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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7920/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7920/2022 promosso da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Tornabene, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._2
digitale p.e.c. Email_1
opponente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P. IVA rappresentata e difesa dall' AVV. CARMELO P.IVA_1
GUERRERA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Viale Libertà n. 139, C.F._3
Catania; opposto
e in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
mediante la procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. FEDERICA APOLLONIO, C.F. P.IVA_3
, e dall'AVV. PIER LUIGI BOSCIA, C.F. , ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso via Barberini n. 47, Roma;
intervenuto
e
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RENATO SARDI, C.F. , ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. ; Email_2 intervenuto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – assegno – protesto – responsabilità della banca trattaria.
All'odierna udienza del 31.03.2025 parte opponente, unica comparsa, discute il procedimento e precisa le conclusioni come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., e pubblicata mediante lettura, seguita da deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1639/2022 emesso dal Tribunale di Catania e notificato in data 28.04.2022, con il quale l'opponente – in qualità di garante – è stata condannata a corrispondere a
[...]
la somma di euro 11.217,34, oltre spese ed interessi, Controparte_5 unitamente a , società garantita, estranea all'odierno giudizio. Controparte_6
La somma ingiunta trova fondamento nel saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
001/00410, sottoscritto in data 04.04.2011 da con il suddetto Controparte_6 istituto bancario ed assistito da garanzia rilasciata dell'opponente; Credito Etneo Banca di Credito CP Cooperativo Società Cooperativa a . in data 10.11.2022 ha ceduto il credito a Controparte_2
e, di seguito, nella titolarità del rapporto è subentrata Controparte_4
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo formulando quale unico Parte_1 motivo l'assenza del requisito della certezza del diritto di credito azionato, attesa l'erronea quantificazione del saldo debitore del contratto di conto corrente. In particolare, parte opponente ha rilevato che il saldo debitore è stato determinato dell'errata duplicazione, nei documenti contabili, del medesimo addebito, riferito al pagamento effettuato da a mezzo assegno, nei Controparte_6 confronti della società (“nel 2017 e 2018 per Parte_2
errore è stato addebitato il medesimo assegno per il medesimo importo. Errore che ha generato non solo un saldo debitore sul conto corrente n. 001/004101 ma anche interessi e spese non dovute dai soggetti ingiunti… l'assegno oggetto di contestazione è l'assegno n. 5879767-09 emesso in favore della IT OR UG SRL per l'importo di € 10.687,20 in da 16.10.2017”).
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“- In via Preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. lgs. 28/2010, concedere termine al fine di poter incardinare procedimento di mediazione obbligatoria;
- In Via Principale Revocare e/o Annullare, dichiarare Inefficace o con qualsivoglia formula dichiarare privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 1639/2022 – RG 3978/2022 – emesso dal
Tribunale di Catania in data 13.04.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta Parte_3 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Sul versante del creditore opposto, si è costituito innanzitutto Controparte_1
che, previa richiesta di concessione dell'esecutorietà nei confronti del
[...]
codebitore ingiunto che non ha proposto opposizione, ha dedotto in ordine alla corretta contabilizzazione nel conto corrente bancario dei due distinti ordini di pagamento a favore di
[...]
disposti uno mediante assegno bancario n. 5879767-09 del 22.09.2017 e l'altro Controparte_6
mediante bonifico eseguito in data 16.10.2017. Inoltre, parte opposta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la suddetta società Parte_2
al fine di ottenerne la condanna, in via subordinata, al pagamento in proprio favore della somma di euro 10.687,20, oltre interessi lagali e spese;
la richiesta di chiamata in causa del terzo è stata oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 21.12.2022.
L'istituto di credito opposto ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale: rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1639/22 reso nel procedimento n. 3978/22 RG dal Giudice del Tribunale di Catania in data 13.04.2022, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in premessa, questo confermando in ogni sua parte e statuizione, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito
. Con vittoria di spese e compensi. Controparte_4
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione proposta da
[...]
con atto di citazione notificato in data 28.04.2022, per le esposte ragioni, Parte_1
condannare , al pagamento in favore del _7
e per essa in favore della cessionaria del credito , della Controparte_1 Controparte_4 somma di euro € 10.687,20, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo ed oltre le spese ed i compensi del giudizio”.
