TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8659/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 8659 R.G., anno 2020, riservata per la decisione all'udienza del giorno 4 dicembre 2020 promossa con atto di citazione del 31 ottobre 2020
DA
P.Iva: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ambrosini del foro di Roma
- ATTRICE -
CONTRO
(P.Iva: ) e (C.F.: NTroparte_1 P.IVA_2 Parte_2
) C.F._1 rappresentati e difesi dall' avv. Bruno Piazzola del Foro di Verona
COMPAROTTO avv. (C.F.: ) e avv. Pt_3 C.F._2 CP_2 CP_3
(C.F.: ) C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Antonini del Foro di Verona
- CONVENUTI -
Conclusioni per l'attrice:
Nel merito, respinte le domande ed eccezioni avversarie tutte, ivi comprese le riconvenzionali:
pagina 1 di 13 - accertare, alla luce delle eccezioni sollevate da l'effettiva attività Parte_1
realizzata dallo e dai suoi professionisti (dottor ed avvocati CP_4 Parte_2
Enrico Comparotto e Matteo Zanotelli) ed il relativo valore, la sproporzione fra le prestazioni (compenso richiesto e opera professionale resa), l'arbitrarietà con cui nelle parcelle nn. 222/2020 e 290/2020 (rectius: nella parcella n. 222/2020, l'altra è da considerare assorbita da quest'ultima) sono state calcolate le percentuali di attività (ritenuta come) svolta, l'inadempimento da parte dei convenuti alle obbligazioni assunte nei confronti di Parte_1
- accertare e dichiarare che lo ha ricevuto da acconti per CP_4 Parte_1
euro 140.070,00, oltre ad accessori (e così per un totale di euro 177.720,81);
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, che gli importi fatti valere dallo CP_4
con le proposte di parcella n. 222 del 16 marzo 2020 e n. 290 del 20 aprile 2020 non
[...]
sono dovuti da e che le somme indicate nella proposta di parcella n. Parte_1
20 del 6 febbraio 2020 sono già state pagate allo attraverso la quota CP_4
corrispondente degli acconti versati da (di valore superiore alle Parte_1
prestazioni rese sugli incarichi del 25-28 giugno 2019 e del 29 novembre 2019);
- accertare e dichiarare che le prestazioni dell'incarico del 25-28 giugno 2019 sono le stesse di quelle indicate nell'incarico del 29 novembre 2019 e risultano quindi da esse assorbite;
- accertare e dichiarare che allo ed ai suoi professionisti non sono dovute da CP_4 parte di per l'attività svolta, altre somme rispetto agli acconti Parte_1
versati;
- dichiarare tenuto e condannare lo , in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, e, anche in solido (con lo Studio e fra loro), ai sensi dell'art. 38, c.c., il dottor l'avvocato Enrico Comparotto e l'avvocato Matteo Zanotelli Parte_2
(professionisti senior) a restituire a la differenza fra le somme Parte_1
percepite a titolo di acconto ed il valore (inferiore, che verrà accertato) delle prestazioni rese dai professionisti stessi.
In via istruttoria, conclude come in atti.
Conclusioni per SLT e dr. Pt_2
Nel merito, respingersi le domande attrici.
pagina 2 di 13 In via riconvenzionale, condannarsi in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a , in persona del Dott. l'importo di € NTroparte_1 Parte_2
406.588,00, oltre IVA, per i titoli esposti nel presente atto, oltre agli interessi moratori ex L. 81/2017, dal 21.7.2020 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, conclude come in atti.
Conclusioni per gli avv.ti Comparotto e Zanotelli:
In via preliminare di merito, accertato come vero quanto esposto nella narrativa degli scritti tutti di causa, rigettarsi integralmente le domande proposte (di accertamento e restitutorie) nei confronti degli avv.ti Zanotelli e Comparotto, non essendo questi ultimi titolari dal lato passivo del diritto dedotto in lite.
Nel merito, in via principale, accertato come vero quanto esposto nella narrativa degli scritti tutti di causa, respingersi nel merito le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale, accertato come vero quanto esposto nella narrativa degli scritti tutti di causa, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore degli avv.ti Comparotto e Zanotelli, dell'importo complessivo pari ad € 22.133,02
a titolo di compensi ad essi dovuti per l'attività posta in essere in esecuzione dell'incarico professionale sottoscritto in data 23.1.2020 e di cui all'avviso di parcella n. 20/2020 del 23.2.2020, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato instaurato da con azione di accertamento negativo Parte_1
delle pretese avanzate nei suoi confronti dallo (d'ora in poi solo NTroparte_5 CP_6
) e dai suoi esponenti (dott. avv. Enrico Comparotto e avv. Matteo CP_4 Parte_2
Zanotelli), a titolo di compenso per prestazioni professionali rese per la risoluzione di una situazione di crisi della società, pretese che l'attrice reputa infondate in quanto gli acconti già versati, pari ad €
140.070,00 oltre ad accessori, sarebbero non solo pienamente satisfattivi, ma anzi eccedentari rispetto all'attività effettivamente svolta in proprio favore.
pagina 3 di 13 Le pretese in questione originano da tre incarichi professionali: il primo conferito il 28 giugno 2019, quando la società, a seguito di un'importante e dispendiosa acquisizione, si venne a trovare in una situazione di tensione finanziaria;
il secondo del 29 novembre 2019, sottoscritto lo stesso giorno dell'adozione della deliberazione ex art. 152 l. fall. e della presentazione innanzi al Tribunale di Verona di un ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall.; il terzo del 23 gennaio 2020, con cui fu conferito agli avvocati Matteo Zanotelli ed Enrico Comparotto l'incarico di assistere la società nei procedimenti di reclamo promossi da due istituti di credito innanzi alla Corte d'Appello di Venezia avverso il provvedimento di sospensione di contratti bancari pronunciato dal Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 169 bis l. fall.
Il primo ed il secondo di tali incarichi non furono portati a compimento. Il primo, perché si passò repentinamente – e secondo l'attrice inopinatamente – da un tentativo di risoluzione stragiudiziale della crisi, con il coinvolgimento soltanto delle banche e di alcuni fornitori, alla presentazione del ricorso prenotativo;
il secondo incarico fu invece revocato da in data 13 marzo 2020, quando Parte_1
la società era in procinto di depositare istanza di proroga del termine assegnato ex art. 161, comma 6, l. fall. NT Successivamente alla revoca inviò a due avvisi di parcella, con cui le spettanze Parte_1
dello Studio per il primo ed il secondo incarico vennero quantificate, rispettivamente, in € 426.253,36 lordi ed in € 69.784,00 lordi, a fronte di un compenso pattuito in misura rispettivamente pari ad €
125.000,00 ed a € 480.000,00. Altro avviso di parcella era stato in precedenza inviato in relazione al terzo incarico, per una somma (di € 15.000,00 oltre accessori) corrispondente a quanto pattuito nella lettera di conferimento dell'incarico.
