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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 852 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 vertente tra
(c.f. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), Via
Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
e p.I.V.A. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Via B.
Croce n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio (c.f. , che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
Conclusioni: per l'opponente come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 23.4.2025; per l'opposta come riportate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e come da note di trattazione scritta depositate in data 22.4.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 230/2019 notificato in data 10.4.2019, con cui è stato ad essa ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.475,45, oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore della (a titolo di residuo corrispettivo dovuto per la fornitura di carburante Controparte_1
effettuata in favore dei dipendenti della società opponente per il funzionamento degli automezzi dagli stessi utilizzati).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti, fatta solo eccezione per il minor importo di €
2.788,44 nelle more corrisposto.
L'opponente ha in particolare dedotto:
- la non corrispondenza tra la somma ingiunta e quella indicata nelle fatture prodotte in sede monitoria a sostegno del reclamato credito, essendo state segnatamente allegate solo due fatture per complessivi € 15.032,32;
- la non riconducibilità a sé dei prelievi di carburante effettuati da nel periodo Controparte_2
successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro (intervenuta in data 24.8.2018), prelievi in relazione a cui la medesima opponente ha sporto denuncia-querela dopo essere stata informata dall'opposta dell'attività posta in essere da a nome della società opponente;
Controparte_2
- la scarsa diligenza dell'opposta che ha effettuato le forniture senza informare prontamente l'opponente pure a fronte di un operare palesemente anomalo e fraudolento da parte dell'ex dipendente, avuto riguardo alla frequenza dei prelievi, all'ammontare particolarmente oneroso degli stessi, alle riferite modalità con cui sarebbero stati effettuati (utilizzo di taniche e fusti), alla diversità della condotta tenuta dal rispetto agli altri dipendenti della società opponente. CP_2
Sulla base di tali argomentazioni l'opponente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio ed ha concluso chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo Controparte_2
stante il difetto di legittimazione passiva di essa ingiunta e la riconducibilità al solo
[...]
dell'avversa pretesa creditoria, nonché chiedendo, in via subordinata, di condannare CP_2
tenuto a tenerla indenne da quanto eventualmente condannata a corrispondere Controparte_2 all'opposta o, comunque, al risarcimento dei danni subiti per effetto della sua condotta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata la Controparte_1 ha chiesto rigettarsi l'opposizione, deducendo che ha sempre prelevato il Controparte_2
carburante per conto della società opponente e che quest'ultima ha sempre provveduto al relativo
2 pagamento, senza provvedere ad informarla della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il CP_2
3. Autorizzata la chiamata richiesta dall'opponente e verificata la ritualità della notificazione della stessa, con ordinanza del 4.12.2019 è stata dichiarata la contumacia di ed è stata Controparte_2 rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del 6.5.2025 resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Preliminarmente, con riguardo all'eccezione formulata sul punto dall'opponente, deve rilevarsi che le note scritte di precisazione delle conclusioni sono state depositate oltre i termini concessi con ordinanza del 20.11.2024, sicché dovrà tenersi conto delle conclusioni formulate con la costituzione in giudizio e con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., le quali, all'evidenza, non possono ritenersi rinunciate.
Risulta invece depositata entro i termini la memoria di replica dell'opponente.
5. L'opposizione proposta è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
6. In via preliminare occorre evidenziare che la revoca del decreto opposto consegue necessariamente al pagamento, successivo alla notifica del ricorso, dell'importo di € 2.788,44
(pagamento documentato mediante la produzione della contabile del relativo bonifico e non specificamente contestato dall'opposta).
Ed infatti, come noto, il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, concernendo piuttosto l'accertamento dell'esistenza, al momento della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., Cass., sent. n. 21432/11, relativa alla revoca in caso di pagamenti intervenuti anche posteriormente all'emissione del decreto, sostituendosi in tal caso la sentenza di condanna all'originario decreto ingiuntivo in ipotesi di residui importi dovuti).
7. Ciò posto, l'opposizione può trovare accoglimento anche con riguardo al profilo relativo al mancato assolvimento da parte dell'opposta, attrice in senso sostanziale, all'onere di dimostrare la sussistenza dell'intero credito azionato.
In particolare l'opponente ha dedotto che l'opposta si è limitata a produrre in sede monitoria fatture per il minor importo di € 15.032,32 (segnatamente, la fattura n. 86/05 del 31.1.2019 per € 9.139,90
e la fattura n. 186/05 per € 5.892,42) e, a fronte di tale puntuale contestazione, l'opposta nulla ha specificamente dedotto sul punto.
Tanto premesso deve rilevarsi che la documentazione acquisita non consente di ritenere provata la spettanza anche dell'ulteriore importo ingiunto, atteso che l'opposta, in tal senso onerata, ha
3 prodotto i buoni di consegna del carburante sottoscritti da incaricati per il prelievo solo con riguardo alle due fatture sopra menzionate.
Ne deriva che, anche a voler prescindere dal profilo contestato dall'opponente (valorizzando gli ulteriori documenti commerciali prodotti in sede monitoria e recanti le date 30.11.2018 e
31.12.2018), non può ritenersi provata l'esistenza o, comunque, la certa quantificazione anche di tale ulteriore credito in ipotesi ancora non adempiuto, difettando idonea dimostrazione della materiale effettuazione della controprestazione da parte dell'opposta ed a fronte della contestazione anche di tale profilo da parte dell'opponente.
Né peraltro la dimostrazione della debenza di tale ulteriore importo può trarsi dalla denuncia – querela sporta in cui si fa effettivamente riferimento a prelevamenti relativi a novembre e dicembre del 2018, atteso che in tale sede viene fatto riferimento a prelevamenti già pagati che sono, quindi, necessariamente diversi da quelli oggetto del ricorso monitorio.
8. Con riferimento al residuo importo di € 12.243,88 la controversia concerne la possibilità di ritenere dovuto dall'opponente il corrispettivo per le forniture di carburante eseguite dall'opposta nei confronti di , sostenendo l'opponente che questi, in quanto non più Controparte_2
dipendente, non poteva essere ritenuto autorizzato ad effettuare i prelievi di carburante per cui è causa (avvenuti nel periodo novembre 2018/febbraio 2019, quando ormai il rapporto lavorativo in precedenza in essere era cessato dal 24.8.2018).
Così inquadrato l'ambito della controversia deve in primo luogo evidenziarsi che nella specie può ritenersi dimostrato che tra le parti intercorresse, da tempo, un accordo commerciale in forza del quale i dipendenti della società opponente effettuavano rifornimenti di carburante per cui venivano emessi, dall'opposta, dei buoni cui faceva seguito il pagamento del corrispettivo da parte della società opponente.
In tal senso risulta invero dirimente richiamare:
- il tenore della denuncia-querela sporta dall'opponente, da cui si evince che le società parti del giudizio avevano concluso nel 2017 un accordo per la fornitura del carburante necessario alle attrezzature impiegate per lo svolgimento dell'attività dell'opponente, accordo in forza del quale i dipendenti dell'opponente prelevavano dai distributori dell'opposta il carburante facendosi rilasciare un buono di prelevamento della merce cui seguiva la successiva fatturazione a fine mese nei confronti dell'opponente;
- le dichiarazioni rese dal teste (ex dipendente della società opponente) il quale Testimone_1
ha confermato di aver prelevato il carburante con tali modalità;
- il pagamento da parte dell'opponente dell'importo di € 2.788,44 relativo a forniture di carburante che, per quanto consta, sono state eseguite con le medesime modalità qui in esame e che possono
4 quindi ritenersi la consolidata prassi esecutiva dell'accordo commerciale in essere tra le parti
(accordo non soggetto a requisiti di forma e, sempre per quanto consta in questa sede, non formalizzato per iscritto).
