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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 966/2021, instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Ciullo, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Di Pofi, per Controparte_1 procura congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autonomi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 2.04.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ; di “confermare parzialmente quanto statuito Controparte_1 nel provvedimento di separazione (…) ad eccezione dell'assegno di mantenimento per il figlio
, maggiorenne” ed ormai economicamente indipendente, “con ordine di restituzione Persona_1 in favore del ricorrente di quanto percepito dalla resistente (n.d.r. a titolo di mantenimento del detto figlio) dalla data di inizio del rapporto lavorativo, poiché non dovuto”.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio in AT (FR), il
17.06.1990, in regime di comunione dei beni;
dalla relazione coniugale nascevano due figli,
, nella data del 3.11.1994, e nella data del 2.06.2003, entrambi maggiorenni;
venuta Per_1 Per_2 meno l'affectio coniugalis a causa di continui litigi tra i coniugi provocati dalla resistente e di una incompatibilità caratteriale sempre più manifesta, con decreto di omologa del Tribunale di
Frosinone, n. cron. 8032/2019, del 16.07.2019, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale al marito, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio primogenito, , già all'epoca maggiorenne Per_1 ma non ancora indipendente, nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il trasferimento dell'autovettura Ford Fiesta in favore della moglie che si sarebbe accollata il finanziamento, i costi di tasse e assicurazione;
la moglie svolgeva attività lavorativa, percependo regolare stipendio sufficiente al proprio mantenimento;
il marito era titolare di un'impresa individuale, senza dipendenti, da cui traeva redditi idonei al soddisfacimento dei propri bisogni ordinari;
il figlio primogenito, , studente e convivente con la madre, dopo l'omologa Per_1 della separazione, iniziava a svolgere attività lavorativa subordinata, con retribuzione congrua, sicché sussistevano i presupposti per la revoca del contributo paterno per il suo mantenimento fin dall'inizio del rapporto lavorativo;
erano trascorsi i termini di legge per il divorzio senza che tra i coniugi si fosse ricostituita un'unione materiale e spirituale.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale , aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di rigettare la domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio primogenito , Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto destituita di fondamento, per l'effetto confermando la previsione di mantenimento del figlio da parte del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre a spese straordinarie al 50%.
La resistente ha, perciò, replicato agli assunti avversari deducendo, in ordine al diritto al mantenimento del figlio primogenito non economicamente indipendente, che esso era studente universitario, iscritto al corso di laurea magistrale in ingegneria presso l'Università di Roma “Tor
2 Vergata”; che, con il sopravvenire della pandemia da Covid-19, per non gravare completamente sul bilancio familiare, il detto figlio riusciva ad ottenere un lavoro, occupandosi a tempo determinato come collaboratore scolastico alle dipendenze del , con decorrenza dal Controparte_2
15.10.2020 e fino all'8.06.2021; grazie agli introiti ricavati dallo svolgimento della detta attività, lo stesso sosteneva tutte le spese straordinarie che lo riguardavano senza richiedere alcuna somma ai propri genitori, ma provvedeva la madre, con cui il ragazzo conviveva, alle necessità alimentari, di vestiario, di cura della persona, ai costi di utenze, alle spese necessarie per la manutenzione dell'autovettura di cui lo stesso si serviva;
in ordine alla richiesta di decorrenza anticipata della revoca del mantenimento in favore del figlio, che, stante la natura alimentare del mantenimento e fino alla pronuncia giudiziale di revoca dell'obbligo di mantenimento, le somme versate al detto titolo non sono ripetibili sicché la pretesa retroazione del provvedimento di revoca alla data dell'inizio dell'attività lavorativa del figlio non potrà essere accolta;
ai fini dell'addebito delle spese di lite, che la moglie si era resa disponibile a promuovere procedimento di divorzio congiunto alle condizioni della separazione, ma il marito decideva “arbitrariamente” di presentare ricorso giudiziale.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 20.07.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha rappresentato che il detto figlio, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro a termine, non provvedeva ad avvisare il padre della detta sopravvenienza e, anzi, tramite la madre, lo sollecitava ad effettuare i versamenti nei termini, pur consapevole delle difficoltà del padre, che esercita impresa individuale, durante la crisi pandemica da Covid-19; che in base al principio di autoresponsabilità dei figli maggiorenni e al dovere degli stessi figli di rispettare i genitori, non poteva più ritenersi sussistente il diritto del figlio al mantenimento a carico del genitore. Ha, pertanto, reiterato le domande già formulate nel ricorso.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha evidenziato che il figlio delle parti,
, al contrario di quanto sostenuto da controparte, aveva informato il padre dell'assunzione Per_1 lavorativa e che al padre so non venivano richieste in tale periodo le spese straordinarie a cui il figlio provvedeva, mediante i redditi tratti da tale attività, onorando le spese universitarie e sopportando quelle relative ad ogni altra sua necessità; che lo stesso, di anni 26, era iscritto al primo anno fuori corso del secondo anno di laurea magistrale in ingegneria informatica;
che sosteneva dieci esami, con una media del 26,2; che egli, sin dai quattordici anni, unitamente al fratello, aiutava il padre nello svolgimento della propria attività lavorativa;
che la revoca della contribuzione paterna al mantenimento del figlio avrebbe lasciato lo stesso ad esclusivo carico della madre con cui
3 conviveva. Ha pertanto osservato che il figlio era meritevole di ricevere sostentamento economico anche dal genitore non convivente per consentirgli di terminare il proprio percorso di studi (per il quale mancavano solo due esami) e ha insistito nelle domande formulate nella comparsa di risposta in sede presidenziale.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno dato atto che, in accordo, dal novembre 2023, non era più stato versato l'assegno di mantenimento per il figlio primogenito, avendo cominciato questi a svolgere attività lavorativa dal 17.10.2023, e hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nella pronuncia sullo status coniugale e sulla domanda di condanna della resistente alla ripetizione dell'indebito oggettivo, perciò rappresentando che le parti convenivano di revocare il contributo paterno per il mantenimento del figlio primogenito, , a far data dal novembre 2023, avendo il detto figlio iniziato a svolgere, dal Per_1
17.10.2023, attività lavorativa alle dipendenze della società Pratiche e Formazione s.r.l.; che lo stesso figlio, dal luglio 2021 e, dunque, dalla cessazione del lavoro a termine alle dipendenze del
, percepiva indennità Naspi;
che, pertanto, il detto figlio raggiungeva Controparte_2
l'indipendenza economica sin dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro.
Nei medesimi scritti, la resistente ha insistito nelle domande già elevate nei precedenti scritti difensivi, chiedendo altresì di accertare che il figlio primogenito, , aveva raggiunto Per_1
l'indipendenza economica solo dal 17.10.2023, a seguito della costituzione della Pratiche e
Formazione s.r.l., alle cui dipendenze il figlio lavorava.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando le condizioni della separazione consensuale espresse nel verbale dell'udienza del 16.07.2019 ed il successivo decreto di omologa n. cron.
8032/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone il 16.07.2019 (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dal contrasto tra i coniugi protratto per anni sul mantenimento del figlio maggiorenne
(anche dopo il pacifico inserimento lavorativo del figlio, intendendosi successivamente al novembre
4 2023, convenendo sulla non spettanza dell'assegno da tale momento, ma insistendo sulle domande inerenti il pregresso); tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio, sicché non devono essere rese statuizioni al riguardo.
4. Quanto al regime inerente la prole maggiorenne deve statuirsi come segue.
In punto di diritto, sul mantenimento dei figli, si osserva che il dovere dei genitori di contribuire economicamente al sostentamento e alla crescita dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiari.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni
5 economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020 secondo cui
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni..”; coerente Cass. 27904/2021).
Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda in disamina, nessun provvedimento va reso con riferimento al figlio secondogenito, già maggiorenne, in mancanza di una specifica domanda Per_2 da parte del genitore con esso convivente o del figlio stesso. Mentre, con riferimento al figlio primogenito delle parti, , anch'egli già maggiorenne, le parti hanno conflitto sulla spettanza Per_1 dell'assegno visto l'impiego a termine dallo stesso, tra il 2020 e il 2021, con successiva percezione dell'indennità Naspi, all'epoca in corso gli studi universitari;
pacifico invece che egli raggiungeva l'indipendenza a partire dal novembre 2023 - e non insistita la domanda - stante la circostanza della costituzione da parte del detto figlio di una società, Pratiche e Formazione s.r.l., alle cui dipendenze iniziava a lavorare dal 17.10.2023.
E' solo da tale momento che può ritenersi autonomo il figlio primogenito, tanto da doversi negare da allora il mantenimento a carico del padre.
Con riferimento all'epoca precedente, invece, è emerso che il detto figlio frequentava con profitto studi universitari in Ingegneria informatica presso l' “Università di Tor Vergata”. Egli, infatti, all'inizio del processo, aveva in corso il biennio di laurea magistrale, trovandosi fuori corso di un anno, pur avendo sostenuto positivamente 11 esami, con votazione media di 26,2 (si veda certificazione rilasciata dall'Università e depositata in allegato alla comparsa della resistente in fase presidenziale, aggiornata con la produzione all'udienza del 19.05.2019).
Nel contempo, otteneva un contratto con il , come collaboratore Per_1 Controparte_2 scolastico, nel periodo dal 15.10.2020 all'8.06.2021 (vedi contratto di lavoro con mansioni di collaboratore scolastico, all. alla comparsa della resistente in fase presidenziale), da cui traeva redditi annui lordi, nell'anno fiscale 2020, di euro 1.819,00 e nell'anno 2021, di euro 8.000,00 circa
(cfr. modello 730 del 2021, all. alla comparsa della resistente in sede presidenziale, ed estratto conto CP_ previdenziale ultima pag., relativamente a redditi a fini previdenziali dell'anno 2021, versato in atti dalla resistente il 5.02.2024). Successivamente, gli era riconosciuta indennità Naspi ammontante ad euro 252,96, dal 15.06.2021 al 22.06.2021, e pari a complessivi euro 3.288,48, dal CP_ 25.06.2021 al 18.09.2021 (si veda estratto conto previdenziale versato in atti dalla resistente il
6 5.02.2024). Si è occupato come apprendista alle dipendenze di Trenitalia s.p.a., dal 23.06.2021 al
30.06.2021, percependo retribuzione pari ad euro 91,00 (vedi estratto INPS già citato).
Resta conseguentemente assorbita la questione della retroazione della revoca del mantenimento per il figlio al primo impiego del 2020.
5. Deve dichiararsi inammissibile la domanda di restituzione di somme che si è assunto indebitamente percepite dalla a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne , a CP_1 Per_1 decorrere dal primo impiego del detto figlio.
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
E' quanto deve ritenersi a proposito della domanda restitutoria, da decidersi con procedimento ordinario, rinvenendosi solo una connessione soggettiva con la domanda di divorzio, a rito speciale.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ex art. 91, c.p.c., e devono essere liquidate secondo i parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AT (FR), il
17.06.1990, da , nato a [...], il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...], il [...] (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto N. 12, uff. 02, parte II, serie A);
- revoca il contributo paterno previsto per il figlio primogenito, con Persona_1 decorrenza dalla mensilità di novembre 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione di indebito elevata da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in euro 3.800,00, oltre euro 98,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e
7 cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore di parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 966/2021, instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Ciullo, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Di Pofi, per Controparte_1 procura congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autonomi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 2.04.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ; di “confermare parzialmente quanto statuito Controparte_1 nel provvedimento di separazione (…) ad eccezione dell'assegno di mantenimento per il figlio
, maggiorenne” ed ormai economicamente indipendente, “con ordine di restituzione Persona_1 in favore del ricorrente di quanto percepito dalla resistente (n.d.r. a titolo di mantenimento del detto figlio) dalla data di inizio del rapporto lavorativo, poiché non dovuto”.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio in AT (FR), il
17.06.1990, in regime di comunione dei beni;
dalla relazione coniugale nascevano due figli,
, nella data del 3.11.1994, e nella data del 2.06.2003, entrambi maggiorenni;
venuta Per_1 Per_2 meno l'affectio coniugalis a causa di continui litigi tra i coniugi provocati dalla resistente e di una incompatibilità caratteriale sempre più manifesta, con decreto di omologa del Tribunale di
Frosinone, n. cron. 8032/2019, del 16.07.2019, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale al marito, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio primogenito, , già all'epoca maggiorenne Per_1 ma non ancora indipendente, nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il trasferimento dell'autovettura Ford Fiesta in favore della moglie che si sarebbe accollata il finanziamento, i costi di tasse e assicurazione;
la moglie svolgeva attività lavorativa, percependo regolare stipendio sufficiente al proprio mantenimento;
il marito era titolare di un'impresa individuale, senza dipendenti, da cui traeva redditi idonei al soddisfacimento dei propri bisogni ordinari;
il figlio primogenito, , studente e convivente con la madre, dopo l'omologa Per_1 della separazione, iniziava a svolgere attività lavorativa subordinata, con retribuzione congrua, sicché sussistevano i presupposti per la revoca del contributo paterno per il suo mantenimento fin dall'inizio del rapporto lavorativo;
erano trascorsi i termini di legge per il divorzio senza che tra i coniugi si fosse ricostituita un'unione materiale e spirituale.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale , aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di rigettare la domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio primogenito , Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto destituita di fondamento, per l'effetto confermando la previsione di mantenimento del figlio da parte del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre a spese straordinarie al 50%.
La resistente ha, perciò, replicato agli assunti avversari deducendo, in ordine al diritto al mantenimento del figlio primogenito non economicamente indipendente, che esso era studente universitario, iscritto al corso di laurea magistrale in ingegneria presso l'Università di Roma “Tor
2 Vergata”; che, con il sopravvenire della pandemia da Covid-19, per non gravare completamente sul bilancio familiare, il detto figlio riusciva ad ottenere un lavoro, occupandosi a tempo determinato come collaboratore scolastico alle dipendenze del , con decorrenza dal Controparte_2
15.10.2020 e fino all'8.06.2021; grazie agli introiti ricavati dallo svolgimento della detta attività, lo stesso sosteneva tutte le spese straordinarie che lo riguardavano senza richiedere alcuna somma ai propri genitori, ma provvedeva la madre, con cui il ragazzo conviveva, alle necessità alimentari, di vestiario, di cura della persona, ai costi di utenze, alle spese necessarie per la manutenzione dell'autovettura di cui lo stesso si serviva;
in ordine alla richiesta di decorrenza anticipata della revoca del mantenimento in favore del figlio, che, stante la natura alimentare del mantenimento e fino alla pronuncia giudiziale di revoca dell'obbligo di mantenimento, le somme versate al detto titolo non sono ripetibili sicché la pretesa retroazione del provvedimento di revoca alla data dell'inizio dell'attività lavorativa del figlio non potrà essere accolta;
ai fini dell'addebito delle spese di lite, che la moglie si era resa disponibile a promuovere procedimento di divorzio congiunto alle condizioni della separazione, ma il marito decideva “arbitrariamente” di presentare ricorso giudiziale.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 20.07.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha rappresentato che il detto figlio, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro a termine, non provvedeva ad avvisare il padre della detta sopravvenienza e, anzi, tramite la madre, lo sollecitava ad effettuare i versamenti nei termini, pur consapevole delle difficoltà del padre, che esercita impresa individuale, durante la crisi pandemica da Covid-19; che in base al principio di autoresponsabilità dei figli maggiorenni e al dovere degli stessi figli di rispettare i genitori, non poteva più ritenersi sussistente il diritto del figlio al mantenimento a carico del genitore. Ha, pertanto, reiterato le domande già formulate nel ricorso.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha evidenziato che il figlio delle parti,
, al contrario di quanto sostenuto da controparte, aveva informato il padre dell'assunzione Per_1 lavorativa e che al padre so non venivano richieste in tale periodo le spese straordinarie a cui il figlio provvedeva, mediante i redditi tratti da tale attività, onorando le spese universitarie e sopportando quelle relative ad ogni altra sua necessità; che lo stesso, di anni 26, era iscritto al primo anno fuori corso del secondo anno di laurea magistrale in ingegneria informatica;
che sosteneva dieci esami, con una media del 26,2; che egli, sin dai quattordici anni, unitamente al fratello, aiutava il padre nello svolgimento della propria attività lavorativa;
che la revoca della contribuzione paterna al mantenimento del figlio avrebbe lasciato lo stesso ad esclusivo carico della madre con cui
3 conviveva. Ha pertanto osservato che il figlio era meritevole di ricevere sostentamento economico anche dal genitore non convivente per consentirgli di terminare il proprio percorso di studi (per il quale mancavano solo due esami) e ha insistito nelle domande formulate nella comparsa di risposta in sede presidenziale.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno dato atto che, in accordo, dal novembre 2023, non era più stato versato l'assegno di mantenimento per il figlio primogenito, avendo cominciato questi a svolgere attività lavorativa dal 17.10.2023, e hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nella pronuncia sullo status coniugale e sulla domanda di condanna della resistente alla ripetizione dell'indebito oggettivo, perciò rappresentando che le parti convenivano di revocare il contributo paterno per il mantenimento del figlio primogenito, , a far data dal novembre 2023, avendo il detto figlio iniziato a svolgere, dal Per_1
17.10.2023, attività lavorativa alle dipendenze della società Pratiche e Formazione s.r.l.; che lo stesso figlio, dal luglio 2021 e, dunque, dalla cessazione del lavoro a termine alle dipendenze del
, percepiva indennità Naspi;
che, pertanto, il detto figlio raggiungeva Controparte_2
l'indipendenza economica sin dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro.
Nei medesimi scritti, la resistente ha insistito nelle domande già elevate nei precedenti scritti difensivi, chiedendo altresì di accertare che il figlio primogenito, , aveva raggiunto Per_1
l'indipendenza economica solo dal 17.10.2023, a seguito della costituzione della Pratiche e
Formazione s.r.l., alle cui dipendenze il figlio lavorava.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando le condizioni della separazione consensuale espresse nel verbale dell'udienza del 16.07.2019 ed il successivo decreto di omologa n. cron.
8032/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone il 16.07.2019 (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dal contrasto tra i coniugi protratto per anni sul mantenimento del figlio maggiorenne
(anche dopo il pacifico inserimento lavorativo del figlio, intendendosi successivamente al novembre
4 2023, convenendo sulla non spettanza dell'assegno da tale momento, ma insistendo sulle domande inerenti il pregresso); tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio, sicché non devono essere rese statuizioni al riguardo.
4. Quanto al regime inerente la prole maggiorenne deve statuirsi come segue.
In punto di diritto, sul mantenimento dei figli, si osserva che il dovere dei genitori di contribuire economicamente al sostentamento e alla crescita dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiari.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni
5 economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020 secondo cui
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni..”; coerente Cass. 27904/2021).
Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda in disamina, nessun provvedimento va reso con riferimento al figlio secondogenito, già maggiorenne, in mancanza di una specifica domanda Per_2 da parte del genitore con esso convivente o del figlio stesso. Mentre, con riferimento al figlio primogenito delle parti, , anch'egli già maggiorenne, le parti hanno conflitto sulla spettanza Per_1 dell'assegno visto l'impiego a termine dallo stesso, tra il 2020 e il 2021, con successiva percezione dell'indennità Naspi, all'epoca in corso gli studi universitari;
pacifico invece che egli raggiungeva l'indipendenza a partire dal novembre 2023 - e non insistita la domanda - stante la circostanza della costituzione da parte del detto figlio di una società, Pratiche e Formazione s.r.l., alle cui dipendenze iniziava a lavorare dal 17.10.2023.
E' solo da tale momento che può ritenersi autonomo il figlio primogenito, tanto da doversi negare da allora il mantenimento a carico del padre.
Con riferimento all'epoca precedente, invece, è emerso che il detto figlio frequentava con profitto studi universitari in Ingegneria informatica presso l' “Università di Tor Vergata”. Egli, infatti, all'inizio del processo, aveva in corso il biennio di laurea magistrale, trovandosi fuori corso di un anno, pur avendo sostenuto positivamente 11 esami, con votazione media di 26,2 (si veda certificazione rilasciata dall'Università e depositata in allegato alla comparsa della resistente in fase presidenziale, aggiornata con la produzione all'udienza del 19.05.2019).
Nel contempo, otteneva un contratto con il , come collaboratore Per_1 Controparte_2 scolastico, nel periodo dal 15.10.2020 all'8.06.2021 (vedi contratto di lavoro con mansioni di collaboratore scolastico, all. alla comparsa della resistente in fase presidenziale), da cui traeva redditi annui lordi, nell'anno fiscale 2020, di euro 1.819,00 e nell'anno 2021, di euro 8.000,00 circa
(cfr. modello 730 del 2021, all. alla comparsa della resistente in sede presidenziale, ed estratto conto CP_ previdenziale ultima pag., relativamente a redditi a fini previdenziali dell'anno 2021, versato in atti dalla resistente il 5.02.2024). Successivamente, gli era riconosciuta indennità Naspi ammontante ad euro 252,96, dal 15.06.2021 al 22.06.2021, e pari a complessivi euro 3.288,48, dal CP_ 25.06.2021 al 18.09.2021 (si veda estratto conto previdenziale versato in atti dalla resistente il
6 5.02.2024). Si è occupato come apprendista alle dipendenze di Trenitalia s.p.a., dal 23.06.2021 al
30.06.2021, percependo retribuzione pari ad euro 91,00 (vedi estratto INPS già citato).
Resta conseguentemente assorbita la questione della retroazione della revoca del mantenimento per il figlio al primo impiego del 2020.
5. Deve dichiararsi inammissibile la domanda di restituzione di somme che si è assunto indebitamente percepite dalla a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne , a CP_1 Per_1 decorrere dal primo impiego del detto figlio.
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
E' quanto deve ritenersi a proposito della domanda restitutoria, da decidersi con procedimento ordinario, rinvenendosi solo una connessione soggettiva con la domanda di divorzio, a rito speciale.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ex art. 91, c.p.c., e devono essere liquidate secondo i parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AT (FR), il
17.06.1990, da , nato a [...], il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...], il [...] (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto N. 12, uff. 02, parte II, serie A);
- revoca il contributo paterno previsto per il figlio primogenito, con Persona_1 decorrenza dalla mensilità di novembre 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione di indebito elevata da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in euro 3.800,00, oltre euro 98,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e
7 cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore di parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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