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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N.4420/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 4420/2023 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Parte_1 seppina De Pascale, con studio in Pagani, Piazza Duca D'Abbruzzo n. 11, presso il quale elegge domicilio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.1.2024, il difensore di parte appellante chiedeva decidersi la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, rinunciando ai termini per il deposito di memoria conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 26.9.2023, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 4258/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accogli- mento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 071 2012
0074937506 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, ve- 2
niva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta pre- scrizione del credito in essa consacrato, per decorso dei termine di prescrizione, versan- dosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, anno d'imposta
2011. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdi- zione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto. Censurava, altresì, la sentenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché per erronea valutazione della prova documentale, risultando in atti la notifica della cartella esattoriale, con conseguen- te insussistenza della ritenuta prescrizione del credito tributario. In tali termini, pertanto, concludeva per l'integrale riforma della gravata sentenza, anche in punto di regolamen- tazione delle spese processuali, in integrale accoglimento del proposto appello.
Benchè ritualmente citato, restavano contumaci ed il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.. CP_2
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 9.1.2024, avendo rinunciato parte appellante ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e del Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., i quali, pur regolarmente citati, co- CP_2 me attestano la relata di notifica, a mezzo pec del 26.9.2023, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giuri- sdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' Controparte_3
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di pri-
[...] mo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica della cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo, come già riconosciuto affermato dal Giudice Pace. E' noto, al ri- guardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre
2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arre- standosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie as-
Proc. n. 4420/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
senti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tra- mite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n.
106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite
Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizio- ne su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se vali- damente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omes- sa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione or- dinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodro- mici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione
(cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire la cartella esattoriale n. 071 2012 0074937506 000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulte- riormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spet- tanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Cor- te di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
Le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la statuizione di primo grado, vanno poste a carico di ed in favore della sola Controparte_1
, e si liquidano, quanto al primo grado, in assenza di Parte_1
Proc. n. 4420/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 160,00, scaglione ricompreso tra €
0.01 ed € 1.100,00) e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014, in complessivi € 160,00, di cui € 40,00 per la fase di studio della controversia, € 40,00 per la fase introduttiva, €
80,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Quanto al secondo grado, in complessivi € 200,00, di cui € 50,00 per la fase di studio della controversia, € 50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisiona- le, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Fran- cesco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_3
nei confronti di e del in
[...] Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in appello regolarmente noti- ficato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 160,00, scaglione ricompreso tra € 0.01 ed € 1.100,00) e delle pre- scrizioni di cui al DM 55/2014, in complessivi € 160,00, di cui € 40,00 per la fase di stu- dio della controversia, € 40,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, ol- tre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Quanto al secondo grado, in complessivi € 200,00, di cui € 50,00 per la fase di studio della controversia, €
50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misu- ra del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 10.1.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4420/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 4420/2023 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Parte_1 seppina De Pascale, con studio in Pagani, Piazza Duca D'Abbruzzo n. 11, presso il quale elegge domicilio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.1.2024, il difensore di parte appellante chiedeva decidersi la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, rinunciando ai termini per il deposito di memoria conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 26.9.2023, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 4258/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accogli- mento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 071 2012
0074937506 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, ve- 2
niva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta pre- scrizione del credito in essa consacrato, per decorso dei termine di prescrizione, versan- dosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, anno d'imposta
2011. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdi- zione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto. Censurava, altresì, la sentenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché per erronea valutazione della prova documentale, risultando in atti la notifica della cartella esattoriale, con conseguen- te insussistenza della ritenuta prescrizione del credito tributario. In tali termini, pertanto, concludeva per l'integrale riforma della gravata sentenza, anche in punto di regolamen- tazione delle spese processuali, in integrale accoglimento del proposto appello.
Benchè ritualmente citato, restavano contumaci ed il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.. CP_2
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 9.1.2024, avendo rinunciato parte appellante ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e del Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., i quali, pur regolarmente citati, co- CP_2 me attestano la relata di notifica, a mezzo pec del 26.9.2023, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giuri- sdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' Controparte_3
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di pri-
[...] mo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica della cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo, come già riconosciuto affermato dal Giudice Pace. E' noto, al ri- guardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre
2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arre- standosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie as-
Proc. n. 4420/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
senti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tra- mite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n.
106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite
Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizio- ne su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se vali- damente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omes- sa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione or- dinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodro- mici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione
(cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire la cartella esattoriale n. 071 2012 0074937506 000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulte- riormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spet- tanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Cor- te di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
Le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la statuizione di primo grado, vanno poste a carico di ed in favore della sola Controparte_1
, e si liquidano, quanto al primo grado, in assenza di Parte_1
Proc. n. 4420/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 160,00, scaglione ricompreso tra €
0.01 ed € 1.100,00) e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014, in complessivi € 160,00, di cui € 40,00 per la fase di studio della controversia, € 40,00 per la fase introduttiva, €
80,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Quanto al secondo grado, in complessivi € 200,00, di cui € 50,00 per la fase di studio della controversia, € 50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisiona- le, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Fran- cesco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_3
nei confronti di e del in
[...] Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in appello regolarmente noti- ficato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 160,00, scaglione ricompreso tra € 0.01 ed € 1.100,00) e delle pre- scrizioni di cui al DM 55/2014, in complessivi € 160,00, di cui € 40,00 per la fase di stu- dio della controversia, € 40,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, ol- tre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Quanto al secondo grado, in complessivi € 200,00, di cui € 50,00 per la fase di studio della controversia, €
50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misu- ra del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 10.1.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4420/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4