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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4461/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Cigliano (C.F.: , C.F._1
Roberto Marsili (C.F.: ed Emilio Cigliano (C.F.: C.F._2
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via Toledo, C.F._3
n. 156, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Giglio (C.F.:
), presso il cui studio, in Barano d'Ischia, alla C.F._4
Via Starza, n. 3, è elettivamente domiciliata;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE e contro
, ora (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di C.F._5
Maio (C.F.: ), presso il cui studio, in Forio, al C.F._6
Vico S. Antonio, n. 15, e all'indirizzo pec,
è elettivamente Email_1
domiciliato;
APPELLATO avverso la sentenza n. 87/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli – Sezione
Distaccata di Ischia - pubblicata in data 16.09.2020 e notificata il
10.11.2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 04.12.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dal , in accoglimento della domanda attorea, di CP_2
risarcimento dei danni conseguenti a vizi di riparazione della propria auto, ha condannato la convenuta al pagamento del CP_1
complessivo importo di € 6.995,75, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché spese di lite.
In accoglimento della domanda di garanzia, spiegata dalla convenuta in danno della terza chiamata in causa, ha Controparte_4
condannato quest'ultima a tenere indenne la da tutte le CP_1
somme versate in esecuzione della sentenza.
2. Con l'originario libello, il aveva dedotto di aver subito CP_2
danni dalla riparazione eseguita dalla sulla propria CP_1
autovettura, Mercedes SLK, tg. EG956JM, per come emerso da ATP esperito dallo stesso attore innanzi al Giudice di Pace di Ischia. 2.1. La convenuta, nel resistere alla domanda attorea, dopo aver spiegato domanda riconvenzionale in danno del , per la CP_2
condanna di questi al pagamento del saldo della riparazione, pari ad €
2.100,00, aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della al fine di essere manlevata da ogni Controparte_4
domanda articolata in suo danno dell'attore.
2.2. La terza chiamata in causa, prima di fare proprie le difese della convenuta, aveva eccepito il difetto di copertura assicurativa, in quanto stipulata successivamente rispetto all'intervento eseguito dalla convenuta sull'auto attorea.
2.3. Il Tribunale, acquisita la relazione peritale oggetto della preventiva
ATP eseguita innanzi al GdP di Ischia, ha fatto proprie le conclusioni del CTU, condannando la convenuta al pagamento di € 4.495,75, a titolo di costi per la riparazione a regola d'arte dell'auto dell'attore, e di ulteriori € 2.500,00, per fermo tecnico.
Disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in garanzia, ha condannato quest'ultima a tenere indenne la da tutte le somme che sarebbe stata costretta a CP_1
versare in favore dell'attore.
3. È insorta che ha affidato il gravame a Controparte_4
due ordini di motivi, insistendo nella originaria eccezione di difetto di copertura assicurativa (primo motivo) e contestando, in ogni caso, la liquidazione del danno da fermo tecnico (secondo motivo).
3.1. Al primo motivo ha resistito la ma con appello CP_1
incidentale, si è associata al secondo motivo di gravame spiegato dall'appellante principale, ed ha articolato ulteriori censure in ordine al danno patrimoniale, lamentando, altresì, omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'attore al pagamento del saldo della originaria riparazione, per € 2.100,00. 3.2. Ha resistito l'appellato , le cui generalità, nelle more del CP_2
giudizio di primo grado, sono state rettificate in Controparte_3
. Vinte le spese del grado.
[...]
3.3. All'esito dell'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Per ragioni di pregiudizialità logica, va affrontata, con priorità, la disamina del gravame incidentale spiegato dalla in quanto CP_1
attinente all'an ed al quantum debeatur.
5. Con un primo profilo di censura, l'appellante incidentale insiste nell'eccezione, sollevata in primo grado, di inopponibilità degli esiti dell'ATP, in quanto esperito innanzi a Giudice incompetente per valore.
5.1. Il Tribunale ha ritenuto di disattendere l'eccezione, sulla scorta degli esiti peritali, con i quali si sono quantificati i danni in complessivi
€ 4.495,75, “(valore che, tra l'altro, rientra nella competenza del
Giudice che ha disposto la ATP)” (V. pag. 3 della sentenza impugnata).
