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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 139/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 15/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per la ricorrente l'Avv. PUTIGNANO CESARE e per il Parte_1 resistente l'Avv. COLOMBINI in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. TAMAGNO MATTEO.
Nessuno è comparso per CP_2
L'avv. PUTIGNANO insiste come in ricorso contestando quanto dedotto da controparte circa la cessata materia del contendere;
rileva, infatti, come la mancata iscrizione nel termine di 30 giorni non impedirebbe comunque una successiva iscrizione entro l'anno; chiede l'accoglimento della domanda.
L'avv. COLOMBINI insiste come in memoria e conclude come in essa.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.35 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 15/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 139/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. PUTIGNANO CESARE, che Parte_1
la rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. TAMAGNO MATTEO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
- , contumace CP_2
convenuti sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 premesso di essere Parte_1
comproprietaria unitamente al fratello della vettura Smart targata GJ277SV, CP_2
ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 103 80 2025
00000645000 emessa da a carico della citata Controparte_1
autovettura in relazione a crediti previdenziali portati da quattro avvisi di addebito riguardanti la posizione del fratello.
La ricorrente ha contestato il provvedimento emesso dall'agente per la riscossione poiché relativo ad un mezzo cointestato ad un soggetto estraneo al debito portato dagli avvisi di addebito, citando giurisprudenza a sostegno.
Si è costituita in giudizio affermando Controparte_1
che era sopravvenuta la cessata materia del contendere, posto che aveva ritenuto di non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo nei termini di legge previsti, rinunciando di fatto allo stesso e chiudendo il relativo procedimento. Nel merito, comunque, l ha CP_1
eccepito l'incompetenza del Giudice del Lavoro dal momento che non erano contestate nel merito le pretese previdenziali azionate ed affermava l'infondatezza dell'opposizione.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve essere CP_2
dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna i difensori della ricorrente e dell si sono richiamati agli CP_1
atti.
Deve, in primo luogo, rilevarsi come la mancata iscrizione del fermo amministrativo nel termine di 30 giorni non abbia comportato di per sé una implicita rinuncia al diritto avvalersi di tale strumento da parte dell'Agente della riscossione.
Manca, infatti, un provvedimento espresso in tal senso da parte dell , la quale CP_1
peraltro nel presente giudizio ha comunque contestato nel merito le doglianze attoree.
Il difensore dell'opponente, quindi, ha affermato che non è cessata la materia del contendere ed ha insistito per una pronuncia sul merito della domanda.
Debbono, inoltre, essere respinte le eccezioni preliminari sollevate da
[...]
. Controparte_1
3 Nel caso in esame appare irrilevante la mancata contestazione del merito della pretesa contributiva azionata dall'agente per la riscossione, posto che oggetto di doglianza non è la debenza o meno delle somme portate dagli avvisi di addebito citati in atti (tutti pacificamente emessi nei confronti del solo , ma la legittimità di un fermo amministrativo CP_2
applicato su un bene appartenente anche ad un soggetto estraneo alla stessa pretesa contributiva.
Come ha, poi, chiarito la giurisprudenza di legittimità il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall'art. 77 del D.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, quindi la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. n. 6790/24).
Tale azione di accertamento negativo è stata correttamente proposta innanzi al Giudice del Lavoro posta la natura (previdenziale) dei crediti iscritti a ruolo.
Ciò detto, è pacifico che il veicolo oggetto di fermo amministrativo è cointestato tra la ricorrente ed il fratello e che sia solo quest'ultimo il Parte_1 CP_2
debitore di . Controparte_1
Quanto alla legittimità o meno del fermo amministrativo iscritto su beni mobili appartenenti anche ad un soggetto estraneo al debito iscritto a ruolo, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le precedenti pronunce emesse dal Tribunale di Savona in relazione alle precedenti comunicazioni preventive di fermo amministrativo n. 10380202300001314000 e n. 10380202400004552000 notificate da in Controparte_1
relazione alla medesima autovettura di cui l'odierna ricorrente è comproprietaria, sempre in relazione ad una posizione debitoria del fratello “per l'univoco orientamento CP_2 giurisprudenziale sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia della giurisdizione tributaria, il fermo amministrativo non può essere iscritto su beni mobili registrati di proprietà di più soggetti, di cui soltanto uno sia obbligato nei confronti dell'amministrazione.
Invero, il fermo di mezzo per morosità nel pagamento dei debiti verso l'amministrazione pubblica (e pure la comunicazione preventiva) risultano disciplinate dal d.l. 69 del 2013 convertito con legge 98 del 2013 che ha apportato modifiche all'art. 86. Dpr 602/73 secondo
4 cui: “(Fermo di beni mobili registrati).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione. 3.
Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.
Dunque, in primo luogo, occorre considerare che per espressa previsione, la norma si riferisce solo al debitore e al coobbligato, ma non terzi soggetti.
Inoltre, in termini di principio, si osserva che il diritto di proprietà e il relativo godimento hanno riconoscimento e garanzia e costituzionale (art. 42 Cost.) salvo i limiti della funzione sociale e dell'interesse collettivo nei limiti previsti dalla legge.
Nel caso di specie, il fermo disposto su un veicolo che il debitore ha in comproprietà con altri (non debitori) - si pone in violazione dello status proprietario delineato dalla Costituzione e dal codice civile.
Il fermo, infatti, operando sull'uso del mezzo, è misura infrazionabile e indivisibile né scorporabile per la quota del non debitore, avente portata dunque afflittiva e lesiva del diritto proprietario che subirebbe una irragionevole compressione ove venisse attuato anche a carico di chi non ha alcun debito tra quelli azionati dall'agente della riscossione (in termini Trib.
Reggio Calabria sent. 1012/2020; Trib. Palermo sent. n. 2683/2023 pubbl. il 14/07/2023; Trib.
Crotone sent. n. 178/2021 pubbl. il 23/02/2021; Trib. Roma sent. N. 4733 pubbl. il 20/07/2020;
5 Commissione Trib. Prov. Matera Sent. n. 135 dell'8.4.2022; Comm. Trib. Reg. Piemonte,
Sez.VII, sent. n. 1374 del 03/10/2017; Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 2493 del 15/03/2021;
Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 741 del 26/01/2021; Comm. trib. prov. Milano sez. IV,
31/03/2021, n.1461)” (Tribunale di Savona, sentenza n. 13/24 del 16.1.2024, richiamata anche nella successiva sentenza del 29.9.2024).
Alla luce di tali argomentazioni, che si condividono integralmente e dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, deve dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia del preavviso di fermo oggetto di impugnazione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte attesa la natura della questione affrontata e la brevissima durata della causa, vanno poste a carico di Controparte_1
per il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla
[...]
sulle spese quanto alla posizione di rimasto contumace, posto che la CP_2
ricorrente non ha formulato domande nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara la contumacia di CP_2
Accerta e dichiara l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 103 80 2025 00000645 000.
Condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite nei confronti della ricorrente, spese che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Savona, 15.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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