Le ragioni per le quali ritiene di nulla più dovere ai convenuti, e di essere anzi Parte_1
creditrice di quanto versato in eccesso rispetto al compenso ad essi spettante, possono così sintetizzarsi:
- nessun piano di risanamento e nessun piano di concordato era stato predisposto dai convenuti;
- le attività del primo e del secondo incarico erano sovrapponibili, e non potevano quindi dar luogo ad una duplicazione dei compensi;
- le percentuali di svolgimento delle attività convenute, indicate nell'avviso di parcella relativo al secondo incarico, erano state unilateralmente determinate dai convenuti, e non rispondevano all'attività effettivamente svolta;
pagina 4 di 13 - il compenso era comunque sproporzionato rispetto all'attività espletata;
- detta attività, inoltre, era stata svolta in maniera negligente ed imperita, avendo i professionisti errato la scelta degli strumenti di regolazione della crisi.
Nella causa così instaurata si sono ritualmente costituiti lo ed il dott. NTroparte_5 da un lato, e gli avv.ti Enrico Comparotto e avv. Matteo Zanotelli dall'altro, i quali Parte_2
NT hanno contrastato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, e svolto domande riconvenzionali: , di condanna di al pagamento della somma di € 406.588,00 oltre Iva ed accessori;
gli Parte_1 avv.ti Comparotto e Zanotelli di condanna dell'attrice al pagamento della somma complessiva di €
22.133,02, oltre interessi di mora – domanda quest'ultima formulata, unitamente ad un'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese dell'attrice, sull'assunto che gli avv.ti Comparotto
e Zanotelli, mentre non erano stati parti dei rapporti contrattuali relativi al primo ed al secondo incarico, intercorsi esclusivamente con lo , avevano invece ricevuto incarico diretto da CP_4 per l'assistenza nei procedimenti di reclamo, senza poi ricevere alcun pagamento Parte_1 dall'attrice.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e – a seguito di rimessione in istruttoria – a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi trattenuta a sentenza all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto sgombrato il campo dal (l'improprio) riferimento, contenuto nell'atto di citazione, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25012 del 25 novembre 2014 ed alla pressocchè coeva decisione
NT del ciò sia perché si tratta, come giustamente osservato da , di NTroparte_7 pronunciamenti riguardanti il diverso tema della responsabilità disciplinare dell'avvocato per violazione dell'art. 45 del codice deontologico, sia in quanto ciò che l'attrice lamenta è, non già la mancanza di proporzionalità tra il compenso pattuito e l'attività professionale oggetto dell'incarico, bensì che, in un contesto di adempimento solo parziale del contratto di opera intellettuale dovuto alla sua cessazione ante tempus, le somme che le sono state richieste in pagamento risulterebbero eccessive rispetto all'attività effettivamente svolta (cfr., infatti, pag. 39 dell'atto di citazione).
Il principio di proporzionalità che viene qui in considerazione è, dunque, non quello cui si riferiscono le decisioni citate, ma quello stabilito, o comunque ricavabile, dall'art. 2237, comma 1, c.c., che, in caso pagina 5 di 13 di recesso del committente, impone di determinare il compenso spettante al professionista per le prestazioni rese sino alla cessazione del rapporto in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.
A tal fine, è ovviamente innanzi tutto necessario che le prestazioni professionali, ove contestate, risultino dimostrate.
Nella specie, le contestazioni svolte da riguardano esclusivamente il primo ed il Parte_1
secondo incarico, giacché per il terzo essa si è limitata ad affermare che il relativo credito è stato estinto in forza dei pagamenti già effettuati, sul presupposto che si tratti anche in questo caso di
NT incarico conferito a .
NT Orbene, riguardo al primo incarico afferma che si limitò a sottoporre agli istituti Parte_1
di credito una proposta di moratoria, senza predisporre alcun piano di risanamento (cosa che, sempre secondo l'attrice, avrebbe determinato il fallimento di questa iniziativa).
Sennonché, nello stesso ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. presentato dalla società il 29 novembre
2019, sottoscritto dal suo legale rappresentante, si dà conto dell'attività svolta dallo in CP_4
esecuzione dell'incarico del 28 giugno 2019:
“… La società affronta un complesso piano di riequilibrio, incentrato sostanzialmente su alcuni progetti interni finalizzati alla riduzione del livello delle giacenze, e quindi del circolante, su due dismissioni di asset no-core, sulla proposta di rientro dilazionato del debito di fornitura scaduto, e sulla proposta agli istituti di credito di moratoria dei piani di ammortamento dei finanziamenti a medio termine e contestuale conferma delle linee di affidamento a breve. procede, con l'assistenza degli advisor, ad incontrare separatamente tutti Parte_1
gli istituti di credito e buona parte dei fornitori interessati dalla manovra. La società invia nella seconda metà di settembre agli istituti di credito proposta di sospensione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sino al 31/12/2021, e contestuale conferma degli affidamenti a breve termine. Viene acclusa alla proposta la sintesi del piano industriale, con i suoi presupposti ed i risultati attesi in termini sia economici che finanziari, e viene nel contempo sottolineata l'importanza vitale della operatività delle linee di affidamento a breve termine, senza le quali l'ordinaria e quotidiana gestione non avrebbe potuto proseguire, con gravissimo nocumento dei già difficili rapporti di fornitura.
pagina 6 di 13 La società riceve, in replica alla proposta, da alcuni tra i maggiori istituti richiesta di apertura di tavolo interbancario che includesse tutti gli istituti, e quindi inclusivo anche di quelli non interessati dalla moratoria, in quanto operanti unicamente sulla base di linee di breve termine.
La società, per il tramite dei suoi advisor, convoca le banche in data 23 ottobre 2019, rappresentando loro la possibilità di modificare la proposta di moratoria, limitandola a soli 12 mesi, sostanzialmente in aderenza al contenuto dell'accordo per il credito 2019 sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, cui aderiscono tutte le principali banche. formula quindi una Parte_1
richiesta nella sostanza aderente alla convenzione ABI, cui non può tecnicamente accedere per superamento dei limiti dimensionali. Tale proposta viene formalizzata per il tramite degli advisor lo stesso giorno …”.
Quanto descritto nel ricorso prenotativo – che, si ribadisce, è stato sottoscritto dal legale rappresentante
NT di – trova riscontro nelle produzioni documentali effettuate da , e questo materiale Parte_1
NT probatorio smentisce, in particolare, l'affermazione secondo la quale non avrebbe elaborato alcun piano industriale finalizzato al ritorno all'equilibrio economico e finanziario dell'impresa: nel ricorso si dà atto, come visto, che la proposta alle banche era stata accompagnata da una “sintesi del piano industriale, con i suoi presupposti ed i risultati attesi in termini sia economici che finanziari”; lo CP_4
ha poi prodotto il “Piano di equilibrio e rilancio” presentato sia alle banche che ai fornitori con i quali
NT erano in corso trattative (cfr. i docc. nn. 2, 3 e 4 del fascicolo di ); l'attività di “definizione del piano”, quale prevista e descritta nella lettera di incarico del giugno 2019, è stata infine ritenuta NT interamente svolta da dal C.t.u. dott.ssa (cfr. pag. 61 della relazione di Persona_1
consulenza).
Quanto all'attività svolta in esecuzione del secondo incarico, la stessa attrice ha elencato, alle pagg. 11
e segg. dell'atto di citazione, quella che si è tradotta in atti processuali, mentre a comprova della NT restante attività i convenuti, ed in particolare , hanno prodotto copiosa documentazione ed articolato numerosi capitoli di prova, confermati dalle testimonianze assunte.
Il materiale probatorio così acquisito in relazione agli incarichi del 28 giugno e del 29 novembre 2019 ha poi costituito la base delle valutazioni compiute dal C.t.u., che, pertanto, non ha supplito, come infondatamente sostenuto dall'attrice, ad un presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio pagina 7 di 13 NT gravante su , ma ha piuttosto ricondotto quegli elementi di prova alle singole attività che si trovano elencate, con indicazione del relativo compenso, nelle due lettere di incarico, così consentendo di vagliarne, per ciascuna, lo svolgimento effettivo e la relativa misura, e di pervenire quindi alla
NT determinazione del compenso spettante a – operazioni tutte compiute dal C.t.u. in maniera analitica e rigorosa, secondo criteri logici e metodologici scevri da criticità. In particolare, il C.t.u. ha condivisibilmente evidenziato:
a) come sia del tutto fisiologico che, nell'ambito dell'esecuzione di mandati inerenti la ristrutturazione societaria, i dati di supporto dei piani, gli elenchi dei clienti e fornitori da circolarizzare ed i dati relativi ai dipendenti provengano dalla società cliente, così come da essa proviene ordinariamente la gran parte del patrimonio informativo diverso dai meri dati economico-patrimoniali e finanziari (come i dati relativi agli immobili, agli intangibili, alla compliance normativa); ciò “Per l'ovvia ragione rappresentata dal fatto che i dati sono nell'esclusivo possesso della società”, mentre “l'attività professionale dell'advisor si esplica nella richiesta alla società di specifici set di dati, nella riorganizzazione dei medesimi, nella loro comprensione, elaborazione e utilizzo, in funzione degli obiettivi da raggiungere” (cfr. pag. 9 della relazione di consulenza);
b) che le attività oggetto dei due incarichi si presentano diverse già a livello delle definizioni contrattuali: “a. quella che, nel primo mandato, è denominata Analisi patrimoniale di supporto al piano (1.2), perde nel secondo l'aggettivo 'patrimoniale' e diviene Analisi di supporto al piano (2.1); b. le attività di dettaglio previste nell'ambito dell'Analisi di supporto al piano nel secondo mandato (2.1) sono tre in più rispetto a quelle previste nell'ambito del primo mandato (1.2) … ; c. le attività previste nell'ambito della macro-attività di Definizione del piano sono fondamentalmente differenti nei due mandati (1.3 e 2.3, rispettivamente), avendo in effetti in comune la sola attività di definizione delle eventuali operazioni straordinarie aggregative, esecutive del piano di risanamento … Nella Definizione del piano (2.3), mancano tutte le attività che attengono alla costruzione di previsioni economico-patrimoniali
(definizione quantitativa di conto economico, prospettazione economica andamento delle divisioni aziendali, prospettazione economica 'corporate', prospettazione andamento finanziario e patrimoniale del piano e delle diverse possibili ipotesi di
pagina 8 di 13 fabbisogno finanziario di risanamento), mentre l'attività di determinazione del fabbisogno di risanamento è prevista all'interno di quella che è divenuta l'Analisi di supporto al piano (2.1)”; da qui la considerazione del C.t.u. secondo la quale la differente formulazione delle attività sia “conseguenza del fatto che, chi ha formulato la seconda proposta contrattuale, aveva ben presente il fatto che certe attività erano già state svolte (costruzione delle proiezioni economico-finanziarie che, in linea di massima, potevano stare alla base tanto di un piano di risanamento in bonis quanto di un piano di concordato in continuità) e non andavano rifatte in funzione del concordato. E che, quindi, era sufficiente rideterminare il fabbisogno di risanamento in funzione di quel che sarebbe accaduto in termini di impostazione del piano nel suo complesso (lett. ii)” (ibidem, pagg. 54-56);
c) che l'attività di analisi di supporto al piano, oltre ad avere rilevanza marginale rispetto alle altre, ha sicuramente avuto ad oggetto, nel secondo mandato, una situazione patrimoniale diversa, stante lo iato temporale esistente tra i due mandati, e quella di verifica delle cause di prelazione, pur comune ai due mandati, è stata attendibilmente compiuta su basi completamente diverse, e cioè analizzando sommariamente l'elenco dei fornitori nel primo mandato, ed attraverso la circolarizzazione di fornitori nel secondo, come desumibile, da un lato, dalla modestia del corrispettivo per essa previsto nel primo mandato (€ 10.000,00), che “non poteva essere stato pattuito a fronte di un'attività di due diligence sulla totalità delle attività e passività aziendali, ma soltanto in funzione dell'acquisizione di una conoscenza della società adeguata rispetto alle attività da rendere ai sensi dei punti successivi”, e, dall'altro, dal fatto che “gli all. 83 Con C1, inviato a novembre 2019 a e 80 A, consegnato a a marzo Parte_1
2020, presentano importi completamente diversi” (ibidem, pagg. 57 e 12);
d) che, quindi, la sola attività per la quale appare riscontrabile una certa sovrapposizione tra il primo ed il secondo mandato è quella concernente le verifiche relative ai siti di produzione e di stoccaggio di Vigasio e di Oppeano, verifiche iniziate nel corso del primo mandato, in funzione della ipotizzata dismissione dell'attività, e proseguite nel secondo, a supporto delle trattative con i potenziali investitori industriali ed in funzione pagina 9 di 13 dell'attestazione del concordato preventivo, ma di scarsa consistenza se commisurate al NT volume complessivo delle attività richieste ad (ibidem, pag. 58). NT Ne deriva l'irrilevanza del fatto, evidenziato da parte attrice, che alcuni dei prospetti prodotti da siano frutto di trascrizione, a cura di dipendenti di di dati estratti dal software Parte_1
gestionale in uso presso la società.
Ne risulta, inoltre, smentito l'assunto secondo il quale alcune delle attività previste nel secondo incarico non dovrebbero essere retribuite in quanto già compiute in esecuzione del primo: si è trattato, infatti, di attività rinnovate o proseguite nel corso del secondo incarico, ovvero di attività che, come desumibile dalla loro diversa definizione, erano state effettivamente compiute in esecuzione del primo incarico e che proprio per questo non vennero considerate nel secondo, sì che la determinazione pattizia del
NT compenso dovuto a è da intendersi riferita alle attività che residuavano ancora da compiere.
Determinazione pattizia la cui congruità non è qui in discussione, secondo quanto in precedenza osservato, e che nella specie non potrebbe comunque escludersi ove si consideri che, tenendo conto della complessiva esposizione debitoria di (cfr. doc. n. 80 del fascicolo dell'attrice) e Parte_1 dei parametri stabiliti dall'art. 27 del D.m. n. 140/2012, il compenso avrebbe potuto essere determinato, per le sole prestazioni dell'advisor finanziario, in un importo variabile da circa 300 a circa 400 mila euro – ed in misura ancora maggiore considerando anche le passività potenziali di 7,5 milioni di euro –, mentre l'incarico del novembre 2019 era comprensivo anche di quelle proprie dell'advisor legale. NT Quanto, poi, al denunciato inadempimento di , si duole che le iniziative assunte Parte_1 dallo Studio in esecuzione del primo incarico destarono “preoccupazione negli istituti di credito”, e che ciò portò ad un progressivo “congelamento” delle linee di credito operative, che, “anziché aumentare o, quantomeno, restare invariate”, si ridussero del 75%, con conseguenti, gravi difficoltà operative per tutto il mese di novembre 2019.
La doglianza in questione è, però, irrilevante ai fini che ne occupano, nella misura in cui essa attiene al mancato raggiungimento del risultato sperato piuttosto che alla condotta posta in essere dai professionisti per il suo conseguimento. Sotto questo specifico profilo l'attrice si è limitata ad affermare che la strategia adottata, diretta ad ottenere dalle banche una moratoria ed un mantenimento delle linee di credito, “era chiaramente perdente, perché non accompagnata dalla prospettazione di un piano industriale finalizzato al ritorno all'equilibrio economico e finanziario dell'impresa”, ma si è in precedenza già evidenziata la non rispondenza al vero di tale affermazione.
pagina 10 di 13 Pure la scelta di accedere alla procedura di concordato preventivo è criticata da Parte_1
NT giacchè dalle trattative intercorse successivamente alla revoca dell'incarico conferito a sarebbe emerso che i creditori avrebbero auspicato una soluzione della crisi mediante lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., mentre l'inaspettato accesso alla procedura di concordato avrebbe portato al blocco di tutte le linee di credito.
Nella documentazione in atti non vi è però traccia di una preferenza espressa dai creditori per lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e, in ogni caso, il ricorso presentato da Pt_1
era un ricorso prenotativo, che le avrebbe consentito di coltivare le trattative con i creditori al
[...] riparo dell'ombrello protettivo assicurato dall'art. 168 l. fall. senza precluderle l'eventuale deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (nella lettera di incarico, del resto, la procedura di concordato preventivo era indicata quale strumento “prevedibilmente” ma “non necessariamente” più idoneo). Per altro verso, la risoluzione della crisi mediante tale strumento, anche nella forma dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, se anche in concreto praticabile NT stante il gran numero di creditori (cfr. in particolare il doc. n. 27 del fascicolo di ), avrebbe comportato tempi di definizione difficilmente compatibili con la situazione in cui la società all'epoca versava: dal ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. emerge che in data 28 novembre 2019 lo studio
, advisor nominato su richiesta delle banche, comunicò che alcuni istituti di NTroparte_9
credito non erano disponibili a confermare i propri affidamenti, con conseguente previsione di riduzione degli stessi da 17.6 milioni di euro a 4/8 milioni, e che l'indisponibilità degli affidamenti aveva nel frattempo comportato il mancato rispetto dei piani di rientro concordati con alcuni fornitori, rendendo le trattative difficili anche con tali creditori;
soprattutto, poi, l'indisponibilità di linee di credito a breve rischiava di compromettere la gestione ordinaria, proseguita, invece, nella fase prenotativa, verosimilmente grazie al “congelamento” delle pregresse esposizioni debitorie ed al recupero di liquidità per circa 1,8 milioni di euro conseguito all'accoglimento dell'istanza di sospensione dei contratti bancari presentata ai sensi dell'art. 169 bis l. fall. (cfr. le pagg. 15 e 16 dell'atto di citazione).
Per l'effetto, le domande attoree devono essere rigettate, mentre possono trovare accoglimento sia la domanda riconvenzionale proposta dallo , nei limiti della quantificazione operata dal C.t.u. CP_4
(e cioè complessivi € 272.950,00, di cui € 20.500,00 per il primo incarico ed € 252.450,00 per il secondo, oltre accessori), sia quella formulata dagli avv.ti Zanotelli e Comparotto (di complessivi €
pagina 11 di 13 22.133,02, di cui € 15.000,00 per compenso ed il residuo per rimborso spese generali ed anticipazioni,
Iva e Cpa), titolari del credito vantato relativamente al compenso per il terzo incarico giacchè nella scrittura del 23 gennaio 2020 era espressamente specificato che parti del rapporto contrattuale erano da un lato e gli avv.ti Zanotelli e Comparotto dall'altro. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei valori massimi per quella di trattazione ed istruttoria e decisionale (estrinsecatesi, la prima, nello svolgimento di più udienze di assunzione di prove testimoniali oltre che nelle operazioni peritali e, la seconda, nel deposito di due comparse conclusionali e due memorie di replica), tenuto conto degli importi rispettivamente riconosciuti in favore delle parti convenute ed esclusa la possibilità di operare una compensazione parziale, malgrado che la somma accertata come dovuta allo sia inferiore a quella da esso domandata, in quanto la proposta CP_4
avanzata in corso di causa dallo Studio di definizione della controversia mediante pagamento della minor somma di € 230.000,00 non è stata accettata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 8659/2020 R.G. promossa da
[...]
avverso , , Comparotto avv. Enrico e Parte_1 NTroparte_1 Parte_2
Zanotelli avv. Matteo, definitivamente decidendo:
Rigetta le domande proposte dall'attrice avverso i convenuti Parte_1 NTroparte_1
, , Zanotelli avv. Matteo e Comparotto avv. Enrico.
[...] Parte_2
Condanna al pagamento in favore di , in persona del Parte_1 NTroparte_1 dr. , della somma di € 272.950,00, oltre Iva ed oltre agli interessi ex art. 2 della l. n. Parte_2
81/2017 dal 21 luglio 2020 al saldo effettivo.
Condanna , al pagamento in favore degli avv.ti Zanotelli avv. Matteo e Parte_1
Comparotto avv. Enrico della complessiva somma di € 22.133,02, oltre agli interessi ex art. 2 della l. n.
81/2017 dal 23 febbraio 2020 al saldo effettivo
Condanna alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite, che Parte_1 liquida, per , nella somma di € 30.745,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, NTroparte_1
e, per gli avv.ti Zanotelli e Comparotto, in € 6.768,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico dell'attrice Parte_1
Verona, 7 aprile 2025
pagina 12 di 13 Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 8659 R.G., anno 2020, riservata per la decisione all'udienza del giorno 4 dicembre 2020 promossa con atto di citazione del 31 ottobre 2020
DA
P.Iva: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ambrosini del foro di Roma
- ATTRICE -
CONTRO
(P.Iva: ) e (C.F.: NTroparte_1 P.IVA_2 Parte_2
) C.F._1 rappresentati e difesi dall' avv. Bruno Piazzola del Foro di Verona
COMPAROTTO avv. (C.F.: ) e avv. Pt_3 C.F._2 CP_2 CP_3
(C.F.: ) C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Antonini del Foro di Verona
- CONVENUTI -
Conclusioni per l'attrice:
Nel merito, respinte le domande ed eccezioni avversarie tutte, ivi comprese le riconvenzionali:
pagina 1 di 13 - accertare, alla luce delle eccezioni sollevate da l'effettiva attività Parte_1
realizzata dallo e dai suoi professionisti (dottor ed avvocati CP_4 Parte_2
Enrico Comparotto e Matteo Zanotelli) ed il relativo valore, la sproporzione fra le prestazioni (compenso richiesto e opera professionale resa), l'arbitrarietà con cui nelle parcelle nn. 222/2020 e 290/2020 (rectius: nella parcella n. 222/2020, l'altra è da considerare assorbita da quest'ultima) sono state calcolate le percentuali di attività (ritenuta come) svolta, l'inadempimento da parte dei convenuti alle obbligazioni assunte nei confronti di Parte_1
- accertare e dichiarare che lo ha ricevuto da acconti per CP_4 Parte_1
euro 140.070,00, oltre ad accessori (e così per un totale di euro 177.720,81);
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, che gli importi fatti valere dallo CP_4
con le proposte di parcella n. 222 del 16 marzo 2020 e n. 290 del 20 aprile 2020 non
[...]
sono dovuti da e che le somme indicate nella proposta di parcella n. Parte_1
20 del 6 febbraio 2020 sono già state pagate allo attraverso la quota CP_4
corrispondente degli acconti versati da (di valore superiore alle Parte_1
prestazioni rese sugli incarichi del 25-28 giugno 2019 e del 29 novembre 2019);
- accertare e dichiarare che le prestazioni dell'incarico del 25-28 giugno 2019 sono le stesse di quelle indicate nell'incarico del 29 novembre 2019 e risultano quindi da esse assorbite;
- accertare e dichiarare che allo ed ai suoi professionisti non sono dovute da CP_4 parte di per l'attività svolta, altre somme rispetto agli acconti Parte_1
versati;
- dichiarare tenuto e condannare lo , in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, e, anche in solido (con lo Studio e fra loro), ai sensi dell'art. 38, c.c., il dottor l'avvocato Enrico Comparotto e l'avvocato Matteo Zanotelli Parte_2
(professionisti senior) a restituire a la differenza fra le somme Parte_1
percepite a titolo di acconto ed il valore (inferiore, che verrà accertato) delle prestazioni rese dai professionisti stessi.
In via istruttoria, conclude come in atti.
Conclusioni per SLT e dr. Pt_2
Nel merito, respingersi le domande attrici.
pagina 2 di 13 In via riconvenzionale, condannarsi in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a , in persona del Dott. l'importo di € NTroparte_1 Parte_2
406.588,00, oltre IVA, per i titoli esposti nel presente atto, oltre agli interessi moratori ex L. 81/2017, dal 21.7.2020 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, conclude come in atti.
Conclusioni per gli avv.ti Comparotto e Zanotelli:
In via preliminare di merito, accertato come vero quanto esposto nella narrativa degli scritti tutti di causa, rigettarsi integralmente le domande proposte (di accertamento e restitutorie) nei confronti degli avv.ti Zanotelli e Comparotto, non essendo questi ultimi titolari dal lato passivo del diritto dedotto in lite.
Nel merito, in via principale, accertato come vero quanto esposto nella narrativa degli scritti tutti di causa, respingersi nel merito le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale, accertato come vero quanto esposto nella narrativa degli scritti tutti di causa, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore degli avv.ti Comparotto e Zanotelli, dell'importo complessivo pari ad € 22.133,02
a titolo di compensi ad essi dovuti per l'attività posta in essere in esecuzione dell'incarico professionale sottoscritto in data 23.1.2020 e di cui all'avviso di parcella n. 20/2020 del 23.2.2020, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato instaurato da con azione di accertamento negativo Parte_1
delle pretese avanzate nei suoi confronti dallo (d'ora in poi solo NTroparte_5 CP_6
) e dai suoi esponenti (dott. avv. Enrico Comparotto e avv. Matteo CP_4 Parte_2
Zanotelli), a titolo di compenso per prestazioni professionali rese per la risoluzione di una situazione di crisi della società, pretese che l'attrice reputa infondate in quanto gli acconti già versati, pari ad €
140.070,00 oltre ad accessori, sarebbero non solo pienamente satisfattivi, ma anzi eccedentari rispetto all'attività effettivamente svolta in proprio favore.
pagina 3 di 13 Le pretese in questione originano da tre incarichi professionali: il primo conferito il 28 giugno 2019, quando la società, a seguito di un'importante e dispendiosa acquisizione, si venne a trovare in una situazione di tensione finanziaria;
il secondo del 29 novembre 2019, sottoscritto lo stesso giorno dell'adozione della deliberazione ex art. 152 l. fall. e della presentazione innanzi al Tribunale di Verona di un ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall.; il terzo del 23 gennaio 2020, con cui fu conferito agli avvocati Matteo Zanotelli ed Enrico Comparotto l'incarico di assistere la società nei procedimenti di reclamo promossi da due istituti di credito innanzi alla Corte d'Appello di Venezia avverso il provvedimento di sospensione di contratti bancari pronunciato dal Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 169 bis l. fall.
Il primo ed il secondo di tali incarichi non furono portati a compimento. Il primo, perché si passò repentinamente – e secondo l'attrice inopinatamente – da un tentativo di risoluzione stragiudiziale della crisi, con il coinvolgimento soltanto delle banche e di alcuni fornitori, alla presentazione del ricorso prenotativo;
il secondo incarico fu invece revocato da in data 13 marzo 2020, quando Parte_1
la società era in procinto di depositare istanza di proroga del termine assegnato ex art. 161, comma 6, l. fall. NT Successivamente alla revoca inviò a due avvisi di parcella, con cui le spettanze Parte_1
dello Studio per il primo ed il secondo incarico vennero quantificate, rispettivamente, in € 426.253,36 lordi ed in € 69.784,00 lordi, a fronte di un compenso pattuito in misura rispettivamente pari ad €
125.000,00 ed a € 480.000,00. Altro avviso di parcella era stato in precedenza inviato in relazione al terzo incarico, per una somma (di € 15.000,00 oltre accessori) corrispondente a quanto pattuito nella lettera di conferimento dell'incarico.
Le ragioni per le quali ritiene di nulla più dovere ai convenuti, e di essere anzi Parte_1
creditrice di quanto versato in eccesso rispetto al compenso ad essi spettante, possono così sintetizzarsi:
- nessun piano di risanamento e nessun piano di concordato era stato predisposto dai convenuti;
- le attività del primo e del secondo incarico erano sovrapponibili, e non potevano quindi dar luogo ad una duplicazione dei compensi;
- le percentuali di svolgimento delle attività convenute, indicate nell'avviso di parcella relativo al secondo incarico, erano state unilateralmente determinate dai convenuti, e non rispondevano all'attività effettivamente svolta;
pagina 4 di 13 - il compenso era comunque sproporzionato rispetto all'attività espletata;
- detta attività, inoltre, era stata svolta in maniera negligente ed imperita, avendo i professionisti errato la scelta degli strumenti di regolazione della crisi.
Nella causa così instaurata si sono ritualmente costituiti lo ed il dott. NTroparte_5 da un lato, e gli avv.ti Enrico Comparotto e avv. Matteo Zanotelli dall'altro, i quali Parte_2
NT hanno contrastato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, e svolto domande riconvenzionali: , di condanna di al pagamento della somma di € 406.588,00 oltre Iva ed accessori;
gli Parte_1 avv.ti Comparotto e Zanotelli di condanna dell'attrice al pagamento della somma complessiva di €
22.133,02, oltre interessi di mora – domanda quest'ultima formulata, unitamente ad un'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese dell'attrice, sull'assunto che gli avv.ti Comparotto
e Zanotelli, mentre non erano stati parti dei rapporti contrattuali relativi al primo ed al secondo incarico, intercorsi esclusivamente con lo , avevano invece ricevuto incarico diretto da CP_4 per l'assistenza nei procedimenti di reclamo, senza poi ricevere alcun pagamento Parte_1 dall'attrice.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e – a seguito di rimessione in istruttoria – a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi trattenuta a sentenza all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto sgombrato il campo dal (l'improprio) riferimento, contenuto nell'atto di citazione, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25012 del 25 novembre 2014 ed alla pressocchè coeva decisione
NT del ciò sia perché si tratta, come giustamente osservato da , di NTroparte_7 pronunciamenti riguardanti il diverso tema della responsabilità disciplinare dell'avvocato per violazione dell'art. 45 del codice deontologico, sia in quanto ciò che l'attrice lamenta è, non già la mancanza di proporzionalità tra il compenso pattuito e l'attività professionale oggetto dell'incarico, bensì che, in un contesto di adempimento solo parziale del contratto di opera intellettuale dovuto alla sua cessazione ante tempus, le somme che le sono state richieste in pagamento risulterebbero eccessive rispetto all'attività effettivamente svolta (cfr., infatti, pag. 39 dell'atto di citazione).
Il principio di proporzionalità che viene qui in considerazione è, dunque, non quello cui si riferiscono le decisioni citate, ma quello stabilito, o comunque ricavabile, dall'art. 2237, comma 1, c.c., che, in caso pagina 5 di 13 di recesso del committente, impone di determinare il compenso spettante al professionista per le prestazioni rese sino alla cessazione del rapporto in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.
A tal fine, è ovviamente innanzi tutto necessario che le prestazioni professionali, ove contestate, risultino dimostrate.
Nella specie, le contestazioni svolte da riguardano esclusivamente il primo ed il Parte_1
secondo incarico, giacché per il terzo essa si è limitata ad affermare che il relativo credito è stato estinto in forza dei pagamenti già effettuati, sul presupposto che si tratti anche in questo caso di
NT incarico conferito a .
NT Orbene, riguardo al primo incarico afferma che si limitò a sottoporre agli istituti Parte_1
di credito una proposta di moratoria, senza predisporre alcun piano di risanamento (cosa che, sempre secondo l'attrice, avrebbe determinato il fallimento di questa iniziativa).
Sennonché, nello stesso ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. presentato dalla società il 29 novembre
2019, sottoscritto dal suo legale rappresentante, si dà conto dell'attività svolta dallo in CP_4
esecuzione dell'incarico del 28 giugno 2019:
“… La società affronta un complesso piano di riequilibrio, incentrato sostanzialmente su alcuni progetti interni finalizzati alla riduzione del livello delle giacenze, e quindi del circolante, su due dismissioni di asset no-core, sulla proposta di rientro dilazionato del debito di fornitura scaduto, e sulla proposta agli istituti di credito di moratoria dei piani di ammortamento dei finanziamenti a medio termine e contestuale conferma delle linee di affidamento a breve. procede, con l'assistenza degli advisor, ad incontrare separatamente tutti Parte_1
gli istituti di credito e buona parte dei fornitori interessati dalla manovra. La società invia nella seconda metà di settembre agli istituti di credito proposta di sospensione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sino al 31/12/2021, e contestuale conferma degli affidamenti a breve termine. Viene acclusa alla proposta la sintesi del piano industriale, con i suoi presupposti ed i risultati attesi in termini sia economici che finanziari, e viene nel contempo sottolineata l'importanza vitale della operatività delle linee di affidamento a breve termine, senza le quali l'ordinaria e quotidiana gestione non avrebbe potuto proseguire, con gravissimo nocumento dei già difficili rapporti di fornitura.
pagina 6 di 13 La società riceve, in replica alla proposta, da alcuni tra i maggiori istituti richiesta di apertura di tavolo interbancario che includesse tutti gli istituti, e quindi inclusivo anche di quelli non interessati dalla moratoria, in quanto operanti unicamente sulla base di linee di breve termine.
La società, per il tramite dei suoi advisor, convoca le banche in data 23 ottobre 2019, rappresentando loro la possibilità di modificare la proposta di moratoria, limitandola a soli 12 mesi, sostanzialmente in aderenza al contenuto dell'accordo per il credito 2019 sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, cui aderiscono tutte le principali banche. formula quindi una Parte_1
richiesta nella sostanza aderente alla convenzione ABI, cui non può tecnicamente accedere per superamento dei limiti dimensionali. Tale proposta viene formalizzata per il tramite degli advisor lo stesso giorno …”.
Quanto descritto nel ricorso prenotativo – che, si ribadisce, è stato sottoscritto dal legale rappresentante
NT di – trova riscontro nelle produzioni documentali effettuate da , e questo materiale Parte_1
NT probatorio smentisce, in particolare, l'affermazione secondo la quale non avrebbe elaborato alcun piano industriale finalizzato al ritorno all'equilibrio economico e finanziario dell'impresa: nel ricorso si dà atto, come visto, che la proposta alle banche era stata accompagnata da una “sintesi del piano industriale, con i suoi presupposti ed i risultati attesi in termini sia economici che finanziari”; lo CP_4
ha poi prodotto il “Piano di equilibrio e rilancio” presentato sia alle banche che ai fornitori con i quali
NT erano in corso trattative (cfr. i docc. nn. 2, 3 e 4 del fascicolo di ); l'attività di “definizione del piano”, quale prevista e descritta nella lettera di incarico del giugno 2019, è stata infine ritenuta NT interamente svolta da dal C.t.u. dott.ssa (cfr. pag. 61 della relazione di Persona_1
consulenza).
Quanto all'attività svolta in esecuzione del secondo incarico, la stessa attrice ha elencato, alle pagg. 11
e segg. dell'atto di citazione, quella che si è tradotta in atti processuali, mentre a comprova della NT restante attività i convenuti, ed in particolare , hanno prodotto copiosa documentazione ed articolato numerosi capitoli di prova, confermati dalle testimonianze assunte.
Il materiale probatorio così acquisito in relazione agli incarichi del 28 giugno e del 29 novembre 2019 ha poi costituito la base delle valutazioni compiute dal C.t.u., che, pertanto, non ha supplito, come infondatamente sostenuto dall'attrice, ad un presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio pagina 7 di 13 NT gravante su , ma ha piuttosto ricondotto quegli elementi di prova alle singole attività che si trovano elencate, con indicazione del relativo compenso, nelle due lettere di incarico, così consentendo di vagliarne, per ciascuna, lo svolgimento effettivo e la relativa misura, e di pervenire quindi alla
NT determinazione del compenso spettante a – operazioni tutte compiute dal C.t.u. in maniera analitica e rigorosa, secondo criteri logici e metodologici scevri da criticità. In particolare, il C.t.u. ha condivisibilmente evidenziato:
a) come sia del tutto fisiologico che, nell'ambito dell'esecuzione di mandati inerenti la ristrutturazione societaria, i dati di supporto dei piani, gli elenchi dei clienti e fornitori da circolarizzare ed i dati relativi ai dipendenti provengano dalla società cliente, così come da essa proviene ordinariamente la gran parte del patrimonio informativo diverso dai meri dati economico-patrimoniali e finanziari (come i dati relativi agli immobili, agli intangibili, alla compliance normativa); ciò “Per l'ovvia ragione rappresentata dal fatto che i dati sono nell'esclusivo possesso della società”, mentre “l'attività professionale dell'advisor si esplica nella richiesta alla società di specifici set di dati, nella riorganizzazione dei medesimi, nella loro comprensione, elaborazione e utilizzo, in funzione degli obiettivi da raggiungere” (cfr. pag. 9 della relazione di consulenza);
b) che le attività oggetto dei due incarichi si presentano diverse già a livello delle definizioni contrattuali: “a. quella che, nel primo mandato, è denominata Analisi patrimoniale di supporto al piano (1.2), perde nel secondo l'aggettivo 'patrimoniale' e diviene Analisi di supporto al piano (2.1); b. le attività di dettaglio previste nell'ambito dell'Analisi di supporto al piano nel secondo mandato (2.1) sono tre in più rispetto a quelle previste nell'ambito del primo mandato (1.2) … ; c. le attività previste nell'ambito della macro-attività di Definizione del piano sono fondamentalmente differenti nei due mandati (1.3 e 2.3, rispettivamente), avendo in effetti in comune la sola attività di definizione delle eventuali operazioni straordinarie aggregative, esecutive del piano di risanamento … Nella Definizione del piano (2.3), mancano tutte le attività che attengono alla costruzione di previsioni economico-patrimoniali
(definizione quantitativa di conto economico, prospettazione economica andamento delle divisioni aziendali, prospettazione economica 'corporate', prospettazione andamento finanziario e patrimoniale del piano e delle diverse possibili ipotesi di
pagina 8 di 13 fabbisogno finanziario di risanamento), mentre l'attività di determinazione del fabbisogno di risanamento è prevista all'interno di quella che è divenuta l'Analisi di supporto al piano (2.1)”; da qui la considerazione del C.t.u. secondo la quale la differente formulazione delle attività sia “conseguenza del fatto che, chi ha formulato la seconda proposta contrattuale, aveva ben presente il fatto che certe attività erano già state svolte (costruzione delle proiezioni economico-finanziarie che, in linea di massima, potevano stare alla base tanto di un piano di risanamento in bonis quanto di un piano di concordato in continuità) e non andavano rifatte in funzione del concordato. E che, quindi, era sufficiente rideterminare il fabbisogno di risanamento in funzione di quel che sarebbe accaduto in termini di impostazione del piano nel suo complesso (lett. ii)” (ibidem, pagg. 54-56);
c) che l'attività di analisi di supporto al piano, oltre ad avere rilevanza marginale rispetto alle altre, ha sicuramente avuto ad oggetto, nel secondo mandato, una situazione patrimoniale diversa, stante lo iato temporale esistente tra i due mandati, e quella di verifica delle cause di prelazione, pur comune ai due mandati, è stata attendibilmente compiuta su basi completamente diverse, e cioè analizzando sommariamente l'elenco dei fornitori nel primo mandato, ed attraverso la circolarizzazione di fornitori nel secondo, come desumibile, da un lato, dalla modestia del corrispettivo per essa previsto nel primo mandato (€ 10.000,00), che “non poteva essere stato pattuito a fronte di un'attività di due diligence sulla totalità delle attività e passività aziendali, ma soltanto in funzione dell'acquisizione di una conoscenza della società adeguata rispetto alle attività da rendere ai sensi dei punti successivi”, e, dall'altro, dal fatto che “gli all. 83 Con C1, inviato a novembre 2019 a e 80 A, consegnato a a marzo Parte_1
2020, presentano importi completamente diversi” (ibidem, pagg. 57 e 12);
d) che, quindi, la sola attività per la quale appare riscontrabile una certa sovrapposizione tra il primo ed il secondo mandato è quella concernente le verifiche relative ai siti di produzione e di stoccaggio di Vigasio e di Oppeano, verifiche iniziate nel corso del primo mandato, in funzione della ipotizzata dismissione dell'attività, e proseguite nel secondo, a supporto delle trattative con i potenziali investitori industriali ed in funzione pagina 9 di 13 dell'attestazione del concordato preventivo, ma di scarsa consistenza se commisurate al NT volume complessivo delle attività richieste ad (ibidem, pag. 58). NT Ne deriva l'irrilevanza del fatto, evidenziato da parte attrice, che alcuni dei prospetti prodotti da siano frutto di trascrizione, a cura di dipendenti di di dati estratti dal software Parte_1
gestionale in uso presso la società.
Ne risulta, inoltre, smentito l'assunto secondo il quale alcune delle attività previste nel secondo incarico non dovrebbero essere retribuite in quanto già compiute in esecuzione del primo: si è trattato, infatti, di attività rinnovate o proseguite nel corso del secondo incarico, ovvero di attività che, come desumibile dalla loro diversa definizione, erano state effettivamente compiute in esecuzione del primo incarico e che proprio per questo non vennero considerate nel secondo, sì che la determinazione pattizia del
NT compenso dovuto a è da intendersi riferita alle attività che residuavano ancora da compiere.
Determinazione pattizia la cui congruità non è qui in discussione, secondo quanto in precedenza osservato, e che nella specie non potrebbe comunque escludersi ove si consideri che, tenendo conto della complessiva esposizione debitoria di (cfr. doc. n. 80 del fascicolo dell'attrice) e Parte_1 dei parametri stabiliti dall'art. 27 del D.m. n. 140/2012, il compenso avrebbe potuto essere determinato, per le sole prestazioni dell'advisor finanziario, in un importo variabile da circa 300 a circa 400 mila euro – ed in misura ancora maggiore considerando anche le passività potenziali di 7,5 milioni di euro –, mentre l'incarico del novembre 2019 era comprensivo anche di quelle proprie dell'advisor legale. NT Quanto, poi, al denunciato inadempimento di , si duole che le iniziative assunte Parte_1 dallo Studio in esecuzione del primo incarico destarono “preoccupazione negli istituti di credito”, e che ciò portò ad un progressivo “congelamento” delle linee di credito operative, che, “anziché aumentare o, quantomeno, restare invariate”, si ridussero del 75%, con conseguenti, gravi difficoltà operative per tutto il mese di novembre 2019.
La doglianza in questione è, però, irrilevante ai fini che ne occupano, nella misura in cui essa attiene al mancato raggiungimento del risultato sperato piuttosto che alla condotta posta in essere dai professionisti per il suo conseguimento. Sotto questo specifico profilo l'attrice si è limitata ad affermare che la strategia adottata, diretta ad ottenere dalle banche una moratoria ed un mantenimento delle linee di credito, “era chiaramente perdente, perché non accompagnata dalla prospettazione di un piano industriale finalizzato al ritorno all'equilibrio economico e finanziario dell'impresa”, ma si è in precedenza già evidenziata la non rispondenza al vero di tale affermazione.
pagina 10 di 13 Pure la scelta di accedere alla procedura di concordato preventivo è criticata da Parte_1
NT giacchè dalle trattative intercorse successivamente alla revoca dell'incarico conferito a sarebbe emerso che i creditori avrebbero auspicato una soluzione della crisi mediante lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., mentre l'inaspettato accesso alla procedura di concordato avrebbe portato al blocco di tutte le linee di credito.
Nella documentazione in atti non vi è però traccia di una preferenza espressa dai creditori per lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e, in ogni caso, il ricorso presentato da Pt_1
era un ricorso prenotativo, che le avrebbe consentito di coltivare le trattative con i creditori al
[...] riparo dell'ombrello protettivo assicurato dall'art. 168 l. fall. senza precluderle l'eventuale deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (nella lettera di incarico, del resto, la procedura di concordato preventivo era indicata quale strumento “prevedibilmente” ma “non necessariamente” più idoneo). Per altro verso, la risoluzione della crisi mediante tale strumento, anche nella forma dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, se anche in concreto praticabile NT stante il gran numero di creditori (cfr. in particolare il doc. n. 27 del fascicolo di ), avrebbe comportato tempi di definizione difficilmente compatibili con la situazione in cui la società all'epoca versava: dal ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. emerge che in data 28 novembre 2019 lo studio
, advisor nominato su richiesta delle banche, comunicò che alcuni istituti di NTroparte_9
credito non erano disponibili a confermare i propri affidamenti, con conseguente previsione di riduzione degli stessi da 17.6 milioni di euro a 4/8 milioni, e che l'indisponibilità degli affidamenti aveva nel frattempo comportato il mancato rispetto dei piani di rientro concordati con alcuni fornitori, rendendo le trattative difficili anche con tali creditori;
soprattutto, poi, l'indisponibilità di linee di credito a breve rischiava di compromettere la gestione ordinaria, proseguita, invece, nella fase prenotativa, verosimilmente grazie al “congelamento” delle pregresse esposizioni debitorie ed al recupero di liquidità per circa 1,8 milioni di euro conseguito all'accoglimento dell'istanza di sospensione dei contratti bancari presentata ai sensi dell'art. 169 bis l. fall. (cfr. le pagg. 15 e 16 dell'atto di citazione).
Per l'effetto, le domande attoree devono essere rigettate, mentre possono trovare accoglimento sia la domanda riconvenzionale proposta dallo , nei limiti della quantificazione operata dal C.t.u. CP_4
(e cioè complessivi € 272.950,00, di cui € 20.500,00 per il primo incarico ed € 252.450,00 per il secondo, oltre accessori), sia quella formulata dagli avv.ti Zanotelli e Comparotto (di complessivi €
pagina 11 di 13 22.133,02, di cui € 15.000,00 per compenso ed il residuo per rimborso spese generali ed anticipazioni,
Iva e Cpa), titolari del credito vantato relativamente al compenso per il terzo incarico giacchè nella scrittura del 23 gennaio 2020 era espressamente specificato che parti del rapporto contrattuale erano da un lato e gli avv.ti Zanotelli e Comparotto dall'altro. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei valori massimi per quella di trattazione ed istruttoria e decisionale (estrinsecatesi, la prima, nello svolgimento di più udienze di assunzione di prove testimoniali oltre che nelle operazioni peritali e, la seconda, nel deposito di due comparse conclusionali e due memorie di replica), tenuto conto degli importi rispettivamente riconosciuti in favore delle parti convenute ed esclusa la possibilità di operare una compensazione parziale, malgrado che la somma accertata come dovuta allo sia inferiore a quella da esso domandata, in quanto la proposta CP_4
avanzata in corso di causa dallo Studio di definizione della controversia mediante pagamento della minor somma di € 230.000,00 non è stata accettata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 8659/2020 R.G. promossa da
[...]
avverso , , Comparotto avv. Enrico e Parte_1 NTroparte_1 Parte_2
Zanotelli avv. Matteo, definitivamente decidendo:
Rigetta le domande proposte dall'attrice avverso i convenuti Parte_1 NTroparte_1
, , Zanotelli avv. Matteo e Comparotto avv. Enrico.
[...] Parte_2
Condanna al pagamento in favore di , in persona del Parte_1 NTroparte_1 dr. , della somma di € 272.950,00, oltre Iva ed oltre agli interessi ex art. 2 della l. n. Parte_2
81/2017 dal 21 luglio 2020 al saldo effettivo.
Condanna , al pagamento in favore degli avv.ti Zanotelli avv. Matteo e Parte_1
Comparotto avv. Enrico della complessiva somma di € 22.133,02, oltre agli interessi ex art. 2 della l. n.
81/2017 dal 23 febbraio 2020 al saldo effettivo
Condanna alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite, che Parte_1 liquida, per , nella somma di € 30.745,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, NTroparte_1
e, per gli avv.ti Zanotelli e Comparotto, in € 6.768,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico dell'attrice Parte_1
Verona, 7 aprile 2025
pagina 12 di 13 Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 13 di 13