Articolo 13 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 dicembre 1951
Art. 13.
In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.
Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attivita' che nel punto franco possono essere svolte.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951