Può del pari ritenersi provato, in quanto non contestato, che sia stato un Controparte_2
dipendente della società opponente, seppur per un limitato periodo.
Con specifico riferimento alla sua posizione l'opponente ha infatti lamentato, a ben vedere, la non riconducibilità a sé delle forniture eseguite nel periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo, non contestando invece, con la necessaria univocità, che tale dipendente fosse autorizzato a ricevere le forniture di carburante in costanza del rapporto lavorativo.
Giova del resto sottolineare neanche dalla stessa denuncia – querela emerge che una simile
“autorizzazione” fosse concessa solo ad alcuni tra dipendenti dell'opponente o che comunque fossero previste apposite procedure per consentire ai fornitori di verificare la perdurante efficacia di una “autorizzazione” in precedenza concessa.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra esposto deve peraltro evidenziarsi che anche i testi di parte opposta e (rispettivamente, socio e collaboratore della società opposta) Testimone_2 Tes_3
hanno confermato che anche era stato originariamente autorizzato dall'opponente Controparte_2
allo svolgimento di tale attività (dichiarazioni rispetto a cui non può configurarsi un'incapacità di testimoniare ex art. 246 c.p.c. ricorrente, come noto, in caso di interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, non rilevando l'interesse di mero fatto;
cfr., Cass., ord. n. 26044/23, nonché, con riguardo alla necessità, in caso di effettiva assunzione della testimonianza, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione a cura della parte interessata ex art. 157 comma secondo c.p.c., Cass., ord. n.
29714/23).
In tale quadro deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento da cui desumere che la cessazione del rapporto di lavoro di sia stata comunicata Controparte_2 all'opposta o fosse comunque ad essa conoscibile anteriormente all'esecuzione forniture di cui si discute.
Peraltro, sempre con riguardo a tale cessazione, deve rilevarsi che non è stata depositata documentazione idonea a comprovare l'interruzione del rapporto già a far data dall'agosto del
2018 (a seguito di alcune assenze per malattia, secondo quanto prospettato dall'opponente), dovendosi quindi più verosimilmente radicare la cessazione del rapporto alla data di scadenza del rapporto a tempo determinato e, quindi, al 31.10.2018.
5 Tale individuata data di cessazione del rapporto è del resto più coerente con il fatto che in questa sede sono state contestate solo le forniture di carburante successive a tale data.
Inoltre la medesima opponente ha prodotto la sentenza n. 474/24 del Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 24.7.2024 e, dunque, successivamente alla maturazione delle preclusioni, con cui è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 81 comma secondo e 640 c.p. Controparte_2
e dagli artt. 81 comma secondo, 56 e 640 c.p. proprio in relazione ai prelievi di carburante effettuati presso l'odierna opposta.
Ebbene in tale sentenza (liberamente valutabile tenuto conto che non ne consta il passaggio in giudicato) viene puntualmente indicata la comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione a tempo determinato di , con termine appunto indicato nel 31.10.2018. Controparte_2
In tale quadro, radicata la cessazione del rapporto lavorativo al 31.10.2018 ed in assenza di dimostrazione del fatto che tale cessazione era stata resa nota all'opposta, deve altresì escludersi che l'interruzione del rapporto lavorativo in precedenza in essere potesse essere comunque desunta dall'opposta mediante l'ordinaria diligenza e, in particolare, in considerazione delle concrete caratteristiche delle forniture prelevate da . Controparte_2
Allo scopo sarebbe stato infatti necessario produrre i buoni di consegna e le fatture relative all'andamento dell'intero rapporto tra le parti, onde poter verificare se le forniture per cui è causa siano oggettivamente, evidentemente ed univocamente anomale rispetto all'ordinario andamento nel tempo del rapporto.
Da quanto precede consegue che, per quanto emerso in questa sede, l'opposta ha eseguito l'accordo concluso tra le parti secondo le modalità convenute tra le parti ed in accordo con il principio di cui all'art. 1375 c.c., adempiendo la propria prestazione a favore di chi appariva legittimato a riceverla.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla sola base della suindicata sentenza penale, non solo perché non passata in giudicato (ed anzi impugnata per quanto emerge dalla copia prodotta) ma anche perché la condotta del non viene in rilievo con riferimento al momento genetico di CP_2 formazione dell'accordo negoziale (già concluso in precedenza tra le parti del presente giudizio per come emerge anche dalla stessa denuncia – querela), ma unicamente con riferimento alle modalità esecutive di un contratto già a monte validamente concluso.
Da quanto precede consegue l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'opposizione sul punto e, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di € 12.243,88, oltre interessi come richiesti con il ricorso monitorio e non oggetto di specifica contestazione.
6 9.Venendo quindi ad esaminare le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo contumace si rileva che non può in primo luogo trovare accoglimento la domanda di manleva, la quale presuppone l'esistenza di un rapporto di garanzia nella specie non ricorrente.
Può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni in misura pari all'importo dovuto dall'opponente all'opposta in forza della condanna adottata in questa sede.
Può infatti ritenersi provato, in base alle argomentazioni sopra esposte, che l'ex dipendente abbia continuato a prelevare il carburante anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con modalità univocamente idonee a determinare l'insorgere in capo all'opposta dell'obbligo del pagamento del corrispettivo per merce che, per quanto consta, non è a lei mai pervenuta e che comunque non è stata utilizzata per svolgere attività per suo conto.
Alcun elemento è stato del resto offerto in questa sede onde affermare che, ad onta della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, abbia continuato a lavorare per Controparte_2
l'opponente seppur in modo non regolare.
Quanto poi alla determinazione del quantum dovuto dal terzo a titolo risarcitorio, giova precisare che l'opponente ha chiesto condannarsi il terzo al risarcimento dei danni derivanti dalle sue condotte illecite limitatamente agli effetti delle stesse rispetto alla domanda monitoria formulata dall'opposta ed alle relative causali.
Viene dunque richiesto il ristoro del danno patrimoniale destinato a prodursi nella sfera dell'opponente a seguito del pagamento dell'importo oggetto della condanna resa in questa sede.
Ne consegue che possono assumere rilievo unicamente gli importi relativi alle forniture dei mesi di gennaio e febbraio 2019, ossia gli importi effettivamente relativi al credito che è stato azionato in via monitoria e, ovviamente, nei limiti entro cui è stato riconosciuto con la presente sentenza.
In tali termini può quindi procedersi alla liquidazione del danno patrimoniale che, sulla base degli elementi emersi, risulta univocamente connesso e derivante dall'illecito, oltre che destinato a prodursi nella sfera patrimoniale dell'opponente in termini non certo meramente potenziali.
10. Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ tra l'opponente e l'opposta sia per quanto concerne la fase monitoria sia per quanto concerne la presente fase in ragione del solo parziale accoglimento della domanda di condanna svolta dall'opposta in via monitoria;
per la restante quota di 1/2 tali spese devono essere poste a carico dell'opponente e sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€
26.000,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia sia per quanto concerne la fase monitoria sia per quanto concerne la presente fase di opposizione.
In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta dall'opponente nei confronti di , quest'ultimo deve essere condannato alla Controparte_2
7 rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in base ai parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 852 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di e per l'effetto:
[...] Controparte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2019 del Tribunale di Avezzano;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 12.243,88, oltre interessi come richiesti in sede monitoria;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
[... nei confronti di e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_2 Controparte_2 favore di della somma di € 12.243,88, oltre Parte_1
interessi come richiesti in sede monitoria nei confronti di Pt_1 Parte_1
[...]
- COMPENSA per 1/2 le spese di lite del monitorio e del presente procedimento tra Parte_1
e
[...] Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di che liquida, per la fase monitoria, in € 270,00 per compensi e, Controparte_1 per la presente fase di opposizione, in € 1.270,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 852 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 vertente tra
(c.f. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), Via
Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
e p.I.V.A. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Via B.
Croce n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio (c.f. , che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
Conclusioni: per l'opponente come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 23.4.2025; per l'opposta come riportate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e come da note di trattazione scritta depositate in data 22.4.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 230/2019 notificato in data 10.4.2019, con cui è stato ad essa ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.475,45, oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore della (a titolo di residuo corrispettivo dovuto per la fornitura di carburante Controparte_1
effettuata in favore dei dipendenti della società opponente per il funzionamento degli automezzi dagli stessi utilizzati).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti, fatta solo eccezione per il minor importo di €
2.788,44 nelle more corrisposto.
L'opponente ha in particolare dedotto:
- la non corrispondenza tra la somma ingiunta e quella indicata nelle fatture prodotte in sede monitoria a sostegno del reclamato credito, essendo state segnatamente allegate solo due fatture per complessivi € 15.032,32;
- la non riconducibilità a sé dei prelievi di carburante effettuati da nel periodo Controparte_2
successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro (intervenuta in data 24.8.2018), prelievi in relazione a cui la medesima opponente ha sporto denuncia-querela dopo essere stata informata dall'opposta dell'attività posta in essere da a nome della società opponente;
Controparte_2
- la scarsa diligenza dell'opposta che ha effettuato le forniture senza informare prontamente l'opponente pure a fronte di un operare palesemente anomalo e fraudolento da parte dell'ex dipendente, avuto riguardo alla frequenza dei prelievi, all'ammontare particolarmente oneroso degli stessi, alle riferite modalità con cui sarebbero stati effettuati (utilizzo di taniche e fusti), alla diversità della condotta tenuta dal rispetto agli altri dipendenti della società opponente. CP_2
Sulla base di tali argomentazioni l'opponente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio ed ha concluso chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo Controparte_2
stante il difetto di legittimazione passiva di essa ingiunta e la riconducibilità al solo
[...]
dell'avversa pretesa creditoria, nonché chiedendo, in via subordinata, di condannare CP_2
tenuto a tenerla indenne da quanto eventualmente condannata a corrispondere Controparte_2 all'opposta o, comunque, al risarcimento dei danni subiti per effetto della sua condotta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata la Controparte_1 ha chiesto rigettarsi l'opposizione, deducendo che ha sempre prelevato il Controparte_2
carburante per conto della società opponente e che quest'ultima ha sempre provveduto al relativo
2 pagamento, senza provvedere ad informarla della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il CP_2
3. Autorizzata la chiamata richiesta dall'opponente e verificata la ritualità della notificazione della stessa, con ordinanza del 4.12.2019 è stata dichiarata la contumacia di ed è stata Controparte_2 rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del 6.5.2025 resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Preliminarmente, con riguardo all'eccezione formulata sul punto dall'opponente, deve rilevarsi che le note scritte di precisazione delle conclusioni sono state depositate oltre i termini concessi con ordinanza del 20.11.2024, sicché dovrà tenersi conto delle conclusioni formulate con la costituzione in giudizio e con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., le quali, all'evidenza, non possono ritenersi rinunciate.
Risulta invece depositata entro i termini la memoria di replica dell'opponente.
5. L'opposizione proposta è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
6. In via preliminare occorre evidenziare che la revoca del decreto opposto consegue necessariamente al pagamento, successivo alla notifica del ricorso, dell'importo di € 2.788,44
(pagamento documentato mediante la produzione della contabile del relativo bonifico e non specificamente contestato dall'opposta).
Ed infatti, come noto, il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, concernendo piuttosto l'accertamento dell'esistenza, al momento della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., Cass., sent. n. 21432/11, relativa alla revoca in caso di pagamenti intervenuti anche posteriormente all'emissione del decreto, sostituendosi in tal caso la sentenza di condanna all'originario decreto ingiuntivo in ipotesi di residui importi dovuti).
7. Ciò posto, l'opposizione può trovare accoglimento anche con riguardo al profilo relativo al mancato assolvimento da parte dell'opposta, attrice in senso sostanziale, all'onere di dimostrare la sussistenza dell'intero credito azionato.
In particolare l'opponente ha dedotto che l'opposta si è limitata a produrre in sede monitoria fatture per il minor importo di € 15.032,32 (segnatamente, la fattura n. 86/05 del 31.1.2019 per € 9.139,90
e la fattura n. 186/05 per € 5.892,42) e, a fronte di tale puntuale contestazione, l'opposta nulla ha specificamente dedotto sul punto.
Tanto premesso deve rilevarsi che la documentazione acquisita non consente di ritenere provata la spettanza anche dell'ulteriore importo ingiunto, atteso che l'opposta, in tal senso onerata, ha
3 prodotto i buoni di consegna del carburante sottoscritti da incaricati per il prelievo solo con riguardo alle due fatture sopra menzionate.
Ne deriva che, anche a voler prescindere dal profilo contestato dall'opponente (valorizzando gli ulteriori documenti commerciali prodotti in sede monitoria e recanti le date 30.11.2018 e
31.12.2018), non può ritenersi provata l'esistenza o, comunque, la certa quantificazione anche di tale ulteriore credito in ipotesi ancora non adempiuto, difettando idonea dimostrazione della materiale effettuazione della controprestazione da parte dell'opposta ed a fronte della contestazione anche di tale profilo da parte dell'opponente.
Né peraltro la dimostrazione della debenza di tale ulteriore importo può trarsi dalla denuncia – querela sporta in cui si fa effettivamente riferimento a prelevamenti relativi a novembre e dicembre del 2018, atteso che in tale sede viene fatto riferimento a prelevamenti già pagati che sono, quindi, necessariamente diversi da quelli oggetto del ricorso monitorio.
8. Con riferimento al residuo importo di € 12.243,88 la controversia concerne la possibilità di ritenere dovuto dall'opponente il corrispettivo per le forniture di carburante eseguite dall'opposta nei confronti di , sostenendo l'opponente che questi, in quanto non più Controparte_2
dipendente, non poteva essere ritenuto autorizzato ad effettuare i prelievi di carburante per cui è causa (avvenuti nel periodo novembre 2018/febbraio 2019, quando ormai il rapporto lavorativo in precedenza in essere era cessato dal 24.8.2018).
Così inquadrato l'ambito della controversia deve in primo luogo evidenziarsi che nella specie può ritenersi dimostrato che tra le parti intercorresse, da tempo, un accordo commerciale in forza del quale i dipendenti della società opponente effettuavano rifornimenti di carburante per cui venivano emessi, dall'opposta, dei buoni cui faceva seguito il pagamento del corrispettivo da parte della società opponente.
In tal senso risulta invero dirimente richiamare:
- il tenore della denuncia-querela sporta dall'opponente, da cui si evince che le società parti del giudizio avevano concluso nel 2017 un accordo per la fornitura del carburante necessario alle attrezzature impiegate per lo svolgimento dell'attività dell'opponente, accordo in forza del quale i dipendenti dell'opponente prelevavano dai distributori dell'opposta il carburante facendosi rilasciare un buono di prelevamento della merce cui seguiva la successiva fatturazione a fine mese nei confronti dell'opponente;
- le dichiarazioni rese dal teste (ex dipendente della società opponente) il quale Testimone_1
ha confermato di aver prelevato il carburante con tali modalità;
- il pagamento da parte dell'opponente dell'importo di € 2.788,44 relativo a forniture di carburante che, per quanto consta, sono state eseguite con le medesime modalità qui in esame e che possono
4 quindi ritenersi la consolidata prassi esecutiva dell'accordo commerciale in essere tra le parti
(accordo non soggetto a requisiti di forma e, sempre per quanto consta in questa sede, non formalizzato per iscritto).
Può del pari ritenersi provato, in quanto non contestato, che sia stato un Controparte_2
dipendente della società opponente, seppur per un limitato periodo.
Con specifico riferimento alla sua posizione l'opponente ha infatti lamentato, a ben vedere, la non riconducibilità a sé delle forniture eseguite nel periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo, non contestando invece, con la necessaria univocità, che tale dipendente fosse autorizzato a ricevere le forniture di carburante in costanza del rapporto lavorativo.
Giova del resto sottolineare neanche dalla stessa denuncia – querela emerge che una simile
“autorizzazione” fosse concessa solo ad alcuni tra dipendenti dell'opponente o che comunque fossero previste apposite procedure per consentire ai fornitori di verificare la perdurante efficacia di una “autorizzazione” in precedenza concessa.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra esposto deve peraltro evidenziarsi che anche i testi di parte opposta e (rispettivamente, socio e collaboratore della società opposta) Testimone_2 Tes_3
hanno confermato che anche era stato originariamente autorizzato dall'opponente Controparte_2
allo svolgimento di tale attività (dichiarazioni rispetto a cui non può configurarsi un'incapacità di testimoniare ex art. 246 c.p.c. ricorrente, come noto, in caso di interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, non rilevando l'interesse di mero fatto;
cfr., Cass., ord. n. 26044/23, nonché, con riguardo alla necessità, in caso di effettiva assunzione della testimonianza, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione a cura della parte interessata ex art. 157 comma secondo c.p.c., Cass., ord. n.
29714/23).
In tale quadro deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento da cui desumere che la cessazione del rapporto di lavoro di sia stata comunicata Controparte_2 all'opposta o fosse comunque ad essa conoscibile anteriormente all'esecuzione forniture di cui si discute.
Peraltro, sempre con riguardo a tale cessazione, deve rilevarsi che non è stata depositata documentazione idonea a comprovare l'interruzione del rapporto già a far data dall'agosto del
2018 (a seguito di alcune assenze per malattia, secondo quanto prospettato dall'opponente), dovendosi quindi più verosimilmente radicare la cessazione del rapporto alla data di scadenza del rapporto a tempo determinato e, quindi, al 31.10.2018.
5 Tale individuata data di cessazione del rapporto è del resto più coerente con il fatto che in questa sede sono state contestate solo le forniture di carburante successive a tale data.
Inoltre la medesima opponente ha prodotto la sentenza n. 474/24 del Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 24.7.2024 e, dunque, successivamente alla maturazione delle preclusioni, con cui è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 81 comma secondo e 640 c.p. Controparte_2
e dagli artt. 81 comma secondo, 56 e 640 c.p. proprio in relazione ai prelievi di carburante effettuati presso l'odierna opposta.
Ebbene in tale sentenza (liberamente valutabile tenuto conto che non ne consta il passaggio in giudicato) viene puntualmente indicata la comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione a tempo determinato di , con termine appunto indicato nel 31.10.2018. Controparte_2
In tale quadro, radicata la cessazione del rapporto lavorativo al 31.10.2018 ed in assenza di dimostrazione del fatto che tale cessazione era stata resa nota all'opposta, deve altresì escludersi che l'interruzione del rapporto lavorativo in precedenza in essere potesse essere comunque desunta dall'opposta mediante l'ordinaria diligenza e, in particolare, in considerazione delle concrete caratteristiche delle forniture prelevate da . Controparte_2
Allo scopo sarebbe stato infatti necessario produrre i buoni di consegna e le fatture relative all'andamento dell'intero rapporto tra le parti, onde poter verificare se le forniture per cui è causa siano oggettivamente, evidentemente ed univocamente anomale rispetto all'ordinario andamento nel tempo del rapporto.
Da quanto precede consegue che, per quanto emerso in questa sede, l'opposta ha eseguito l'accordo concluso tra le parti secondo le modalità convenute tra le parti ed in accordo con il principio di cui all'art. 1375 c.c., adempiendo la propria prestazione a favore di chi appariva legittimato a riceverla.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla sola base della suindicata sentenza penale, non solo perché non passata in giudicato (ed anzi impugnata per quanto emerge dalla copia prodotta) ma anche perché la condotta del non viene in rilievo con riferimento al momento genetico di CP_2 formazione dell'accordo negoziale (già concluso in precedenza tra le parti del presente giudizio per come emerge anche dalla stessa denuncia – querela), ma unicamente con riferimento alle modalità esecutive di un contratto già a monte validamente concluso.
Da quanto precede consegue l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'opposizione sul punto e, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di € 12.243,88, oltre interessi come richiesti con il ricorso monitorio e non oggetto di specifica contestazione.
6 9.Venendo quindi ad esaminare le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo contumace si rileva che non può in primo luogo trovare accoglimento la domanda di manleva, la quale presuppone l'esistenza di un rapporto di garanzia nella specie non ricorrente.
Può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni in misura pari all'importo dovuto dall'opponente all'opposta in forza della condanna adottata in questa sede.
Può infatti ritenersi provato, in base alle argomentazioni sopra esposte, che l'ex dipendente abbia continuato a prelevare il carburante anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con modalità univocamente idonee a determinare l'insorgere in capo all'opposta dell'obbligo del pagamento del corrispettivo per merce che, per quanto consta, non è a lei mai pervenuta e che comunque non è stata utilizzata per svolgere attività per suo conto.
Alcun elemento è stato del resto offerto in questa sede onde affermare che, ad onta della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, abbia continuato a lavorare per Controparte_2
l'opponente seppur in modo non regolare.
Quanto poi alla determinazione del quantum dovuto dal terzo a titolo risarcitorio, giova precisare che l'opponente ha chiesto condannarsi il terzo al risarcimento dei danni derivanti dalle sue condotte illecite limitatamente agli effetti delle stesse rispetto alla domanda monitoria formulata dall'opposta ed alle relative causali.
Viene dunque richiesto il ristoro del danno patrimoniale destinato a prodursi nella sfera dell'opponente a seguito del pagamento dell'importo oggetto della condanna resa in questa sede.
Ne consegue che possono assumere rilievo unicamente gli importi relativi alle forniture dei mesi di gennaio e febbraio 2019, ossia gli importi effettivamente relativi al credito che è stato azionato in via monitoria e, ovviamente, nei limiti entro cui è stato riconosciuto con la presente sentenza.
In tali termini può quindi procedersi alla liquidazione del danno patrimoniale che, sulla base degli elementi emersi, risulta univocamente connesso e derivante dall'illecito, oltre che destinato a prodursi nella sfera patrimoniale dell'opponente in termini non certo meramente potenziali.
10. Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ tra l'opponente e l'opposta sia per quanto concerne la fase monitoria sia per quanto concerne la presente fase in ragione del solo parziale accoglimento della domanda di condanna svolta dall'opposta in via monitoria;
per la restante quota di 1/2 tali spese devono essere poste a carico dell'opponente e sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€
26.000,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia sia per quanto concerne la fase monitoria sia per quanto concerne la presente fase di opposizione.
In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta dall'opponente nei confronti di , quest'ultimo deve essere condannato alla Controparte_2
7 rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in base ai parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 852 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di e per l'effetto:
[...] Controparte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2019 del Tribunale di Avezzano;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 12.243,88, oltre interessi come richiesti in sede monitoria;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
[... nei confronti di e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_2 Controparte_2 favore di della somma di € 12.243,88, oltre Parte_1
interessi come richiesti in sede monitoria nei confronti di Pt_1 Parte_1
[...]
- COMPENSA per 1/2 le spese di lite del monitorio e del presente procedimento tra Parte_1
e
[...] Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di che liquida, per la fase monitoria, in € 270,00 per compensi e, Controparte_1 per la presente fase di opposizione, in € 1.270,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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