Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 09.05.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Sammarco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 03.06.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 23.12.2022, data di prescrizione del deambulatore.
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.11.2022.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Già in sede di osservazioni alla bozza, il CTU chiariva che “considerando il breve periodo di tempo intercorso tra la domanda amministrativa e la prescrizione del deambulatore è verosimile che le condizioni di assoluta e permanente impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita persistessero già all'epoca”.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta il Ctu concludeva che le patologie di cui è affetta la ricorrente danno diritto all'indennità di accompagnamento con
e deambulava autonomamente sebbene con modesta difficoltà e attendeva da sola la cura della propria persona”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu con riferimento alla data di decorrenza del beneficio ed alla durata dello stesso.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, per un periodo temporalmente limitato, a decorrere dal 23.11.2022 (domanda amministrativa) fino al 23.11.2023.
Le spese seguono la soccombenza stante l'accoglimento a decorrere dalla domanda amministrativa con riduzione dello scaglione di riferimento in ragione del riconoscimento temporalmente limitato della prestazione;
le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento l. 18/80 a far data dal 23.11.2022 fino al
23.11.2023.
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in €1.000,00 per CP_1 compensi oltre spese, Iva e Cpa, se dovute, con distrazione.
3. Spese di ctu, comprese quelle della fase di a.t.p. definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 09.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Miriam Fanelli