Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 6672 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6672/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: arricchimento senza giusta causa e rivendica , e vertente
TRA
UL NA con codice fiscale , elett.te dom.ta in C.F._1
ER ( NA ) alla via 4 Orologi n. 19 presso gli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e
Marco Scognamiglio, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
ON AF con codice fiscale , elett.te dom.to in C.F._2
ANNA (NA) alla via N. Paganini n. 2 presso l'avv. Maria Masi, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 16/12/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio UL NA ha dedotto di aver contratto in data 9/10/2000 matrimonio concordatario con ON AF e che a seguito di ricorso per separazione personale iscritto al n. 923/2017 R.G. del Tribunale
di Nola, tra i suddetti coniugi era stata resa la sentenza n. 2442/2019 del 27/11/2019,
avente come contenuto la separazione tra di essi, con i consequenziali provvedimenti.
L'attrice ha precisato che a fronte del regime patrimoniale della comunione dei beni inizialmente sussistente col matrimonio, lei e il marito avevano optato per quello della separazione mediante apposita convenzione matrimoniale stipulata in data 26/6/2007
innanzi al Notaio Pasquale MA, rep. n. 12032, racc. 6376, e che con atto per
OT Pasquale MA del 16/7/2007 rep. n. 12059, ON AF aveva acquistato un locale-cantinola in Casalnuovo di Napoli alla via Bellini n. 20, riportato al fol. 8, p.lla 287 sub 36, piano S1, interno G, cat. C/2, cl. 2, mq 35, per il prezzo di ¬
28.000.
La UL ha lamentato che la provvista per il suddetto acquisto (prezzo e costo del rogito) proveniva da un finanziamento di euro 30.000 erogato da ES Banca
s.p.a. in suo favore e da lei interamente rimborsato in n. 60 rate a decorrere dal luglio
2007 e sino al luglio 2012, per complessivi ¬ 35.568, ed ha aggiunto che il marito in data 26/9/2011 aveva acquistato un'autovettura BMW 520 tg. EJ335FH, tuttora in suo uso esclusivo ( benchè intestata alla madre Nappo Carmela, onde beneficiare delle agevolazioni ex L. 104/1992 ), mediante il ricavato di altro finanziamento per complessivi euro 39.777,60, ottenuto sempre dalla UL e dalla stessa interamente rimborsato in n. 60 rate, e che tutte le operazioni di rimborso delle rate dei cennati 3
finanziamenti erano avvenute sul c/c cointestato ai coniugi UL/ON, sul quale però confluiva in entrata esclusivamente l'accredito dello stipendio dell'attrice.
Infine la UL ha lamentato che il ON non aveva ancora restituito, nonostante reiterate richieste e vane promesse di adempimento, l'autovettura Fiat Punto Abarth tg.
DT382GY, di proprietà dell'attrice ma posseduta esclusivamente dal convenuto che non aveva neppure provveduto al regolare pagamento della tassa automobilistica.
Di qui la richiesta di condannare il convenuto ON AF al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 35.568 oltre interessi dal luglio 2012 al soddisfo e di euro
39.777,60, oltre interessi dal novembre 2016 al soddisfo, per il recupero dei finanziamenti erogati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che il
Giudice avesse voluto liquidare, nonché alla restituzione, in favore della UL,
dell'autovettura Fiat Punto Abarth tg. DT382GY e al pagamento delle tasse automobilistiche annuali non versate.
Una volta instaurato il contraddittorio con il convenuto, questi si è costituito in giudizio con comparsa di risposta ed ha eccepito che la automobile Fiat Punto era in uso al figlio della coppia, maggiorenne ma convivente, da sempre, con il padre, il quale, tra l'altro,
provvedeva al pagamento dell'assicurazione e delle altre spese per l'utilizzo, ivi compresa la manutenzione, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva sulla domanda di consegna dell'autovettura.
Sulla domanda di restituzione dei finanziamenti erogati dalla UL, il resistente ha eccepito che a seguito della modifica del regime legale della famiglia, la moglie aveva volontariamente accettato di attivarli per consentire al marito di acquistare la cantina prima e l'autovettura BMW poi, ben sapendo che, a causa della scelta del regime di separazione dei beni in luogo di quello della comunione legale tra coniugi, sarebbero 4
state di proprietà esclusiva del marito o meglio ancora che l'autovettura sarebbe stata intestata alla madre del ON, concretizzando una donazione indiretta.
Ora, la domanda di restituzione dei finanziamenti concretizza una azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., in quanto la UL ha dedotto che al suo depauperamento, conseguente al rimborso dei finanziamenti medesimi, era corrisposto un arricchimento ingiustificato del marito, che aveva acquisito in proprio una cantina e aveva consentito l'acquisto di una autovettura in capo alla propria madre.
La domanda è infondata nel merito e va respinta, perché il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un bene, è
riconducibile nell'ambito della donazione indiretta e come tale persegue un fine di liberalità ed è revocabile solo per ingratitudine ( v. Cass. civ. sez. III, 4/10/2018, n.
24160 ). Più in particolare, essendo venuto meno il divieto di cui all'articolo 781 c.c.
(Corte Cost. n. 91/1973) la donazione indiretta è valida anche tra coniugi, e in costanza di matrimonio si deve presumere ex art. 2729 c.c. il fine di liberalità del conferimento in denaro, in quanto va a vantaggio della intera famiglia ed è soggetto ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza , per cui trattandosi nella specie di pagamenti non era necessaria neppure la forma scritta, il che è lo stesso che dire che nel caso in esame non era richiesta la forma prevista dalla legge per la donazione, ma era sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico o dell'atto giuridico in senso stretto ( il pagamento ) utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nel prevedere le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione ( v ex multis,
Cass. 1446/1985, 4623/2001, 5333/2004, 1955/2007 ). 5
Poiché tale patto di liberalità, revocabile solo per ingratitudine, ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente, che costituisce una giusta causa di arricchimento, ne consegue il rigetto della azione esercitata ex art. 2041 c.c., che presuppone invece l'assenza di una giusta causa nello spostamento di ricchezza da un soggetto all'altro.
Quanto alla azione di ingiustificato arricchimento che è stata proposta pure per quello che riguarda il pagamento ad opera della attrice della tassa di possesso dell'autovettura
Fiat Punto, va considerato che il suo versamento spetta di regola a colui che dal PRA
risulta intestatario del veicolo, e quindi alla UL. Non può dirsi dunque che vi sia stato un ingiustificato arricchimento in capo all'effettivo possessore dell'autoveicolo,
visto che il pagamento era comunque a carico della UL in quanto proprietaria del bene.
Va invece accolta la domanda di rivendica dell'autovettura Fiat Punto, proposta ex art. 948 c.c. dall'attrice in qualità di proprietaria del mezzo a motore, qualità che si deve presumere in capo a chi risulta intestatario al PRA e quindi dalla carta di circolazione intestata per l'appunto alla UL ( v. Cass. civ., n. 8415/2016; Cass. viv., n.
7771/2016 ) , atteso che il convenuto non ha prodotto alcuna prova contraria,
limitandosi ad eccepire che a possedere il mezzo a motore non è lui ma il figlio. Lo
stesso ON però ha ammesso di essere colui che provvede alla manutenzione dell'automobile e al pagamento del premio assicurativo e che il figlio convive con lui ,
il che significa che è lui ad avere il possesso del bene, anche se ne concede l'uso al figlio. Di qui l'esistenza della sua legittimazione passiva e l'accoglimento della domanda di restituzione dell'automobile, con effetto immediato. 6
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. del convenuto sulla domanda di rivendica e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 ,
da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con il valore, ormai scarso, della Fiat Punto, che risulta essere stata immatricolata nel lontano 2008. Anche le spese della procedura di mediazione di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In
proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal
23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta ( fase di attivazione
), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) . 7
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese ai difensori della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in loro favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta le domande attoree formulate ex art. 2041 c.c. ;
b ) accoglie la domanda attorea di rivendica e per l'effetto condanna ON AF a restituire con effetto immediato in favore di UL NA l'autovettura Fiat Punto
Abarth tg. DT382GY ;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ON AF al rimborso in favore di
UL NA delle spese di giudizio nonché di quelle di mediazione , che si liquidano in complessivi euro 3.370 , di cui euro 2.600 per compensi ed euro 770 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Massimiliano
Scognamiglio con codice fiscale e dell'avv. Marco C.F._3
Scognamiglio con codice fiscale SCGMRC7SB25L259A quali distrattari.
Napoli, 23/4/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi