TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35 2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Otello Bagalini Attrice
Contro
(cf Controparte_1 C.F._2
Avv. Maria Cristina Macchioni
Convenuta
Codice Fiscale Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
Avv. Vinicio Simoni
convenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
pagina 1 di 10 1) Dichiarare sussistente il conflitto di interessi del difensore della con gli CP_2
interessi dell'assicurato e per l'effetto dichiarare la nullità insanabile Controparte_1
dell'opposizione da essa proposta, nullità da ritenersi estesa anche all'intero giudizio di merito, divenuto pertanto inammissibile;
2. Nel merito, dichiarare che la polizza RC
Diversi n. 028/900202329 stipulata da con la ha il Controparte_1 CP_4
massimale da essa indicato a copertura di rischi riferiti a ciascun evento e che pertanto
è tenuta al pagamento dell'intero massimale di euro 750.000,00, senza decurtazioni di franchigie o di limitazioni per la solidarietà e che quindi l'indennizzo dovuto all'assicurato ing. assorbe per intero il massimale stesso, già oggetto di valido ed CP_1
efficace pignoramento, dichiarando inesistenti per non essere state richiamate in polizza,
le condizioni particolari.
3. In via subordinata, nel caso in cui si ritenesse che le condizioni particolari, comprese quelle che fanno riferimento al vincolo di solidarietà e alla franchigia, sono richiamate in polizza, dichiararne la inefficacia ed inoperatività in quanto clausole vessatorie che necessitavano della approvazione scritta.
4. Dichiarare in ogni caso esclusa dal massimale e quindi non decurtabile la somma di euro 14.910,26
già oggetto di pignoramento a carico personale di in quanto gravante Controparte_1
sulla sua pensione e della somma di euro 200.000,00 oggetto di sequestro e pignoramento fatto nei confronti del personalmente e non di essa e CP_1 CP_5
comunque perché eccedente il massimale di polizza e quindi gravante sul CP_1
personalmente.
5. in subordine e con riserva di gravame, nel caso di esistenza e validità della clausola
“vincolo di solidarietà” accertare dovuto l'importo di euro 375.000,00 e in caso di esistenza e validità della franchigia accertare dovuto l'importo di euro 300.000,00. 6.
Rigettare in ogni caso l'opposizione e le domande proposte dalla perché CP_2
pagina 2 di 10 inammissibili e infondate, in fatto e in diritto. Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa di tutte le fasi del giudizio, da porsi a carico di tutti i convenuti con il vincolo solidale e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Deduceva parte attrice che, a seguito di distinti giudizi di opposizione all'esecuzione avverso ordinanze in giudizi di esecuzione, rispettivamente, di accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione, veniva emessa sentenza 104/21 dal tribunale di
Ascoli Piceno che disponeva nel merito disponendo come segue: annulla le ordinanze
del 13/05/2019 e del 05/06/2019 statuendo che la somma che la Controparte_6
è tenuta a corrispondere, in forza dell'obbligo di manleva contrattualmente assunto
[...]
e tenuto conto di quanto già corrisposto per le causali indicate in motivazione è pari ad
euro 319.833,17; condanna il creditore procedente alla restituzione delle Parte_1
somme percepite in eccedenza rispetto all'importo di euro 319.833,17 (al netto delle
somme versate dalla Unipolsai e meglio indicate in parte motiva: euro 62.448,51, euro
92.718,32 ed euro 200.000,00) in forza dell'ordinanza di assegnazione del 05/6/2019;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111
Costituzione ad esito del quale la Suprema Corte con sentenza 28427/23 disponeva la
cassazione della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del
conflitto di interessi e la nullità del mandato difensivo del legale costituito per la parte
che ha proposto l'opposizione, determinando, almeno potenzialmente, la nullità
dell'intero giudizio di merito, se non pure l'inammissibilità dell'opposizione stessa
(…)”; gli altri motivi restavano assorbiti in quanto attinenti al merito della
controversia.
pagina 3 di 10 La causa veniva riassunta quale giudizio di rinvio.
- Si costituiva in giudizio così concludendo: il Tribunale adito Voglia Controparte_1
accertare e dichiarare la immediata cessazione della materia del contendere con conseguente rigetto di tutte le domande e conclusioni avanzate con l'atto di riassunzione.
Vinte le spese e i compensi del presente giudizio, anche alla luce del temerario comportamento processuale da parte di per la cui determinazione ci si Parte_1
rimette al sig Giudice. Con riserva di agire per la restituzione della somma già detratta all'Ing. a titolo di pignoramento pari a euro 14.910,26, salvo rivedere il CP_1
conteggio, e di ogni altra somma non spettante alla alla luce della Parte_1
definizione del giudizio civile per responsabilità professionale nei confronti del
[...]
. CP_1
- Si costituiva in giudizio la così concludendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_4
di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PRELIMINARE accertata la caducazione dei titoli esecutivi posti dalla
[...]
a base della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi promossa, dichiarare Pt_1
la immediata cessazione della materia del contendere, con conseguente rigetto di tutte le domande e conclusioni avanzate con l'atto di riassunzione.
NEL MERITO, dichiarata la cessazione della materia del contendere, condannare la
Sig.ra al pagamento delle spese di lite, oltre che del presente giudizio di Parte_1
riassunzione, anche di quelle relative alla fase endoesecutiva dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, ai giudizi di merito rubricati ai nnrr. 1453/2019 e 1824/2019 del
Tribunale di Ascoli Piceno nonché del giudizio di legittimità rubricato al n.
11144/2021.”
pagina 4 di 10 - Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Le parti convenute nel presente processo hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, in conseguenza delle pronunce giurisdizionali date dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 249/2022 e dall'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte di cassazione n. 4204/2024
pubblicata il 15.02.2024, i titoli oggetto del il procedimento RGEM n. 237/2018,
costituiti dalla sentenza non definitiva n. 895/2016 e della sentenza definitiva n. 43/2018
emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno devono ritenersi caducati.
Parte attrice, dal suo canto, nelle proprie conclusioni chiedeva pronuncia nel merito,
sebbene nella propria comparsa conclusionale ha chiaramente allegato che “ Invero, non
si nega che medio tempore è intervenuta la sentenza che, sostanzialmente, ha
determinato la caducazione del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione da
cui origina questa opposizione”.
A prescindere dalle conclusioni formulate dalle parti, la Corte di Cassazione
pronunciando a sezioni unite, ha enunciato il presente principio: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (Cass. 25478/21).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie il già menzionato principio appare effettivamente applicabile in quanto le pronunce della Corte d'Appello e della Corte Suprema vanno ad incidere sostanzialmente sulla fattispecie giuridica originaria riferita ai titoli su cui si fondava l'esecuzione, principio che prevede – altresì - che le spese processuali vanno regolate,
per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.
La Suprema Corte chiarisce che la caducazione del titolo esecutivo in pendenza di opposizione all'esecuzione porta ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non all'accoglimento dell'opposizione. Infatti, il giudizio si conclude in forza di un evento esterno, che matura in altra sede e di cui il giudice dell'opposizione deve prendere atto.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
b) Per quanto attiene le spese di lite, in ossequio al già menzionato principio giuridico evidenziato dalla Suprema Corte con pronuncia a sezioni unite, va osservato quanto segue:
La Corte di cassazione con la pronuncia relativa al ricorso straordinario ex art. 111 della
Costituzione, in accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, pone una questione in rito non entrando nell'esame delle questioni di merito.
Tale approccio tenuto dalla Corte di cassazione appare corretto e deve essere utilizzato nella valutazione della questione inerente alle spese di lite che ci occupa.
Infatti, quando la Suprema Corte a sezioni unite indica che le valutazioni sulle spese di lite in ordine alle valutazioni relative la soccombenza virtuale vanno riferite ai motivi originari del ricorso non può che riferirsi anche alle eccezioni formulate a seguito dei motivi.
pagina 6 di 10 Quindi, nel caso di specie deve procedersi con disamina delle questioni in rito immediatamente percepibili in conseguenza della proposizione dell'opposizione,
valutando sia i motivi che le relative eccezioni difensive, tanto che, se fossero state ritenute fondate le questioni in rito, non sarebbe stato necessario poi affrontare le questioni di merito.
Ovvero, nel caso di specie, va rilevato che se l'originaria opposizione fosse stata presentata da un avvocato in conflitto di interessi, la relativa azione avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile per nullità della procura ad litem.
E' stato ritenuto, che è vietato ad un avvocato di assumere validamente l'incarico di difesa contemporaneamente per due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra loro (Cass. 11144/21) così come, (Cass.n. 24839/ 2022), che il conflitto di interesse può essere non solo attuale, ma anche potenziale, intendendosi come tale quella non riferibile alla astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione;
la valutazione del conflitto di interessi deve tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti od in giudizi differenti (Cass.n. 24839/ 2022, Cass., 11144/2021 Cass. n. 1550/2021).
Ciò, in considerazione di principi costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, valori investiti dal limite della costituzione in giudizio in caso di conflitto d'interessi, la cui violazione può anche essere rilevata d'ufficio.
Nel caso di specie le posizioni assunta dal difensore del e della avv. CP_1 CP_4
Simoni, in seno ai giudizi di opposizione all'esecuzione con patrocinio a favore della tendevano a gravare la posizione dell'assicurato ovvero erano dirette CP_4 CP_1
a sentire dichiarare l'operatività di clausole contrattuali - quali quelle relative alla pagina 7 di 10 franchigia ed al vincolo di solidarietà - così da esporre questo ultimo al rischio di pagare somme di danaro facendo venire meno, o diminuire, la copertura assicurativa.
Di converso, l'avv. Simoni assunse la difesa del anche nel giudizio di merito – CP_1
di primo e secondo grado - avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza e l'entità
del danno patito dal terzo, risarcimento che sarebbe stato poi a carico dell'ente assicuratore.
E' evidente che trattasi nel caso di specie di presenza di conflitto di interessi del legale in questione, conflitto che appare concreto ed attuale rispetto alla cronologia degli eventi, tenendo in considerazione il fatto che la giurisprudenza, concordemente, ha ritenuto che il conflitto per effettivamente esistere può essere anche solamente potenziale.
D'altronde, anche la motivazione della sentenza della Corte di cassazione relativa al giudizio ex art. 111 della Costituzione pare proprio evidenziare gli aspetti appena sopra rilevati.
Deve concludersi, quindi, che probabilmente, il giudizio di merito avrebbe potuto determinare una pronuncia in rito dichiarativa di inammissibilità della domanda per nullità della procura, senza giungere ad una pronuncia nel merito.
Conseguentemente, la questione della regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza virtuale va risolta secondo quanto appena prospettato.
Sul punto, l'eccezione di nullità della procura è stata sollevata dalla mentre il Pt_1
nulla ha eccepito in tal senso. CP_1
Il non ha resistito nel giudizio dinanzi la Corte di cassazione nel giudizio ex art. CP_1
pagina 8 di 10 Va tenuto altresì conto, ai fini della liquidazione delle spese di lite, che viene operata una valutazione di natura probabilistica, determinata, altresì, da caducazione di titoli in precedenza acquisiti o di mancata resistenza in giudizio;
ciò non può che comportare una compensazione parziale ( o totale ( , CP_7 Controparte_8
delle spese di lite.
c) La spa va quindi condannata a rifondere le spese di lite in favore della CP_4
signora nella misura di euro 6.800,00 per il giudizio di merito ed euro Parte_1
5.000,00 per quello di Cassazione, oltre spese forfettarie ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, somme da distrarsi in favore dell'avv. Otello Bagalini
dichiaratosi antistatario.
Spese integralmente compensate tra tutte le altre parti.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna a rifondere le spese di lite in favore della signora CP_4 Parte_1
nella misura di euro 6.800,00 per il giudizio di merito e di euro 5.000,00 per quello di
Cassazione, oltre spese forfettarie ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni,
somme da distrarsi in favore dell'avv. Otello Bagalini dichiaratosi antistatario. Spese
integralmente compensate tra tutte le altre parti.
Così è deciso in Ascoli Piceno,08/04/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
111 costituzione.