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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, con deposito di contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°10/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.06.2025, a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ed a seguito dello scioglimento della relativa riserva, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Roberto BATTIMELLI, presso il cui studio in Lamezia Terme alla Via Federico Nicotera
n°29, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
C.F. , con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la mandataria società CP_2 di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n°7, C.F. , in p.l.r.p., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra VILLECCO, presso il cui studio elegge domicilio in
Cosenza alla Via Beato Umile n°14, in virtù di procura in atti del giudizio,
Resistente-Opposta
OGGETTO: Opposizione Immobiliare n°54/2023. CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME DA NOTE DEPOSITATE ED IN ATTI.
Istruita la causa mediante mera acquisizione documentale, la stessa è stata posta in decisione in data
23.06.2025 a seguito delle note in trattazione scritta.
*******
pagina 1 di 3 In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
ESPOSIZIONE SINTETICA DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in giudizio del 07.01.2025, parte attrice, ha introdotto, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice della fase di Cognizione, con citazione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione del pignoramento immobiliare e di cui alla procedura esecutiva n°54/2023 di R.g.e. presso Codesto Tribunale.
Il G.E. del Tribunale di Lamezia Terme, non concedeva la sospensione richiesta con provvedimento del 21.11.2024, concedendo i termini per l'introduzione della fase di merito che avveniva, tempestivamente.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Sig. , ribadiva quanto evidenziato, Parte_1 dedotto ed eccepito nella fase sommaria, eccependo tra l'altro la nullità del pignoramento, per carenza di legittimazione attiva del procedente anche per carenza di titolarità del credito, l'assenza di titolo esecutivo, mancata o non corretta notifica del precetto, tassi usurai e prescrizione degli interessi oratori, con accoglimento dell'opposizione e liquidazione delle spese di lite comea carico dello Stato per l'avvenuta ammissione al Gratuito Patrocino dell'opponente.
Instaurato il contraddittorio, la parte convenuta, contestava quanto dedotto da parte opponente, eccependone l'inammissibilità dell'opposizione, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni mosse, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con spese.
Tenuta l'udienza del 23.06.2025 in trattazione scritta mediante deposito di note, in quest'ultime le parti concordemente chiedevano la cessata materia del contendere avendo raggiunto un accordo transattivo di cui avevano depositato telematicamente copia.
Alla luce di quanto sopra, poiché per il pignoramento immobiliare n°54/2023 di risulta che sia CP_4 stata avanzata richiesta al G.E. di estinzione, ed alla luce di tale preliminare emergenza processuale, considerato che il presente giudizio riguarda l'opposizione al pignoramento precitato e questo è venuto meno, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto da entrambe le parti del giudizio.
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite, è stata chiesta la compensazione, attesa anche la circostanza che il Sig.
è stato ammesso al gratuito patrocinio, per cui ritiene questo Giudicante che le stesse Parte_1
vadano compensate.
Pertanto, venuta meno la procedura esecutiva opposta, viene dichiarata la cessata materia del contendere, e le spese di lite sono compensate tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parete motiva.
Così deciso in Lamezia Terme il 15/07/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, con deposito di contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°10/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.06.2025, a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ed a seguito dello scioglimento della relativa riserva, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Roberto BATTIMELLI, presso il cui studio in Lamezia Terme alla Via Federico Nicotera
n°29, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
C.F. , con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la mandataria società CP_2 di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n°7, C.F. , in p.l.r.p., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra VILLECCO, presso il cui studio elegge domicilio in
Cosenza alla Via Beato Umile n°14, in virtù di procura in atti del giudizio,
Resistente-Opposta
OGGETTO: Opposizione Immobiliare n°54/2023. CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME DA NOTE DEPOSITATE ED IN ATTI.
Istruita la causa mediante mera acquisizione documentale, la stessa è stata posta in decisione in data
23.06.2025 a seguito delle note in trattazione scritta.
*******
pagina 1 di 3 In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
ESPOSIZIONE SINTETICA DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in giudizio del 07.01.2025, parte attrice, ha introdotto, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice della fase di Cognizione, con citazione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione del pignoramento immobiliare e di cui alla procedura esecutiva n°54/2023 di R.g.e. presso Codesto Tribunale.
Il G.E. del Tribunale di Lamezia Terme, non concedeva la sospensione richiesta con provvedimento del 21.11.2024, concedendo i termini per l'introduzione della fase di merito che avveniva, tempestivamente.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Sig. , ribadiva quanto evidenziato, Parte_1 dedotto ed eccepito nella fase sommaria, eccependo tra l'altro la nullità del pignoramento, per carenza di legittimazione attiva del procedente anche per carenza di titolarità del credito, l'assenza di titolo esecutivo, mancata o non corretta notifica del precetto, tassi usurai e prescrizione degli interessi oratori, con accoglimento dell'opposizione e liquidazione delle spese di lite comea carico dello Stato per l'avvenuta ammissione al Gratuito Patrocino dell'opponente.
Instaurato il contraddittorio, la parte convenuta, contestava quanto dedotto da parte opponente, eccependone l'inammissibilità dell'opposizione, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni mosse, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con spese.
Tenuta l'udienza del 23.06.2025 in trattazione scritta mediante deposito di note, in quest'ultime le parti concordemente chiedevano la cessata materia del contendere avendo raggiunto un accordo transattivo di cui avevano depositato telematicamente copia.
Alla luce di quanto sopra, poiché per il pignoramento immobiliare n°54/2023 di risulta che sia CP_4 stata avanzata richiesta al G.E. di estinzione, ed alla luce di tale preliminare emergenza processuale, considerato che il presente giudizio riguarda l'opposizione al pignoramento precitato e questo è venuto meno, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto da entrambe le parti del giudizio.
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite, è stata chiesta la compensazione, attesa anche la circostanza che il Sig.
è stato ammesso al gratuito patrocinio, per cui ritiene questo Giudicante che le stesse Parte_1
vadano compensate.
Pertanto, venuta meno la procedura esecutiva opposta, viene dichiarata la cessata materia del contendere, e le spese di lite sono compensate tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parete motiva.
Così deciso in Lamezia Terme il 15/07/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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