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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/01/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 505/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 505/2021, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Ciceri Marc e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Minojetti Manuela e Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertare i fatti e le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_2 dell'attrice della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per la riparazione dell'automobile pari ad € 9.770/00, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno patito dall'odierna attrice in conseguenza dell'occorso pari al costo del soccorso stradale, alla svalutazione del valore del veicolo ed al fermo dello stesso, da quantificarsi nella somma prudenziale pari ad € 2.000/00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e determinata dall'Ill.mo Giudice come dovuta in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo.
Con vittoria di spese e onorari di cui si chiede sin d'ora la distrazione ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi contrariis rejectis, così giudicare:
Pag. 1 1) respingersi le domande svolte da parte attrice nei confronti della società convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese, anche di c.t.u. e onorari di giudizio;
3) in via istruttoria: respingersi ogni ulteriore richiesta di integrazione istruttoria di controparte con riserva, nell'ipotesi di ammissione di prove o richieste di parte attrice di termine per ammissione di prova contraria.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Oggetto della domanda avanzata da parte attrice è il risarcimento del danno derivato a a causa del vizio manifestatosi il 22.4.2020 con riferimento al tappo della Parte_1 coppa dell'olio del motore (da cui sarebbe dipesa la fusione dell'intero blocco motore) della
Golf acquistata dalla convenuta il 24.6.2019. ha Org_1 Controparte_1 Pt_1 chiesto il risarcimento del danno sofferto, quantificato in 9.770 euro – a titolo di somma pagata per la sostituzione del motore –, oltre agli importi spesi per soccorso stradale e ai nocumenti per svalutazione del veicolo e fermo dello stesso.
Si è costituita in giudizio e, con la propria comparsa, ha lamentato l'omessa CP_1 attivazione della garanzia della casa madre e, in ogni caso, ha dedotto che l'evento del
22.4.2020 si sarebbe verificato a dieci mesi dalla consegna dell'autovettura, con conseguente inverosimiglianza del nesso tra vizio e danno;
inoltre (§ 10 della comparsa), ha evidenziato che la riduzione del livello dell'olio motore sarebbe stata CP_1 segnalata dalle spie presenti nel cruscotto dell'automobile.
La causa è stata quindi istruita:
− mediante l'interrogatorio formale di legale rappresentante di CP_3 CP_1 nonché tramite l'escussione dei testi e (per Testimone_1 Testimone_2
l'attore), e (per la convenuta): adempimenti Testimone_3 Testimone_4 tutti svolti all'udienza dell'8.3.2022;
− tramite l'ordine di esibizione a , ex art. 210 c.p.c., della documentazione Org_1 relativa al modus procedendi quanto alle operazioni di cambio dell'olio in autovetture quale quella di proprietà di;
Pt_1
− attraverso apposita c.t.u., svolta dall'ing. depositata l'8.8.2023 e oggetto Persona_1 di esame in udienza il 15.9.2023.
Alle udienze del 24.2.2023 e del 20.10.2023 il giudice istruttore ha ripetutamente tentato la definizione bonaria della controversia mediante formulazione di una proposta conciliativa alle parti, in entrambi i casi rifiutata dall'attrice.
Sicchè, con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 13.11.2023, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. per il 18.1.2024, poi sostituita nelle
Pag. 2 forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. con decreto del 2.12.2023, a fronte del quale nessuna delle parti ha chiesto la fissazione di udienza de visu.
Lette le note scritte e decorso il termine assegnato, la sentenza è depositata nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2. L'eccezione di nuLLtà della c.t.u. avanzata dalla difesa con nota scritta del Pt_1
9.11.2023 non è stata replicata in sede di precisazione delle conclusioni e deve comunque ritenersi rinunziata.
In ogni caso (cfr. Cass. 15747/18, U. 3086/22), la nuLLtà della consulenza tecnica d'ufficio
è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nuLLtà relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Poiché l'eccezione è stata sollevata dalla difesa di soltanto con le note scritte del Pt_1
9.11.2023 – quindi dopo l'udienza del 15.9.2023 e anche dopo l'ulteriore udienza del
20.10.2023 –, qualsiasi eventuale nuLLtà dell'elaborato peritale si sarebbe in ogni caso sanata.
3. La domanda risarcitoria avanzata da può essere accolta nei limiti di seguito Pt_1 precisati.
In proposito, deve osservarsi che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. 1218/22) condiviso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 1131/23;
Trib. Brescia, 260/23; Trib. Rimini, 1198/21, in DeJure) – il compratore può proporre anche la sola azione risarcitoria dipendente dal vizio della cosa (senza, quindi, cumulo con altra delle domande c.d. edilizie), dovendo tuttavia dimostrare la sussistenza e la rilevanza dei vizi, nonché la colpa del venditore (trattandosi, in questo caso, di inadempimento contrattuale, cfr. Cass. 14986/21) e la correlazione causale tra il vizio e le conseguenze dannose.
Il Tribunale ritiene che, dall'istruttoria condotta, sia stata raggiunta la prova:
− dell'esistenza del vizio, poiché tanto dalla c.t.u., quanto dagli ulteriori elementi documentali e di prova orale è emerso che, nel corso del tagliando dell'autovettura precedente alla consegna all'acquirente (svolto da un'impresa ausiliaria di CP_1 ossia , l'operazione di cambio del tappo di scarico dell'olio, in occasione Org_2 della sostituzione dell'olio motore, non è stata effettuata. Ciò risulta anche dal riscontro documentale offerto dalla fattura emessa da nei confronti di (v. p. 8 Tes_3 CP_1
c.t.u.). Quindi, l'autovettura è stata consegnata a con un tappo dello scarico Pt_1 dell'olio motore imperfetto;
− della colpa in capo al venditore, in quanto l'operazione di sostituzione dell'olio è stata svolta in modo difforme rispetto a quanto imposto dal manuale di officina Org_1
(circostanza confermata, in istruttoria orale, da che ha riferito di essersi Testimone_3 attenuto alle linee guida di e;
CP_4 CP_5
Pag. 3 − dell'evento di danno lamentato, ossia della fusione del blocco motore. Se è vero che tale circostanza non è stata accertata direttamente nel corso dell'attività peritale – come ha dato atto l'ausiliario, riferendo che l'originario blocco motore sarebbe stato conferito al produttore per ottenere quello sostitutivo c.d. “di rotazione” – è altrettanto evidente che numerosi sono gli elementi dai quali, in via indiziaria, si può ritenere che l'evento si sia verificato. In proposito, è sufficiente richiamare: (i) il dimostrato intervento del soccorso stradale per guasto meccanico, proprio il 22.4.2020; (ii) la email dell'8.5.2020 di officina della rete ufficiale , seguita da un Persona_2 Org_1 ampio corredo fotografico;
(iii) la rilevata presenza, da parte del c.t.u. sulla protezione inferiore del motore, di una copiosa colatura di olio, compatibile con la dinamica lamentata dall'attrice e, quindi, con la fusione del blocco motore. Inoltre, vi è un argomento logico difficilmente superabile: nessun interesse avrebbe avuto a Pt_1 procedere all'integrale sostituzione del blocco motore nel 2020, se non a fronte dell'integrale inutilizzabilità dello stesso a causa dell'evento verificatosi. Neppure si vede per quale finalità F.LL AZ avrebbe dovuto procedere in tal senso. Per vero, sul punto, le stesse contestazioni della convenuta erano estremamente generiche – se non pressoché nulle – quanto all'effettiva verificazione della fusione del blocco motore;
− delle conseguenze dannose derivate, ossia la necessità di sostituzione integrale del propulsore, con costi stimati congrui dal c.t.u. come da doc. 8 attoreo (9.770 euro).
La questione senz'altro più delicata attiene alla prova del nesso di causa tra condotta inadempiente ed evento di danno (c.d. rapporto di causalità materiale).
In proposito, è appena il caso di ricordare che la causalità materiale non costituisce un
"fatto", come tale suscettibile di accertamento documentale o testimoniale: l'affermazione della sussistenza di un rapporto di causalità è l'esito, semmai, di un giudizio, da compiere con gli strumenti della logica deduttiva, cioè col ragionamento. Tale scrutinio – condotto, anche in materia civilistica, secondo il modello che, in tema di causalità, è dettato dagli artt. 40 e 41 c.p. – impone al giudice, quando si tratti di accertare il nesso causale ai fini della responsabilità civile, un vaglio probabilistico: così, “un danno può dirsi causato da una condotta illecita quando sia ipotizzabile che le probabilità del suo verificarsi, se il responsabile avesse tenuto una condotta alternativa, sarebbero state minori delle probabilità contrarie” (Cass. 17893/20). Ovviamente, il giudizio in merito al rapporto di causa tra antecedente e conseguente si svolge, nel giudizio civile, secondo il (diverso) canone del “più probabile che non” (come ben cristaLLzzato da Cass. U. 576/08 e successive pronunzie, tra cui, da ultimo, 19033/21).
Nella fattispecie in esame, il c.t.u. ha rilevato che “la consequenzialità degli eventi è del tutto credibile (svitamento del tappo di scarico -> fuoriuscita dell'olio motore -> fusione)”, cfr. p. 11. Tale concatenamento di circostanze è stato così meglio illustrato dall'ausiliario:
“il tappo di scarico, nel caso non venga sostituito come prescritto dal costruttore o, più genericamente, non venga serrato correttamente, può essere soggetto a progressivo
Pag. 4 allentamento fino a svitarsi completamente. Nella fase di allentamento, venendo a mancare la tenuta della guarnizione presente tra tappo e coppa, l'olio comincia a trafilare disperdendosi inizialmente nella protezione posta al di sotto del motore prima di lasciare tracce sul luogo di sosta. Il trafilamento aumenta man mano che il tappo di scarico si allenta (l'olio trafila tra l'accoppiamento filettato tappo-coppa) e soltanto quando il tappo si svita completamente la fuoriuscita dell'olio è cospicua ed immediata” (p. 12). Ancora, prendendo posizione a fronte dei rilievi del c.t.p. di l'ausiliario ha sottolineato CP_1 che la possibilità che “la rottura del motore sia avvenuta con una diversa dinamica, che nemmeno il collega, correttamente, propone, non può essere presa in considerazione dallo scrivente, mancando qualsiasi evidenza in tal senso” (p. 18).
Le valutazioni svolte dal c.t.u. meritano di essere senz'altro condivise.
La sequenza logico-temporale prospettata – ovverosia, inesatta sostituzione del tappo di scarico, fuoriuscita progressiva dell'olio motore, fusione del motore per assenza del lubrificante – risulta formulata in modo corretto e condivisibile: è, quindi, elevatamente probabile che questa sia stata la concatenazione di circostanze poi culminate nell'avaria del 22.4.2020.
Lo stesso c.t.p. di parte convenuta – nelle proprie note critiche all'elaborato – non è stato in grado di fornire alcuna diversa ricostruzione che, sotto il profilo tecnico-specialistico, potesse contrapporsi a quella fornita dal c.t.u. Le generiche allegazioni della comparsa di costituzione (ossia il probabile difetto di fabbrica o l'impatto con fondo stradale disconnesso) non sono state sviluppate adeguatamente e non sono neppure state oggetto di adeguate richieste probatorie.
Occorre da ultimo valutare la rilevanza che possono eventualmente assumere le considerazioni svolte dal c.t.u. in ordine alla corresponsabilità attribuibile all'attrice nella causazione del danno, per non aver tempestivamente arrestato la marcia dell'autoveicolo a fronte della presunta accensione delle spie che, nel quadro strumenti, sono preposte a segnalare al conducente eventuali problemi relativi alla pressione dell'olio motore.
In proposito, pare necessario ricordare:
− che (cfr. Cass. 4770/23, 15382/06) il concorso di colpa del danneggiato è certamente rilevabile di ufficio, ma tale rilevabilità non è incondizionata, dovendosi coordinare con gli oneri dell'allegazione e della prova. Ciò vuol dire che l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino precisamente e tempestivamente prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno;
− che il libero convincimento del giudice può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del quesito, ma non
Pag. 5 sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. 25162/20).
Nella fattispecie, le allegazioni svolte dalla convenuta nell'atto introduttivo in ordine al possibile concorso colposo sono del tutto generiche e lacunose. Soltanto al § 10, rileva che la progressiva riduzione del livello dell'olio “sarebbe stata CP_1 prontamente segnalata da più spie presenti nell'autovettura”: parte convenuta non identifica con precisione né quale delle spie si sarebbe dovuta accendere, né quale sarebbe stata la condotta ascrivibile all'attrice nella fattispecie. Mai, peraltro, è stata invocata una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. (tale disposizione neppure è stata citata nella comparsa, com'è invece ben frequente in procedimenti con oggetto simile a quello attuale).
L'elaborato peritale, pur avendo esteso (in assenza di specifico quesito) l'indagine al possibile concorso di responsabilità attoreo, ha in ogni caso concluso che “non è accertabile, né si può dedurre con ragionevole grado di probabilità, se l'utente del veicolo abbia avuto l'effettiva possibilità di accorgersi per tempo dell'anomalia in corso, potendo nel caso recarsi presso un'officina per le verifiche del caso, né se abbia insistito nella marcia (per negligenza, distrazione, o per reale necessità) nel momento in cui il tappo di scarico si è svitato completamente” (p. 12). Le osservazioni critiche del c.t.p. di CP_1
– che sono censurabili quantomeno per l'ingiustificato livore e i toni inutilmente polemici – sono state oggetto della puntuale e convincente replica del c.t.u.: peraltro, proprio il radicale deficit di allegazione e prova (p.e., non si sa quale spia si fosse accesa e quando;
è ignoto il lasso di tempo intercorso tra accensione e arresto dell'automobile) sul punto avrebbe precluso qualsiasi miglior valutazione del comportamento di ai fini della Pt_1 causazione del danno.
Quanto alle ulteriori voci di danno – da svalutazione e da fermo tecnico – non sono stati offerti adeguati riscontri probatori, non potendosi ritenere nell'ordinamento meritevole di riconoscimento alcun danno in re ipsa. Non è depositata in atti alcuna prova del pagamento per l'intervento di soccorso stradale (è disponibile il solo report).
Di conseguenza, l'unico importo dovuto a titolo di ristoro del danno è quello recato dalla fattura sub doc. 8 att., ossia 9.770 euro.
L'importo, così quantificato rispetto al momento di consumazione del fatto illecito, dev'essere rivalutato alla data odierna, in quanto – trattandosi di obbligazione di valore – non si applica il principio nominalistico. Di conseguenza, la somma in precedenza, rivalutata alla data odierna, come risulta da impiego del software online è Org_3 pari a 11.333,20 euro.
Su questo importo, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal 22.4.2020, giorno in cui si è prodotto l'evento
Pag. 6 dannoso – e fino alla data odierna, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass. 8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato, stimatosi equo nell'1%/annuo. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di 11.333,20 euro oltre interessi compensativi, sulle stesse somme via via rivalutate, al tasso annuo medio dell'1% dal 22.4.2020 ad oggi e oltre interessi al tasso legale, sulle stesse somme rivalutate, da oggi al saldo effettivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione ai minimi per la sola fase decisoria.
Gli oneri di c.t.u., poiché l'approfondimento peritale si è reso necessario per finalità di accertamento comuni alle parti, sono posti a carico solidale delle parti e tra esse suddivise al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la responsabilità di in ordine all'evento verificatosi il 22.4.2020 Controparte_1 in danno di e, per l'effetto, Parte_1
2) Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo Controparte_1 di 11.333,20 euro oltre interessi compensativi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, al tasso annuo medio dell'1% dal 22.4.2020 ad oggi e oltre interessi al tasso legale da oggi al saldo effettivo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , Controparte_1 Parte_1 che vengono liquidate in 4.225,00 euro totali, oltre 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese della C.t.u. esperita, come da decreto del 9/8/2023, a carico solidale delle parti e in misura del 50% ciascuna.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 23/01/2024 il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 505/2021, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Ciceri Marc e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Minojetti Manuela e Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertare i fatti e le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_2 dell'attrice della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per la riparazione dell'automobile pari ad € 9.770/00, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno patito dall'odierna attrice in conseguenza dell'occorso pari al costo del soccorso stradale, alla svalutazione del valore del veicolo ed al fermo dello stesso, da quantificarsi nella somma prudenziale pari ad € 2.000/00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e determinata dall'Ill.mo Giudice come dovuta in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo.
Con vittoria di spese e onorari di cui si chiede sin d'ora la distrazione ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi contrariis rejectis, così giudicare:
Pag. 1 1) respingersi le domande svolte da parte attrice nei confronti della società convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese, anche di c.t.u. e onorari di giudizio;
3) in via istruttoria: respingersi ogni ulteriore richiesta di integrazione istruttoria di controparte con riserva, nell'ipotesi di ammissione di prove o richieste di parte attrice di termine per ammissione di prova contraria.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Oggetto della domanda avanzata da parte attrice è il risarcimento del danno derivato a a causa del vizio manifestatosi il 22.4.2020 con riferimento al tappo della Parte_1 coppa dell'olio del motore (da cui sarebbe dipesa la fusione dell'intero blocco motore) della
Golf acquistata dalla convenuta il 24.6.2019. ha Org_1 Controparte_1 Pt_1 chiesto il risarcimento del danno sofferto, quantificato in 9.770 euro – a titolo di somma pagata per la sostituzione del motore –, oltre agli importi spesi per soccorso stradale e ai nocumenti per svalutazione del veicolo e fermo dello stesso.
Si è costituita in giudizio e, con la propria comparsa, ha lamentato l'omessa CP_1 attivazione della garanzia della casa madre e, in ogni caso, ha dedotto che l'evento del
22.4.2020 si sarebbe verificato a dieci mesi dalla consegna dell'autovettura, con conseguente inverosimiglianza del nesso tra vizio e danno;
inoltre (§ 10 della comparsa), ha evidenziato che la riduzione del livello dell'olio motore sarebbe stata CP_1 segnalata dalle spie presenti nel cruscotto dell'automobile.
La causa è stata quindi istruita:
− mediante l'interrogatorio formale di legale rappresentante di CP_3 CP_1 nonché tramite l'escussione dei testi e (per Testimone_1 Testimone_2
l'attore), e (per la convenuta): adempimenti Testimone_3 Testimone_4 tutti svolti all'udienza dell'8.3.2022;
− tramite l'ordine di esibizione a , ex art. 210 c.p.c., della documentazione Org_1 relativa al modus procedendi quanto alle operazioni di cambio dell'olio in autovetture quale quella di proprietà di;
Pt_1
− attraverso apposita c.t.u., svolta dall'ing. depositata l'8.8.2023 e oggetto Persona_1 di esame in udienza il 15.9.2023.
Alle udienze del 24.2.2023 e del 20.10.2023 il giudice istruttore ha ripetutamente tentato la definizione bonaria della controversia mediante formulazione di una proposta conciliativa alle parti, in entrambi i casi rifiutata dall'attrice.
Sicchè, con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 13.11.2023, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. per il 18.1.2024, poi sostituita nelle
Pag. 2 forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. con decreto del 2.12.2023, a fronte del quale nessuna delle parti ha chiesto la fissazione di udienza de visu.
Lette le note scritte e decorso il termine assegnato, la sentenza è depositata nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2. L'eccezione di nuLLtà della c.t.u. avanzata dalla difesa con nota scritta del Pt_1
9.11.2023 non è stata replicata in sede di precisazione delle conclusioni e deve comunque ritenersi rinunziata.
In ogni caso (cfr. Cass. 15747/18, U. 3086/22), la nuLLtà della consulenza tecnica d'ufficio
è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nuLLtà relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Poiché l'eccezione è stata sollevata dalla difesa di soltanto con le note scritte del Pt_1
9.11.2023 – quindi dopo l'udienza del 15.9.2023 e anche dopo l'ulteriore udienza del
20.10.2023 –, qualsiasi eventuale nuLLtà dell'elaborato peritale si sarebbe in ogni caso sanata.
3. La domanda risarcitoria avanzata da può essere accolta nei limiti di seguito Pt_1 precisati.
In proposito, deve osservarsi che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. 1218/22) condiviso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 1131/23;
Trib. Brescia, 260/23; Trib. Rimini, 1198/21, in DeJure) – il compratore può proporre anche la sola azione risarcitoria dipendente dal vizio della cosa (senza, quindi, cumulo con altra delle domande c.d. edilizie), dovendo tuttavia dimostrare la sussistenza e la rilevanza dei vizi, nonché la colpa del venditore (trattandosi, in questo caso, di inadempimento contrattuale, cfr. Cass. 14986/21) e la correlazione causale tra il vizio e le conseguenze dannose.
Il Tribunale ritiene che, dall'istruttoria condotta, sia stata raggiunta la prova:
− dell'esistenza del vizio, poiché tanto dalla c.t.u., quanto dagli ulteriori elementi documentali e di prova orale è emerso che, nel corso del tagliando dell'autovettura precedente alla consegna all'acquirente (svolto da un'impresa ausiliaria di CP_1 ossia , l'operazione di cambio del tappo di scarico dell'olio, in occasione Org_2 della sostituzione dell'olio motore, non è stata effettuata. Ciò risulta anche dal riscontro documentale offerto dalla fattura emessa da nei confronti di (v. p. 8 Tes_3 CP_1
c.t.u.). Quindi, l'autovettura è stata consegnata a con un tappo dello scarico Pt_1 dell'olio motore imperfetto;
− della colpa in capo al venditore, in quanto l'operazione di sostituzione dell'olio è stata svolta in modo difforme rispetto a quanto imposto dal manuale di officina Org_1
(circostanza confermata, in istruttoria orale, da che ha riferito di essersi Testimone_3 attenuto alle linee guida di e;
CP_4 CP_5
Pag. 3 − dell'evento di danno lamentato, ossia della fusione del blocco motore. Se è vero che tale circostanza non è stata accertata direttamente nel corso dell'attività peritale – come ha dato atto l'ausiliario, riferendo che l'originario blocco motore sarebbe stato conferito al produttore per ottenere quello sostitutivo c.d. “di rotazione” – è altrettanto evidente che numerosi sono gli elementi dai quali, in via indiziaria, si può ritenere che l'evento si sia verificato. In proposito, è sufficiente richiamare: (i) il dimostrato intervento del soccorso stradale per guasto meccanico, proprio il 22.4.2020; (ii) la email dell'8.5.2020 di officina della rete ufficiale , seguita da un Persona_2 Org_1 ampio corredo fotografico;
(iii) la rilevata presenza, da parte del c.t.u. sulla protezione inferiore del motore, di una copiosa colatura di olio, compatibile con la dinamica lamentata dall'attrice e, quindi, con la fusione del blocco motore. Inoltre, vi è un argomento logico difficilmente superabile: nessun interesse avrebbe avuto a Pt_1 procedere all'integrale sostituzione del blocco motore nel 2020, se non a fronte dell'integrale inutilizzabilità dello stesso a causa dell'evento verificatosi. Neppure si vede per quale finalità F.LL AZ avrebbe dovuto procedere in tal senso. Per vero, sul punto, le stesse contestazioni della convenuta erano estremamente generiche – se non pressoché nulle – quanto all'effettiva verificazione della fusione del blocco motore;
− delle conseguenze dannose derivate, ossia la necessità di sostituzione integrale del propulsore, con costi stimati congrui dal c.t.u. come da doc. 8 attoreo (9.770 euro).
La questione senz'altro più delicata attiene alla prova del nesso di causa tra condotta inadempiente ed evento di danno (c.d. rapporto di causalità materiale).
In proposito, è appena il caso di ricordare che la causalità materiale non costituisce un
"fatto", come tale suscettibile di accertamento documentale o testimoniale: l'affermazione della sussistenza di un rapporto di causalità è l'esito, semmai, di un giudizio, da compiere con gli strumenti della logica deduttiva, cioè col ragionamento. Tale scrutinio – condotto, anche in materia civilistica, secondo il modello che, in tema di causalità, è dettato dagli artt. 40 e 41 c.p. – impone al giudice, quando si tratti di accertare il nesso causale ai fini della responsabilità civile, un vaglio probabilistico: così, “un danno può dirsi causato da una condotta illecita quando sia ipotizzabile che le probabilità del suo verificarsi, se il responsabile avesse tenuto una condotta alternativa, sarebbero state minori delle probabilità contrarie” (Cass. 17893/20). Ovviamente, il giudizio in merito al rapporto di causa tra antecedente e conseguente si svolge, nel giudizio civile, secondo il (diverso) canone del “più probabile che non” (come ben cristaLLzzato da Cass. U. 576/08 e successive pronunzie, tra cui, da ultimo, 19033/21).
Nella fattispecie in esame, il c.t.u. ha rilevato che “la consequenzialità degli eventi è del tutto credibile (svitamento del tappo di scarico -> fuoriuscita dell'olio motore -> fusione)”, cfr. p. 11. Tale concatenamento di circostanze è stato così meglio illustrato dall'ausiliario:
“il tappo di scarico, nel caso non venga sostituito come prescritto dal costruttore o, più genericamente, non venga serrato correttamente, può essere soggetto a progressivo
Pag. 4 allentamento fino a svitarsi completamente. Nella fase di allentamento, venendo a mancare la tenuta della guarnizione presente tra tappo e coppa, l'olio comincia a trafilare disperdendosi inizialmente nella protezione posta al di sotto del motore prima di lasciare tracce sul luogo di sosta. Il trafilamento aumenta man mano che il tappo di scarico si allenta (l'olio trafila tra l'accoppiamento filettato tappo-coppa) e soltanto quando il tappo si svita completamente la fuoriuscita dell'olio è cospicua ed immediata” (p. 12). Ancora, prendendo posizione a fronte dei rilievi del c.t.p. di l'ausiliario ha sottolineato CP_1 che la possibilità che “la rottura del motore sia avvenuta con una diversa dinamica, che nemmeno il collega, correttamente, propone, non può essere presa in considerazione dallo scrivente, mancando qualsiasi evidenza in tal senso” (p. 18).
Le valutazioni svolte dal c.t.u. meritano di essere senz'altro condivise.
La sequenza logico-temporale prospettata – ovverosia, inesatta sostituzione del tappo di scarico, fuoriuscita progressiva dell'olio motore, fusione del motore per assenza del lubrificante – risulta formulata in modo corretto e condivisibile: è, quindi, elevatamente probabile che questa sia stata la concatenazione di circostanze poi culminate nell'avaria del 22.4.2020.
Lo stesso c.t.p. di parte convenuta – nelle proprie note critiche all'elaborato – non è stato in grado di fornire alcuna diversa ricostruzione che, sotto il profilo tecnico-specialistico, potesse contrapporsi a quella fornita dal c.t.u. Le generiche allegazioni della comparsa di costituzione (ossia il probabile difetto di fabbrica o l'impatto con fondo stradale disconnesso) non sono state sviluppate adeguatamente e non sono neppure state oggetto di adeguate richieste probatorie.
Occorre da ultimo valutare la rilevanza che possono eventualmente assumere le considerazioni svolte dal c.t.u. in ordine alla corresponsabilità attribuibile all'attrice nella causazione del danno, per non aver tempestivamente arrestato la marcia dell'autoveicolo a fronte della presunta accensione delle spie che, nel quadro strumenti, sono preposte a segnalare al conducente eventuali problemi relativi alla pressione dell'olio motore.
In proposito, pare necessario ricordare:
− che (cfr. Cass. 4770/23, 15382/06) il concorso di colpa del danneggiato è certamente rilevabile di ufficio, ma tale rilevabilità non è incondizionata, dovendosi coordinare con gli oneri dell'allegazione e della prova. Ciò vuol dire che l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino precisamente e tempestivamente prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno;
− che il libero convincimento del giudice può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del quesito, ma non
Pag. 5 sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. 25162/20).
Nella fattispecie, le allegazioni svolte dalla convenuta nell'atto introduttivo in ordine al possibile concorso colposo sono del tutto generiche e lacunose. Soltanto al § 10, rileva che la progressiva riduzione del livello dell'olio “sarebbe stata CP_1 prontamente segnalata da più spie presenti nell'autovettura”: parte convenuta non identifica con precisione né quale delle spie si sarebbe dovuta accendere, né quale sarebbe stata la condotta ascrivibile all'attrice nella fattispecie. Mai, peraltro, è stata invocata una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. (tale disposizione neppure è stata citata nella comparsa, com'è invece ben frequente in procedimenti con oggetto simile a quello attuale).
L'elaborato peritale, pur avendo esteso (in assenza di specifico quesito) l'indagine al possibile concorso di responsabilità attoreo, ha in ogni caso concluso che “non è accertabile, né si può dedurre con ragionevole grado di probabilità, se l'utente del veicolo abbia avuto l'effettiva possibilità di accorgersi per tempo dell'anomalia in corso, potendo nel caso recarsi presso un'officina per le verifiche del caso, né se abbia insistito nella marcia (per negligenza, distrazione, o per reale necessità) nel momento in cui il tappo di scarico si è svitato completamente” (p. 12). Le osservazioni critiche del c.t.p. di CP_1
– che sono censurabili quantomeno per l'ingiustificato livore e i toni inutilmente polemici – sono state oggetto della puntuale e convincente replica del c.t.u.: peraltro, proprio il radicale deficit di allegazione e prova (p.e., non si sa quale spia si fosse accesa e quando;
è ignoto il lasso di tempo intercorso tra accensione e arresto dell'automobile) sul punto avrebbe precluso qualsiasi miglior valutazione del comportamento di ai fini della Pt_1 causazione del danno.
Quanto alle ulteriori voci di danno – da svalutazione e da fermo tecnico – non sono stati offerti adeguati riscontri probatori, non potendosi ritenere nell'ordinamento meritevole di riconoscimento alcun danno in re ipsa. Non è depositata in atti alcuna prova del pagamento per l'intervento di soccorso stradale (è disponibile il solo report).
Di conseguenza, l'unico importo dovuto a titolo di ristoro del danno è quello recato dalla fattura sub doc. 8 att., ossia 9.770 euro.
L'importo, così quantificato rispetto al momento di consumazione del fatto illecito, dev'essere rivalutato alla data odierna, in quanto – trattandosi di obbligazione di valore – non si applica il principio nominalistico. Di conseguenza, la somma in precedenza, rivalutata alla data odierna, come risulta da impiego del software online è Org_3 pari a 11.333,20 euro.
Su questo importo, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal 22.4.2020, giorno in cui si è prodotto l'evento
Pag. 6 dannoso – e fino alla data odierna, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass. 8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato, stimatosi equo nell'1%/annuo. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di 11.333,20 euro oltre interessi compensativi, sulle stesse somme via via rivalutate, al tasso annuo medio dell'1% dal 22.4.2020 ad oggi e oltre interessi al tasso legale, sulle stesse somme rivalutate, da oggi al saldo effettivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione ai minimi per la sola fase decisoria.
Gli oneri di c.t.u., poiché l'approfondimento peritale si è reso necessario per finalità di accertamento comuni alle parti, sono posti a carico solidale delle parti e tra esse suddivise al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la responsabilità di in ordine all'evento verificatosi il 22.4.2020 Controparte_1 in danno di e, per l'effetto, Parte_1
2) Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo Controparte_1 di 11.333,20 euro oltre interessi compensativi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, al tasso annuo medio dell'1% dal 22.4.2020 ad oggi e oltre interessi al tasso legale da oggi al saldo effettivo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , Controparte_1 Parte_1 che vengono liquidate in 4.225,00 euro totali, oltre 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese della C.t.u. esperita, come da decreto del 9/8/2023, a carico solidale delle parti e in misura del 50% ciascuna.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 23/01/2024 il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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