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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 700/2021 tra
Parte_1 Pt_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BRUNI SUSANNA oggi sostituito dall'avv. Parte_4
Serena Giannini Per 'avv. BRUNI SUSANNA oggi sostituito dall'avv. Serena Giannini Parte_3
Per l'avv. MOSCATELLI MONICA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Giannini si dichiara antistatario per le spese di lite
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BRUNI SUSANNA che Parte_4 P.IVA_1 lo/a rappresenta giusta delega in atti (C.F. ), con l'avv. BRUNI SUSANNA che lo/a rappresenta Parte_3 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MOSCATELLI MONICA che lo/a Controparte_1 P.IVA_2 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi in opposizione il Sig. sia in proprio che in qualità di socio Parte_3
accomandatario della società impugnavano avanti al Tribunale di Parte_4
Grosseto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. 136 del 13 febbraio 2021 emessa da
[...]
, notificata in data 2 marzo 2021 a PA mezzo pec, che dava origine alla causa n. 700/2021 R.G., e l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n.
352 del 24 maggio 2021 emessa da PA
, notificata in data 23 giugno 2021 a mezzo pec, che dava origine alla causa n.
[...]
1627/2021 R.G.
Quanto alla causa n. 700/2021 R.G., il Giudice con decreto del 15.05.2021 fissava la prima udienza al
13.01.2022, mentre nella causa n. 1627/2021 R.G., la prima udienza veniva fissata con decreto pagina 2 di 7 dell'11.09.2021 al 1.04.2022. Nei decreti veniva disposto che l'Autorità emettente l'ordinanza depositasse in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché copia della contestazione della violazione o copia della sua notifica al contravventore, con comunicazione a cura della Cancelleria.
Verificata la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per il che veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
Il si costituiva in giudizio con atto depositato in data 25.08.2022 nella causa n. Controparte_1
700/2021 R.G. ed in data 6.09.2022 nella causa n. 1627/2021 R.G.; in entrambi i giudizi il resistente, preliminarmente chiedeva la riunione dei due procedimenti, nel merito chiedeva il rigetto dei ricorsi e la conferma delle ordinanze emesse in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nella causa n. 1627/2021 chiedeva l'improcedibilità della domanda, sosteneva infatti che la Cancelleria aveva provveduto a notificare all'Amministrazione Comunale solo ed il provvedimento del giudice di fissazione di udienza del 01/04/2022 a firma del Dr. e non il ricorso introduttivo. Pt_5
All'udienza del 10 gennaio 2023 le cause venivano riunite avanti a questo Giudice
Il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del e la conseguente CP_1 CP_1 inutilizzabilità delle produzioni documentali, il mancato accertamento dell'attività di vendita.
La causa veniva istruita con produzione documentali.
All'udienza del 10.06.2025 venivano discusse le cause riunite previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Vanno preliminarmente analizzate l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente causa n. 1627/2021 e l'eccezione di tardività della costituzione del Controparte_1
sollevata dal ricorrente. Quanto alla prima eccezione, risulta infondata e deve essere respinta in quanto da una verifica d'ufficio risulta che la Cancelleria ha regolarmente notificato tanto il decreto che il ricorso introduttivo.
Quanto all'eccepita tardività della costituzione in giudizio del va detto che la Controparte_1
Cassazione per giurisprudenza ormai costante ha evidenziato come nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione pagina 3 di 7 della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del
2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit.). (cfr. ordinanza n. 32226/22).
Nel caso di specie verificata la regolarità della notifica dei decreti di fissazione dell'udienza e dei ricorsi, va rilevato che il , si è costituito tardivamente in entrambi i giudizi. Va Controparte_1
detto tuttavia che, oltre alla comparsa di costituzione e risposta potevano essere depositati senza limitazioni temporali, la copia contestazione con notifica (doc. n.
2.a), la copia scritti difensivi PM (doc.
n.
2.c), la copia ordinanza notificata del verbale (doc. n. 3). Per questi documenti l'amministrazione non
è incorsa in alcuna decadenza, mentre risulta tardiva la produzione della copia ricorso gerarchico (doc.
n.
2.b).
Entrando nel merito della questione, entrambe le ordinanze ingiunzione traggono origine dal sopralluogo effettuato in data 7 luglio 2016, allorquando gli Agenti della Polizia Municipale si recavano sul litorale di Marina di Grosseto, presso l'area di posa ombrelloni e sdraio concessionata a rinvenivano, nella stanza adibita a uso infermeria/ufficio, un frigorifero contenete Parte_4
gelati confezionati.
Ritenevano quindi gli agenti di poter desumere, dalla predetta circostanza, che Parte_4 vendesse “abusivamente” gelati;
venivano contestate agli odierni ricorrenti due distinte violazioni e irrogate due distinte sanzioni: Violazione dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 193 del 2007, per non aver notificato all'Autorità Competente l'attività di produzione trasformazione e distribuzione di alimenti, e la violazione degli artt. 16 e 102 comma 1 della L.R.T.
28/2005 per aver esercitato attività di vendita di gelati senza aver previamente presentato al Suap la
Scia commerciale.
Sosteneva il ricorrente che, come riscontrabile da entrambi i verbali, gli agenti accertatori avevano ritenuto di poter desumere, dalla presenza di un frigorifero contenente gelati confezionati, collocato nell'infermeria/ufficio dello stabilimento di posa ombrelloni e sdraio, che ivi venisse effettuata l'attività di vendita degli stessi, senza un accertamento effettivo dell'esercizio dell'attività di vendita, avendo gli agenti trovato soltanto dei gelati confezionati in un frigorifero all'interno dell'ufficio/infermeria ma senza aver visto la vendita. Deduceva ancora il ricorrente che detta presunzione non era stata neanche supportata da elementi oggettivi e/o indicatori del fatto che i gelati pagina 4 di 7 presenti nel frigorifero erano destinati alla vendita, né era dato sapere quanti fossero i gelati, aggiungeva che gli agenti nel verbale riferivano che si trattava di un frigorifero e non di un congelatore.
Affermava pertanto che detta presunzione e dette carenze erano rimaste tali anche in seguito al giudizio, in quanto il invero non aveva neanche chiesto l'escussione degli agenti accertatori;
CP_1
sosteneva infine che in realtà quel frigorifero era ad uso squisitamente personale di chi lavora presso l'area di posa ombrelloni, per ivi custodire, durante le giornate estive, il cibo e le bevande.
Giova premettere che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione opposta. Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), grava infatti sulla
Pa
in quanto attore sostanziale, l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.lgs n. 150/2011
(riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689/1981), a norma del quale: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Del resto è noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere pagina 5 di 7 disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass.civ, sez. II, 20.03.2007, n. 6565). Orbene, i
“rilievi visivi” dei verbalizzanti, risolvendosi in apprezzamenti personali mediati attraverso la percezione sensoriale, non godono di fede privilegiata, così come non partecipano del valore di piena prova, fino a querela di falso, le valutazioni o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., sez. L., n. 23800/2014; Cass. n. 11012/2013; Cass. n. 3705/2013; Cass.
25842/2008; Cass. n. 20441/2006; Cass. n. 11751/2004; Cass. n. 17106/2002; Cass. n. 3350/2001).
La pubblica amministrazione può utilizzare le presunzioni per provare l'elemento oggettivo della violazione, ma la prova dell'elemento soggettivo (cioè la colpa o il dolo) deve essere dimostrata attraverso altri mezzi di prova. Le presunzioni possono essere utilizzate come strumento di prova, ma devono essere adeguatamente provate e non possono sostituire la prova degli elementi essenziali della violazione.
Calando tali principi nella fattispecie controversa, questo Giudice non ritiene raggiunta una prova sufficiente che la condotta tenuta dagli opponenti costituisca l'illecito amministrativo contestato.
Si rileva infatti che quanto verbalizzato dagli agenti ovvero la circostanza che i gelati erano destinati alla vendita si tratti di una valutazione personale, o comunque di presunzioni e deduzioni personali degli agenti verbalizzanti che non provano la commissione dell'illecito da parte del sig. In Pt_3
particolare, parte resistente non ha dimostrato, come del resto era suo onere, che i gelati conservati nel frigorifero erano effettivamente destinati alla vendita e non conservati per uso persona. Va detto altresì che parte resistente non ha chiamato a testimoniare neanche gli agenti verbalizzanti né nulla viene riferito nei verbali in merito alla quantità di gelati rinvenuta.
A ciò si aggiunga che irrilevanti ai fini dell'odierno giudizio sono altresì le dichiarazioni rilasciate dal sig. di cui al “ricorso gerarchico” (doc. n. 2b) allegato alla comparsa di costituzione e risposta Pt_3
della resistente in quanto depositata tardivamente e quindi inutilizzabile.
L'opposizione va pertanto accolta ed annullate le ordinanze impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari attesa la non complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione non essendosi tenuta, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze impugnate.
Condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti e per esso in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre € 250,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 700/2021 tra
Parte_1 Pt_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BRUNI SUSANNA oggi sostituito dall'avv. Parte_4
Serena Giannini Per 'avv. BRUNI SUSANNA oggi sostituito dall'avv. Serena Giannini Parte_3
Per l'avv. MOSCATELLI MONICA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Giannini si dichiara antistatario per le spese di lite
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BRUNI SUSANNA che Parte_4 P.IVA_1 lo/a rappresenta giusta delega in atti (C.F. ), con l'avv. BRUNI SUSANNA che lo/a rappresenta Parte_3 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MOSCATELLI MONICA che lo/a Controparte_1 P.IVA_2 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi in opposizione il Sig. sia in proprio che in qualità di socio Parte_3
accomandatario della società impugnavano avanti al Tribunale di Parte_4
Grosseto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. 136 del 13 febbraio 2021 emessa da
[...]
, notificata in data 2 marzo 2021 a PA mezzo pec, che dava origine alla causa n. 700/2021 R.G., e l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n.
352 del 24 maggio 2021 emessa da PA
, notificata in data 23 giugno 2021 a mezzo pec, che dava origine alla causa n.
[...]
1627/2021 R.G.
Quanto alla causa n. 700/2021 R.G., il Giudice con decreto del 15.05.2021 fissava la prima udienza al
13.01.2022, mentre nella causa n. 1627/2021 R.G., la prima udienza veniva fissata con decreto pagina 2 di 7 dell'11.09.2021 al 1.04.2022. Nei decreti veniva disposto che l'Autorità emettente l'ordinanza depositasse in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché copia della contestazione della violazione o copia della sua notifica al contravventore, con comunicazione a cura della Cancelleria.
Verificata la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per il che veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
Il si costituiva in giudizio con atto depositato in data 25.08.2022 nella causa n. Controparte_1
700/2021 R.G. ed in data 6.09.2022 nella causa n. 1627/2021 R.G.; in entrambi i giudizi il resistente, preliminarmente chiedeva la riunione dei due procedimenti, nel merito chiedeva il rigetto dei ricorsi e la conferma delle ordinanze emesse in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nella causa n. 1627/2021 chiedeva l'improcedibilità della domanda, sosteneva infatti che la Cancelleria aveva provveduto a notificare all'Amministrazione Comunale solo ed il provvedimento del giudice di fissazione di udienza del 01/04/2022 a firma del Dr. e non il ricorso introduttivo. Pt_5
All'udienza del 10 gennaio 2023 le cause venivano riunite avanti a questo Giudice
Il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del e la conseguente CP_1 CP_1 inutilizzabilità delle produzioni documentali, il mancato accertamento dell'attività di vendita.
La causa veniva istruita con produzione documentali.
All'udienza del 10.06.2025 venivano discusse le cause riunite previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Vanno preliminarmente analizzate l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente causa n. 1627/2021 e l'eccezione di tardività della costituzione del Controparte_1
sollevata dal ricorrente. Quanto alla prima eccezione, risulta infondata e deve essere respinta in quanto da una verifica d'ufficio risulta che la Cancelleria ha regolarmente notificato tanto il decreto che il ricorso introduttivo.
Quanto all'eccepita tardività della costituzione in giudizio del va detto che la Controparte_1
Cassazione per giurisprudenza ormai costante ha evidenziato come nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione pagina 3 di 7 della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del
2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit.). (cfr. ordinanza n. 32226/22).
Nel caso di specie verificata la regolarità della notifica dei decreti di fissazione dell'udienza e dei ricorsi, va rilevato che il , si è costituito tardivamente in entrambi i giudizi. Va Controparte_1
detto tuttavia che, oltre alla comparsa di costituzione e risposta potevano essere depositati senza limitazioni temporali, la copia contestazione con notifica (doc. n.
2.a), la copia scritti difensivi PM (doc.
n.
2.c), la copia ordinanza notificata del verbale (doc. n. 3). Per questi documenti l'amministrazione non
è incorsa in alcuna decadenza, mentre risulta tardiva la produzione della copia ricorso gerarchico (doc.
n.
2.b).
Entrando nel merito della questione, entrambe le ordinanze ingiunzione traggono origine dal sopralluogo effettuato in data 7 luglio 2016, allorquando gli Agenti della Polizia Municipale si recavano sul litorale di Marina di Grosseto, presso l'area di posa ombrelloni e sdraio concessionata a rinvenivano, nella stanza adibita a uso infermeria/ufficio, un frigorifero contenete Parte_4
gelati confezionati.
Ritenevano quindi gli agenti di poter desumere, dalla predetta circostanza, che Parte_4 vendesse “abusivamente” gelati;
venivano contestate agli odierni ricorrenti due distinte violazioni e irrogate due distinte sanzioni: Violazione dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 193 del 2007, per non aver notificato all'Autorità Competente l'attività di produzione trasformazione e distribuzione di alimenti, e la violazione degli artt. 16 e 102 comma 1 della L.R.T.
28/2005 per aver esercitato attività di vendita di gelati senza aver previamente presentato al Suap la
Scia commerciale.
Sosteneva il ricorrente che, come riscontrabile da entrambi i verbali, gli agenti accertatori avevano ritenuto di poter desumere, dalla presenza di un frigorifero contenente gelati confezionati, collocato nell'infermeria/ufficio dello stabilimento di posa ombrelloni e sdraio, che ivi venisse effettuata l'attività di vendita degli stessi, senza un accertamento effettivo dell'esercizio dell'attività di vendita, avendo gli agenti trovato soltanto dei gelati confezionati in un frigorifero all'interno dell'ufficio/infermeria ma senza aver visto la vendita. Deduceva ancora il ricorrente che detta presunzione non era stata neanche supportata da elementi oggettivi e/o indicatori del fatto che i gelati pagina 4 di 7 presenti nel frigorifero erano destinati alla vendita, né era dato sapere quanti fossero i gelati, aggiungeva che gli agenti nel verbale riferivano che si trattava di un frigorifero e non di un congelatore.
Affermava pertanto che detta presunzione e dette carenze erano rimaste tali anche in seguito al giudizio, in quanto il invero non aveva neanche chiesto l'escussione degli agenti accertatori;
CP_1
sosteneva infine che in realtà quel frigorifero era ad uso squisitamente personale di chi lavora presso l'area di posa ombrelloni, per ivi custodire, durante le giornate estive, il cibo e le bevande.
Giova premettere che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione opposta. Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), grava infatti sulla
Pa
in quanto attore sostanziale, l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.lgs n. 150/2011
(riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689/1981), a norma del quale: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Del resto è noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere pagina 5 di 7 disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass.civ, sez. II, 20.03.2007, n. 6565). Orbene, i
“rilievi visivi” dei verbalizzanti, risolvendosi in apprezzamenti personali mediati attraverso la percezione sensoriale, non godono di fede privilegiata, così come non partecipano del valore di piena prova, fino a querela di falso, le valutazioni o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., sez. L., n. 23800/2014; Cass. n. 11012/2013; Cass. n. 3705/2013; Cass.
25842/2008; Cass. n. 20441/2006; Cass. n. 11751/2004; Cass. n. 17106/2002; Cass. n. 3350/2001).
La pubblica amministrazione può utilizzare le presunzioni per provare l'elemento oggettivo della violazione, ma la prova dell'elemento soggettivo (cioè la colpa o il dolo) deve essere dimostrata attraverso altri mezzi di prova. Le presunzioni possono essere utilizzate come strumento di prova, ma devono essere adeguatamente provate e non possono sostituire la prova degli elementi essenziali della violazione.
Calando tali principi nella fattispecie controversa, questo Giudice non ritiene raggiunta una prova sufficiente che la condotta tenuta dagli opponenti costituisca l'illecito amministrativo contestato.
Si rileva infatti che quanto verbalizzato dagli agenti ovvero la circostanza che i gelati erano destinati alla vendita si tratti di una valutazione personale, o comunque di presunzioni e deduzioni personali degli agenti verbalizzanti che non provano la commissione dell'illecito da parte del sig. In Pt_3
particolare, parte resistente non ha dimostrato, come del resto era suo onere, che i gelati conservati nel frigorifero erano effettivamente destinati alla vendita e non conservati per uso persona. Va detto altresì che parte resistente non ha chiamato a testimoniare neanche gli agenti verbalizzanti né nulla viene riferito nei verbali in merito alla quantità di gelati rinvenuta.
A ciò si aggiunga che irrilevanti ai fini dell'odierno giudizio sono altresì le dichiarazioni rilasciate dal sig. di cui al “ricorso gerarchico” (doc. n. 2b) allegato alla comparsa di costituzione e risposta Pt_3
della resistente in quanto depositata tardivamente e quindi inutilizzabile.
L'opposizione va pertanto accolta ed annullate le ordinanze impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari attesa la non complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione non essendosi tenuta, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze impugnate.
Condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti e per esso in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre € 250,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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