Art. 2.
L' art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.
Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sara' emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente".
L' art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 , e' sostituito dal seguente:
"Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.
Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sara' emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente".