Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 15/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Istituto Comprensivo L. Da Vinci”, Literno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della comunicazione prot. n. 0011530 del 02.07.2025 dell'Istituto comprensivo “L. Da Vinci”di Villa Literno a firma del Dirigente Scolastico p.t., con la quale si comunica che all'alunno -OMISSIS-., (classe II C a.s. 2025/2026), sono state assegnate solo n. 18 ore settimanali, pervenuta a mezzo pec in data 02.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato l’8.7.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la comunicazione prot. n. 0011530 del 02.07.2025 dell'Istituto comprensivo “L. Da Vinci” di Villa Literno a firma del Dirigente Scolastico p.t., con la quale si comunica che all'alunno -OMISSIS-., (classe II C a.s. 2025/2026), sono state assegnate solo n. 18 ore settimanali.
2.Con ordinanza n. 1926 del 2025 è stata ordinata la redazione del PEI.
3.Il 24.10.2025 l’Avvocatura ha depositato nota attestante l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per tutte le ore.
4. Alla c.c. del 14.1.2026 la difesa ha confermato e chiesto la cessata materia del contendere.
La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma assegnando l’insegnante a copertura delle ore con rapporto 1:1.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- all’Istituto comprensivo “L. Da Vinci” di Villa Literno: CEIC843001@pec.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Osservatorio nazionale per le disabilità: osservatorionazionale.disabilita@governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
AR RA AV, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA AV | NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.