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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4383/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4383/2023, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
GIUSTI STEFANO ricorrente e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ARGENIO ALDO PAOLO giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'avv.MANNO ALESSIA giusta procura in atti CP_2
resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7.8.2023 , il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 097
202390808026371000 avente ad oggetto: 1) cartella n° 09720150214505285000, asseritamente notificata il 02 giugno 2016 per euro 2952,75;2) cartella 097201601433749858000 asseritamente notificata il 13 ottobre 2016 per euro
523,99; 3) cartella 09720170272659262000 asseritamente notificata il 15 giugno
2018 per euro 644,95; 4) avviso di addebito 39720160011928215000 asseritamente notificato il 12 maggio 2016 per euro 2713,22; 5) avviso di addebito
39720160028744433000 asseritamente notificato il 15 novembre 2016 per euro
2687,47 6) avviso di addebito 39720170015292366000 asseritamente notificato il 27 settembre 2017 per euro 5398,05 per un importo complessivo impugnato di Euro
18.926,41.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto preliminarmente l'omessa, o comunque illegittima, notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.
Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' e Controparte_3
l' , così concludendo “in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita CP_2
altera parte,l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte;
in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097 202390808026371000 limitatamente alla competenza di questo giudice per insussistenza del credito relativo alla cartella opposta;
in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella opposta per la somma complessiva di Euro 18.926,41 conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle opposte ordinando altre sì la cancellazione del ruolo;
in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio l , sostenendo Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso di impugnazione a estratto di ruolo, contestando l'avversa pretesa deducendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato e, parimenti, l'avvenuta notifica di validi atti interruttivi della eccepita prescrizione Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con memoria difensiva si è costituito l' sostenendo l'inammissibilità della CP_2
domanda e chiedendone il rigetto.
Il Giudice sollecitava l'integrazione del contraddittorio con l'INAIL ma la parte ricorrente non ottemperava a tale ordine.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa sulla base della seguente motivazione.
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09720150214505285000 di natura erariale.
L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata.
Occorre rammentare, da un punto di vista generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863;
Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del
13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che nel caso che ci occupa la parte ricorrente ha proposto opposizione sostenendo sia la irregolarità/inesistenza delle notifiche degli atti sottesi all'atto di intimazione sia l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di presunta notifica degli atti suddetti e l'intimazione.
Con riferimento alla prima doglianza l'opposizione non appare fondata atteso che sia gli avvisi di addebito che le cartelle appaiono ritualmente notificati.
In particolare, i tre avvisi di addebito (n. 39720160011928215000, n.
39720160028744433000 e n. 39720170015292366000) sono stati ritualmente notificati come da ricevute allegate alla memoria . CP_2
Anche la cartella di pagamento n. 09720150214505285000 (per cui sussiste parzialmente la carenza di giurisdizione) è stata notificata correttamente secondo la procedura della c.d. irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 come dimostrano i documenti in atti.
Per quanto attiene alle cartelle di pagamento n. 097201601433749858000 e n.
09720170272659262000 relative a crediti INAIL le doglianze non possono essere scrutinate stante l'assenza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL sollecitata più volte dal giudice con la concessione di un termine apposito per la notifica e la carenza di legittimazione passiva dell e dell' con CP_4 CP_2
riguardo alla doglianze sollevate dalla parte ricorrente.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli atti menzionati, si osserva come in data 09.07.2019 e successivamente in data 08.11.2019 il debitore è stato raggiunto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179065588890000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720199061999662000 che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione dei titoli contestati.
Tanto chiarito, la doglianza di prescrizione non appare fondata.
Le spese di lite, tenuto conto dell' esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale in materia di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica e la presenza di pluralità di pronunce in relazione alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferimento ai vizi delle cartelle esattoriali, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1. - dichiara la carenza di giurisdizione in relazione alla cartella n.
09720150214505285000 per debiti erariali;
2. - dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riferimento alle doglianze inerenti alle cartelle n. 097201601433749858000 e n.