Va chiarito sin da ora che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. si sono di seguito costituiti prima CP_2
(in data 14.12.2022) e poi (in data 02.08.2024), quali cessionari del
[...] Controparte_4 credito controverso, riportandosi integralmente alle eccezioni e difese dell'originaria parte opposta.
Nelle note di trattazione per la prima udienza depositate in data 13.12.2022 e nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, eccezione reiterata sino all'odierna udienza di discussione. All'udienza del 21.02.2024 è stata disposta la mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 co. II d.lgs.
28/2010 ratione temporis vigente e il procedimento si è svolto infruttuosamente in data 04.04.2024
(come da verbale depositato in data 02.08.2024 da . Controparte_4
Così ricostruiti domande, eccezioni delle parti e iter processuale, l'opposizione deve essere accolta, per i seguenti motivi.
Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta e la prima parte cessionaria intervenuta devono dichiararsi estromesse dal giudizio, in quanto si sono costituiti due successori a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria – e, dopo l'intervento del secondo cessionario, la prima cessionaria – non hanno mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato
(ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente, in quanto, per un verso, alla prima udienza parte opposta non è stata onerata ad esperire procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. II e, oggi, 5bis d.lgs. 28/2010; per altro verso, una volta disposta la mediazione delegata (al tempo contemplata dall'art. 5 co. II d.lgs. 28/2010 e oggi prevista dall'art. 5quater del medesimo decreto), all'udienza fissata per la verifica
(25.09.2024) risultava esperito e documentato lo svolgimento del procedimento. Di conseguenza, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata.
Tanto chiarito, deve osservarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato di produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e di allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 14475/2015).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame risulta fondata l'eccezione di parte opponente relativa all'erroneo duplice addebito del medesimo assegno operato da , avendo il debitore CP_1 opponente dato prova del fatto modificativo della pretesa creditoria.
Infatti, dall'analisi degli estratti conto prodotti in giudizio emerge (ed è incontestato tra le parti) che ha disposto due diversi ordini di pagamento: il primo, in data Controparte_6
16.10.2017, tramite la disposizione di bonifico (doc. “66006273_4_TRIM_2017”, fascicolo di parte opposta); il secondo, con data di valuta 14.12.2018, tramite l'emissione di assegno bancario (doc.
“66006275_4_TRIM_2018”, fascicolo di parte opposta).
La dinamica dei due pagamenti è riconosciuta dallo stesso istituto opposto, nei seguenti termini:
“- In data 22.09.2017 emette il citato assegno n. 5879767-09 di €. 10.687,20 in CP_6
favore della , la quale provvede a versarlo _7
per incasso presso Monte Paschi di Siena – Filiale di Messina – ove la stessa intrattiene un rapporto di conto corrente (doc. 17).
- In data 28.09.2017, riceve dal Circuito Interbancario comunicazione che CP_1
l'assegno de quo risulta impagato per mancanza di fondi (doc. 18) e, pertanto, il successivo
29.09.2017 il titolo viene inviato al protesto;
- In data 16.10.2017, al fine di sanare l'inadempimento, dispone ordine di bonifico CP_6 di pagamento della medesima somma di €. 10.687,20 in favore della _7
, - come annotato in estratto conto - con la causale pag. assegno
[...]
insoluto (doc. 19).
- In data 07.12.2017 il beneficiario dell'assegno _7
sottoscrive, nella forma di atto notorio, dichiarazione di ricevuto pagamento
[...] dell'importo facciale del titolo, maggiorato con le penali, interessi e spese (doc. 20).
- Nelle more, l'assegno bancario n. 5879767-09 di €. 10.687,20, già dichiarato impagato con la comunicazione del circuito interbancario, viene effettivamente pagato ed accreditato sul conto corrente del beneficiario di _7 _7
sollecita reiteratamente Monte Paschi di Siena, tramite il circuito interbancario, CP_1
ad eseguire lo storno del pagamento a mezzo assegno bancario n. 5879767-09 di €. 10.687,20 quale importo pagato anche con bonifico del 16.10.2017, ricevendone diniego (doc. 21).
Pertanto, , in data 14.12.2018, provvede ad addebitare sul conto corrente acceso CP_1 da l'importo di €. 10.687,20 portato dall'assegno bancario n. 5879767-09 (doc. 22)”. CP_6
Sul punto, è opportuno precisare che l'ordine di pagamento è un negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia trova legittimazione nel contratto di conto corrente, con cui la banca si è obbligata ad eseguire gli incarichi conferitegli dal cliente;
l'incarico impartito dal correntista vale, nei confronti del terzo, come una delegazione di pagamento. L'ordine di pagamento risulta essere condizione di legittimità dell'operazione effettuata dalla banca sul conto del cliente;
la banca, nell'accettare l'ordine di pagamento in favore del terzo assume infatti gli obblighi del mandatario ai sensi dell'art. 1856 c.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che , dopo aver eseguito CP_1 essa stessa il pagamento dell'importo oggetto del titolo richiesto dal traente a seguito del protesto dell'assegno, ha pagato nuovamente l'importo oggetto del titolo cartolare già protestato, sebbene tramite banca corrispondente. Con tale condotta l'istituto di credito ha violato gli obblighi su di sé gravanti e rientranti nella diligenza dell'accorto banchiere, senza che rilevi che l'operazione sia stata eseguita dal diverso istituto Monte Paschi di Siena, rispondendo il debitore per il fatto del mandatario. E' infatti principio generale (previsto sia dalle norme uniformi internazionali sia dalla
Banca d'Italia) quello per cui la banca trattaria (sia essa, si ribadisce, l'originaria trattaria o una corrispondente o negoziatrice) ha l'obbligo di non tenere in sospeso gli assegni bancari pervenuti da corrispondenti e, pertanto, di inviare al protesto o di restituire loro con le annotazioni di legge, nel più breve tempo possibile, gli assegni privi di copertura (in quanto emessi oltre le disponibilità del conto ovvero al di là del fido concesso). Il mancato assolvimento di tale obbligo determina una presunzione assoluta di buon fine dell'assegno, in virtù della quale le somme entrano definitivamente nella disponibilità del cliente, con conseguente responsabilità della banca trattaria nei confronti di quella negoziatrice per i danni ad essa causati, tenendo presente, si ribadisce, che il rapporto tra banca negoziatrice e banca trattaria è inquadrabile nel mandato e, perciò, la banca trattaria è soggetta all'obbligo di diligenza previsto per il mandatario (art. 1710 c.c.), cui deve dare esecuzione con capacità professionale e buona fede, secondo il generale dettato dell'art. 1375 c.c.
(in questo senso, ex multis, Tribunale Napoli, Sez. II, 13.02.2018, n.1548).
Di conseguenza, ha violato i suoi obblighi consentendo il pagamento duplicato di CP_1
un assegno protestato quando già il traente, dopo il protesto, aveva fornito la provvista e dato disposizioni per adempiere all'obbligo di pagamento. Avendo dunque l'opponente provato l'insussistenza parziale del credito, deve accertarsi che, per la somma di euro 10.687,20 (duplicata), il credito non sussiste;
l'obbligazione di pagamento residua solo per la restante parte della somma ingiunta, che risulta incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti dell'odierna opponente e deve essere condannata a corrispondere all'attuale titolare del Parte_1 credito (stante l'estromissione della parte originaria) la minor somma di euro Controparte_4
530,14, pari alla differenza tra 11.217,34 e 10.687,20, oltre interessi quali richiesti con il ricorso monitorio. Nessuna pronuncia deve essere emessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nei confronti del debitore non opponente, trattandosi di competenza che residua in capo al giudice che ha emesso l'ingiunzione. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del carattere documentale del procedimento, della portata limitata delle questioni giuridiche esaminate, della modalità di assunzione della decisione e della mancata comparizione di parte intervenuta alle ultime due udienze;
viene disposta, come la domanda, la distrazione a favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2846/2019, così decide:
- dichiara estromessi dal giudizio e Controparte_1
Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1639/2022 emesso dal
Tribunale di Catania nei confronti di;
Parte_1
- condanna a corrispondere a euro 530,14, oltre Parte_1 Controparte_4
interessi quali richiesti con il ricorso monitorio;
- condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_4 Parte_1
quantificate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Tornabene Maria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7920/2022 promosso da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Tornabene, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._2
digitale p.e.c. Email_1
opponente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P. IVA rappresentata e difesa dall' AVV. CARMELO P.IVA_1
GUERRERA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Viale Libertà n. 139, C.F._3
Catania; opposto
e in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
mediante la procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. FEDERICA APOLLONIO, C.F. P.IVA_3
, e dall'AVV. PIER LUIGI BOSCIA, C.F. , ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso via Barberini n. 47, Roma;
intervenuto
e
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RENATO SARDI, C.F. , ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. ; Email_2 intervenuto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – assegno – protesto – responsabilità della banca trattaria.
