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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 1 luglio 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2354 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 vertente
tra
C.F.: Parte_1
, con sede legale a Teramo, Valle San Giovanni, C.da P.IVA_1
Travazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(C.F.: , nato a [...] il 7 novembre Parte_1 C.F._1
1962 e ( , nata a [...] il 20 Parte_2 C.F._2 agosto 1964, entrambi residenti a [...], e tutti elettivamente domiciliati a Teramo, in via Giosuè Carducci n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Zenobi, che li rappresenta e difende tutti giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
contro
(P. IVA: , con sede legale a Milano, in via Senato CP_1 P.IVA_2
n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, IN QUALITÀ DI
1 MANDATARIA DI P. IVA: , Controparte_2 P.IVA_3 già con sede legale a Torino (TO), in Piazza San Controparte_3
Carlo, n. 156, in persona del suo procuratore speciale Avv. Controparte_4
elettivamente domiciliata a Teramo, in via Trento e Trieste n. 29/31, presso e nello studio dell'Avv. Alessia De Ambrosiis, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
e
(C.F.: , con sede legale a Controparte_5 P.IVA_4
Milano, in via Caldera n. 21, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali dott.ri e Controparte_6 Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bordiga, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 2 dicembre
2021.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 111 c.p.c. -
nonché
(C.F.: , con sede legale a Milano, in via CP_8 P.IVA_5
Caldera n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bordiga, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 7 febbraio
2023.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 111 c.p.c. -
e
(C.F.: ), con sede legale in Controparte_9 P.IVA_6
Venezia Mestre, alla Via Terraglio, n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante CP_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bordiga, giusta procura alle liti
2 allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 25 giugno
2025.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 105 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 1 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, nella sua CP_1
qualità di mandataria di già Controparte_2 Controparte_3
(per comodità, d'ora in poi, anche solo “ o la “ ) ha
[...] CP_3 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 654/2019, con il quale è stato ingiunto alla società Parte_1
(in qualità di obbligata principale) ed a e Parte_1 Parte_2
(in qualità di fideiussori omnibus) il pagamento, in solido tra loro,
[...]
della somma complessiva di € 23.126,55 (oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori come per legge).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 7 maggio
2019, pubblicato in data 8 maggio 2019 e regolarmente notificato alle parti ingiunte, queste hanno spiegato opposizione con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio nella sua qualità di CP_1
mandataria con rappresentanza di Intesa San Paolo S.p.a., hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “
1. ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte della elle regole di correttezza e buona Controparte_10
fede nell'esecuzione di tutti i rapporti intercorsi con l'obbligata principale
2. ACCERTARE e Parte_1
DICHIARARE, previo accertamento del TEG, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta, per interessi, spese, commissioni e competenze contrari al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. nel periodo trimestrale di riferimento;
3. ACCERTARE e CP_11
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418,
3 degli addebiti in c/c per non convenute CMS e comunque prive di causa negoziale ed di ulteriori spese ed oneri non dovute per le causali di cui in narrativa;
per
l'effetto 4.ACCERTARE e DICHIARARE, previa rettifica del saldo contabile,
l'addebito illegittimo nei confronti della Parte_1
della somma prudentemente quantificata in Euro 18.954,30,
[...]
salva la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
5.ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per tutti i motivi esposti in narrativa, delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti in data 25 settembre 2005. Per l'effetto e per tutte le causali di cui in narrativa:
6. previo accertamento e conseguente declaratoria nel merito, dichiarare nullo e privo di effetti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 654/2019 del
08/05/2019 - n. 1191/2019 R.G., per le motivazioni tutte dedotte nella superiore narrativa;
7. con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11 novembre 2019, si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
quale mandataria di (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, impugnando e contestando ogni richiesta avversaria e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. in via cautelare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
2. nel merito, rigettare la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, rigettare la pretesa richiesta di nullità e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, destituita di ogni fondamento e sfornita di prova, per i motivi spiegati in premessa e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. sempre nel merito, rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente, in particolare contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibili, infondate e sfornite di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare validi ed efficaci i contratti di fideiussione stipulati in data
27.09.2005 e, per l'effetto, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese nullità dei ridetti contratti, per i motivi spiegati in premessa;
5. sempre nel merito, accertare
e dichiarare validi ed efficaci i contratti di conto corrente e di apertura di credito,
4 in particolare le clausole relative agli interessi, alle commissioni massimo scoperto, le spese, le valute, le condizioni di reciprocità, per l'effetto, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese nullità dei ridetti contratti, per i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, ritenere valido ed efficace il decreto ingiuntivo reso dal
Tribunale di Teramo n. 654/2019 e, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 23.126,55, oltre interessi al tasso come meglio stabilito nel decreto ingiuntivo e le spese e competenze del procedimento monitorio;
7. condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze legali”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di
C.T.U. tecnico-contabile, con nomina all'uopo del dott. Persona_1
Con comparsa del 2 dicembre 2021, la società Controparte_5
si è volontariamente costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità
[...]
di nuova titolare del credito, giusta contratto di cessione pro soluto concluso nelle more del presente giudizio, la quale ha dichiarato di voler far propri
“tutti gli atti, le azioni, le domande, le conclusioni, le difese e le eccezioni, sia sostanziali che processuali, già spiegate da , di cui ha Controparte_2 invocato l'estromissione.
Con ordinanza emessa in data 12 aprile 2022, l'allora titolare del procedimento, “rilevato che, in assenza del consenso delle altre parti, non è possibile disporre l'estromissione dal giudizio dell'opposta-cessionaria”, ha rigettato l'istanza di estromissione articolata dall'intervenuta.
Nel frattempo, in data 7 febbraio 2023, si è volontariamente costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società quale di CP_8
nuova titolare del credito azionato, in ragione della scissione della società del 21 dicembre 2022, “facendo proprie le tutte le Controparte_5
precedenti difese, sostanziali e processuali, spiegate da e tutti gli atti ed CP_5
i documenti dalla stessa depositati”.
Con comparsa depositata in data 25 giugno 2025, la società
[...]
è intervenuta ex art. 105 c.p.c., quale incorporante Controparte_9 CP_8
“rinviando a tutte le precedenti difese svolte nell'interesse della società
[...]
incorporata, con l'assistenza dello scrivente procuratore.” e quindi reiterando la
5 richiesta (già svolta con le note scritte del 12 dicembre 2023) di supplemento peritale.
A seguito di diversi rinvii, all'esito dell'udienza odierna (1 luglio
2025) - l'unica celebrata, con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter
c.p.c., avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024 -, lette le memorie conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa, a fronte della camera di consiglio ex art. 281-sexies c.p.c., è stata decisa come di seguito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da Parte_1
e è fondata e,
[...] Parte_1 Parte_2 conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Senonché, prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla revoca del decreto monitorio oggetto dell'interposta opposizione, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto ingiuntivo n. 654/2019 emesso in favore di
[...]
nella sua qualità di mandataria di con il quale CP_1 Controparte_2
il Tribunale di Teramo aveva ingiunto a Parte_1
e di pagare, in
[...] Parte_1 Parte_2
solido fra loro, la somma di € 23.126,55 (oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende).
Nello specifico, gli odierni opponenti, a supporto dell'atto di citazione, dopo aver contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, hanno dedotto che il rapporto di conto corrente n. 1000/00001314, divenuto n. 1958 in data 23 settembre 2005, il cui saldo è stato azionato in sede monitoria, è affetto da illegittimità per (i) superamento del Tasso Soglia con conseguente usurarietà dei tassi applicati dalla Banca;
(ii) indebita applicazione della c.d. Commissione di
Massimo Scoperto, nonché di altre commissioni e spese non contrattualizzate;
(iii) violazione del dovere di correttezza e buona fede.
6 Gli opponenti, inoltre, hanno invocato la nullità degli atti di fideiussione azionati dall'istituto di credito e rilasciati a favore dello stesso per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/1990.
A tale specifico riguardo, è doveroso precisare che, dal tenore del libello oppositivo, trattandosi di eccezioni volte unicamente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta e non di domande riconvenzionali, non si ravvisa il difetto di competenza in favore del
Tribunale delle Imprese: la speciale competenza per materia prevista dall'art. 33, co. II L. n. 287/1990 e artt. 3 e 4 D.Lg. n. 168/2003 riguarda il caso in cui debbano essere decise domande di nullità delle intese antitrust
e dei contratti con cui si dà esecuzione alle intese (cfr. Cass. civ. n.
6523/2021), ma non anche la decisione delle mere eccezioni. Del resto, la
Suprema Corte già in altri casi ha avuto modo di chiarire che la formulazione di una eccezione riconvenzionale non comporta la separazione delle cause e lo spostamento della competenza (cfr. Cass. n.
23074/2020, n. 10356/2000, n. 3632/1979).
Tanto premesso in ordine alla posizione degli opponenti, giova rammentare che, in data 11 novembre 2019, si è costituita in giudizio
[...]
quale mandataria di confutando i singoli CP_1 Controparte_2
motivi di opposizione e chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili ed infondate.
Successivamente, in data 2 dicembre 2021, si è costituita in giudizio cessionaria del credito azionato da a Controparte_5 CP_1
seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B. e artt. 4 e 7 L. n.
130/1999, facendo propria la posizione processuale della cedente, nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da questa formulate e rassegnate.
In data 7 febbraio 2023, inoltre, è intervenuta in giudizio ex art. 111
c.p.c. quale di nuova titolare del credito azionato in ragione CP_8
della scissione della società associandosi alle Controparte_5 difese della dante causa e da ultimo, in data 25 giugno 2025, CP_9
, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., quale società incorporante
[...] CP_12
[..
[...] cfr. atto di fusione Rep. n. 88912, Racc. n.
[...] CP_13 Parte_3
19863, allegato sub doc. C alla comparsa).
Ebbene, anzitutto deve evidenziarsi che, sin dalle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11 aprile 2022 in sostituzione dell'udienza del 12 aprile 2022 (la prima udienza utile post costituzione dell'intervenuta , gli opponenti hanno eccepito Controparte_5
la carenza di titolarità del diritto in capo alla intervenuta CP_14
, per non aver “dato prova della titolarità del credito, ritenendo non
[...]
esaustiva la produzione dell'avviso di cessione di crediti pecuniari pro soluto ed in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 142 del 2 dicembre 2017”.
Occorre, pertanto, esaminare la predetta eccezione sollevata dai convenuti in senso sostanziale relativa alla carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio, che, lungi dall'essere una eccezione in senso tecnico, costituisce,
a ben vedere, una mera difesa, come tale sottratta al rispetto delle preclusioni e delle barriere processuali cui invece soggiacciono le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, con il corollario per cui il suo scrutinio non è precluso al Giudice, che peraltro può rilevare anche ex officio la carenza di titolarità del rapporto dedotto sulla base della documentazione in atti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Ciò chiarito, deve rilevarsi, in termini generali, come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58 T.U.B. non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020,
n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole
8 sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 allorquando, Pt_4
peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr.
Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Anzi, a ben vedere, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio contrario in base al quale, “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr. Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Infatti, prosegue la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
9 Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).”.
Precisa la Cassazione, in particolare, che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).” (cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, a allegato alla Controparte_5
propria comparsa di costituzione in giudizio del 2 dicembre 2021, oltre all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari (cfr. doc. A), esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte
II n. 118 del 5 ottobre 2021 (cfr. doc. B), con cui Controparte_5
- in qualità di “cessionaria” – “comunica che con contratto di cessione sottoscritto in data 25 giugno 2021 tra la Società ed (“ISP”) e ai sensi Controparte_2
dell'articolo 58 del TUB (come di volta in volta modificato e integrato, il
“Contratto di Cessione”), la Società ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso
– pro soluto e in blocco con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021 (la
“Data di Efficacia”) e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i “Contratti di Finanziamento”) che, alla del 31 dicembre 2020 (la
“Data di Cut-Off”) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di
10 seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i “Crediti”): (a) derivano da
Contratti di Finanziamento di titolarità di (anche a seguito Controparte_2
di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ); (b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut- Controparte_2
off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (c) al cui Controparte_2
codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo “KA”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la
Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.
(d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla Email_1
Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a
“sofferenza”; (e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono identificabili con i seguenti codici (…)”.
Ritiene dunque il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il predetto contenuto dell'avviso in G.U., non corroborato da nessun altro elemento utile a dimostrare l'inclusione del credito azionato da quale mandataria di CP_1 [...]
tra quelli oggetto di cessione in favore di Controparte_2 [...]
si riveli inidoneo ed insufficiente a dimostrare la titolarità Controparte_5
del rapporto in capo a quest'ultima (anche perché, lo si rammenta, “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” - cfr. Cass. n. 5617/2020), risultando i criteri riportati nell'avviso in G.U. per la individuazione dei crediti ricadenti nella cessione in blocco ex art. 58 TUB eccessivamente generici ed onnicomprensivi, e, come tali, forieri di obiettive incertezze in ordine alla selezione dei crediti da includere o meno nell'operazione di cessione.
11 Pertanto, deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a e quindi, Controparte_5
a fortiori, in capo a costituitasi in giudizio quale nuova CP_8
titolare del credito giusta scissione di avvenuta Controparte_5
in data 21 dicembre 2022 (cfr. comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 7 febbraio 2023, alla quale - peraltro - risultano esclusivamente visura camerale, estratto dell'atto di scissione parziale ed avviso di cessione in G.U.), oltre che, logicamente, in capo alla sua incorporante con il corollario per cui la titolarità Controparte_9
del rapporto azionato permane in capo alla originaria creditrice ingiungente, i.e. che sta in giudizio mediante la Controparte_2
rispettiva mandataria CP_1
Ciò chiarito in ordine alla posizione delle due società intervenute ex art. 111 c.p.c., volgendo al merito delle ulteriori doglienze sollevate dalle parti, giova evidenziare che l'elaborato peritale depositato in atti dal C.T.U. nominato, dott. chiaro e adeguatamente motivato, senza Persona_1
necessità di alcun supplemento o integrazione d'indagine (richiesto nella comparsa ex art. 105 c.p.c. di , ha consentito di Controparte_9 acclarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, sulla scorta della molteplicità delle anomalie riscontrate.
In particolare, l'Ausiliario ha rilevato che “la banca ha applicato la commissione di massimo scoperto sino al 30.06.2009; pertanto, in conformità al punto 2.1) del quesito, le stesse sono state espunte per complessivi euro 1.621,94
(cfr. Allegato 1). Inoltre, per il periodo successivo al 30.06.2009, data di entrata in vigore della legge di conversione 28/1/2009 n.2, la banca ha applicato i seguenti oneri pur non avendo stipulato clausole conformi alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185: - “commissione disponibilità fondi”. Vista
l'assenza di pattuizione, tale commissione è stata espunta dal ricalcolo per complessivi euro 3.874,24 (cfr. Allegato 2); - “commissione di istruttoria veloce”.
Vista l'assenza di pattuizione, tale commissione è stata espunta dal ricalcolo per complessivi euro 30,00 (cfr. Allegato 3).” (cfr. pag. 7 bozza di relazione peritale in atti).
12 Nessuna illegittimità, invece, è stata riscontrata in punto di spese, atteso che, come chiarito dal Consulente nominato dal Tribunale, “la banca ha applicato le seguenti voci in conformità a quanto pattuito nel contratto di conto corrente n. 1000/1314 del 23.09.2005 e nel documento di sintesi del 28.09.2005: - spese gestione dell'apertura di credito;
- spese istruttoria e gestione fido;
il tutto come risultante dall'allegato prospetto (cfr. Allegato 4). Pertanto, in riferimento al punto 3) del quesito, verificata la pattuizione delle spese, nessuna rettifica si è resa necessaria nel ricalcolo eseguito” (cfr. pag. 7 bozza di relazione peritale in atti).
Inoltre, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, l'Ausiliario ha evidenziato e chiarito che, “In conformità al punto 4) del quesito, dovendosi considerare usurario il saggio contrattuale pattuito, il ricalcolo è stato eseguito con esclusione degli interessi” (cfr. pag. 7 bozza di relazione peritale in atti).
Orbene, alla luce delle anomalie riscontrate in sede di C.T.U. in ordine al conto corrente n. 1314 poi n. 5657 e n. 1958, l'Ausiliario nominato ha provveduto alla rideterminazione dei rapporti dare-avere fra le parti, evidenziando l'inesistenza di una posizione debitoria a carico della correntista Parte_1
Più nel dettaglio, ha chiarito il C.T.U. che “la ricostruzione del rapporto di conto determina un saldo ricalcolato di euro +7.250,31 a credito del correntista
“ , in luogo di quello esposto Parte_1
dalla pari ad euro –18.728,99 a debito del correntista” (cfr. pag. 11 bozza CP_3
di relazione peritale in atti).
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. – condivise dal Tribunale in quanto aderenti ai quesiti giudiziali e fondate su approfondite indagini tecniche e su argomentazioni immuni da vizi logici e metodologici – l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accertamento dell'inesistenza del credito nei confronti del debitore principale, inoltre, costituirebbe circostanza ex se idonea ad esonerare il
Giudicante dell'esame delle ulteriori doglienze formulate dagli opponenti
– sempre ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto – rispetto alla posizione giuridica di e , ingiunti Parte_1 Parte_2
13 personalmente in qualità di fideiussori della ditta debitrice principale;
tuttavia, fra le clausole contenute nei contratti di fideiussione omnibus stipulati dai predetti opponenti, è prevista, inter alia, all'art. 8, quella che è stata comunemente definita “clausola di sopravvivenza” della garanzia
(anche) in ipotesi di invalidità del rapporto principale, tema, questo, che pertanto conduce il Tribunale ad esaminare anche il merito delle doglianze sollevate nell'atto citazione in ordine ai contratti di fideiussione prestata in favore della debitrice principale, di cui, lo si anticipa, va dichiarata la nullità parziale in relazione alle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 (clausola di sopravvivenza) compresa.
Infatti, sul punto, occorre evidenziare che le fideiussioni omnibus stipulate in data 27 settembre 2005 dai sig.ri e Parte_1
sono conformi allo schema contrattuale predisposto Parte_2
dall'Associazione Bancaria italiana, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 emesso all'esito di una complessa istruttoria avviata nella sua precedente qualità di Autorità Antitrust.
In ossequio al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, va attribuita alla pronuncia della Banca d'Italia, nella sua qualità (all'epoca) di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, uno speciale valore probatorio all'interno del processo civile in cui il giudice di merito è chiamato a decidere se uno specifico contratto sia il prodotto a valle di una intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 13846/2019,
Cass. n. 18176/2019), costituendo la pronuncia della Autorità garante una prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale.
Nel caso di specie, per tutti i motivi analiticamente esposti dalla
Banca d'Italia nel citato provvedimento n. 55/2005, deve concludersi che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus elaborato nel 2003 dall'ABI contiene disposizioni illecite, che violano l'art. 2 comma II lett. a) L.
n.287/1990, ed in particolare le clausole lesive della concorrenza sono quelle precisamente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI (si rammenta che l'art. 2, noto anche come “clausola di reviviscenza” della garanzia, prevedeva: “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero
14 state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6, ossia la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., recitava “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; infine il sopra citato art. 8, i.e. la “clausola di sopravvivenza” della garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, disponeva “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
A seguito dell'emissione del citato provvedimento di Banca d'Italia, si era posta in giurisprudenza la questione degli effetti conseguenti all'eventuale accertamento di contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema ABI sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e il contrasto ermeneutico che si era sviluppato mediante la formazione di orientamenti ermeneutici non 7 univoci, è stato di recente risolto dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021.
La Suprema Corte, dopo aver ripercorso le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine alla illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
15 schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che: (i) la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali
“ad ogni effetto” implicasse l'accertamento della invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
(ii) la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
(iii) che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie, il contratto di fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo della “intesa”
a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto
- solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione della intesa.
La Cassazione ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957
c.c., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” proprio per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, che consente anche di assicurare il rispetto degli altri
16 interessi coinvolti nella vicenda, sia la nullità parziale, e cioè la invalidità non estesa all'intero negozio, ma limitata, appunto, a tali specifiche clausole.
La Suprema Corte ha, del resto, sottolineato che la soluzione della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio sotteso all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo nel caso in cui l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr.
Cass. civ., sentenza n. 2314 del 5 febbraio 2016).
Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso sottoposto al suo esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Da ciò consegue che il contratto fideiussorio contenente le clausole dichiarate nulle in violazione della normativa antitrust rimane valido ed efficace, ma epurato di quelle sole clausole di cui ai punti 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale ABI.
Ebbene, ritiene il Tribunale di conformarsi all'esposto orientamento delle Sezioni Unite e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 nei contratti sottoscritti in data 25 settembre
2005 dagli odierni opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime (nullità parziale).
Il rapporto di “derivazione” fra l'intesa anticoncorrenziale ed i contratti di garanzia per cui è causa trova infatti puntale riscontro probatorio nella omogeneità testuale fra le clausole dello schema ABI e
17 quelle riprodotte negli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti dai sig.ri e (coincidenti sia sotto il Parte_1 Parte_2
profilo lessicale, sia sotto il profilo numerico), oltre che nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dall'ABI e le fideiussioni rilasciate nel 2005, non essendo per converso stata fornita alcuna prova contraria da parte dell'opposta rispetto alla cennata prova privilegiata.
Dunque, per il principio della conservazione degli atti, come chiarito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la nullità non si estende all'intero contratto, ma resta confinata alle sole clausole nn. 2, 6 e
8.
Infatti, avuto riguardo all'oggetto ed al contenuto complessivo delle fideiussioni rilasciate, non può ritenersi dimostrata l'esistenza della condizione prevista dall'art. 1419 c.c.: non risulta cioè che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza le clausole n. 2, 6 e 8 (non vi è prova che la banca avrebbe preferito non avere nessuna fideiussione piuttosto che avere una fideiussione priva di quelle tre clausole;
non vi è prova che il garante non avrebbe rilasciato la fideiussione senza le tre clausole il cui contenuto era favorevole alla controparte).
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, anche a voler prescindere dalla sopra accertata inesistenza del credito nei confronti della ditta debitrice principale, in ogni caso va accertata anche la nullità parziale dei citati contratti di fideiussione limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, da ciò definitivamente derivando la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo al governo delle spese di lite, queste, nei rapporti tra gli opponenti e quale mandataria di CP_1 Controparte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014; nei rapporti, invece, tra gli opponenti e le intervenute ex artt. 111 e 105 c.p.c., le quali non sono riuscite a fornire la dimostrazione della titolarità del credito dedotto in giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate, anche in ragione della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla
18 prova che la cessionaria deve fornire in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B..
Il criterio della soccombenza, infine, governa anche le spese di
C.T.U., liquidate come da separato decreto emesso in data 30 maggio 2025
e comunicato in data 3 giugno 2025, che sono poste definitivamente poste a carico dell'opposta quale mandataria di CP_1 Controparte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2354/2019 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA il difetto di prova di titolarità del credito in capo alle intervenute ex art. 111 c.p.c. Controparte_5 CP_8
e ex art. 105 c.p.c. Controparte_9
2. ACCOGLIE integralmente l'opposizione spiegata da
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto:
[...]
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 654/2019, emesso dal Tribunale di
Teramo in data 7 maggio 2019 e pubblicato in data 8 maggio 2019, nei confronti di tutti gli opponenti;
b) ACCERTA e DICHIARA la nullità dei contratti di fideiussione stipulati in data 25 settembre 2005 limitatamente alle clausole di cui nn. 2, 6 e 8 per violazione dell'art. 2, Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
3. CONDANNA parte opposta quale mandataria di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, Controparte_2
in favore degli opponenti Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
e , delle spese di lite del presente giudizio, che
[...] Parte_2
si liquidano nell'importo di € 145,50 (C.U. e marca da bollo) per esborsi e di € 5.077,00 per competenze, oltre il rimborso delle spese generali al
15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
4. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra gli opponenti e le parti intervenute ex artt. 111 e 105 c.p.c.;
19 5. PONE le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto emesso in data 30 maggio 2025 e comunicato in data 3 giugno 2025) definitivamente a carico dell'opposta quale mandataria di CP_1
Controparte_2
Così deciso in Teramo il giorno 1 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ex art. 281-sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 1 luglio 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2354 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 vertente
tra
C.F.: Parte_1
, con sede legale a Teramo, Valle San Giovanni, C.da P.IVA_1
Travazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(C.F.: , nato a [...] il 7 novembre Parte_1 C.F._1
1962 e ( , nata a [...] il 20 Parte_2 C.F._2 agosto 1964, entrambi residenti a [...], e tutti elettivamente domiciliati a Teramo, in via Giosuè Carducci n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Zenobi, che li rappresenta e difende tutti giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
contro
(P. IVA: , con sede legale a Milano, in via Senato CP_1 P.IVA_2
n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, IN QUALITÀ DI
1 MANDATARIA DI P. IVA: , Controparte_2 P.IVA_3 già con sede legale a Torino (TO), in Piazza San Controparte_3
Carlo, n. 156, in persona del suo procuratore speciale Avv. Controparte_4
elettivamente domiciliata a Teramo, in via Trento e Trieste n. 29/31, presso e nello studio dell'Avv. Alessia De Ambrosiis, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
e
(C.F.: , con sede legale a Controparte_5 P.IVA_4
Milano, in via Caldera n. 21, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali dott.ri e Controparte_6 Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bordiga, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 2 dicembre
2021.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 111 c.p.c. -
nonché
(C.F.: , con sede legale a Milano, in via CP_8 P.IVA_5
Caldera n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bordiga, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 7 febbraio
2023.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 111 c.p.c. -
e
(C.F.: ), con sede legale in Controparte_9 P.IVA_6
Venezia Mestre, alla Via Terraglio, n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante CP_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bordiga, giusta procura alle liti
2 allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 25 giugno
2025.
- parte intervenuta volontariamente ex art. 105 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 1 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, nella sua CP_1
qualità di mandataria di già Controparte_2 Controparte_3
(per comodità, d'ora in poi, anche solo “ o la “ ) ha
[...] CP_3 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 654/2019, con il quale è stato ingiunto alla società Parte_1
(in qualità di obbligata principale) ed a e Parte_1 Parte_2
(in qualità di fideiussori omnibus) il pagamento, in solido tra loro,
[...]
della somma complessiva di € 23.126,55 (oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori come per legge).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 7 maggio
2019, pubblicato in data 8 maggio 2019 e regolarmente notificato alle parti ingiunte, queste hanno spiegato opposizione con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio nella sua qualità di CP_1
mandataria con rappresentanza di Intesa San Paolo S.p.a., hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “
1. ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte della elle regole di correttezza e buona Controparte_10
fede nell'esecuzione di tutti i rapporti intercorsi con l'obbligata principale
2. ACCERTARE e Parte_1
DICHIARARE, previo accertamento del TEG, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta, per interessi, spese, commissioni e competenze contrari al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. nel periodo trimestrale di riferimento;
3. ACCERTARE e CP_11
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418,
3 degli addebiti in c/c per non convenute CMS e comunque prive di causa negoziale ed di ulteriori spese ed oneri non dovute per le causali di cui in narrativa;
per
l'effetto 4.ACCERTARE e DICHIARARE, previa rettifica del saldo contabile,
l'addebito illegittimo nei confronti della Parte_1
della somma prudentemente quantificata in Euro 18.954,30,
[...]
salva la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
5.ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per tutti i motivi esposti in narrativa, delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti in data 25 settembre 2005. Per l'effetto e per tutte le causali di cui in narrativa:
6. previo accertamento e conseguente declaratoria nel merito, dichiarare nullo e privo di effetti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 654/2019 del
08/05/2019 - n. 1191/2019 R.G., per le motivazioni tutte dedotte nella superiore narrativa;
7. con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11 novembre 2019, si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
quale mandataria di (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, impugnando e contestando ogni richiesta avversaria e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. in via cautelare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
2. nel merito, rigettare la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, rigettare la pretesa richiesta di nullità e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, destituita di ogni fondamento e sfornita di prova, per i motivi spiegati in premessa e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. sempre nel merito, rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente, in particolare contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibili, infondate e sfornite di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare validi ed efficaci i contratti di fideiussione stipulati in data
27.09.2005 e, per l'effetto, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese nullità dei ridetti contratti, per i motivi spiegati in premessa;
5. sempre nel merito, accertare
e dichiarare validi ed efficaci i contratti di conto corrente e di apertura di credito,
4 in particolare le clausole relative agli interessi, alle commissioni massimo scoperto, le spese, le valute, le condizioni di reciprocità, per l'effetto, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese nullità dei ridetti contratti, per i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, ritenere valido ed efficace il decreto ingiuntivo reso dal
Tribunale di Teramo n. 654/2019 e, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 23.126,55, oltre interessi al tasso come meglio stabilito nel decreto ingiuntivo e le spese e competenze del procedimento monitorio;
7. condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze legali”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di
C.T.U. tecnico-contabile, con nomina all'uopo del dott. Persona_1
Con comparsa del 2 dicembre 2021, la società Controparte_5
si è volontariamente costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità
[...]
di nuova titolare del credito, giusta contratto di cessione pro soluto concluso nelle more del presente giudizio, la quale ha dichiarato di voler far propri
“tutti gli atti, le azioni, le domande, le conclusioni, le difese e le eccezioni, sia sostanziali che processuali, già spiegate da , di cui ha Controparte_2 invocato l'estromissione.
Con ordinanza emessa in data 12 aprile 2022, l'allora titolare del procedimento, “rilevato che, in assenza del consenso delle altre parti, non è possibile disporre l'estromissione dal giudizio dell'opposta-cessionaria”, ha rigettato l'istanza di estromissione articolata dall'intervenuta.
Nel frattempo, in data 7 febbraio 2023, si è volontariamente costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società quale di CP_8
nuova titolare del credito azionato, in ragione della scissione della società del 21 dicembre 2022, “facendo proprie le tutte le Controparte_5
precedenti difese, sostanziali e processuali, spiegate da e tutti gli atti ed CP_5
i documenti dalla stessa depositati”.
Con comparsa depositata in data 25 giugno 2025, la società
[...]
è intervenuta ex art. 105 c.p.c., quale incorporante Controparte_9 CP_8
“rinviando a tutte le precedenti difese svolte nell'interesse della società
[...]
incorporata, con l'assistenza dello scrivente procuratore.” e quindi reiterando la
5 richiesta (già svolta con le note scritte del 12 dicembre 2023) di supplemento peritale.
A seguito di diversi rinvii, all'esito dell'udienza odierna (1 luglio
2025) - l'unica celebrata, con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter
c.p.c., avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024 -, lette le memorie conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa, a fronte della camera di consiglio ex art. 281-sexies c.p.c., è stata decisa come di seguito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da Parte_1
e è fondata e,
[...] Parte_1 Parte_2 conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Senonché, prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla revoca del decreto monitorio oggetto dell'interposta opposizione, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto ingiuntivo n. 654/2019 emesso in favore di
[...]
nella sua qualità di mandataria di con il quale CP_1 Controparte_2
il Tribunale di Teramo aveva ingiunto a Parte_1
e di pagare, in
[...] Parte_1 Parte_2
solido fra loro, la somma di € 23.126,55 (oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende).
Nello specifico, gli odierni opponenti, a supporto dell'atto di citazione, dopo aver contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, hanno dedotto che il rapporto di conto corrente n. 1000/00001314, divenuto n. 1958 in data 23 settembre 2005, il cui saldo è stato azionato in sede monitoria, è affetto da illegittimità per (i) superamento del Tasso Soglia con conseguente usurarietà dei tassi applicati dalla Banca;
(ii) indebita applicazione della c.d. Commissione di
Massimo Scoperto, nonché di altre commissioni e spese non contrattualizzate;
(iii) violazione del dovere di correttezza e buona fede.
6 Gli opponenti, inoltre, hanno invocato la nullità degli atti di fideiussione azionati dall'istituto di credito e rilasciati a favore dello stesso per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/1990.
A tale specifico riguardo, è doveroso precisare che, dal tenore del libello oppositivo, trattandosi di eccezioni volte unicamente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta e non di domande riconvenzionali, non si ravvisa il difetto di competenza in favore del
Tribunale delle Imprese: la speciale competenza per materia prevista dall'art. 33, co. II L. n. 287/1990 e artt. 3 e 4 D.Lg. n. 168/2003 riguarda il caso in cui debbano essere decise domande di nullità delle intese antitrust
e dei contratti con cui si dà esecuzione alle intese (cfr. Cass. civ. n.
6523/2021), ma non anche la decisione delle mere eccezioni. Del resto, la
Suprema Corte già in altri casi ha avuto modo di chiarire che la formulazione di una eccezione riconvenzionale non comporta la separazione delle cause e lo spostamento della competenza (cfr. Cass. n.
23074/2020, n. 10356/2000, n. 3632/1979).
Tanto premesso in ordine alla posizione degli opponenti, giova rammentare che, in data 11 novembre 2019, si è costituita in giudizio
[...]
quale mandataria di confutando i singoli CP_1 Controparte_2
motivi di opposizione e chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili ed infondate.
Successivamente, in data 2 dicembre 2021, si è costituita in giudizio cessionaria del credito azionato da a Controparte_5 CP_1
seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B. e artt. 4 e 7 L. n.
130/1999, facendo propria la posizione processuale della cedente, nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da questa formulate e rassegnate.
In data 7 febbraio 2023, inoltre, è intervenuta in giudizio ex art. 111
c.p.c. quale di nuova titolare del credito azionato in ragione CP_8
della scissione della società associandosi alle Controparte_5 difese della dante causa e da ultimo, in data 25 giugno 2025, CP_9
, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., quale società incorporante
[...] CP_12
[..
[...] cfr. atto di fusione Rep. n. 88912, Racc. n.
[...] CP_13 Parte_3
19863, allegato sub doc. C alla comparsa).
Ebbene, anzitutto deve evidenziarsi che, sin dalle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11 aprile 2022 in sostituzione dell'udienza del 12 aprile 2022 (la prima udienza utile post costituzione dell'intervenuta , gli opponenti hanno eccepito Controparte_5
la carenza di titolarità del diritto in capo alla intervenuta CP_14
, per non aver “dato prova della titolarità del credito, ritenendo non
[...]
esaustiva la produzione dell'avviso di cessione di crediti pecuniari pro soluto ed in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 142 del 2 dicembre 2017”.
Occorre, pertanto, esaminare la predetta eccezione sollevata dai convenuti in senso sostanziale relativa alla carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio, che, lungi dall'essere una eccezione in senso tecnico, costituisce,
a ben vedere, una mera difesa, come tale sottratta al rispetto delle preclusioni e delle barriere processuali cui invece soggiacciono le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, con il corollario per cui il suo scrutinio non è precluso al Giudice, che peraltro può rilevare anche ex officio la carenza di titolarità del rapporto dedotto sulla base della documentazione in atti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Ciò chiarito, deve rilevarsi, in termini generali, come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58 T.U.B. non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020,
n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole
8 sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 allorquando, Pt_4
peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr.
Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Anzi, a ben vedere, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio contrario in base al quale, “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr. Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Infatti, prosegue la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
9 Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).”.
Precisa la Cassazione, in particolare, che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).” (cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, a allegato alla Controparte_5
propria comparsa di costituzione in giudizio del 2 dicembre 2021, oltre all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari (cfr. doc. A), esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte
II n. 118 del 5 ottobre 2021 (cfr. doc. B), con cui Controparte_5
- in qualità di “cessionaria” – “comunica che con contratto di cessione sottoscritto in data 25 giugno 2021 tra la Società ed (“ISP”) e ai sensi Controparte_2
dell'articolo 58 del TUB (come di volta in volta modificato e integrato, il
“Contratto di Cessione”), la Società ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso
– pro soluto e in blocco con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021 (la
“Data di Efficacia”) e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 – un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i “Contratti di Finanziamento”) che, alla del 31 dicembre 2020 (la
“Data di Cut-Off”) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di
10 seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i “Crediti”): (a) derivano da
Contratti di Finanziamento di titolarità di (anche a seguito Controparte_2
di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ); (b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut- Controparte_2
off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (c) al cui Controparte_2
codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo “KA”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la
Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.
(d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla Email_1
Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a
“sofferenza”; (e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono identificabili con i seguenti codici (…)”.
Ritiene dunque il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il predetto contenuto dell'avviso in G.U., non corroborato da nessun altro elemento utile a dimostrare l'inclusione del credito azionato da quale mandataria di CP_1 [...]
tra quelli oggetto di cessione in favore di Controparte_2 [...]
si riveli inidoneo ed insufficiente a dimostrare la titolarità Controparte_5
del rapporto in capo a quest'ultima (anche perché, lo si rammenta, “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” - cfr. Cass. n. 5617/2020), risultando i criteri riportati nell'avviso in G.U. per la individuazione dei crediti ricadenti nella cessione in blocco ex art. 58 TUB eccessivamente generici ed onnicomprensivi, e, come tali, forieri di obiettive incertezze in ordine alla selezione dei crediti da includere o meno nell'operazione di cessione.
11 Pertanto, deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a e quindi, Controparte_5
a fortiori, in capo a costituitasi in giudizio quale nuova CP_8
titolare del credito giusta scissione di avvenuta Controparte_5
in data 21 dicembre 2022 (cfr. comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 7 febbraio 2023, alla quale - peraltro - risultano esclusivamente visura camerale, estratto dell'atto di scissione parziale ed avviso di cessione in G.U.), oltre che, logicamente, in capo alla sua incorporante con il corollario per cui la titolarità Controparte_9
del rapporto azionato permane in capo alla originaria creditrice ingiungente, i.e. che sta in giudizio mediante la Controparte_2
rispettiva mandataria CP_1
Ciò chiarito in ordine alla posizione delle due società intervenute ex art. 111 c.p.c., volgendo al merito delle ulteriori doglienze sollevate dalle parti, giova evidenziare che l'elaborato peritale depositato in atti dal C.T.U. nominato, dott. chiaro e adeguatamente motivato, senza Persona_1
necessità di alcun supplemento o integrazione d'indagine (richiesto nella comparsa ex art. 105 c.p.c. di , ha consentito di Controparte_9 acclarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, sulla scorta della molteplicità delle anomalie riscontrate.
In particolare, l'Ausiliario ha rilevato che “la banca ha applicato la commissione di massimo scoperto sino al 30.06.2009; pertanto, in conformità al punto 2.1) del quesito, le stesse sono state espunte per complessivi euro 1.621,94
(cfr. Allegato 1). Inoltre, per il periodo successivo al 30.06.2009, data di entrata in vigore della legge di conversione 28/1/2009 n.2, la banca ha applicato i seguenti oneri pur non avendo stipulato clausole conformi alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185: - “commissione disponibilità fondi”. Vista
l'assenza di pattuizione, tale commissione è stata espunta dal ricalcolo per complessivi euro 3.874,24 (cfr. Allegato 2); - “commissione di istruttoria veloce”.
Vista l'assenza di pattuizione, tale commissione è stata espunta dal ricalcolo per complessivi euro 30,00 (cfr. Allegato 3).” (cfr. pag. 7 bozza di relazione peritale in atti).
12 Nessuna illegittimità, invece, è stata riscontrata in punto di spese, atteso che, come chiarito dal Consulente nominato dal Tribunale, “la banca ha applicato le seguenti voci in conformità a quanto pattuito nel contratto di conto corrente n. 1000/1314 del 23.09.2005 e nel documento di sintesi del 28.09.2005: - spese gestione dell'apertura di credito;
- spese istruttoria e gestione fido;
il tutto come risultante dall'allegato prospetto (cfr. Allegato 4). Pertanto, in riferimento al punto 3) del quesito, verificata la pattuizione delle spese, nessuna rettifica si è resa necessaria nel ricalcolo eseguito” (cfr. pag. 7 bozza di relazione peritale in atti).
Inoltre, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, l'Ausiliario ha evidenziato e chiarito che, “In conformità al punto 4) del quesito, dovendosi considerare usurario il saggio contrattuale pattuito, il ricalcolo è stato eseguito con esclusione degli interessi” (cfr. pag. 7 bozza di relazione peritale in atti).
Orbene, alla luce delle anomalie riscontrate in sede di C.T.U. in ordine al conto corrente n. 1314 poi n. 5657 e n. 1958, l'Ausiliario nominato ha provveduto alla rideterminazione dei rapporti dare-avere fra le parti, evidenziando l'inesistenza di una posizione debitoria a carico della correntista Parte_1
Più nel dettaglio, ha chiarito il C.T.U. che “la ricostruzione del rapporto di conto determina un saldo ricalcolato di euro +7.250,31 a credito del correntista
“ , in luogo di quello esposto Parte_1
dalla pari ad euro –18.728,99 a debito del correntista” (cfr. pag. 11 bozza CP_3
di relazione peritale in atti).
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. – condivise dal Tribunale in quanto aderenti ai quesiti giudiziali e fondate su approfondite indagini tecniche e su argomentazioni immuni da vizi logici e metodologici – l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accertamento dell'inesistenza del credito nei confronti del debitore principale, inoltre, costituirebbe circostanza ex se idonea ad esonerare il
Giudicante dell'esame delle ulteriori doglienze formulate dagli opponenti
– sempre ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto – rispetto alla posizione giuridica di e , ingiunti Parte_1 Parte_2
13 personalmente in qualità di fideiussori della ditta debitrice principale;
tuttavia, fra le clausole contenute nei contratti di fideiussione omnibus stipulati dai predetti opponenti, è prevista, inter alia, all'art. 8, quella che è stata comunemente definita “clausola di sopravvivenza” della garanzia
(anche) in ipotesi di invalidità del rapporto principale, tema, questo, che pertanto conduce il Tribunale ad esaminare anche il merito delle doglianze sollevate nell'atto citazione in ordine ai contratti di fideiussione prestata in favore della debitrice principale, di cui, lo si anticipa, va dichiarata la nullità parziale in relazione alle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 (clausola di sopravvivenza) compresa.
Infatti, sul punto, occorre evidenziare che le fideiussioni omnibus stipulate in data 27 settembre 2005 dai sig.ri e Parte_1
sono conformi allo schema contrattuale predisposto Parte_2
dall'Associazione Bancaria italiana, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 emesso all'esito di una complessa istruttoria avviata nella sua precedente qualità di Autorità Antitrust.
In ossequio al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, va attribuita alla pronuncia della Banca d'Italia, nella sua qualità (all'epoca) di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, uno speciale valore probatorio all'interno del processo civile in cui il giudice di merito è chiamato a decidere se uno specifico contratto sia il prodotto a valle di una intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 13846/2019,
Cass. n. 18176/2019), costituendo la pronuncia della Autorità garante una prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale.
Nel caso di specie, per tutti i motivi analiticamente esposti dalla
Banca d'Italia nel citato provvedimento n. 55/2005, deve concludersi che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus elaborato nel 2003 dall'ABI contiene disposizioni illecite, che violano l'art. 2 comma II lett. a) L.
n.287/1990, ed in particolare le clausole lesive della concorrenza sono quelle precisamente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI (si rammenta che l'art. 2, noto anche come “clausola di reviviscenza” della garanzia, prevedeva: “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero
14 state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6, ossia la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., recitava “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; infine il sopra citato art. 8, i.e. la “clausola di sopravvivenza” della garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, disponeva “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
A seguito dell'emissione del citato provvedimento di Banca d'Italia, si era posta in giurisprudenza la questione degli effetti conseguenti all'eventuale accertamento di contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema ABI sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e il contrasto ermeneutico che si era sviluppato mediante la formazione di orientamenti ermeneutici non 7 univoci, è stato di recente risolto dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021.
La Suprema Corte, dopo aver ripercorso le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine alla illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
15 schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che: (i) la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali
“ad ogni effetto” implicasse l'accertamento della invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
(ii) la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
(iii) che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie, il contratto di fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo della “intesa”
a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto
- solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione della intesa.
La Cassazione ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957
c.c., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” proprio per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, che consente anche di assicurare il rispetto degli altri
16 interessi coinvolti nella vicenda, sia la nullità parziale, e cioè la invalidità non estesa all'intero negozio, ma limitata, appunto, a tali specifiche clausole.
La Suprema Corte ha, del resto, sottolineato che la soluzione della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio sotteso all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo nel caso in cui l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr.
Cass. civ., sentenza n. 2314 del 5 febbraio 2016).
Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso sottoposto al suo esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Da ciò consegue che il contratto fideiussorio contenente le clausole dichiarate nulle in violazione della normativa antitrust rimane valido ed efficace, ma epurato di quelle sole clausole di cui ai punti 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale ABI.
Ebbene, ritiene il Tribunale di conformarsi all'esposto orientamento delle Sezioni Unite e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 nei contratti sottoscritti in data 25 settembre
2005 dagli odierni opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime (nullità parziale).
Il rapporto di “derivazione” fra l'intesa anticoncorrenziale ed i contratti di garanzia per cui è causa trova infatti puntale riscontro probatorio nella omogeneità testuale fra le clausole dello schema ABI e
17 quelle riprodotte negli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti dai sig.ri e (coincidenti sia sotto il Parte_1 Parte_2
profilo lessicale, sia sotto il profilo numerico), oltre che nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dall'ABI e le fideiussioni rilasciate nel 2005, non essendo per converso stata fornita alcuna prova contraria da parte dell'opposta rispetto alla cennata prova privilegiata.
Dunque, per il principio della conservazione degli atti, come chiarito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la nullità non si estende all'intero contratto, ma resta confinata alle sole clausole nn. 2, 6 e
8.
Infatti, avuto riguardo all'oggetto ed al contenuto complessivo delle fideiussioni rilasciate, non può ritenersi dimostrata l'esistenza della condizione prevista dall'art. 1419 c.c.: non risulta cioè che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza le clausole n. 2, 6 e 8 (non vi è prova che la banca avrebbe preferito non avere nessuna fideiussione piuttosto che avere una fideiussione priva di quelle tre clausole;
non vi è prova che il garante non avrebbe rilasciato la fideiussione senza le tre clausole il cui contenuto era favorevole alla controparte).
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, anche a voler prescindere dalla sopra accertata inesistenza del credito nei confronti della ditta debitrice principale, in ogni caso va accertata anche la nullità parziale dei citati contratti di fideiussione limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, da ciò definitivamente derivando la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo al governo delle spese di lite, queste, nei rapporti tra gli opponenti e quale mandataria di CP_1 Controparte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014; nei rapporti, invece, tra gli opponenti e le intervenute ex artt. 111 e 105 c.p.c., le quali non sono riuscite a fornire la dimostrazione della titolarità del credito dedotto in giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate, anche in ragione della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla
18 prova che la cessionaria deve fornire in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B..
Il criterio della soccombenza, infine, governa anche le spese di
C.T.U., liquidate come da separato decreto emesso in data 30 maggio 2025
e comunicato in data 3 giugno 2025, che sono poste definitivamente poste a carico dell'opposta quale mandataria di CP_1 Controparte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2354/2019 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA il difetto di prova di titolarità del credito in capo alle intervenute ex art. 111 c.p.c. Controparte_5 CP_8
e ex art. 105 c.p.c. Controparte_9
2. ACCOGLIE integralmente l'opposizione spiegata da
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto:
[...]
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 654/2019, emesso dal Tribunale di
Teramo in data 7 maggio 2019 e pubblicato in data 8 maggio 2019, nei confronti di tutti gli opponenti;
b) ACCERTA e DICHIARA la nullità dei contratti di fideiussione stipulati in data 25 settembre 2005 limitatamente alle clausole di cui nn. 2, 6 e 8 per violazione dell'art. 2, Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
3. CONDANNA parte opposta quale mandataria di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, Controparte_2
in favore degli opponenti Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
e , delle spese di lite del presente giudizio, che
[...] Parte_2
si liquidano nell'importo di € 145,50 (C.U. e marca da bollo) per esborsi e di € 5.077,00 per competenze, oltre il rimborso delle spese generali al
15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
4. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra gli opponenti e le parti intervenute ex artt. 111 e 105 c.p.c.;
19 5. PONE le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto emesso in data 30 maggio 2025 e comunicato in data 3 giugno 2025) definitivamente a carico dell'opposta quale mandataria di CP_1
Controparte_2
Così deciso in Teramo il giorno 1 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ex art. 281-sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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