CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4281/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041298788000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041298788000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso. Viene posta in visione la quietanza di versamento della quinta rata, in relazione alla quale non vi sono osservazioni delle parti.
L'ufficio prende atto della regolarità del pagamento rateizzato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge il contribuente Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificata in data 30.06.2025 scaturita dalla decadenza dal pagamento di una quinta rata;
a seguito di un'istanza in via di autotutela , l' Ufficio aveva operato uno sgravio parziale lasciando una somma residua da versare pari a euro 269,40 oggetto della odierna richiesta . Il ricorrente eccepiva che l'importo richiesto in seguito allo sgravio parziale del 13.08.2025 era già contenuto nel rateizzo che il medesimo stava regolarmente pagando. Evidenziava che il debito accertato con la cartella di pagamento in oggetto era infondato in quanto da gennaio 2023 vi era stato il ricalcolo delle rate a seguito di “definizione agevolata” ai sensi dell'articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – circolare agenzia entrate n. 1/E del 13/01/2023, di conseguenza a partire dalla 5 rata gli importi delle rate erano più bassi per effetto della riduzione delle sanzioni.
L' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta- sosteneva che la somma residua era dovuta e
, pertanto, il ricorso andava respinto con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nelle proprie controdeduzioni l' Ufficio, tra l'altro, sostiene che gli importi residui risultanti dal ricalcolo sono corretti in quanto la rideterminazione ridotta delle sanzioni riguarda solo le imposte dirette e non anche i debiti NP . Tale affermazione , sia pure di non agevole lettura , induce il giudicante a ritenere che , per quanto attiene ai debiti tributari, le rate in corso di regolarizzazione corrispondano esattamente agli importi dovuti e non sia dovuta alcuna somma residua .
Pertanto il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato va annullato .
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il GM accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4281/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041298788000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041298788000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso. Viene posta in visione la quietanza di versamento della quinta rata, in relazione alla quale non vi sono osservazioni delle parti.
L'ufficio prende atto della regolarità del pagamento rateizzato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge il contribuente Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificata in data 30.06.2025 scaturita dalla decadenza dal pagamento di una quinta rata;
a seguito di un'istanza in via di autotutela , l' Ufficio aveva operato uno sgravio parziale lasciando una somma residua da versare pari a euro 269,40 oggetto della odierna richiesta . Il ricorrente eccepiva che l'importo richiesto in seguito allo sgravio parziale del 13.08.2025 era già contenuto nel rateizzo che il medesimo stava regolarmente pagando. Evidenziava che il debito accertato con la cartella di pagamento in oggetto era infondato in quanto da gennaio 2023 vi era stato il ricalcolo delle rate a seguito di “definizione agevolata” ai sensi dell'articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – circolare agenzia entrate n. 1/E del 13/01/2023, di conseguenza a partire dalla 5 rata gli importi delle rate erano più bassi per effetto della riduzione delle sanzioni.
L' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta- sosteneva che la somma residua era dovuta e
, pertanto, il ricorso andava respinto con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nelle proprie controdeduzioni l' Ufficio, tra l'altro, sostiene che gli importi residui risultanti dal ricalcolo sono corretti in quanto la rideterminazione ridotta delle sanzioni riguarda solo le imposte dirette e non anche i debiti NP . Tale affermazione , sia pure di non agevole lettura , induce il giudicante a ritenere che , per quanto attiene ai debiti tributari, le rate in corso di regolarizzazione corrispondano esattamente agli importi dovuti e non sia dovuta alcuna somma residua .
Pertanto il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato va annullato .
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il GM accoglie il ricorso e compensa le spese.