-patrimoniale e le rispettive posizioni di dare/avere con specifico riferimento alle spese, ai costi di gestione e delle utenze della casa coniugale e della casa in multiproprietà all'isola D'Elba, nonché in relazione alla richiesta di mantenimento dei figli avanzata dalla sig.ra con il Pt_1 deposito del ricorso giudiziale.
Le parti precisano che esulano dal presente accordo le questioni di carattere immobiliare e che pertanto gli immobili siti a Como e all'isola d'Elba continuano a rimanere in comproprietà tra gli stessi.
I coniugi dichiarano che allo stato sono economicamente autonomi e indipendenti.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 19/06/2003, in CARATE URIO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARATE URIO
(anno 2003, atto n. 5, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARATE URIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao