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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Rg n. 1997 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Formisano ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Cristina Spizuoco ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico opposto
OGGETTO: opposizione a ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza dirigenziale n. 8 del 19.02.2024 del Comune di
[...]
, notificata in data 20.02.2024, a seguito del verbale n. VA 02-2024 del 03.02.2024 CP_1 ove la Polizia Municipale del Comune di aveva elevato la sanzione alla CP_1 ricorrente in quanto la stessa, titolare della impresa individuale Rosticceria Paninoteca
1 IA AU di “esercitava su area pubblica esercizio di vendita al posto fisso Parte_1
(posteggio non autorizzato) consistente nella vendita di alimenti preparati al momento (panini, friggitoria, bevande), sprovvisto di qualsiasi autorizzazione al commercio in sede fissa, non riferisce di licenze di attività, occupando contestualmente spazio del marciapiede oltre che con il mezzo anche con tavoli e panche/sedie. L'attività è sospesa immediatamente”; era stata pertanto disposta, ai sensi della Legge regionale n. 7 del 2020, art. 147, comma 2, la convalida del sequestro amministrativo e la confisca del furgone tg. GRZZ9218, nonché la distruzione delle merci deperibili.
Con la spiegata opposizione la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in quanto la ricorrente è titolare di autorizzazione al commercio e alla vendita su area pubblica e l'attività stessa non può qualificarsi come attività di commercio in sede fissa poiché i tavolini rinvenuti dagli agenti non sono occupati da fruitori della ditta ma sono utilizzati quali punto d'appoggio per gli acquirenti e non costituiscono elementi sufficienti per ritenere che l'attività sia svolta in sede fissa.
L'opponente ha dunque chiesto, previa sospensione dell'ordinanza, l'annullamento della sanzione o l'applicazione in misura minima.
Il si è costituito esponendo che: Controparte_1
- in data 03.02.2024 gli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale del Comune di si CP_1
sono recati presso la Via Nazionale Appia, nei pressi del Mausoleo “Carceri Vecchie” ed hanno accertato che l'odierna ricorrente “esercitava su area pubblica esercizio di vendita a posto fisso (posteggio non autorizzato) consistente nella vendita di alimenti preparati al momento
( , sprovvisto di qualsiasi autorizzazione al commercio in sede fissa, Parte_2 occupando contestualmente spazio del marciapiede oltre che con il mezzo anche con tavoli e panche/sedie” con conseguente violazione dell'art. 147, comma 2, L.R. Campania n°
7/2020. 2;
- in sede di sopralluogo, l'odierna ricorrente “non esibisce licenza itinerante” e nulla aveva dichiarato;
- è stato poi accertato che l'odierna ricorrente aveva stipulato regolare contratto con Enel per la fornitura di un contatore per l'alimentazione del negozio ambulante;
2 - contestualmente al sopralluogo ed all'accertamento degli illeciti amministrativi è stato disposto il sequestro, ai fini della confisca, di merci e attrezzature;
- contestualmente, ancora, è stato redatto verbale di contestazione di violazione del
Codice della Strada con applicazione della relativa sanzione pecuniaria;
- in data 19.02.2024 è stata adottata l'ordinanza n° 8 avente ad oggetto “ordinanza di convalida, sequestro, confisca e distruzione merce deperibile a seguito di violazione amministrativa” con contestuale: a) convalida del sequestro amministrativo disposto;
b) confisca delle attrezzature oggetto del citato sequestro;
c) ordine di distruzione delle merci/alimenti diversi deperibili sempre oggetto di sequestro”.
Il ha dunque dedotto l'infondatezza dell'opposizione, trattandosi Controparte_1 di attività svolta in modo abusivo con autorizzazioni ormai scadute e sulle quali vi è anche dubbio sulla titolarità soggettiva delle stesse, nonché della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima ex art. 11 L. n° 689/81 trattandosi nella fattispecie di violazione grave;
ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Si deve osservare che a fondamento dell'opposizione la ricorrente ha depositato l'autorizzazione sindacale del Comune di Curti del 21.07.2004 rilasciata a favore del sig.
per la vendita su area pubblica, nonché la cessione di ramo d'azienda Parte_3
[... stipulata tra nella qualità di rapp.te legale della “Zio Tom s.a.s. Parte_4 CP_2
” con sede in alla Via San Michele n° 16, e Controparte_3 CP_1 Parte_1
avente ad oggetto “il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di Parte_5 commercio su aree pubbliche in forma itinerante di generi alimentari”, nella quale invece si fa riferimento ad una diversa autorizzazione (“autorizzazione amministrativa n. 9/2015 rilasciata dal Comune di in data 16 marzo 2015 per l'esercizio dell'attività di commercio su CP_1 aree pubbliche, settore merceologico: alimentare, Tipo B (itinerante) […] – autoveicolo privato per uso speciale, fabbrica e tipo FIAT IVERO 79 14 1 MP 36, […] targa GR229218”).
3 Ebbene, è evidente che l'autorizzazione versata in atti e datata 2004 non corrisponde con quella richiamata nell'atto di cessione del ramo di azienda in favore della ricorrente e che il contratto depositato non è stato stipulato con il titolare dell'unica autorizzazione in atti ma con soggetto diverso ( nella qualità di Parte_3 Parte_4 rapp.te legale della “Zio Tom s.a.s. di Torriero Caterina”). CP_2
Risulta quindi l'assenza di autorizzazione alla vendita su area pubblica, con assorbimento di ogni altra questione e valutazione.
La sanzione irrogata risulta pertanto legittima, anche nella misura considerata la gravità della condotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compensi oltre spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 19/09/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Formisano ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Cristina Spizuoco ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico opposto
OGGETTO: opposizione a ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza dirigenziale n. 8 del 19.02.2024 del Comune di
[...]
, notificata in data 20.02.2024, a seguito del verbale n. VA 02-2024 del 03.02.2024 CP_1 ove la Polizia Municipale del Comune di aveva elevato la sanzione alla CP_1 ricorrente in quanto la stessa, titolare della impresa individuale Rosticceria Paninoteca
1 IA AU di “esercitava su area pubblica esercizio di vendita al posto fisso Parte_1
(posteggio non autorizzato) consistente nella vendita di alimenti preparati al momento (panini, friggitoria, bevande), sprovvisto di qualsiasi autorizzazione al commercio in sede fissa, non riferisce di licenze di attività, occupando contestualmente spazio del marciapiede oltre che con il mezzo anche con tavoli e panche/sedie. L'attività è sospesa immediatamente”; era stata pertanto disposta, ai sensi della Legge regionale n. 7 del 2020, art. 147, comma 2, la convalida del sequestro amministrativo e la confisca del furgone tg. GRZZ9218, nonché la distruzione delle merci deperibili.
Con la spiegata opposizione la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in quanto la ricorrente è titolare di autorizzazione al commercio e alla vendita su area pubblica e l'attività stessa non può qualificarsi come attività di commercio in sede fissa poiché i tavolini rinvenuti dagli agenti non sono occupati da fruitori della ditta ma sono utilizzati quali punto d'appoggio per gli acquirenti e non costituiscono elementi sufficienti per ritenere che l'attività sia svolta in sede fissa.
L'opponente ha dunque chiesto, previa sospensione dell'ordinanza, l'annullamento della sanzione o l'applicazione in misura minima.
Il si è costituito esponendo che: Controparte_1
- in data 03.02.2024 gli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale del Comune di si CP_1
sono recati presso la Via Nazionale Appia, nei pressi del Mausoleo “Carceri Vecchie” ed hanno accertato che l'odierna ricorrente “esercitava su area pubblica esercizio di vendita a posto fisso (posteggio non autorizzato) consistente nella vendita di alimenti preparati al momento
( , sprovvisto di qualsiasi autorizzazione al commercio in sede fissa, Parte_2 occupando contestualmente spazio del marciapiede oltre che con il mezzo anche con tavoli e panche/sedie” con conseguente violazione dell'art. 147, comma 2, L.R. Campania n°
7/2020. 2;
- in sede di sopralluogo, l'odierna ricorrente “non esibisce licenza itinerante” e nulla aveva dichiarato;
- è stato poi accertato che l'odierna ricorrente aveva stipulato regolare contratto con Enel per la fornitura di un contatore per l'alimentazione del negozio ambulante;
2 - contestualmente al sopralluogo ed all'accertamento degli illeciti amministrativi è stato disposto il sequestro, ai fini della confisca, di merci e attrezzature;
- contestualmente, ancora, è stato redatto verbale di contestazione di violazione del
Codice della Strada con applicazione della relativa sanzione pecuniaria;
- in data 19.02.2024 è stata adottata l'ordinanza n° 8 avente ad oggetto “ordinanza di convalida, sequestro, confisca e distruzione merce deperibile a seguito di violazione amministrativa” con contestuale: a) convalida del sequestro amministrativo disposto;
b) confisca delle attrezzature oggetto del citato sequestro;
c) ordine di distruzione delle merci/alimenti diversi deperibili sempre oggetto di sequestro”.
Il ha dunque dedotto l'infondatezza dell'opposizione, trattandosi Controparte_1 di attività svolta in modo abusivo con autorizzazioni ormai scadute e sulle quali vi è anche dubbio sulla titolarità soggettiva delle stesse, nonché della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima ex art. 11 L. n° 689/81 trattandosi nella fattispecie di violazione grave;
ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Si deve osservare che a fondamento dell'opposizione la ricorrente ha depositato l'autorizzazione sindacale del Comune di Curti del 21.07.2004 rilasciata a favore del sig.
per la vendita su area pubblica, nonché la cessione di ramo d'azienda Parte_3
[... stipulata tra nella qualità di rapp.te legale della “Zio Tom s.a.s. Parte_4 CP_2
” con sede in alla Via San Michele n° 16, e Controparte_3 CP_1 Parte_1
avente ad oggetto “il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di Parte_5 commercio su aree pubbliche in forma itinerante di generi alimentari”, nella quale invece si fa riferimento ad una diversa autorizzazione (“autorizzazione amministrativa n. 9/2015 rilasciata dal Comune di in data 16 marzo 2015 per l'esercizio dell'attività di commercio su CP_1 aree pubbliche, settore merceologico: alimentare, Tipo B (itinerante) […] – autoveicolo privato per uso speciale, fabbrica e tipo FIAT IVERO 79 14 1 MP 36, […] targa GR229218”).
3 Ebbene, è evidente che l'autorizzazione versata in atti e datata 2004 non corrisponde con quella richiamata nell'atto di cessione del ramo di azienda in favore della ricorrente e che il contratto depositato non è stato stipulato con il titolare dell'unica autorizzazione in atti ma con soggetto diverso ( nella qualità di Parte_3 Parte_4 rapp.te legale della “Zio Tom s.a.s. di Torriero Caterina”). CP_2
Risulta quindi l'assenza di autorizzazione alla vendita su area pubblica, con assorbimento di ogni altra questione e valutazione.
La sanzione irrogata risulta pertanto legittima, anche nella misura considerata la gravità della condotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compensi oltre spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 19/09/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
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