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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8502 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P.Iva ), in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
nella qualità di Procuratore giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e Parte_2 domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Scognamiglio
Appellante
E
(C.F. rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 Antonella D'Angelo
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.390/2024 (R.g.n.1358/2021) depositata il 04.06.2024
e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 000985/2013 relativo alla cartella esattoriale di pagamento n. 10020130005634316000 dell'importo pari ad € 398,25 avente ad oggetto tasse automobilistiche regionali per l'anno 2008, ente impositore Regione Campania, domandando l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione. Si costituiva in primo grado l' che, nella propria comparsa di Parte_1 costituzione, eccepiva: il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace adito in favore del giudice tributario;
in subordine l'incompetenza per materia Giudice di Pace adito per essere competente il Tribunale di Salerno;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa la regolare notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini;
la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa ed alla formazione del ruolo;
l'inammissibilità della eccezione di intervenuta prescrizione per irretrattabilità della pretesa creditoria derivante dalla notifica di cartella di pagamento non opposta nei termini;
la infondatezza della eccezione di prescrizione attesa la prova sia della notifica della cartella di pagamento che di atti interruttivi successivi.
Con sentenza n.390/2024 il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. L proponeva gravame domandando la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui non era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, attesa la rituale notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge e l'assenza di un pregiudizio concreto ed attuale ex L.n. 215/2021, intervenuta in materia di impugnazione degli estratti di ruolo.
Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite. L'appellato si costituiva in giudizio in data 6.02.2025, mediante deposito di comparsa di costituzione risposta, nella quale insisteva per l'ammissibilità dell'originaria domanda di impugnativa dell'estratto di ruolo e per la correttezza della sentenza in punto di valutazione del procedimento notificatorio della cartella esattoriale sottesa al ruolo, concludendo, quindi, per la conferma della declaratoria di prescrizione. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione celebrata in data 21.05.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover verificare la tempestività dell'appello proposto. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide è stata depositata in data 04.06.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 28.10.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
3. Venendo a scrutinare i motivi di appello proposti, con conseguente superamento delle questioni sulle quali risulta formato il giudicato implicito, il gravame può essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ulteriore ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n.390/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da;
Controparte_1
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 27.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8502 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P.Iva ), in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
nella qualità di Procuratore giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e Parte_2 domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Scognamiglio
Appellante
E
(C.F. rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 Antonella D'Angelo
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.390/2024 (R.g.n.1358/2021) depositata il 04.06.2024
e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 000985/2013 relativo alla cartella esattoriale di pagamento n. 10020130005634316000 dell'importo pari ad € 398,25 avente ad oggetto tasse automobilistiche regionali per l'anno 2008, ente impositore Regione Campania, domandando l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione. Si costituiva in primo grado l' che, nella propria comparsa di Parte_1 costituzione, eccepiva: il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace adito in favore del giudice tributario;
in subordine l'incompetenza per materia Giudice di Pace adito per essere competente il Tribunale di Salerno;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa la regolare notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini;
la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa ed alla formazione del ruolo;
l'inammissibilità della eccezione di intervenuta prescrizione per irretrattabilità della pretesa creditoria derivante dalla notifica di cartella di pagamento non opposta nei termini;
la infondatezza della eccezione di prescrizione attesa la prova sia della notifica della cartella di pagamento che di atti interruttivi successivi.
Con sentenza n.390/2024 il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. L proponeva gravame domandando la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui non era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, attesa la rituale notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge e l'assenza di un pregiudizio concreto ed attuale ex L.n. 215/2021, intervenuta in materia di impugnazione degli estratti di ruolo.
Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite. L'appellato si costituiva in giudizio in data 6.02.2025, mediante deposito di comparsa di costituzione risposta, nella quale insisteva per l'ammissibilità dell'originaria domanda di impugnativa dell'estratto di ruolo e per la correttezza della sentenza in punto di valutazione del procedimento notificatorio della cartella esattoriale sottesa al ruolo, concludendo, quindi, per la conferma della declaratoria di prescrizione. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione celebrata in data 21.05.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover verificare la tempestività dell'appello proposto. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide è stata depositata in data 04.06.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 28.10.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
3. Venendo a scrutinare i motivi di appello proposti, con conseguente superamento delle questioni sulle quali risulta formato il giudicato implicito, il gravame può essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ulteriore ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n.390/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da;
Controparte_1
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 27.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)