Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6679 del 2025, proposto da
LA LE in proprio e quale L.R.P.T. della Agricolella S.r.l.-Società Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso il silenzio
serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione sulle istanze telematiche presentate in data 12 febbraio 2025, volte ad ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, in favore di lavoratori stranieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha agito avverso silenzio serbato dalla prefettura di Caserta in relazione alle istanze presentate in data 12 febbraio 2025 volte ad ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale in favore di alcuni lavoratori stranieri;
- in data 30 gennaio 2026, l’Amministrazione intimata ha depositato documentazione con cui evidenzia che in data 29 gennaio 2026 l’istruttoria è stata chiusa e sono stati adottati i provvedimenti di rigetto;
- in data 3 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto che sul presente ricorso avverso il silenzio venga dichiarata cessata la materia del contendere ma ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che nel presente giudizio vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’amministrazione, nelle more della decisione, posto fine all’inerzia censurata con il presente ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia e di tutte le circostanze del caso concreto, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | IN UD |
IL SEGRETARIO