09720170272659262000 e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua;
3. - rigetta per la restante parte il ricorso;
4. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Tivoli, il 1.10.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4383/2023, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
GIUSTI STEFANO ricorrente e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ARGENIO ALDO PAOLO giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'avv.MANNO ALESSIA giusta procura in atti CP_2
resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7.8.2023 , il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 097
202390808026371000 avente ad oggetto: 1) cartella n° 09720150214505285000, asseritamente notificata il 02 giugno 2016 per euro 2952,75;2) cartella 097201601433749858000 asseritamente notificata il 13 ottobre 2016 per euro
523,99; 3) cartella 09720170272659262000 asseritamente notificata il 15 giugno
2018 per euro 644,95; 4) avviso di addebito 39720160011928215000 asseritamente notificato il 12 maggio 2016 per euro 2713,22; 5) avviso di addebito
39720160028744433000 asseritamente notificato il 15 novembre 2016 per euro
2687,47 6) avviso di addebito 39720170015292366000 asseritamente notificato il 27 settembre 2017 per euro 5398,05 per un importo complessivo impugnato di Euro
18.926,41.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto preliminarmente l'omessa, o comunque illegittima, notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.
Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' e Controparte_3
l' , così concludendo “in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita CP_2
altera parte,l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte;
in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097 202390808026371000 limitatamente alla competenza di questo giudice per insussistenza del credito relativo alla cartella opposta;
in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella opposta per la somma complessiva di Euro 18.926,41 conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle opposte ordinando altre sì la cancellazione del ruolo;
in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio l , sostenendo Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso di impugnazione a estratto di ruolo, contestando l'avversa pretesa deducendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato e, parimenti, l'avvenuta notifica di validi atti interruttivi della eccepita prescrizione Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con memoria difensiva si è costituito l' sostenendo l'inammissibilità della CP_2
domanda e chiedendone il rigetto.
Il Giudice sollecitava l'integrazione del contraddittorio con l'INAIL ma la parte ricorrente non ottemperava a tale ordine.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa sulla base della seguente motivazione.
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09720150214505285000 di natura erariale.
L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata.
Occorre rammentare, da un punto di vista generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863;
Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa.
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del
13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che nel caso che ci occupa la parte ricorrente ha proposto opposizione sostenendo sia la irregolarità/inesistenza delle notifiche degli atti sottesi all'atto di intimazione sia l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di presunta notifica degli atti suddetti e l'intimazione.
Con riferimento alla prima doglianza l'opposizione non appare fondata atteso che sia gli avvisi di addebito che le cartelle appaiono ritualmente notificati.
In particolare, i tre avvisi di addebito (n. 39720160011928215000, n.
39720160028744433000 e n. 39720170015292366000) sono stati ritualmente notificati come da ricevute allegate alla memoria . CP_2
Anche la cartella di pagamento n. 09720150214505285000 (per cui sussiste parzialmente la carenza di giurisdizione) è stata notificata correttamente secondo la procedura della c.d. irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 come dimostrano i documenti in atti.
Per quanto attiene alle cartelle di pagamento n. 097201601433749858000 e n.
09720170272659262000 relative a crediti INAIL le doglianze non possono essere scrutinate stante l'assenza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL sollecitata più volte dal giudice con la concessione di un termine apposito per la notifica e la carenza di legittimazione passiva dell e dell' con CP_4 CP_2
riguardo alla doglianze sollevate dalla parte ricorrente.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli atti menzionati, si osserva come in data 09.07.2019 e successivamente in data 08.11.2019 il debitore è stato raggiunto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179065588890000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720199061999662000 che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione dei titoli contestati.
Tanto chiarito, la doglianza di prescrizione non appare fondata.
Le spese di lite, tenuto conto dell' esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale in materia di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica e la presenza di pluralità di pronunce in relazione alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferimento ai vizi delle cartelle esattoriali, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1. - dichiara la carenza di giurisdizione in relazione alla cartella n.
09720150214505285000 per debiti erariali;
2. - dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riferimento alle doglianze inerenti alle cartelle n. 097201601433749858000 e n.
09720170272659262000 e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua;
3. - rigetta per la restante parte il ricorso;
4. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Tivoli, il 1.10.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti