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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/11/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1320 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1320 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il TE C.F._1
24/04/2001, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BOMBARDIERE ALESSANDRO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in C.F._2
atti telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._3
Castelnuovo Magra (SP), Via Montecchio n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPA
SEBASTIANO ANGELO (c.f. ) e dall'Avv. ASTOLFO JACOPO (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._6
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
pag. 1 di 8 c.f. ) quale curatore speciale nominato, Controparte_3 C.F._7
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
RESISTENTE
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._8
residente in [...]; (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._9
via Torino n. 2; (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._10
residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. SCARPA
SEBASTIANO ANGELO (c.f. ) e dall'Avv. ASTOLFO JACOPO (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati come in atti telematici;
C.F._5
TERZI INTERVENUTI
IL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: dichiarazione di paternità ex art. 269 c.c. e attribuzione del cognome paterno.
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “IN VIA TE
PRINCIPALE: Dichiarare la paternità del sig. nato a [...], il [...] nei Persona_1 confronti di , nata il [...] a [...] e per l'effetto, TE
ordinare all'ufficiale dello stato civile di PI (Mo) di eseguire l'opportuna annotazione in calce
all'atto di nascita di , nata il [...] a [...] apponendo ex TE art. 262, II comma c.c., dopo il cognome , quello del padre ”. Pt_1 CP_2
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “In via principale, nel merito: Dichiarare la CP_1 paternità del Sig. , nato a [...] il [...], nei confronti della Sig.ra Persona_1 TE [...]
, nata a [...] il [...] e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di TE
PI (MO), di eseguire l'opportuna annotazione in calce all'atto di nascita di TE
, apponendo ex art. 262, II co. C.c., dopo il cognome , quello del padre ”.
[...] Pt_1 CP_2
Per “riportandosi alla propria comparsa di costituzione depositata il Controparte_2
21.11.2023, rimettendosi alle valutazioni che Vorrà fare l'Ill.mo Tribunale, secondo il proprio prudente apprezzamento, in merito alla decisione sulle domande formulate dalla parte ricorrente”.
Per , e : Controparte_4 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “In via principale: Dichiarare la paternità del sig. Persona_1 pag. 2 di 8 nato a [...], il [...], nei confronti di , nata il [...] a [...]
PI (MO) e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile di PI (MO) di eseguire
l'opportuna annotazione in calce all'atto di nascita di , nata il TE
24.04.2001 a PI (MO) apponendo ex art. 262, II comma c.c., dopo il cognome , quello del Pt_1 padre ”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 05/07/2023, TE
ha dedotto:
[...]
- di essere nata a [...] in data [...] da , la quale sola ne ha curato la Controparte_5
dichiarazione di maternità (invero porta il solo cognome materno), e di aver sempre convissuto con la madre;
- che la propria madre ( ha intrattenuto relazione sentimentale, durata Controparte_5
diversi mesi tra il 2000 e il 2001, con , dalla quale è appunto nata la ricorrente;
Persona_1
- che inizialmente la madre avrebbe tenuto per sé la notizia del concepimento, essendo terminata la relazione con , ma successivamente (da quando la ricorrente aveva circa tre anni Persona_1
e mezzo) di averla comunicata al padre ( ), che nelle more aveva una nuova Persona_1 famiglia con (dal matrimonio con la quale è nata ); CP_1 Controparte_2
- che , una volta saputa l'esistenza della ricorrente, non si sarebbe mai tirato indietro Persona_1
iniziando a frequentarla e facendola conoscere non solo ai propri genitori Controparte_4
e ) e alla propria sorella ( ), ma anche alla moglie
[...] Parte_2 Parte_3
( ) e all'altra figlia ( ), con i quali la ricorrente, nel corso degli anni, CP_1 Controparte_2 avrebbe avuto modo di intrattenere ottimi rapporti familiari, frequentandoli e visitandoli con costanza;
- di essere sempre stata trattata dal padre ( ) come figlia, tenendosi in contatto con Persona_1 quest'ultimo e con la sorella , trascorrendo con loro anche vacanze o gite. Pari CP_2
trattamento sarebbe stato ricevuto anche dalla famiglia di;
Persona_1
- che, in data 2.5.2018, (di professione skipper) è rimasto disperso in mare Persona_1 nell'oceano Atlantico con la sua barca a vela, al punto da essere stato dichiarato, in un primo momento, scomparso;
successivamente, in data 16.12.2021, ne è stata dichiarata la morte presunta;
- di aver già proposto, in data 15.6.2020, domanda giudiziale di dichiarazione giudiziale di paternità (procedimento r.g. n. 922/2020 innanzi al Tribunale della Spezia), procedimento tuttavia conclusosi con dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di e CP_1
poiché convenute in qualità di eredi del disperso in mare ma senza una Controparte_2
pag. 3 di 8 dichiarazione di morte presunta;
- che, successivamente, il Tribunale della Spezia (con sentenza di data 16.12.2021 emessa nel procedimento r.g. v.g. n. 1531/21) ha dichiarato la morte presunta di . Persona_1
Ha pertanto chiesto il riconoscimento della paternità naturale di e l'aggiunta al Persona_1
proprio cognome di quello del padre (postponendolo).
Si sono costituiti in giudizio e (rispettivamente moglie e figlia di CP_1 Controparte_2
; quanto a , a mezzo di apposito curatore speciale all'uopo nominato), Persona_1 Controparte_2
nonché quali terzi intervenuti , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
(genitori e sorella di ), i quali hanno confermato i fatti dedotti dalla ricorrente e aderito alle Persona_1 istanze da questa formulate.
Si è proceduto alla conversione del rito con applicazione del rito di cui all'art. 473-bis ss. c.p.c.,
trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone.
È stata disposta istruttoria a mezzo di prova per testi e di c.t.u. medico-legale (con nomina della dott.ssa ai fini del prelievo ematico per l'accertamento della relazione biologica tra la Persona_2 ricorrente ( e , al fine di verificare – come da TE Controparte_2 assunto di parte – il loro rapporto di sorellanza quali figlie del medesimo padre ( ) ma di Persona_1 differenti madri (rispettivamente, e;
la c.t.u. ha provveduto a Controparte_5 CP_1 depositare, in data 10.5.2024, l'elaborato peritale.
Espletata la c.t.u., le parti hanno rinunciato alle ulteriori istanze istruttorie e chiesto di poter precisare le conclusioni al fine di far dichiarare la paternità della ricorrente.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 20.11.2024 (udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta congiunta delle parti) con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 473-bis.28, c. 1,
lettere a), b) e c), c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c. e le note scritte sostitutive di udienza;
la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
pag. 4 di 8 Si premette, da un lato, come l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale sia “imprescrittibile riguardo al figlio” (cfr. art. 270 c.c.; in relazione al quale ha peraltro, carattere personalissimo); dall'altro, che legittimato passivo è la persona che si presume essere il genitore (ovvero, il presunto padre) o, in sua mancanza, gli eredi di quest'ultimo (cfr. art. 276, c. 1,
c.c.); dall'altro, ancora, che l'art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi di prova della paternità biologica, lasciando così ampio potere discrezionale al riguardo al Giudice di merito, il quale può quindi “legittimamente fondare il proprio convincimento anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre naturale” (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent. n. 1738/2008).
Nel caso di specie, correttamente la domanda è stata proposta nei confronti di e CP_1
, in quanto eredi di (presunto padre della ricorrente) essendone stata Controparte_2 Persona_1
dichiarata giudizialmente la morte presunta (cfr. sentenza del Tribunale della Spezia del 16.12.2021).
A fronte degli evidenti progressi nelle conoscenze scientifiche, risulta ormai pacificamente ammessa – nell'ambito di un'azione avente ad oggetto la prova della verità della filiazione –
l'indagine ematologica e genetica sul DNA quale prova sicura della generazione, con attribuzione alle prove biologiche di valore decisivo (e non soltanto integrativo di risultanze acquisite altrimenti) nell'accertamento della paternità (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, sent. n. 15568/2011). Ed invero, le prove ematologiche e genetiche permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9% (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16551/2010 già citata); la giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto sufficienti anche probabilità inferiori (pari al 99,5468%), ove però accompagnate da ulteriori elementi probatori acquisti in sede processuale (cfr. ex multis Tribunale di Vicenza,
sentenza 13.5.2016).
Ebbene, dalla c.t.u. svolta (le cui conclusioni questo Collegio condivide integralmente e rende proprie) è inequivocabilmente emerso – sebbene l'indagine sia stata condotta in assenza di materiale biologico da cui poter estrarre il DNA del presunto padre ( ) per raffrontarlo con quello Persona_1 della presunta figlia ( non essendosi proceduto alla riesumazione TE della salma in quanto è stato dichiarato morto poiché disperso in mare;
l'indagine è Persona_1 comunque stata eseguita su materiale biologico (DNA) di (madre della Controparte_5
ricorrente), di (ricorrente), di (moglie di ) e TE CP_1 Persona_1
di (figlia di ) – che: Controparte_2 Persona_1
- l'acquisizione dei profili genetici di e di (madri della Controparte_5 CP_1
ricorrente e della minore) ha permesso di aumentare le informazioni genetiche da inserire nell'analisi biostatistica per il calcolo della probabilità di parentele;
pag. 5 di 8 - Rigato e sono sorelle da parte di padre con una TE Controparte_2
probabilità del 99,99993115%.
Un tanto risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto l'esame del DNA ha accertato – con un'attendibilità superiore al 99,9%, quindi ormai prossima alla certezza, e in assenza di elementi contrari (e tenuto anche conto dell'adesione da parte dei convenuti alle risultanze della c.t.u., sebbene il presente procedimento abbia ad oggetto una pronuncia sullo status e sia relativo a diritti indisponibili) – che è padre biologico di dal Persona_1 TE
momento che:
- è madre di;
Controparte_5 TE
- è madre di;
CP_1 Controparte_2
- è figlia di;
Controparte_2 Persona_1
- e sono sorelle da parte di padre. TE Controparte_2
Per quanto occorrer possa, va comunque dato atto che tutte le altre parti costituite hanno confermato – nei rispettivi atti e conclusioni – le allegazioni e deduzioni di parte ricorrente aderendo alle domande da questa formulate, tanto con riferimento al rapporto sentimentale al tempo intercorso
Per_ tra e , quanto alla paternità biologica tra e CP_1 Persona_1 TE
(rapporto de facto riconosciuto e pubblicamente condiviso da con i propri familiari), Persona_1
quanto ancora alla costante frequentazione (anche dopo la scomparsa di ) tra la Persona_1
ricorrente e la famiglia di (nonni, sorella, moglie e figlia), quanto infine Persona_1
Per_ all'accettazione da parte di questi ultimi di quale figlia di . TE
Inoltre, tale legame affettivo (passato e attuale), unitamente alla manifestazione pubblica da parte di del rapporto padre/figlia con nonché Persona_1 TE dell'accettazione e condivisione del predetto vincolo di parentale da parte del nucleo familiare paterno, è emerso anche nel corso dell'istruttoria orale effettuata, ove i testi escussi ( CP_5
madre della ricorrente ed ex compagna di;
, zia materna
[...] Persona_1 Persona_3
della ricorrente;
, nonna materna della ricorrente) hanno fornito – con dichiarazioni Persona_4 concordi e non contraddittorie, dunque esenti da dubbi di inattendibilità – un quadro uniforme circa i fatti sopra richiamati.
Va ora pertanto esaminata la domanda di parte ricorrente di attribuzione a sé del cognome paterno in aggiunta (postponendolo) a quello materno.
L'art. 262 c.c. – come modificato dal d.lgs. 28.12.2013, n. 154 – prevede che, se la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio possa “assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre” pag. 6 di 8 (comma 2) oppure possa “mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi” (comma 3).
I predetti criteri di individuazione del cognome del figlio successivamente riconosciuto si pongono in funzione dell'esclusivo interesse di quest'ultimo, con lo scopo di evitare un danno alla sua identità personale, da intendersi anche come proiezione della sua personalità sociale. Invero, la scelta (che può essere assunta anche d'ufficio dal Giudice e che è ampiamente discrezionale) deve prescindere da ogni automatismo e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il figlio – il riconoscimento del cui rapporto di filiazione è stato accertato – in relazione all'ambiente in cui è
cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, ord. n.
772/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 18161/2019; Cass. civ., sez. I, sent. n. 12640/2015).
Nel caso di specie non emerge alcun pregiudizio concreto nell'attribuzione alla ricorrente, come da lei chiesto e tenuto conto dell'adesione di tutti gli altri soggetti intervenuti in giudizio, del cognome paterno in aggiunta (postponendolo) a quello materno.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di c.t.u. (liquidate come da separato provvedimento) sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente, dal momento che il test di consanguineità (basato sull'esame del DNA) –
adempimento istruttorio comunque indispensabile per la prova del rapporto di filiazione – è stato effettuato nell'esclusivo e superiore interesse della stessa ricorrente, nei cui confronti è stata svolta la presente causa in materia di status. È fatta salva la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti del giudizio, in ragione della ritenuta necessità di prevedere – in ogni caso – una statuizione sul punto nel superiore interesse della ricorrente, nei cui confronti è stata svolta la presente causa e ogni connessa attività, con pronuncia necessaria sullo status relativa a diritti indisponibili, nonché per la particolare natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, così provvede:
pag. 7 di 8 - dichiara che (nato a [...] il [...] e del quale, con sentenza di data Persona_1
16.12.2021 emessa dal Tribunale della Spezia, è stata dichiarata la morte presunta a far data dal
2.5.2018) è il padre di (nata a [...] il [...]); TE
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di;
TE
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI di rettificare l'atto di nascita relativo a nel senso che alla stessa venga attribuito, in aggiunta (postponendolo) a TE quello materno, il cognome paterno, cosicché il suo cognome debba essere corretto da “Rigato” a
“ ”; Persona_5
- pone in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. a carico di parte ricorrente, salva la solidarietà
delle parti nei confronti del c.t.u.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1320 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il TE C.F._1
24/04/2001, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BOMBARDIERE ALESSANDRO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in C.F._2
atti telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._3
Castelnuovo Magra (SP), Via Montecchio n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPA
SEBASTIANO ANGELO (c.f. ) e dall'Avv. ASTOLFO JACOPO (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._6
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
pag. 1 di 8 c.f. ) quale curatore speciale nominato, Controparte_3 C.F._7
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
RESISTENTE
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._8
residente in [...]; (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._9
via Torino n. 2; (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._10
residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. SCARPA
SEBASTIANO ANGELO (c.f. ) e dall'Avv. ASTOLFO JACOPO (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati come in atti telematici;
C.F._5
TERZI INTERVENUTI
IL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: dichiarazione di paternità ex art. 269 c.c. e attribuzione del cognome paterno.
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “IN VIA TE
PRINCIPALE: Dichiarare la paternità del sig. nato a [...], il [...] nei Persona_1 confronti di , nata il [...] a [...] e per l'effetto, TE
ordinare all'ufficiale dello stato civile di PI (Mo) di eseguire l'opportuna annotazione in calce
all'atto di nascita di , nata il [...] a [...] apponendo ex TE art. 262, II comma c.c., dopo il cognome , quello del padre ”. Pt_1 CP_2
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “In via principale, nel merito: Dichiarare la CP_1 paternità del Sig. , nato a [...] il [...], nei confronti della Sig.ra Persona_1 TE [...]
, nata a [...] il [...] e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di TE
PI (MO), di eseguire l'opportuna annotazione in calce all'atto di nascita di TE
, apponendo ex art. 262, II co. C.c., dopo il cognome , quello del padre ”.
[...] Pt_1 CP_2
Per “riportandosi alla propria comparsa di costituzione depositata il Controparte_2
21.11.2023, rimettendosi alle valutazioni che Vorrà fare l'Ill.mo Tribunale, secondo il proprio prudente apprezzamento, in merito alla decisione sulle domande formulate dalla parte ricorrente”.
Per , e : Controparte_4 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “In via principale: Dichiarare la paternità del sig. Persona_1 pag. 2 di 8 nato a [...], il [...], nei confronti di , nata il [...] a [...]
PI (MO) e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile di PI (MO) di eseguire
l'opportuna annotazione in calce all'atto di nascita di , nata il TE
24.04.2001 a PI (MO) apponendo ex art. 262, II comma c.c., dopo il cognome , quello del Pt_1 padre ”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 05/07/2023, TE
ha dedotto:
[...]
- di essere nata a [...] in data [...] da , la quale sola ne ha curato la Controparte_5
dichiarazione di maternità (invero porta il solo cognome materno), e di aver sempre convissuto con la madre;
- che la propria madre ( ha intrattenuto relazione sentimentale, durata Controparte_5
diversi mesi tra il 2000 e il 2001, con , dalla quale è appunto nata la ricorrente;
Persona_1
- che inizialmente la madre avrebbe tenuto per sé la notizia del concepimento, essendo terminata la relazione con , ma successivamente (da quando la ricorrente aveva circa tre anni Persona_1
e mezzo) di averla comunicata al padre ( ), che nelle more aveva una nuova Persona_1 famiglia con (dal matrimonio con la quale è nata ); CP_1 Controparte_2
- che , una volta saputa l'esistenza della ricorrente, non si sarebbe mai tirato indietro Persona_1
iniziando a frequentarla e facendola conoscere non solo ai propri genitori Controparte_4
e ) e alla propria sorella ( ), ma anche alla moglie
[...] Parte_2 Parte_3
( ) e all'altra figlia ( ), con i quali la ricorrente, nel corso degli anni, CP_1 Controparte_2 avrebbe avuto modo di intrattenere ottimi rapporti familiari, frequentandoli e visitandoli con costanza;
- di essere sempre stata trattata dal padre ( ) come figlia, tenendosi in contatto con Persona_1 quest'ultimo e con la sorella , trascorrendo con loro anche vacanze o gite. Pari CP_2
trattamento sarebbe stato ricevuto anche dalla famiglia di;
Persona_1
- che, in data 2.5.2018, (di professione skipper) è rimasto disperso in mare Persona_1 nell'oceano Atlantico con la sua barca a vela, al punto da essere stato dichiarato, in un primo momento, scomparso;
successivamente, in data 16.12.2021, ne è stata dichiarata la morte presunta;
- di aver già proposto, in data 15.6.2020, domanda giudiziale di dichiarazione giudiziale di paternità (procedimento r.g. n. 922/2020 innanzi al Tribunale della Spezia), procedimento tuttavia conclusosi con dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di e CP_1
poiché convenute in qualità di eredi del disperso in mare ma senza una Controparte_2
pag. 3 di 8 dichiarazione di morte presunta;
- che, successivamente, il Tribunale della Spezia (con sentenza di data 16.12.2021 emessa nel procedimento r.g. v.g. n. 1531/21) ha dichiarato la morte presunta di . Persona_1
Ha pertanto chiesto il riconoscimento della paternità naturale di e l'aggiunta al Persona_1
proprio cognome di quello del padre (postponendolo).
Si sono costituiti in giudizio e (rispettivamente moglie e figlia di CP_1 Controparte_2
; quanto a , a mezzo di apposito curatore speciale all'uopo nominato), Persona_1 Controparte_2
nonché quali terzi intervenuti , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
(genitori e sorella di ), i quali hanno confermato i fatti dedotti dalla ricorrente e aderito alle Persona_1 istanze da questa formulate.
Si è proceduto alla conversione del rito con applicazione del rito di cui all'art. 473-bis ss. c.p.c.,
trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone.
È stata disposta istruttoria a mezzo di prova per testi e di c.t.u. medico-legale (con nomina della dott.ssa ai fini del prelievo ematico per l'accertamento della relazione biologica tra la Persona_2 ricorrente ( e , al fine di verificare – come da TE Controparte_2 assunto di parte – il loro rapporto di sorellanza quali figlie del medesimo padre ( ) ma di Persona_1 differenti madri (rispettivamente, e;
la c.t.u. ha provveduto a Controparte_5 CP_1 depositare, in data 10.5.2024, l'elaborato peritale.
Espletata la c.t.u., le parti hanno rinunciato alle ulteriori istanze istruttorie e chiesto di poter precisare le conclusioni al fine di far dichiarare la paternità della ricorrente.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 20.11.2024 (udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta congiunta delle parti) con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 473-bis.28, c. 1,
lettere a), b) e c), c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c. e le note scritte sostitutive di udienza;
la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
pag. 4 di 8 Si premette, da un lato, come l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale sia “imprescrittibile riguardo al figlio” (cfr. art. 270 c.c.; in relazione al quale ha peraltro, carattere personalissimo); dall'altro, che legittimato passivo è la persona che si presume essere il genitore (ovvero, il presunto padre) o, in sua mancanza, gli eredi di quest'ultimo (cfr. art. 276, c. 1,
c.c.); dall'altro, ancora, che l'art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi di prova della paternità biologica, lasciando così ampio potere discrezionale al riguardo al Giudice di merito, il quale può quindi “legittimamente fondare il proprio convincimento anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre naturale” (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent. n. 1738/2008).
Nel caso di specie, correttamente la domanda è stata proposta nei confronti di e CP_1
, in quanto eredi di (presunto padre della ricorrente) essendone stata Controparte_2 Persona_1
dichiarata giudizialmente la morte presunta (cfr. sentenza del Tribunale della Spezia del 16.12.2021).
A fronte degli evidenti progressi nelle conoscenze scientifiche, risulta ormai pacificamente ammessa – nell'ambito di un'azione avente ad oggetto la prova della verità della filiazione –
l'indagine ematologica e genetica sul DNA quale prova sicura della generazione, con attribuzione alle prove biologiche di valore decisivo (e non soltanto integrativo di risultanze acquisite altrimenti) nell'accertamento della paternità (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, sent. n. 15568/2011). Ed invero, le prove ematologiche e genetiche permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9% (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16551/2010 già citata); la giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto sufficienti anche probabilità inferiori (pari al 99,5468%), ove però accompagnate da ulteriori elementi probatori acquisti in sede processuale (cfr. ex multis Tribunale di Vicenza,
sentenza 13.5.2016).
Ebbene, dalla c.t.u. svolta (le cui conclusioni questo Collegio condivide integralmente e rende proprie) è inequivocabilmente emerso – sebbene l'indagine sia stata condotta in assenza di materiale biologico da cui poter estrarre il DNA del presunto padre ( ) per raffrontarlo con quello Persona_1 della presunta figlia ( non essendosi proceduto alla riesumazione TE della salma in quanto è stato dichiarato morto poiché disperso in mare;
l'indagine è Persona_1 comunque stata eseguita su materiale biologico (DNA) di (madre della Controparte_5
ricorrente), di (ricorrente), di (moglie di ) e TE CP_1 Persona_1
di (figlia di ) – che: Controparte_2 Persona_1
- l'acquisizione dei profili genetici di e di (madri della Controparte_5 CP_1
ricorrente e della minore) ha permesso di aumentare le informazioni genetiche da inserire nell'analisi biostatistica per il calcolo della probabilità di parentele;
pag. 5 di 8 - Rigato e sono sorelle da parte di padre con una TE Controparte_2
probabilità del 99,99993115%.
Un tanto risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto l'esame del DNA ha accertato – con un'attendibilità superiore al 99,9%, quindi ormai prossima alla certezza, e in assenza di elementi contrari (e tenuto anche conto dell'adesione da parte dei convenuti alle risultanze della c.t.u., sebbene il presente procedimento abbia ad oggetto una pronuncia sullo status e sia relativo a diritti indisponibili) – che è padre biologico di dal Persona_1 TE
momento che:
- è madre di;
Controparte_5 TE
- è madre di;
CP_1 Controparte_2
- è figlia di;
Controparte_2 Persona_1
- e sono sorelle da parte di padre. TE Controparte_2
Per quanto occorrer possa, va comunque dato atto che tutte le altre parti costituite hanno confermato – nei rispettivi atti e conclusioni – le allegazioni e deduzioni di parte ricorrente aderendo alle domande da questa formulate, tanto con riferimento al rapporto sentimentale al tempo intercorso
Per_ tra e , quanto alla paternità biologica tra e CP_1 Persona_1 TE
(rapporto de facto riconosciuto e pubblicamente condiviso da con i propri familiari), Persona_1
quanto ancora alla costante frequentazione (anche dopo la scomparsa di ) tra la Persona_1
ricorrente e la famiglia di (nonni, sorella, moglie e figlia), quanto infine Persona_1
Per_ all'accettazione da parte di questi ultimi di quale figlia di . TE
Inoltre, tale legame affettivo (passato e attuale), unitamente alla manifestazione pubblica da parte di del rapporto padre/figlia con nonché Persona_1 TE dell'accettazione e condivisione del predetto vincolo di parentale da parte del nucleo familiare paterno, è emerso anche nel corso dell'istruttoria orale effettuata, ove i testi escussi ( CP_5
madre della ricorrente ed ex compagna di;
, zia materna
[...] Persona_1 Persona_3
della ricorrente;
, nonna materna della ricorrente) hanno fornito – con dichiarazioni Persona_4 concordi e non contraddittorie, dunque esenti da dubbi di inattendibilità – un quadro uniforme circa i fatti sopra richiamati.
Va ora pertanto esaminata la domanda di parte ricorrente di attribuzione a sé del cognome paterno in aggiunta (postponendolo) a quello materno.
L'art. 262 c.c. – come modificato dal d.lgs. 28.12.2013, n. 154 – prevede che, se la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio possa “assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre” pag. 6 di 8 (comma 2) oppure possa “mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi” (comma 3).
I predetti criteri di individuazione del cognome del figlio successivamente riconosciuto si pongono in funzione dell'esclusivo interesse di quest'ultimo, con lo scopo di evitare un danno alla sua identità personale, da intendersi anche come proiezione della sua personalità sociale. Invero, la scelta (che può essere assunta anche d'ufficio dal Giudice e che è ampiamente discrezionale) deve prescindere da ogni automatismo e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il figlio – il riconoscimento del cui rapporto di filiazione è stato accertato – in relazione all'ambiente in cui è
cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, ord. n.
772/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 18161/2019; Cass. civ., sez. I, sent. n. 12640/2015).
Nel caso di specie non emerge alcun pregiudizio concreto nell'attribuzione alla ricorrente, come da lei chiesto e tenuto conto dell'adesione di tutti gli altri soggetti intervenuti in giudizio, del cognome paterno in aggiunta (postponendolo) a quello materno.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di c.t.u. (liquidate come da separato provvedimento) sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente, dal momento che il test di consanguineità (basato sull'esame del DNA) –
adempimento istruttorio comunque indispensabile per la prova del rapporto di filiazione – è stato effettuato nell'esclusivo e superiore interesse della stessa ricorrente, nei cui confronti è stata svolta la presente causa in materia di status. È fatta salva la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti del giudizio, in ragione della ritenuta necessità di prevedere – in ogni caso – una statuizione sul punto nel superiore interesse della ricorrente, nei cui confronti è stata svolta la presente causa e ogni connessa attività, con pronuncia necessaria sullo status relativa a diritti indisponibili, nonché per la particolare natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, così provvede:
pag. 7 di 8 - dichiara che (nato a [...] il [...] e del quale, con sentenza di data Persona_1
16.12.2021 emessa dal Tribunale della Spezia, è stata dichiarata la morte presunta a far data dal
2.5.2018) è il padre di (nata a [...] il [...]); TE
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di;
TE
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI di rettificare l'atto di nascita relativo a nel senso che alla stessa venga attribuito, in aggiunta (postponendolo) a TE quello materno, il cognome paterno, cosicché il suo cognome debba essere corretto da “Rigato” a
“ ”; Persona_5
- pone in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. a carico di parte ricorrente, salva la solidarietà
delle parti nei confronti del c.t.u.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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