5.2. Assume la difesa della che il controvalore dei vizi, per CP_1
come quantificati dal CTU in sede di ATP, andava a sommarsi al controvalore dell'opera (pari ad € 4.800,00), sì da far lievitare il valore della controversia ad un importo superiore ai 5 mila euro, limite massimo per le controversie delle quali poteva conoscere, ratione temporis, il Giudice inferiore.
5.3. Il motivo è infondato.
5.3.1. Mette conto, anzitutto, evidenziare che l'importo dell'opera, per come eseguita dalla convenuta, giammai è stata posta in discussione dal , che sin dalle battute originarie del contenzioso, ha CP_2 sostenuto di aver regolarmente corrisposto alla fatta salva CP_1
l'eccezione sollevata da quest'ultima e della quale si tratterà meglio nel prosieguo.
La materia del contendere inter partes, dunque, è stata delimitata da parte attrice nei limiti di competenza del Giudice di Pace originariamente adito in sede di ATP.
5.3.2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 c.p.c., la competenza per valore si presume di competenza del Giudice adito, fatta salva l'eccezione contraria, che deve essere sollevata nella prima difesa utile da parte convenuta.
5.3.3. In ogni caso, sotto il profilo strettamente giuridico, il ricorso di istruzione preventiva non è idoneo a determinare il consolidamento della competenza per il successivo giudizio di cognizione, né nel caso di incompetenza del giudice adito in sede di ricorso per istruzione preventiva (Cass. n. 24869/10; arg. anche da Cass. n. 2317/11), né nel caso in cui, in relazione alla fattispecie concreta, sussistano criteri di competenza concorrenti.
6. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame incidentale, con il quale la pone in discussione la liquidazione del danno, CP_1
assumendo che, sia la voce inerente alla riparazione del c.d.
“ ” sia quella inerente al radiatore, non erano oggetto del Per_1
preventivo accordo per la riparazione dell'auto, preceduta da plurimi preventivi spesa, rispetto ai quali lo stesso ha inteso CP_2
prestare adesione solo a quello più economico, ammontante a complessivi € 4.800,00.
6.1. La censura difetta, anzitutto, di specificità, dal momento che non è dato comprendere in che misura l'intervento su dette parti meccaniche ha inciso nella determinazione del danno complessivamente liquidato. 6.2. Quanto al “Longherone”, l'esclusione dalla originaria pattuizione è smentita dal contenuto delle stesse osservazioni del CTP della convenuta (V. all. 15 dell'appellante incidentale), che, lungi dall'escludere l'intervento dalla originaria pattuizione, ne reclama l'esecuzione a regola d'arte.
6.3. Il CTU nominato in sede di ATP ha, in ogni caso, evidenziato che la riparazione del “ ” avrebbe inciso sulla sicurezza del Per_1
veicolo; sicché, la volontà del committente di escluderla dalla originaria pattuizione avrebbe dovuto far desistere la convenuta dall'intervento e non già di accettare l'incarico al netto dello stesso.
6.4. Quanto al radiatore, la relativa voce di danno è stata quantificata dal CTU, non già perché danneggiato in occasione del sx. per il quale si è reso necessario l'intervento della bensì a causa del CP_1
non corretto rimontaggio dello stesso da parte dell'appellante incidentale.
7. È fondato, invece, il motivo (comune al gravame principale) inerente al danno da fermo tecnico, liquidato dal Tribunale, in via equitativa e forfettaria, in complessivi € 2.500,00, “considerati i costi fissi per svalutazione, bollo e assicurazione” (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass. n. 27389/2022).
È stato inoltre precisato che l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato e che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass. n. 13718/2017).
Non trovano infatti ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. n. 31233/2018).
Inoltre, la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. n. 9744/2023).
Infine, è stato rilevato che la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le seconde perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., possono essere sospese su richiesta del danneggiato;
è stato altresì precisato che il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo (Cass. n. 9348/2019).
8. È fondato anche il motivo con il quale l'appellante incidentale denuncia omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla con riferimento al mancato pagamento del CP_1
saldo del prezzo della originaria riparazione, per € 2.100,00, portati da assegno bancario a firma del eglio, ma risultato insoluto.
L'attore, odierno appellato, pur non contestando la mancanza fondi per la copertura del titolo, ha opposto di aver prontamente integrato la provvista sul proprio conto.
Ciò, tuttavia, non equivale all'intervenuto pagamento, che lo stesso
[...]
giammai ha allegato di aver eseguito. CP_2
9. In definitiva, il risarcimento del danno subito dall'odierno appellato, decurtato l'importo di € 2.500,00, per danno da fermo tecnico, e quello inerente al mancato pagamento del saldo, per ulteriori € 2.100,00, va rideterminato in complessivi € 2.395,75, oltre “interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di consegna dell'auto alla convenuta sino al saldo effettivo” (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
10. È fondato, ancora, il primo motivo di gravame principale, con il quale la lamenta erroneo rigetto Controparte_4
dell'eccezione di difetto di copertura assicurativa, per essere stata quest'ultima stipulata in data successiva alla riparazione dedotta in lite.
10.1. È documentato in atti che la polizza sottoscritta dalla CP_1
è datata 19.06.2014, con effetto dal 17.06.2014. L'evento dannoso, invece, si è concretizzato nel periodo che va dal
25.11.2013 al 31.03.2014.
10.2. Non sono meritevoli di pregio logico, prima ancora che giuridico, le eccezioni sollevate da parte appellata, che assume l'operatività della polizza solo perché anteriore alla introduzione del giudizio a quo:
“In ogni caso la polizza assicurativa era pienamente vigente al momento in cui è stato incardinato il giudizio da parte del sig.
[...]
, avvenuto con citazione del 18.5.2015. … Sussiste Controparte_2
pertanto diritto della deducente ad essere garantita a manlevata dalle pretese del sig. , che si sono concretizzate Controparte_2
unicamente a seguito della proposizione degli atti giudiziali del
20.5.2014 e del 18.5.2015” (V. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellante incidentale, . CP_1
10.3. A miglior sorte non conduce neanche l'eccezione di tardività di quanto sarebbe stato opposto dalla terza chiamata in causa, dal momento che il difetto di copertura assicurativa – quand'anche fosse risultato fondato il difetto di tempestività – integra senz'altro mera difesa e non già eccezione in senso stretto.
10.4. In accoglimento del gravame principale, dunque, va disattesa la domanda di garanzia spiegata dalla in danno della CP_1
Controparte_4
11. Le spese del doppio grado seguono le rispettive soccombenze.
Nei rapporti tra la e l'appellato , in CP_1 Controparte_3
considerazione della parziale reciproca soccombenza, dette spese vanno compensate inter partes, in ragione del 50% e, tenuto conto del decisum (di poco inferiore ai 2,4 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione, per il presente grado, dell'attività istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione del presente grado, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
Sulla scorta dei medesimi criteri, va condannata al CP_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio anche in favore dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 04.12.2020, da nei confronti di (ora, Controparte_4 Controparte_5
) e di nonché sull'appello Controparte_3 CP_1
incidentale spiegato da quest'ultima avverso la sentenza n. 87/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia - così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in complessivi € 2.395,75
l'importo risarcitorio, al quale condanna la in favore CP_1
dell'appellato, , oltre interessi legali e Controparte_3
rivalutazione monetaria dalla data di consegna dell'auto alla convenuta sino al saldo effettivo;
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda di garanzia avanzata dalla in CP_1
danno della Controparte_4
- compensate, in ragione del 50%, le spese del doppio grado tra l'appellato e la condanna quest'ultima al Controparte_3 CP_1
pagamento del residuo, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 2.552,00, oltre costo C.U. versato sia per l'ATP che per il giudizio a quo, rimborso spese generali al 15%, Cassa Avv.ti ed
IVA, se dovuta;
e quanto al presente grado, in complessivi € 2.419,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante CP_1
principale, delle spese del doppio grado, Controparte_4
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
e quanto al presente grado, in complessivi € 2.419,00, oltre costo CU versato per la proposizione del gravame, rimborso spese generali al
15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo