Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1967, n. 1067
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Sentenza 18 maggio 1967

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Quando, in pendenza di procedimento esecutivo fondato su cambiali, il creditore abbia chiesto ed ottenuto, in base agli stessi titoli,decreto di ingiunzione, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione al decreto ingiuntivo successivamente proposta dal debitore danno luogo a due cause che, benche soggettivamente e oggettivamente connesse, non riguardano un'unica lite (la prima concernendo il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, la seconda il diritto dello stesso di ottenere un pagamento) e sono rette ciascuna da un proprio regime procedurale, le cui regole non possono venire eluse con la riunione in unico processo. Pertanto, l'improcedibilita dell'opposizione all'ingiunzione,per essere stato omesso il deposito per soccombenza, non preclude l'esame di merito dell'opposizione all'esecuzione, anche se le difese relative sono identiche a quelle dedotte nell'opposizione alla ingiunzione.*

A norma degli artt. 2043, 2056 e 1123 cod. civ., il risarcimento del danno per fatto illecito (e, quindi, anche quello per responsabilita aggravata ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.), deve comprendere cosi la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso. Pertanto, una volta accertata l'inesistenza del diritto per cui e stata compiuta l'esecuzione forzata, la condanna del creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza,deve commisurarsi al valore economico del bene espropriato, nello stato in cui era al momento dell'espropriazione, nonche comprendere l'ulteriore risarcimento per lucro cessante, se provato.*

Nei casi previsti dagli articoli 642, comma primo e 650 cod.proc.civ il deposito per soccombenza prescritto dall'art.651 dello stesso codice, e condizione di procedibilita dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La Mancanza o insufficienza del deposito deve, pertanto,essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e preclude l'esame di qualsiasi altra eccezione o difesa di rito o di merito. ( Conf. 263-65, 1345-63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1967, n. 1067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1067
    Data del deposito : 18 maggio 1967

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