Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N___11859/2022___ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 2.4.2025
Depositata il 2.4.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rapp.to e difeso dall' avv. Rizzo Evelina Parte_1
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv Patrizia Sanguineti
RESISTENTI
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito
N.35920220002787653000 notificato il 4.10.2022 con il quale l' le CP_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 106.937,69 a titolo di modelli
DM10 per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora per il periodo
2/2020-12/2021.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l' illegittimità delle somme richieste a titolo di sanzioni per erronea applicazione di legge con riferimento all' art 116 L 388/00 comma 8.
L' opponente contestava in particolare la violazione dell' art 116 L 388/00 comma 8 per avere l' calcolato le sanzioni dovute sulla base dell' CP_1 art 116 L 388/00 lett b) in materia di evasione contributiva e non quella di cui all' art 116 L 388/00 lett a) in materia di omissione contributiva
“Cassa Covid”.
Chiedeva pertanto annullarsi l' avviso di addebito opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Integrato il contraddittorio, l chiedeva il rigetto dell' CP_1 opposizione.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è fondata e pertanto va accolta nei limiti che si espongono.
L' avviso di addebito impugnato ha ad oggetto il versamento di contributi dovuti a titolo di “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” dal 2/2020 al 12/2021 per il quale l' ha richiesto al contribuente il versamento CP_1 della somma di euro 106.937,69.
Ed invero va preliminarmente rilevato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l' opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio ove l' accertamento di tale rapporto è soggetto alle ordinarie regole relative alla ripartizione dell' onere della prova, alla stregua delle quali grava sull' ente previdenziale (quale attore sostanziale) l' onere di provare i fatti costitutivi dell' obbligo contributivo e sulla controparte l' onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Tanto premesso dalla documentazione allegata emerge pacificamente che il preteso credito di cui all' avviso di addebito opposto si fonda sull' omesso versamento della contribuzione IVS dovuta dalla società opponente a seguito della presentazione tardiva delle denunce mensili tramite flussi
Uni-Emens (ex DM10-ed appunto DM10 insoluti) in relazione alle mensilità che vanno da febbraio 2020 a dicembre 2021 maggiorata delle sanzioni e somme aggiuntive ex legge 388/2000.
Sulla base di tali premesse parte opponente sostiene che la misura delle sanzioni civili dovute doveva essere calcolata dall' in applicazione CP_1 della disposizione di cui all' art 116 legge 388/00 comma 8 lett a) quale omissione laddove l' aveva considerato la fattispecie alla stregua di CP_1 evasione contributiva calcolando le relative sanzioni in un importo più elevata.
Ed invero dalla documentazione allegata emerge che per le denunce trasmesse oltre il termine di legge l' ha calcolato le sanzioni nella CP_1 misura di cui all' arr 116 comma 8 lett b).
Fatte tali precisazioni, deve invero darsi atto della condivisibilità della prospettazione dell'opponente in relazione alla configurabilità, nel caso di specie, di una mera condotta omissiva, non di una evasione, sicchè
l ha errato nel calcolare una parte delle sanzioni sulla base dei CP_1 criteri di cui alla lettera b), del comma ottavo dell'art. 116 della legge n° 388/00, riferiti appunto alla “evasione” contributiva, essendo invece applicabili i criteri di cui alla lettera a).
In via generale, quanto alle somme aggiuntive, deve ovviamente evidenziarsi come costituisca onere del contribuente adempiere esattamente alle scadenze previste gli obblighi contributivi, a nulla rilevando condizioni “soggettive” così come possibili ritardi in attività puramente
“ausiliarie” eventualmente compiute dagli Enti creditori al solo fine di
“agevolare” l'adempimento da parte dei debitori: sicché dal ritardo nell'adempimento conseguono appunto, in via automatica e secondo la disciplina applicabile ratione temporis, le “somme aggiuntive”, configurabili quali sanzioni civili con finalità di rafforzare l'obbligazione contributiva e di predeterminare legalmente, iuris et de iure, il danno cagionato all'Ente previdenziale.(1)
Poiché la controversia riguarda un periodo successivo alla entrata in vigore della L. n° 388/00, appaiono inapplicabili i principî di diritto enunciati da CASS. SS. UU. 7 MARZO 2005 N° 4808, secondo cui - in riferimento al regime normativo precedente - la fattispecie dell'omissione contributiva doveva ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell' previdenziale, ed alla Pt_2 tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - era sufficiente ad integrare gli estremi della evasione.
Invece, in riferimento al periodo successivo alla entrata in vigore della L. n° 388/00, appare necessaria l'individuazione del peculiare elemento soggettivo richiesto dalla norma sopravvenuta (art. 116, co. 8, lett. b), consistente nella intenzione specifica di non versare i contributi o premi, mediante l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni.
Del resto, lo stesso nella CIRCOLARE N° 66 del 5 GIUGNO 2008, emessa CP_1 dalla DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTIVE, ha preso atto del nuovo regime CP_4 sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2001 (già considerato dall con circolare n. 110 del 23 maggio 2001) ed ispirato in linea CP_1 generale a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto alla previgente normativa.
Sulla materia, tra l'altro, sono intervenute la legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, comma 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di evasione, e la legge finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201) una particolare procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Il legislatore ha, quindi, rafforzato l'apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all'evasione contributiva, favorendo nel contempo quelle condotte del datore di lavoro orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Conseguentemente, relativamente alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva, nella citata CIRCOLARE l ha CP_1 disposto che le strutture territoriali, per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito, ivi compresi i crediti iscritti a ruolo, applicassero i seguenti criteri:
a)l'evasione contributiva è delineata in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro rispetto alla previgente disciplina, poiché la disposizione - dopo aver riprodotto la dizione contenuta nella previgente norma (“... in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ...“) - specifica che l'evasione si riferisce al “... caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate ...”;
b) deve dunque prendersi atto che il legislatore ha da un lato introdotto il riferimento esplicito all'elemento psicologico (l'intenzionalità) del datore di lavoro;
dall'altro, ha delimitato l'elemento oggettivo della fattispecie dell'evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate;
c) deve essere ricondotto nell'alveo dell'omissione (tra gli altri) anche il caso della mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.
Del resto, anche CASS. SS. UU. 7 MARZO 2005 N° 4808, pur ritenendolo inapplicabile ratione temporis al caso in quella sede esaminato, si è riferita all'entrata in vigore del citato art. 116, commi 8 ss., della legge 23.12.2000, n. 388, sottolineando che esso, nel modificare la normativa precedente, configura la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro.
In particolare, la SUPREMA CORTE ha evidenziato che detta norma, dopo aver reiterato la precedente dizione (... in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ...), specifica, diversamente che in passato, la circostanza secondo cui è legittimo parlare di evasione solo ... nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate ..., fornendo un criterio discretivo ben più netto tra la pura e semplice morosità e l'evasione vera e propria ed attribuendo per la prima volta rilievo decisivo allo specifico elemento intenzionale dell'evasore, assente nel testo previgente.
Conseguentemente, non appare sufficiente il mero protrarsi del ritardo, laddove sopravvenga spontaneamente la presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, in assenza di alcuna contestazione o richiesta da parte degli enti impositori, e sempre purché siano state regolari le comunicazioni di assunzione e/o le registrazioni nei libri paga e matricola dell'azienda.
Tanto anche perché la fattispecie del “ravvedimento operoso”, di cui all'ultima parte della lettera b) dell'art. 116, co. 8 (secondo cui:
“Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”), opera pur sempre nell'ambito della previsione della lettera b) e, dunque, di fattispecie che altrimenti costituirebbero “evasione” in base alla stessa norma: essa, dunque, pare riferibile all'ipotesi in cui, in presenza di omissioni nelle comunicazioni di assunzione e/o nelle registrazioni nei libri paga e matricola dell'azienda, entro il termine annuale predetto venga effettuata spontaneamente la “denuncia della situazione debitoria”
(con l'evidente finalità “premiale” di favorire, appunto, l'emersione di ipotesi che, altrimenti, costituirebbero sicuramente “evasione” contributiva).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei criteri sopra esposti, peraltro accolti dallo stesso nella sua CIRCOLARE N° 66/08, appare CP_1 evidente che nessuna allegazione né prova è stata offerta in ordine ad eventuali omissioni nelle comunicazioni di assunzione e/o nelle registrazioni nei libri paga e matricola dell'azienda, sicchè la mera tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10 - in assenza di alcuna ulteriore circostanza concreta in base alla quale poter affermare la sussistenza dell'elemento psicologico espressamente richiesto dalla norma (l'intenzionalità di non versare contributi o premi), peraltro rilevante solo ove specificamente concretizzatosi nell'occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate - non può essere qualificata come “evasione”, dovendo invece essere ricondotta nell'alveo della semplice “omissione”.
In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, l' opponente è tenuto al pagamento delle somme richieste con l' avviso di addebito opposto previa rideterminazione delle somme richieste a titolo di sanzione sulla base dei criteri di cui all' art 116 co 8 lett a) della legge 388/2000 riferiti alla “omissione” contributive.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara dovute le somme richieste con l' avviso di addebito opposto previa rideterminazione delle somme richieste a titolo di sanzione sulla base dei criteri di cui all' art 116 co 8 lett a) della legge 388/2000 riferiti alla “omissione” contributive;
2. condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio di CP_1 opposizione, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opponente ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Lecce, 2.4.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CASS. LAV. 20/11/2003 N° 17650. CP_ CP_ CP_ Conformi: CASS. 8/2/2006 N° 2758, CASS. 25/10/2003 N° 16060, CASS. 20/11/2001 N° 14591, 24/6/2000 N° 8644, 19/6/2000 N° 8324 e 27/3/2000 N° 3671.