All'odierna udienza del 31.03.2025 parte opponente, unica comparsa, discute il procedimento e precisa le conclusioni come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., e pubblicata mediante lettura, seguita da deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1639/2022 emesso dal Tribunale di Catania e notificato in data 28.04.2022, con il quale l'opponente – in qualità di garante – è stata condannata a corrispondere a
[...]
la somma di euro 11.217,34, oltre spese ed interessi, Controparte_5 unitamente a , società garantita, estranea all'odierno giudizio. Controparte_6
La somma ingiunta trova fondamento nel saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
001/00410, sottoscritto in data 04.04.2011 da con il suddetto Controparte_6 istituto bancario ed assistito da garanzia rilasciata dell'opponente; Credito Etneo Banca di Credito CP Cooperativo Società Cooperativa a . in data 10.11.2022 ha ceduto il credito a Controparte_2
e, di seguito, nella titolarità del rapporto è subentrata Controparte_4
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo formulando quale unico Parte_1 motivo l'assenza del requisito della certezza del diritto di credito azionato, attesa l'erronea quantificazione del saldo debitore del contratto di conto corrente. In particolare, parte opponente ha rilevato che il saldo debitore è stato determinato dell'errata duplicazione, nei documenti contabili, del medesimo addebito, riferito al pagamento effettuato da a mezzo assegno, nei Controparte_6 confronti della società (“nel 2017 e 2018 per Parte_2
errore è stato addebitato il medesimo assegno per il medesimo importo. Errore che ha generato non solo un saldo debitore sul conto corrente n. 001/004101 ma anche interessi e spese non dovute dai soggetti ingiunti… l'assegno oggetto di contestazione è l'assegno n. 5879767-09 emesso in favore della IT OR UG SRL per l'importo di € 10.687,20 in da 16.10.2017”).
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“- In via Preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. lgs. 28/2010, concedere termine al fine di poter incardinare procedimento di mediazione obbligatoria;
- In Via Principale Revocare e/o Annullare, dichiarare Inefficace o con qualsivoglia formula dichiarare privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 1639/2022 – RG 3978/2022 – emesso dal
Tribunale di Catania in data 13.04.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta Parte_3 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Sul versante del creditore opposto, si è costituito innanzitutto Controparte_1
che, previa richiesta di concessione dell'esecutorietà nei confronti del
[...]
codebitore ingiunto che non ha proposto opposizione, ha dedotto in ordine alla corretta contabilizzazione nel conto corrente bancario dei due distinti ordini di pagamento a favore di
[...]
disposti uno mediante assegno bancario n. 5879767-09 del 22.09.2017 e l'altro Controparte_6
mediante bonifico eseguito in data 16.10.2017. Inoltre, parte opposta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la suddetta società Parte_2
al fine di ottenerne la condanna, in via subordinata, al pagamento in proprio favore della somma di euro 10.687,20, oltre interessi lagali e spese;
la richiesta di chiamata in causa del terzo è stata oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 21.12.2022.
L'istituto di credito opposto ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale: rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1639/22 reso nel procedimento n. 3978/22 RG dal Giudice del Tribunale di Catania in data 13.04.2022, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in premessa, questo confermando in ogni sua parte e statuizione, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito
. Con vittoria di spese e compensi. Controparte_4
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione proposta da
[...]
con atto di citazione notificato in data 28.04.2022, per le esposte ragioni, Parte_1
condannare , al pagamento in favore del _7
e per essa in favore della cessionaria del credito , della Controparte_1 Controparte_4 somma di euro € 10.687,20, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo ed oltre le spese ed i compensi del giudizio”.
Va chiarito sin da ora che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. si sono di seguito costituiti prima CP_2
(in data 14.12.2022) e poi (in data 02.08.2024), quali cessionari del
[...] Controparte_4 credito controverso, riportandosi integralmente alle eccezioni e difese dell'originaria parte opposta.
Nelle note di trattazione per la prima udienza depositate in data 13.12.2022 e nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, eccezione reiterata sino all'odierna udienza di discussione. All'udienza del 21.02.2024 è stata disposta la mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 co. II d.lgs.
28/2010 ratione temporis vigente e il procedimento si è svolto infruttuosamente in data 04.04.2024
(come da verbale depositato in data 02.08.2024 da . Controparte_4
Così ricostruiti domande, eccezioni delle parti e iter processuale, l'opposizione deve essere accolta, per i seguenti motivi.
Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta e la prima parte cessionaria intervenuta devono dichiararsi estromesse dal giudizio, in quanto si sono costituiti due successori a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria – e, dopo l'intervento del secondo cessionario, la prima cessionaria – non hanno mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato
(ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente, in quanto, per un verso, alla prima udienza parte opposta non è stata onerata ad esperire procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. II e, oggi, 5bis d.lgs. 28/2010; per altro verso, una volta disposta la mediazione delegata (al tempo contemplata dall'art. 5 co. II d.lgs. 28/2010 e oggi prevista dall'art. 5quater del medesimo decreto), all'udienza fissata per la verifica
(25.09.2024) risultava esperito e documentato lo svolgimento del procedimento. Di conseguenza, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata.
Tanto chiarito, deve osservarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato di produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e di allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 14475/2015).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame risulta fondata l'eccezione di parte opponente relativa all'erroneo duplice addebito del medesimo assegno operato da , avendo il debitore CP_1 opponente dato prova del fatto modificativo della pretesa creditoria.
Infatti, dall'analisi degli estratti conto prodotti in giudizio emerge (ed è incontestato tra le parti) che ha disposto due diversi ordini di pagamento: il primo, in data Controparte_6
16.10.2017, tramite la disposizione di bonifico (doc. “66006273_4_TRIM_2017”, fascicolo di parte opposta); il secondo, con data di valuta 14.12.2018, tramite l'emissione di assegno bancario (doc.
“66006275_4_TRIM_2018”, fascicolo di parte opposta).
La dinamica dei due pagamenti è riconosciuta dallo stesso istituto opposto, nei seguenti termini:
“- In data 22.09.2017 emette il citato assegno n. 5879767-09 di €. 10.687,20 in CP_6
favore della , la quale provvede a versarlo _7
per incasso presso Monte Paschi di Siena – Filiale di Messina – ove la stessa intrattiene un rapporto di conto corrente (doc. 17).
- In data 28.09.2017, riceve dal Circuito Interbancario comunicazione che CP_1
l'assegno de quo risulta impagato per mancanza di fondi (doc. 18) e, pertanto, il successivo
29.09.2017 il titolo viene inviato al protesto;
- In data 16.10.2017, al fine di sanare l'inadempimento, dispone ordine di bonifico CP_6 di pagamento della medesima somma di €. 10.687,20 in favore della _7
, - come annotato in estratto conto - con la causale pag. assegno
[...]
insoluto (doc. 19).
- In data 07.12.2017 il beneficiario dell'assegno _7
sottoscrive, nella forma di atto notorio, dichiarazione di ricevuto pagamento
[...] dell'importo facciale del titolo, maggiorato con le penali, interessi e spese (doc. 20).
- Nelle more, l'assegno bancario n. 5879767-09 di €. 10.687,20, già dichiarato impagato con la comunicazione del circuito interbancario, viene effettivamente pagato ed accreditato sul conto corrente del beneficiario di _7 _7
sollecita reiteratamente Monte Paschi di Siena, tramite il circuito interbancario, CP_1
ad eseguire lo storno del pagamento a mezzo assegno bancario n. 5879767-09 di €. 10.687,20 quale importo pagato anche con bonifico del 16.10.2017, ricevendone diniego (doc. 21).
Pertanto, , in data 14.12.2018, provvede ad addebitare sul conto corrente acceso CP_1 da l'importo di €. 10.687,20 portato dall'assegno bancario n. 5879767-09 (doc. 22)”. CP_6
Sul punto, è opportuno precisare che l'ordine di pagamento è un negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia trova legittimazione nel contratto di conto corrente, con cui la banca si è obbligata ad eseguire gli incarichi conferitegli dal cliente;
l'incarico impartito dal correntista vale, nei confronti del terzo, come una delegazione di pagamento. L'ordine di pagamento risulta essere condizione di legittimità dell'operazione effettuata dalla banca sul conto del cliente;
la banca, nell'accettare l'ordine di pagamento in favore del terzo assume infatti gli obblighi del mandatario ai sensi dell'art. 1856 c.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che , dopo aver eseguito CP_1 essa stessa il pagamento dell'importo oggetto del titolo richiesto dal traente a seguito del protesto dell'assegno, ha pagato nuovamente l'importo oggetto del titolo cartolare già protestato, sebbene tramite banca corrispondente. Con tale condotta l'istituto di credito ha violato gli obblighi su di sé gravanti e rientranti nella diligenza dell'accorto banchiere, senza che rilevi che l'operazione sia stata eseguita dal diverso istituto Monte Paschi di Siena, rispondendo il debitore per il fatto del mandatario. E' infatti principio generale (previsto sia dalle norme uniformi internazionali sia dalla
Banca d'Italia) quello per cui la banca trattaria (sia essa, si ribadisce, l'originaria trattaria o una corrispondente o negoziatrice) ha l'obbligo di non tenere in sospeso gli assegni bancari pervenuti da corrispondenti e, pertanto, di inviare al protesto o di restituire loro con le annotazioni di legge, nel più breve tempo possibile, gli assegni privi di copertura (in quanto emessi oltre le disponibilità del conto ovvero al di là del fido concesso). Il mancato assolvimento di tale obbligo determina una presunzione assoluta di buon fine dell'assegno, in virtù della quale le somme entrano definitivamente nella disponibilità del cliente, con conseguente responsabilità della banca trattaria nei confronti di quella negoziatrice per i danni ad essa causati, tenendo presente, si ribadisce, che il rapporto tra banca negoziatrice e banca trattaria è inquadrabile nel mandato e, perciò, la banca trattaria è soggetta all'obbligo di diligenza previsto per il mandatario (art. 1710 c.c.), cui deve dare esecuzione con capacità professionale e buona fede, secondo il generale dettato dell'art. 1375 c.c.
(in questo senso, ex multis, Tribunale Napoli, Sez. II, 13.02.2018, n.1548).
Di conseguenza, ha violato i suoi obblighi consentendo il pagamento duplicato di CP_1
un assegno protestato quando già il traente, dopo il protesto, aveva fornito la provvista e dato disposizioni per adempiere all'obbligo di pagamento. Avendo dunque l'opponente provato l'insussistenza parziale del credito, deve accertarsi che, per la somma di euro 10.687,20 (duplicata), il credito non sussiste;
l'obbligazione di pagamento residua solo per la restante parte della somma ingiunta, che risulta incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti dell'odierna opponente e deve essere condannata a corrispondere all'attuale titolare del Parte_1 credito (stante l'estromissione della parte originaria) la minor somma di euro Controparte_4
530,14, pari alla differenza tra 11.217,34 e 10.687,20, oltre interessi quali richiesti con il ricorso monitorio. Nessuna pronuncia deve essere emessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nei confronti del debitore non opponente, trattandosi di competenza che residua in capo al giudice che ha emesso l'ingiunzione. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del carattere documentale del procedimento, della portata limitata delle questioni giuridiche esaminate, della modalità di assunzione della decisione e della mancata comparizione di parte intervenuta alle ultime due udienze;
viene disposta, come la domanda, la distrazione a favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2846/2019, così decide:
- dichiara estromessi dal giudizio e Controparte_1
Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1639/2022 emesso dal
Tribunale di Catania nei confronti di;
Parte_1
- condanna a corrispondere a euro 530,14, oltre Parte_1 Controparte_4
interessi quali richiesti con il ricorso monitorio;
- condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_4 Parte_1
quantificate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Tornabene Maria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone